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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 15/10/2025, n. 5009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5009 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5897/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vera Marletta
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5897/2024 promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
, (C.F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi domiciliati in via Vittorio Emanuele, 389 95047 Paternò; rappresentati e difesi dall'avv.
AMATO LF RA giusta procura in atti.
ATTORI
contro
(C.F. ), e per essa Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
domiciliato in VIA CORREGGIO 43 MILANO;
rappresentato e difeso dall'avv. FAGGELLA
LE TO RI giusta procura in atti.
CONVENUTO
pagina 1 di 10 Rimessa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc all'udienza dell'1 ottobre 2025, sulle conclusioni precisate come da verbale.
Motivi in fatto e in diritto
Con atto di citazione notificato in data 28 maggio 2024 e Parte_1
convenivano in giudizio innanzi questo Tribunale Parte_2 [...]
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 984/2024, emesso dal Controparte_1
Tribunale di Catania il 15 aprile 2024 e notificato in data 19 aprile 2024, con il quale veniva ingiunto loro di pagare alla parte ricorrente la somma di euro 18.552,03, oltre interessi moratori e spese della procedura di ingiunzione.
Parte opponente chiedeva al Tribunale adito : “- In via preliminare, pregiudizialmente, dichiarare
l'improcedibilità della domanda per mancato previo esperimento della procedura di mediazione per le
controversie che ricadono nell'alveo applicativo del D.Lgs 28/2010, entrato in vigore in data
20.03.2011;- Sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della
(già , in persona del legale rappresentante pro-tempore, per Controparte_1 Controparte_1
i motivi meglio indicati in narrativa;
- Nel merito, accertare e dichiarare l'applicazione da parte
dell'Istituto di credito di clausole vessatorie che prevedono pattuizioni di interessi moratori, nonché di
penali per il mancato adempimento di un obbligazione pecuniaria, in violazione dei principi enunciati
dalla direttiva 93/13/ CEE, concernente le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista
ed un consumatore;
- Conseguentemente, revocare o comunque dichiarare inefficace il Decreto
Ingiuntivo n. 984/2024, emesso in data 15.04.2024 dal Tribunale Civile di Catania, dr. Mariano
pagina 2 di 10 Sciacca, nel procedimento monitorio n. 3641/2024 R.G., notificato in data 19.04.2024, per essere la
pretesa azionata infondata in fatto ed in diritto, statuendo che nulla è dovuto dall'opponente, per i
diversi motivi meglio indicati in narrativa;
in via subordinata, previa revoca del decreto ingiuntivo
opposto, ridurne l'ammontare per una somma risultante all'esito istruttoria (con totale abbattimento
degli interessi moratori richiesti e penali applicate), eventualmente anche con l'ausilio di una C.T.U.
contabile, tenuto conto del ricalcolo del costo del finanziamento, con conseguenti effetti restitutori
degli importi indebitamente percepiti dalla Banca;
- In via gradata, e sempre nel merito, accertare e
dichiarare la nullità delle clausole che prevedono la coobligazione del sig. , per i Parte_2
motivi esposti in narrativa;
- Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre
accessori di legge.
Si costituiva in giudizio per essa Controparte_1 Controparte_2
chiedendo il rigetto di ogni avversa domanda, eccezione e deduzione, in quanto infondate in fatto e in diritto.
Con decreto ex art. 171 bis cpc del 3.9.2024 questo G.I. differiva l'udienza di comparizione indicata in citazione e assegnava alle parti i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c.
A seguito del deposito delle relative memorie, il G.I. , con ordinanza del 7 gennaio 2025 concedeva la provvisoria esecuzione del DI opposto e rinviava la causa per la decisione ex art. 281 sexies cpc all'udienza dell'1 ottobre 2025.
Indi, all'udienza dell'1.10.2025, sulle conclusioni precisate come in atti, l'odierno decidente rimetteva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc .
In via preliminare, parte opponente lamenta la mancata attivazione della procedura di mediazione da pagina 3 di 10 parte dell'odierna opposta, eccependo l'improcedibilità della domanda giudiziale.
La doglianza è infondata.
Sul punto, si rileva che la presente controversia verte in materia di contratti bancari e, pertanto, richiede l'esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria. Tuttavia, l'art. 5, co. 4, D. Lgs. 28/2010
prevede: “I commi 1 e 2 [n.d.r. svolgimento tentativo obbligatorio di mediazione in relazione ad una controversia in materia di contratti bancari e finanziari] non si applicano a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione”.
Dunque il tentativo di mediazione non costituisce una condizione di procedibilità della domanda monitoria, ma deve essere esperito solo nell'eventuale fase di opposizione, a seguito della pronuncia del Giudice sulle istanze di concessione – ovvero sospensione – della provvisoria esecutività
dell'ingiunzione.
Procedimento di mediazione obbligatoria tra le parti, ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, D.lgs. n.
28/2010, che comunque risulta espletato, come da verbale negativo allegato dall'opposta in seno alla memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c..
Peraltro, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa di parte opponente, la mancata comparizione dell'opponente dinanzi al mediatore, a seguito di iniziativa assunta dall'opposto non può comportare l'improcedibilità del giudizio di opposizione, perché “non rientra tra quelle previste per la mancata comparizione dall'art. 8 comma 4-bis D.Lgs. 28/2010 che, prevede, come conseguenza dell'assenza delle parti la sola applicazione di una sanzione pecuniaria oltre che la rilevanza di tale comportamento ex art. 116 c.p.c.” (cfr. Cass. n. 20975/2017).
pagina 4 di 10 Prima di esaminare nel merito ogni singolo motivo di opposizione giova rilevare che parte opponente non ha contestato : di aver stipulato e di aver dato spontanea, seppur parziale, esecuzione al contratto n
19047134, sottoscritto con l'allora COMPASS AN S.P.A. ; di aver ricevuto l'accredito della somma relativa all'importo finanziato;
di essersi resa inadempiente rispetto ai propri obblighi contrattuali di pagamento delle rate convenute in forza del predetto titolo negoziale .
È, quindi, incontestata la fonte negoziale da cui deriva il credito azionato in sede monitoria.
Con riferimento alla prova del credito è sufficiente evidenziare che già in sede monitoria
[...]
per essa a prodotto il contratto di finanziamento Controparte_1 Controparte_2
n. 19047134, stipulato con COMPASS AN S.P.A. (doc.03) da Parte_1
, quale obbligato principale e da , in qualità di coobbligato;
le
[...] Parte_2
missive della cedente del 2020 di messa in mora e recesso dal contratto;
la certificazione ex art. 50
T.U.B , il quale reca la registrazione di tutte le movimentazioni intervenute con riferimento al rimborso del finanziamento de quo sin dalla sua concessione.
La difesa di parte opponente contesta l'efficacia probatoria della lista movimenti prodotta dalla società
esponente nella precedente fase del giudizio, in quanto priva dei requisiti richiesti dall'ordinamento.
L'eccezione è infondata.
Invero l'estratto conto, non trattandosi di apertura di credito in conto corrente - nella quale il saldo debitore dipende dall'utilizzo flessibile del finanziamento fatto dal cliente ricavabile solo ex post dagli estratti conto - e non essendo contestata l'effettiva erogazione del finanziamento, ha una mera funzione rappresentativa del piano di ammortamento e dei pagamenti eseguiti dal debitore, e che pertanto, al di là della sua efficacia probatoria ex art. 50 TUB, è carico del debitore l'onere di formulare contestazioni pagina 5 di 10 specifiche e quello di allegare l'esistenza di pagamenti ulteriori oltre a quelli ivi risultanti.
Sul punto si richiama l'orientamento della giurisprudenza consolidata in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, secondo il quale il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Anche nell'ipotesi dell'inesatto adempimento opera il principio della sufficienza dell'allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione,
ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento (Cass. S.U.
30.10.2001 n. 13533
Quanto poi alla carenza di legittimazione attiva la società opposta ha dimostrato l'effettiva cessione del credito.
Invero in sede monitoria, è stato dato atto e documentato che COMPASS AN S.P.A. ha ceduto pro soluto il credito per cui è causa a con atto del 18/11/2021 (doc. 04 fascicolo Controparte_1
monitorio). L'intervenuta cessione del credito, con contestuale intimazione di pagamento, è stata notificata a a mezzo raccomandata A/R (doc.05-06 fascicolo Parte_1
monitorio) nonché a. (doc.10-11 fascicolo monitorio). Parte_2
Inoltre in questa sede la società deducente ha prodotto copia dell'elenco dei crediti ceduti (cd. Annex),
debitamente omissato, che comprova come il credito oggetto di causa fosse ricompreso nell'ambito pagina 6 di 10 della cessione menzionata nel monitorio nonché proposta ed accettazione del contratto di cessione del
18/11/2021 tra COMPASS AN S.P.A. e Controparte_1
Peraltro dalle comunicazioni ex art. 1264 c.c. depositate da parte opposta emerge con chiarezza che la cedente ha confermato espressamente la cessione dello specifico credito, con indicazione del numero del contratto.
Venendo al merito dell'obbligazione assunta da , qualificandola l'opponente in Parte_2
termini di fideiussione e affermando che la società deducente sarebbe incorsa nella decadenza di cui all'art. 1957 c.c. , l'assunto è smentito dal testo contrattuale, ove si consideri che già dal frontespizio del contratto il suddetto è ivi identificato in qualità di coobbligato, non emergendo da nessuna parte del testo contrattuale che l'opponente abbia inteso firmare il contratto come fideiussore.
Tale espressione, seppur non trovi rispondenza in alcun istituto previsto dal codice civile, deve ritenersi certamente riferita alla qualità di debitore solidale ai sensi degli artt. 1292 e ss. c.c.
Ne consegue che, dovendo qualificarsi il coobbligato come condebitore solidale, in alcuna decadenza risulta essere incorso l'istituto di credito mutuante nell'esercizio del proprio diritto di credito nei confronti del condebitore solidale.
Non può invero trovare applicazione l'art. 1957 c.c. (invocato dall'opponente), che sanziona con la decadenza l'inerzia del creditore che non abbia agito nei confronti del debitore principale entro 6 mesi dalla scadenza dell'obbligazione, in quanto si tratta di norma applicabile alla sola fideiussione.
Con riferimento all'asserita illeggibilità del contratto dedotto in giudizio, si richiama una pronuncia della Cassazione, che ha avuto modo di affermare che qualora la clausola “risulti scarsamente o per nulla leggibile, sia perché il modello è in fotocopia sia perché i caratteri grafici sono eccessivamente pagina 7 di 10 piccoli, il contraente debole può esigere dalla controparte che gli venga fornito un modello contrattuale pienamente leggibile;
ma, ove ciò non abbia fatto, non può lamentare in sede giudiziale di non aver rettamente compreso la portata della suddetta clausola…” (cfr. Cass. 12/02/2018, n. 3307).
Quanto alla asserita nullità del contratto di finanziamento azionato per mancata prova dell'accettazione scritta, l'eccezione è del tutto infondata oltre che documentalmente smentita, avendo l'opposta prodotto copia dell'accettazione scritta relativa al contratto per cui è causa .
In ogni caso, si osserva che il contratto per cui è causa risulta parzialmente eseguito dall'opponente, il quale ha provveduto al pagamento di alcune delle rate contrattualmente pattuite, come risulta dalla documentazione contabile in atti.
Con riferimento alla contestazione mossa sul piano di ammortamento c.d. “alla francese” giova ricordare che con il metodo c.d. “alla francese” gli interessi vengono calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente, per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata, con la conseguenza che la banca mutuante non può incidere sulla costruzione del piano di ammortamento, né può
determinare la suddivisione della rata tra quota capitale e quota interessi: la suddivisione è già
contenuta nella definizione di una rata costante di quel determinato importo.
Sul punto giova evidenziare che non si ravvisa alcuna illegittimità del piano di ammortamento previsto, in quanto il piano di ammortamento c.d. “alla francese” non implica comunque alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi ulteriori a quelli legittimati e non genera, pertanto, alcun fenomeno di anatocismo (cfr. Cass., Sez. unite, 29 maggio 2024, n. 15340).
Quanto poi al disconoscimento della conformità della copia rispetto all'originale va rilevato che esso viene operato in maniera generica, atteso che gli opponenti avrebbero dovuto specificare in cosa la pagina 8 di 10 copia prodotta differisce rispetto agli originali, essendo ormai consolidato il principio per cui “L'art. 2719 c.c. esige, difatti, l'espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche: conseguentemente, la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, se la parte comparsa non la disconosce, in modo specifico ed inequivoco” (Cass. n. 882/2018; n. 4053/2018; n.
13425/2014).
Perché possa aversi disconoscimento idoneo, è infatti necessario che la parte, nei modi e termini di legge, renda una dichiarazione che - pur nel silenzio della norma predetta, che non richiede forme particolari - evidenzi in modo chiaro ed inequivoco gli elementi differenziali del documento prodotto rispetto all'originale di cui si assume sia copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (cfr. in tal senso Cass. n. 28096 del 30/12/2009 in tema di applicazione dell'art. 2719 c.c.)” (cfr. Cass.,
20/06/2019, n. 16557; Cass., 05/12/2019, n. 31870 e Cass., 12/02/2019, n. 4032)
Alla luce della documentazione (prodotta dal creditore opposto sia in fase monitoria che nell'ambito del presente giudizio) non si ravvisano infine profili di abusività delle clausole poste a tutela del soggetto consumatore, in quanto il giudizio è stato regolarmente incardinato dinanzi al Foro del consumatore;
non sono presenti clausole di tipo vessatorio, anche ai fini del rispetto degli oneri informativi in capo al soggetto intermediario;
i costi e gli oneri imposti alla parte c.d. “debole” non risultano essere manifestamente eccessivi;
inoltre, il tasso soglia rilevante ai fini dell'usura per il trimestre di riferimento non risulta essere stato superato, anche al netto degli oneri accessori previsti in contratto.
Pertanto, avendo la società creditrice fornito prova puntuale dell'esistenza e dell'ammontare della pagina 9 di 10 propria pretesa creditoria, e non avendo - di
contro
- l'odierna opponente fornito la prova di aver adempiuto integralmente alla propria obbligazione di pagamento, né allegato e provato la sussistenza di ulteriori fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'altrui pretesa, limitandosi a sollevare doglianze prive di pregio per le ragioni illustrate , va da sé che l'opposizione proposta debba essere rigettata e il d.i. opposto deve essere confermato.
Le spese del giudizio vanno poste a carico di parte opponente e sono liquidate come in dispositivo,
avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente espletata secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022, anche in ordine alla fase decisionale abbreviata di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – Sezione Quarta civile,
in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti,
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5897/2024 R.G.
rigetta l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 984/2024 e per l'effetto lo conferma,
dichiarandolo definitivamente esecutivo;
condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali in favore dell'opposta, che liquida in complessivi € 3.500,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Catania, il 15 ottobre 2025
Il GIUDICE
dott. Vera Marletta
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vera Marletta
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5897/2024 promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
, (C.F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi domiciliati in via Vittorio Emanuele, 389 95047 Paternò; rappresentati e difesi dall'avv.
AMATO LF RA giusta procura in atti.
ATTORI
contro
(C.F. ), e per essa Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
domiciliato in VIA CORREGGIO 43 MILANO;
rappresentato e difeso dall'avv. FAGGELLA
LE TO RI giusta procura in atti.
CONVENUTO
pagina 1 di 10 Rimessa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc all'udienza dell'1 ottobre 2025, sulle conclusioni precisate come da verbale.
Motivi in fatto e in diritto
Con atto di citazione notificato in data 28 maggio 2024 e Parte_1
convenivano in giudizio innanzi questo Tribunale Parte_2 [...]
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 984/2024, emesso dal Controparte_1
Tribunale di Catania il 15 aprile 2024 e notificato in data 19 aprile 2024, con il quale veniva ingiunto loro di pagare alla parte ricorrente la somma di euro 18.552,03, oltre interessi moratori e spese della procedura di ingiunzione.
Parte opponente chiedeva al Tribunale adito : “- In via preliminare, pregiudizialmente, dichiarare
l'improcedibilità della domanda per mancato previo esperimento della procedura di mediazione per le
controversie che ricadono nell'alveo applicativo del D.Lgs 28/2010, entrato in vigore in data
20.03.2011;- Sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della
(già , in persona del legale rappresentante pro-tempore, per Controparte_1 Controparte_1
i motivi meglio indicati in narrativa;
- Nel merito, accertare e dichiarare l'applicazione da parte
dell'Istituto di credito di clausole vessatorie che prevedono pattuizioni di interessi moratori, nonché di
penali per il mancato adempimento di un obbligazione pecuniaria, in violazione dei principi enunciati
dalla direttiva 93/13/ CEE, concernente le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista
ed un consumatore;
- Conseguentemente, revocare o comunque dichiarare inefficace il Decreto
Ingiuntivo n. 984/2024, emesso in data 15.04.2024 dal Tribunale Civile di Catania, dr. Mariano
pagina 2 di 10 Sciacca, nel procedimento monitorio n. 3641/2024 R.G., notificato in data 19.04.2024, per essere la
pretesa azionata infondata in fatto ed in diritto, statuendo che nulla è dovuto dall'opponente, per i
diversi motivi meglio indicati in narrativa;
in via subordinata, previa revoca del decreto ingiuntivo
opposto, ridurne l'ammontare per una somma risultante all'esito istruttoria (con totale abbattimento
degli interessi moratori richiesti e penali applicate), eventualmente anche con l'ausilio di una C.T.U.
contabile, tenuto conto del ricalcolo del costo del finanziamento, con conseguenti effetti restitutori
degli importi indebitamente percepiti dalla Banca;
- In via gradata, e sempre nel merito, accertare e
dichiarare la nullità delle clausole che prevedono la coobligazione del sig. , per i Parte_2
motivi esposti in narrativa;
- Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre
accessori di legge.
Si costituiva in giudizio per essa Controparte_1 Controparte_2
chiedendo il rigetto di ogni avversa domanda, eccezione e deduzione, in quanto infondate in fatto e in diritto.
Con decreto ex art. 171 bis cpc del 3.9.2024 questo G.I. differiva l'udienza di comparizione indicata in citazione e assegnava alle parti i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c.
A seguito del deposito delle relative memorie, il G.I. , con ordinanza del 7 gennaio 2025 concedeva la provvisoria esecuzione del DI opposto e rinviava la causa per la decisione ex art. 281 sexies cpc all'udienza dell'1 ottobre 2025.
Indi, all'udienza dell'1.10.2025, sulle conclusioni precisate come in atti, l'odierno decidente rimetteva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc .
In via preliminare, parte opponente lamenta la mancata attivazione della procedura di mediazione da pagina 3 di 10 parte dell'odierna opposta, eccependo l'improcedibilità della domanda giudiziale.
La doglianza è infondata.
Sul punto, si rileva che la presente controversia verte in materia di contratti bancari e, pertanto, richiede l'esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria. Tuttavia, l'art. 5, co. 4, D. Lgs. 28/2010
prevede: “I commi 1 e 2 [n.d.r. svolgimento tentativo obbligatorio di mediazione in relazione ad una controversia in materia di contratti bancari e finanziari] non si applicano a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione”.
Dunque il tentativo di mediazione non costituisce una condizione di procedibilità della domanda monitoria, ma deve essere esperito solo nell'eventuale fase di opposizione, a seguito della pronuncia del Giudice sulle istanze di concessione – ovvero sospensione – della provvisoria esecutività
dell'ingiunzione.
Procedimento di mediazione obbligatoria tra le parti, ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, D.lgs. n.
28/2010, che comunque risulta espletato, come da verbale negativo allegato dall'opposta in seno alla memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c..
Peraltro, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa di parte opponente, la mancata comparizione dell'opponente dinanzi al mediatore, a seguito di iniziativa assunta dall'opposto non può comportare l'improcedibilità del giudizio di opposizione, perché “non rientra tra quelle previste per la mancata comparizione dall'art. 8 comma 4-bis D.Lgs. 28/2010 che, prevede, come conseguenza dell'assenza delle parti la sola applicazione di una sanzione pecuniaria oltre che la rilevanza di tale comportamento ex art. 116 c.p.c.” (cfr. Cass. n. 20975/2017).
pagina 4 di 10 Prima di esaminare nel merito ogni singolo motivo di opposizione giova rilevare che parte opponente non ha contestato : di aver stipulato e di aver dato spontanea, seppur parziale, esecuzione al contratto n
19047134, sottoscritto con l'allora COMPASS AN S.P.A. ; di aver ricevuto l'accredito della somma relativa all'importo finanziato;
di essersi resa inadempiente rispetto ai propri obblighi contrattuali di pagamento delle rate convenute in forza del predetto titolo negoziale .
È, quindi, incontestata la fonte negoziale da cui deriva il credito azionato in sede monitoria.
Con riferimento alla prova del credito è sufficiente evidenziare che già in sede monitoria
[...]
per essa a prodotto il contratto di finanziamento Controparte_1 Controparte_2
n. 19047134, stipulato con COMPASS AN S.P.A. (doc.03) da Parte_1
, quale obbligato principale e da , in qualità di coobbligato;
le
[...] Parte_2
missive della cedente del 2020 di messa in mora e recesso dal contratto;
la certificazione ex art. 50
T.U.B , il quale reca la registrazione di tutte le movimentazioni intervenute con riferimento al rimborso del finanziamento de quo sin dalla sua concessione.
La difesa di parte opponente contesta l'efficacia probatoria della lista movimenti prodotta dalla società
esponente nella precedente fase del giudizio, in quanto priva dei requisiti richiesti dall'ordinamento.
L'eccezione è infondata.
Invero l'estratto conto, non trattandosi di apertura di credito in conto corrente - nella quale il saldo debitore dipende dall'utilizzo flessibile del finanziamento fatto dal cliente ricavabile solo ex post dagli estratti conto - e non essendo contestata l'effettiva erogazione del finanziamento, ha una mera funzione rappresentativa del piano di ammortamento e dei pagamenti eseguiti dal debitore, e che pertanto, al di là della sua efficacia probatoria ex art. 50 TUB, è carico del debitore l'onere di formulare contestazioni pagina 5 di 10 specifiche e quello di allegare l'esistenza di pagamenti ulteriori oltre a quelli ivi risultanti.
Sul punto si richiama l'orientamento della giurisprudenza consolidata in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, secondo il quale il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Anche nell'ipotesi dell'inesatto adempimento opera il principio della sufficienza dell'allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione,
ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento (Cass. S.U.
30.10.2001 n. 13533
Quanto poi alla carenza di legittimazione attiva la società opposta ha dimostrato l'effettiva cessione del credito.
Invero in sede monitoria, è stato dato atto e documentato che COMPASS AN S.P.A. ha ceduto pro soluto il credito per cui è causa a con atto del 18/11/2021 (doc. 04 fascicolo Controparte_1
monitorio). L'intervenuta cessione del credito, con contestuale intimazione di pagamento, è stata notificata a a mezzo raccomandata A/R (doc.05-06 fascicolo Parte_1
monitorio) nonché a. (doc.10-11 fascicolo monitorio). Parte_2
Inoltre in questa sede la società deducente ha prodotto copia dell'elenco dei crediti ceduti (cd. Annex),
debitamente omissato, che comprova come il credito oggetto di causa fosse ricompreso nell'ambito pagina 6 di 10 della cessione menzionata nel monitorio nonché proposta ed accettazione del contratto di cessione del
18/11/2021 tra COMPASS AN S.P.A. e Controparte_1
Peraltro dalle comunicazioni ex art. 1264 c.c. depositate da parte opposta emerge con chiarezza che la cedente ha confermato espressamente la cessione dello specifico credito, con indicazione del numero del contratto.
Venendo al merito dell'obbligazione assunta da , qualificandola l'opponente in Parte_2
termini di fideiussione e affermando che la società deducente sarebbe incorsa nella decadenza di cui all'art. 1957 c.c. , l'assunto è smentito dal testo contrattuale, ove si consideri che già dal frontespizio del contratto il suddetto è ivi identificato in qualità di coobbligato, non emergendo da nessuna parte del testo contrattuale che l'opponente abbia inteso firmare il contratto come fideiussore.
Tale espressione, seppur non trovi rispondenza in alcun istituto previsto dal codice civile, deve ritenersi certamente riferita alla qualità di debitore solidale ai sensi degli artt. 1292 e ss. c.c.
Ne consegue che, dovendo qualificarsi il coobbligato come condebitore solidale, in alcuna decadenza risulta essere incorso l'istituto di credito mutuante nell'esercizio del proprio diritto di credito nei confronti del condebitore solidale.
Non può invero trovare applicazione l'art. 1957 c.c. (invocato dall'opponente), che sanziona con la decadenza l'inerzia del creditore che non abbia agito nei confronti del debitore principale entro 6 mesi dalla scadenza dell'obbligazione, in quanto si tratta di norma applicabile alla sola fideiussione.
Con riferimento all'asserita illeggibilità del contratto dedotto in giudizio, si richiama una pronuncia della Cassazione, che ha avuto modo di affermare che qualora la clausola “risulti scarsamente o per nulla leggibile, sia perché il modello è in fotocopia sia perché i caratteri grafici sono eccessivamente pagina 7 di 10 piccoli, il contraente debole può esigere dalla controparte che gli venga fornito un modello contrattuale pienamente leggibile;
ma, ove ciò non abbia fatto, non può lamentare in sede giudiziale di non aver rettamente compreso la portata della suddetta clausola…” (cfr. Cass. 12/02/2018, n. 3307).
Quanto alla asserita nullità del contratto di finanziamento azionato per mancata prova dell'accettazione scritta, l'eccezione è del tutto infondata oltre che documentalmente smentita, avendo l'opposta prodotto copia dell'accettazione scritta relativa al contratto per cui è causa .
In ogni caso, si osserva che il contratto per cui è causa risulta parzialmente eseguito dall'opponente, il quale ha provveduto al pagamento di alcune delle rate contrattualmente pattuite, come risulta dalla documentazione contabile in atti.
Con riferimento alla contestazione mossa sul piano di ammortamento c.d. “alla francese” giova ricordare che con il metodo c.d. “alla francese” gli interessi vengono calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente, per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata, con la conseguenza che la banca mutuante non può incidere sulla costruzione del piano di ammortamento, né può
determinare la suddivisione della rata tra quota capitale e quota interessi: la suddivisione è già
contenuta nella definizione di una rata costante di quel determinato importo.
Sul punto giova evidenziare che non si ravvisa alcuna illegittimità del piano di ammortamento previsto, in quanto il piano di ammortamento c.d. “alla francese” non implica comunque alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi ulteriori a quelli legittimati e non genera, pertanto, alcun fenomeno di anatocismo (cfr. Cass., Sez. unite, 29 maggio 2024, n. 15340).
Quanto poi al disconoscimento della conformità della copia rispetto all'originale va rilevato che esso viene operato in maniera generica, atteso che gli opponenti avrebbero dovuto specificare in cosa la pagina 8 di 10 copia prodotta differisce rispetto agli originali, essendo ormai consolidato il principio per cui “L'art. 2719 c.c. esige, difatti, l'espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche: conseguentemente, la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, se la parte comparsa non la disconosce, in modo specifico ed inequivoco” (Cass. n. 882/2018; n. 4053/2018; n.
13425/2014).
Perché possa aversi disconoscimento idoneo, è infatti necessario che la parte, nei modi e termini di legge, renda una dichiarazione che - pur nel silenzio della norma predetta, che non richiede forme particolari - evidenzi in modo chiaro ed inequivoco gli elementi differenziali del documento prodotto rispetto all'originale di cui si assume sia copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (cfr. in tal senso Cass. n. 28096 del 30/12/2009 in tema di applicazione dell'art. 2719 c.c.)” (cfr. Cass.,
20/06/2019, n. 16557; Cass., 05/12/2019, n. 31870 e Cass., 12/02/2019, n. 4032)
Alla luce della documentazione (prodotta dal creditore opposto sia in fase monitoria che nell'ambito del presente giudizio) non si ravvisano infine profili di abusività delle clausole poste a tutela del soggetto consumatore, in quanto il giudizio è stato regolarmente incardinato dinanzi al Foro del consumatore;
non sono presenti clausole di tipo vessatorio, anche ai fini del rispetto degli oneri informativi in capo al soggetto intermediario;
i costi e gli oneri imposti alla parte c.d. “debole” non risultano essere manifestamente eccessivi;
inoltre, il tasso soglia rilevante ai fini dell'usura per il trimestre di riferimento non risulta essere stato superato, anche al netto degli oneri accessori previsti in contratto.
Pertanto, avendo la società creditrice fornito prova puntuale dell'esistenza e dell'ammontare della pagina 9 di 10 propria pretesa creditoria, e non avendo - di
contro
- l'odierna opponente fornito la prova di aver adempiuto integralmente alla propria obbligazione di pagamento, né allegato e provato la sussistenza di ulteriori fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'altrui pretesa, limitandosi a sollevare doglianze prive di pregio per le ragioni illustrate , va da sé che l'opposizione proposta debba essere rigettata e il d.i. opposto deve essere confermato.
Le spese del giudizio vanno poste a carico di parte opponente e sono liquidate come in dispositivo,
avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente espletata secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022, anche in ordine alla fase decisionale abbreviata di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – Sezione Quarta civile,
in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti,
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5897/2024 R.G.
rigetta l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 984/2024 e per l'effetto lo conferma,
dichiarandolo definitivamente esecutivo;
condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali in favore dell'opposta, che liquida in complessivi € 3.500,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Catania, il 15 ottobre 2025
Il GIUDICE
dott. Vera Marletta
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