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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Macerata, sez. II, sentenza 12/02/2026, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Macerata |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 89/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MACERATA Sezione 2, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 08:45 in composizione monocratica:
STRINATI CARLO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 235/2024 depositato il 29/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Macerata - Via Pannelli, 1 62100 Macerata MC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO 2016
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 31/2026 depositato il 30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Il ricorrente si riporta agli atti e all'accordo conciliativo sottoscritto.
Resistente: L'Ufficio si riporta all'accordo conciliativo sottoscritto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1 Con ricorso datato 28.02.2024 e notificato in pari data (n.235/2024 R.G.), il sig. Ricorrente_1 di Luogo_1, assistito dall'avv.Difensore_1 con studio professionale in Luogo_2, ha impugnato il silenzio-rifiuto dell'Agenzia delle Entrate di Macerata di procedere al rimborso di Euro 522,52 per l'anno 2016 ed E. 3.461,21 per l'anno 2017 in suo favore, come da domande presentate in precedenza.
2.1 Parte ricorrente, residente in uno dei comuni colpiti dal sisma che ha interessato la Regione Marche nel
2016, facenti parte del “cratere sismico” ai sensi degli allegati 1 e 2 al D.L. n. 189/16, decise di non avvalersi all'epoca della possibilità concessa dall'art. 48, commi 1 e 1-bis, 10 e 10 bis del D.L. 189/16, di richiedere al sostituto di imposta la sospensione delle ritenute applicate sugli stipendi per tutto il periodo di imposta ottobre 2016 - dicembre 2017. Con D.L. n. 123 del 24.10.19, convertito nella Legge 156 del 12.12.19, è stata disposta la restituzione dei tributi sospesi a seguito del sisma nella misura del 40%. In tal modo, il 60% delle trattenute non operate, per coloro che avevano optato per la cd. “busta paga pesante”, rimaneva nella disponibilità del contribuente.
2.2 L'odierno ricorrente, pertanto, presentava istanza di restituzione delle imposte versate in eccedenza rispetto alle misure agevolate, con riferimento all'anno 2016 ed all'anno 2017. In mancanza di riscontro da parte dell'A.E., ha impugnato il silenzio rifiuto, osservando che il D.L. 123/19 è ius superveniens in favore del contribuente, per cui si deve provvedere alla restituzione di quanto già versato e non dovuto “ex post”, coerentemente con l'interpretazione costituzionalmente orientata della legge e con i principi di uguaglianza e ragionevolezza. Chiede riconoscimento del proprio diritto al rimborso e corrispondente condanna dell'Ufficio resistente al pagamento del dovuto, con il carico delle spese.
3.1 L'Agenzia delle Entrate si è costituita, resistendo alla pretesa avversa. Nel merito, rileva che i versamenti e le ritenute dovevano considerarsi sospesi, con la conseguenza che erano comunque dovuti, con variazione dei termini di versamento. Aggiunge che l'art. 48 prevede che “Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato”, così chiarendo l'intenzione del legislatore di escludere la possibilità di ottenere il rimborso di quanto il contribuente ha voluto o dovuto versare mancando di approfittare della sospensione.
Richiama l'esigenza, per il legislatore, di indicare la copertura di bilancio, anche nel rispetto dell'art. 81 Cost.; osserva che la legge ha quantificato in modo preciso gli importi di copertura, cosa che non sarebbe stata possibile se fosse stata condivisa la ben più onerosa, per le casse erariali, accezione interpretativa proposta dal ricorrente. Sostiene che sono inconferenti i richiami giurisprudenziali contenuti nel ricorso, che non è possibile un'interpretazione contra legem delle norme, incompatibile con il loro tenore letterale, e che unico rimedio alle doglianze di controparte sarebbe, eventualmente, la proposizione di una questione di legittimità costituzionale delle norme.
3.2 Sostiene ancora l'Ufficio che fin dall'inizio le misure solidaristiche disposte dal legislatore sono state indirizzate non alla generalità dei contribuenti danneggiati o comunque residenti nei comuni colpiti dal sisma, ma solo a coloro che ne avevano fatto a suo tempo richiesta;
aggiunge che la disposizione riduttiva dell'obbligazione tributaria non è destinata alla definizione automatica della posizione tributaria complessiva dei contribuenti interessati, ma è espressamente rivolta al solo assolvimento delle ritenute non operate in forza delle richieste sospensioni. Sostiene ancora che gli elementi caratterizzanti la condotta del legislatore in questo caso sono differenti rispetto a quelli oggetto di precedenti interventi legislativi posti in essere in relazione ad altri eventi calamitosi;
l'intento perseguito è quello di aiutare solo i contribuenti che, attraverso la scelta volontaria di avvalersi delle misure sospensive, hanno palesato la loro difficoltà a fronteggiare la situazione di disagio economico. Eccepisce infine che l'istanza di rimborso è stata formulata ex art. 38 DPR
602/73, al di fuori di casi di applicazione di essa norma. Sul quantum, rileva che la liquidazione delle somme eventualmente dovute può essere eseguita esclusivamente avuto riguardo alle complessive risultanze dell'Anagrafe Tributaria, e sostiene che il rimborso non sarebbe comunque ipotizzabile per le somme relative al 2016. Chiede il rigetto del ricorso con il carico delle spese.
4.1 In precedenza alla discussione è stato depositato in atti accordo conciliativo stragiudiziale intervenuto tra le parti, basato su proposta dell'Ufficio 22.12.2025 poi accettata dalla parte ricorrente, che prevede anche la compensazione delle spese di lite.
4.2 All'udienza del 30.01.2026 le parti hanno ribadito la richiesta di estinzione della causa per cessazione della materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5.1 Il giudicante non può che prendere atto della concorde richiesta delle parti di estinguere il giudizio per cessazione della materia del contendere a seguito dell'accordo stragiudiziale raggiunto tra le medesime.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Così deciso in Macerata li 30.01.2026
Il giudice Carlo Strinati
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MACERATA Sezione 2, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 08:45 in composizione monocratica:
STRINATI CARLO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 235/2024 depositato il 29/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Macerata - Via Pannelli, 1 62100 Macerata MC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO 2016
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 31/2026 depositato il 30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Il ricorrente si riporta agli atti e all'accordo conciliativo sottoscritto.
Resistente: L'Ufficio si riporta all'accordo conciliativo sottoscritto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1 Con ricorso datato 28.02.2024 e notificato in pari data (n.235/2024 R.G.), il sig. Ricorrente_1 di Luogo_1, assistito dall'avv.Difensore_1 con studio professionale in Luogo_2, ha impugnato il silenzio-rifiuto dell'Agenzia delle Entrate di Macerata di procedere al rimborso di Euro 522,52 per l'anno 2016 ed E. 3.461,21 per l'anno 2017 in suo favore, come da domande presentate in precedenza.
2.1 Parte ricorrente, residente in uno dei comuni colpiti dal sisma che ha interessato la Regione Marche nel
2016, facenti parte del “cratere sismico” ai sensi degli allegati 1 e 2 al D.L. n. 189/16, decise di non avvalersi all'epoca della possibilità concessa dall'art. 48, commi 1 e 1-bis, 10 e 10 bis del D.L. 189/16, di richiedere al sostituto di imposta la sospensione delle ritenute applicate sugli stipendi per tutto il periodo di imposta ottobre 2016 - dicembre 2017. Con D.L. n. 123 del 24.10.19, convertito nella Legge 156 del 12.12.19, è stata disposta la restituzione dei tributi sospesi a seguito del sisma nella misura del 40%. In tal modo, il 60% delle trattenute non operate, per coloro che avevano optato per la cd. “busta paga pesante”, rimaneva nella disponibilità del contribuente.
2.2 L'odierno ricorrente, pertanto, presentava istanza di restituzione delle imposte versate in eccedenza rispetto alle misure agevolate, con riferimento all'anno 2016 ed all'anno 2017. In mancanza di riscontro da parte dell'A.E., ha impugnato il silenzio rifiuto, osservando che il D.L. 123/19 è ius superveniens in favore del contribuente, per cui si deve provvedere alla restituzione di quanto già versato e non dovuto “ex post”, coerentemente con l'interpretazione costituzionalmente orientata della legge e con i principi di uguaglianza e ragionevolezza. Chiede riconoscimento del proprio diritto al rimborso e corrispondente condanna dell'Ufficio resistente al pagamento del dovuto, con il carico delle spese.
3.1 L'Agenzia delle Entrate si è costituita, resistendo alla pretesa avversa. Nel merito, rileva che i versamenti e le ritenute dovevano considerarsi sospesi, con la conseguenza che erano comunque dovuti, con variazione dei termini di versamento. Aggiunge che l'art. 48 prevede che “Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato”, così chiarendo l'intenzione del legislatore di escludere la possibilità di ottenere il rimborso di quanto il contribuente ha voluto o dovuto versare mancando di approfittare della sospensione.
Richiama l'esigenza, per il legislatore, di indicare la copertura di bilancio, anche nel rispetto dell'art. 81 Cost.; osserva che la legge ha quantificato in modo preciso gli importi di copertura, cosa che non sarebbe stata possibile se fosse stata condivisa la ben più onerosa, per le casse erariali, accezione interpretativa proposta dal ricorrente. Sostiene che sono inconferenti i richiami giurisprudenziali contenuti nel ricorso, che non è possibile un'interpretazione contra legem delle norme, incompatibile con il loro tenore letterale, e che unico rimedio alle doglianze di controparte sarebbe, eventualmente, la proposizione di una questione di legittimità costituzionale delle norme.
3.2 Sostiene ancora l'Ufficio che fin dall'inizio le misure solidaristiche disposte dal legislatore sono state indirizzate non alla generalità dei contribuenti danneggiati o comunque residenti nei comuni colpiti dal sisma, ma solo a coloro che ne avevano fatto a suo tempo richiesta;
aggiunge che la disposizione riduttiva dell'obbligazione tributaria non è destinata alla definizione automatica della posizione tributaria complessiva dei contribuenti interessati, ma è espressamente rivolta al solo assolvimento delle ritenute non operate in forza delle richieste sospensioni. Sostiene ancora che gli elementi caratterizzanti la condotta del legislatore in questo caso sono differenti rispetto a quelli oggetto di precedenti interventi legislativi posti in essere in relazione ad altri eventi calamitosi;
l'intento perseguito è quello di aiutare solo i contribuenti che, attraverso la scelta volontaria di avvalersi delle misure sospensive, hanno palesato la loro difficoltà a fronteggiare la situazione di disagio economico. Eccepisce infine che l'istanza di rimborso è stata formulata ex art. 38 DPR
602/73, al di fuori di casi di applicazione di essa norma. Sul quantum, rileva che la liquidazione delle somme eventualmente dovute può essere eseguita esclusivamente avuto riguardo alle complessive risultanze dell'Anagrafe Tributaria, e sostiene che il rimborso non sarebbe comunque ipotizzabile per le somme relative al 2016. Chiede il rigetto del ricorso con il carico delle spese.
4.1 In precedenza alla discussione è stato depositato in atti accordo conciliativo stragiudiziale intervenuto tra le parti, basato su proposta dell'Ufficio 22.12.2025 poi accettata dalla parte ricorrente, che prevede anche la compensazione delle spese di lite.
4.2 All'udienza del 30.01.2026 le parti hanno ribadito la richiesta di estinzione della causa per cessazione della materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5.1 Il giudicante non può che prendere atto della concorde richiesta delle parti di estinguere il giudizio per cessazione della materia del contendere a seguito dell'accordo stragiudiziale raggiunto tra le medesime.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Così deciso in Macerata li 30.01.2026
Il giudice Carlo Strinati