Sentenza 14 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 14/03/2026, n. 1240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1240 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01240/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03760/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3760 del 2025, proposto da
MA ME IN RA, rappresentata e difesa dagli avvocati Daniela Cesana e Angelo Latino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domiciliata ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 303/2025 del Tribunale di Milano - Sezione Lavoro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 il dott. IO CH e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
- con il ricorso in epigrafe l’esponente ha chiesto alla Sezione di dare piena attuazione alla sentenza n. 303 del 2025 emessa dalla Sezione Lavoro del Tribunale di Milano;
- nelle more del giudizio l’Amministrazione ha dato in ogni modo esecuzione integrale alla citata sentenza sicché il difensore dell’esponente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, seppure chiedendo la condanna della parte resistente al pagamento delle spese di lite;
- reputa il Tribunale che, a fronte della piena soddisfazione della pretesa della ricorrente, può essere pronunciata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, ultimo comma, del c.p.a.;
- le spese sono poste a carico del Ministero intimato, quale parte virtualmente soccombente e sono liquidate come da dispositivo con distrazione a favore degli avv.ti Angelo Latino e Daniela Cesana, dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 26 del c.p.a. e dell’art. 93 del c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di causa, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00) oltre accessori di legge (IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%) e onere del contributo unificato se dovuto nel presente giudizio (art. 13 comma 6 bis 1 del DPR n. 115 del 2002) da distrarsi a favore degli avvocati Angelo Latino e Daniela Cesana dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL ZI, Presidente
IO CH, Consigliere, Estensore
Luigi Rossetti, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO CH | EL ZI |
IL SEGRETARIO