Articolo 518 quater del Codice penale
Articolo 518 duodeviciesArticolo 585
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23 marzo 2022
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25 febbraio 2026
Art. 518-quater

(Ricettazione di beni culturali).

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a se' o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, e' punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000.

La pena e' aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi ((degli articoli)) 628, terzo comma, ((o 628-bis,)) e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non e' imputabile o non e' punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilita' riferita a tale delitto.
Entrata in vigore il 25 febbraio 2026
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