Cass. civ., sez. III, sentenza 16/07/2002, n. 10285
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Sentenza 16 luglio 2002

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La rappresentanza processuale attiva e passiva dell'Enel, che l'art. 14 dello statuto dell'ente, approvato con d.P.R. 21 dicembre 1965, n. 1720, conferisce al direttore di compartimento nell'ambito della circoscrizione territoriale e in relazione agli affari di sua competenza, deve ritenersi automaticamente estesa al vice direttore di compartimento per il caso di assenza o impedimento del primo, integrando ciò una conseguenza naturale dell'attribuzione a detto vice direttore della qualità di vicario per l'espletamento, sia pure in via secondaria e con il ruolo di supplenza, delle stesse funzioni del titolare dell'ufficio. Ne consegue la validità ed efficacia della procura "ad litem" predisposta dal direttore compartimentale e poi, per impedimento di quest'ultimo, sottoscritta dal vice direttore, a nulla rilevando la diversità delle persone fisiche intervenute nell'attività negoziale, essendo esse parimenti organo rappresentativo dell'ente in base al cosiddetto rapporto organico.

Il requisito della specifica approvazione scritta che, ai sensi dell'art. 1341 cod. civ., condiziona la efficacia della clausola di deroga alla competenza territoriale può dirsi soddisfatto anche attraverso la sottoscrizione - distinta da quella di approvazione delle condizioni generali del contratto - apposta dopo il richiamo, che può essere espresso nella sola forma numerica e/o di titolo, alla clausola in questione, in quanto tale richiamo permette al sottoscrittore di conoscere il contenuto della clausola e non fa dubitare che la stessa sia stata adeguatamente sottoposta al suo esame, anche se è riferito anche ad altre clausole onerose ed indicate separatamente attraverso riferimenti analoghi. (Fattispecie relativa a contratto di somministrazione di energia elettrica stipulato anteriormente alla entrata in vigore della nuova disciplina dettata, per i contratti del consumatore, dall'art. 1469 bis cod. civ., introdotto dall'art. 25 della legge 52/1996, e privo di efficacia retroattiva).

Con riguardo al contratto di somministrazione (nella specie, di energia elettrica), l'errore di fatturazione nel quale sia in corso il somministrante nell'indicazione del corrispettivo nella relativa bolletta, attenendo non alla formazione del consenso ma all'esecuzione del contratto, non ne comporta l'annullabilità, incidendo solo sull'entità della prestazione pretesa dal creditore, al quale è, pertanto, consentito di rettificare la richiesta divergente dai dati reali e di pretendere la parte del corrispettivo non percepita e non soltanto un indennizzo nei limiti dell'ingiustificato arricchimento del destinatario della somministrazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 16/07/2002, n. 10285
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10285
    Data del deposito : 16 luglio 2002

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