Art. 29.
Le obbligazioni di cui al precedente articolo 28 sono parificate alle cartelle di (credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti e sono soggette al pagamento delle imposte dirette nonche' al bollo di lire 10 per ogni titolo, con esenzione da qualsiasi altra tassa, imposta o tributo a favore dell'Erario) e degli Enti locali.
Le obbligazioni di cui al precedente articolo 28 sono parificate alle cartelle di (credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti e sono soggette al pagamento delle imposte dirette nonche' al bollo di lire 10 per ogni titolo, con esenzione da qualsiasi altra tassa, imposta o tributo a favore dell'Erario) e degli Enti locali.