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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XX, sentenza 16/02/2026, n. 1531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1531 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1531/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 20, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
FORGILLO EUGENIO, Presidente
GALASSO VA, Relatore
LUCREZI FRANCESCO MARIA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4517/2025 depositato il 14/06/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5340/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 7
e pubblicata il 25/03/2025
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202400004616000 IRAP
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202400004616000 IRAP 2007 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 421/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: "- accogliere il presente appello e riformare parzialmente la sentenza n. 5340/2025 pronunciata il 20.03.2025 e depositata il 25.03.2025 della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, sezione 7, emessa a definizione del giudizio RG. n. 19068/2024 per tutti i motivi sopra indicati;
- condannare, in ogni caso, Resistente_1 al pagamento delle spese e delle competenze del doppio grado di giudizio con attribuzione all'avv. Difensore_1 dichiaratosi antistatario". Resistente/Appellato: "confermare integralmente la sentenza n. 5340/25 pronunciata il 20/03/25 e depositata il 25/03/25 della C.G.T. di I grado di Napoli indicata in epigrafe, e, per l'effetto:
1. Accertare e dichiarare l'illegittimità dell'intimazione di pagamento impugnata, per i motivi esposti in narrativa.
2. Annullare l'intimazione di pagamento n. 07176202400004616000, n. fascicolo 2024/97978 per inesigibilità dei tributi oggetto delle cartelle esattoriali indicate dai n.ri 1 a 6 per sopravvenuta prescrizione e per nullità ed irregolarità delle notifiche eseguite a mezzo PEC su un indirizzo nullo ed inesistente, quindi, non più funzionante".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, Resistente_1 impugnava l'avviso di iscrizione ipotecaria n. 07176202400004616000 fondato su 21 cartelle di pagamento per un importo complessivo di € 116.914,67, deducendo l'omessa notifica delle stesse e la prescrizione dei relativi crediti, la nullità delle cartelle di importo inferiore a € 1.000,00 in applicazione della legge di bilancio del 2023, e la presunta duplicazione di richieste di pagamento.
Si costituiva l'ADER che resisteva al ricorso.
Con sentenza n. 5340/2025 la CGT di primo grado accoglieva parzialmente il ricorso con riguardo ai crediti oggetto di 6 cartelle di pagamento e compensava le spese.
In particolare, riteneva illegittime le cartelle nn. 07120110237425406000 e 07120130124707647000 ai sensi dell'art. 1, comma 222, l. 197/2022.
Rilevava altresì che non vi era prova della notifica di altre quattro cartelle (nn. 07120110068152563000,
07120130146947179000, 07120140431804344000, 07120150139066106000).
Escludeva la prescrizione dei crediti oggetto delle rimanenti cartelle regolarmente notificate, dovendo applicarsi il termine decennale, trattandosi di tributi erariali.
Avverso tale sentenza ha proposto appello l'ADER, deducendo che per le ultime quattro cartelle aveva fornito la prova della notifica fin dalla propria costituzione nel giudizio di primo grado. Ha aggiunto che erano inoltre stati notificati numerosi atti successivi (intimazioni di pagamento, preavvisi, ecc.) che si fondavano sui medesimi crediti e che non erano stati impugnati, sicché ciò precludeva ogni questione in ordine agli stessi.
Si è costituito il contribuente, chiedendo il rigetto dell'appello e deducendo la prescrizione dei crediti ai quali deve trovare applicazione il termine di prescrizione quinquennale e la nullità delle notifiche eseguite presso l'indirizzo di posta elettronica certificata Email_3.
All'esito dell'udienza camerale del 22/1/2026, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado ha deciso la controversia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Benché l'ADER abbia depositato, allegandola all'atto di appello, la documentazione attestante la regolare notifica delle quattro cartelle che il giudice di primo grado ha ritenuto non notificate, la stessa non è stata depositata anche innanzi alla CGT di primo grado anche se in calce alle controdeduzioni vengono indicate le cartelle e le relative modalità di notifica;
in base alla nuova formulazione dell'art. 58 d.lgs. 546/1992, introdotto dal d.lgs. 220/2023, operante nel presente giudizio, non può essere depositata per la prima volta nel giudizio di appello.
Quanto agli atti interruttivi successivamente notificati, il motivo di appello è inammissibile, essendo formulato in maniera del tutto generica. L'appellante fa riferimento ad una serie di atti, senza specificare quale di essi sia riferibile a ciascuna delle quattro cartelle in questione. Né può ritenersi che tutte le cartelle costituiscano oggetto anche dei successivi atti, giacché, ad esempio, nell'intimazione di pagamento n. 071 2022 90028567
51/000, non vi è alcun riferimento alle cartelle in esame. A ciò deve aggiungersi che alcune di tali intimazioni
(n. 07120129005590531000 e n. 07180201400028568000) si assumono notificate oltre un decennio prima dell'atto oggetto di impugnazione nel presente processo e sono quindi irrilevanti;
pertanto, a maggior ragione sarebbe stato onere dell'appellante indicare per ciascuna della quattro cartelle gli atti interruttivi alle stesse riferibili.
Per quanto esposto, l'appello deve essere rigettato.
Va osservato infine che non è chiara la posizione dell'appellato che, dapprima ripropone la questione della prescrizione quinquennale, rigettata dal giudice di primo grado, e poi, dopo aver dedotto la nullità della notifica degli atti interruttivi presso l'indirizzo di posta elettronica certificata, chiede la conferma della sentenza impugnata.
Deve concludersi, in considerazione della valutazione complessiva dell'atto, e soprattutto delle sue conclusioni, che il contribuente non abbia inteso proporre appello incidentale, ma ottenere solo la conferma della sentenza impugnata.
In considerazione della particolarità della vicenda, si ritengono sussistenti motivi idonei a consentire la compensazione delle spese del secondo grado di giudizio.
P.Q.M.
RIGETTA L'APPELLO E COMPENSA LE SPESE DEL GRADO.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 20, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
FORGILLO EUGENIO, Presidente
GALASSO VA, Relatore
LUCREZI FRANCESCO MARIA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4517/2025 depositato il 14/06/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5340/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 7
e pubblicata il 25/03/2025
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202400004616000 IRAP
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202400004616000 IRAP 2007 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 421/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: "- accogliere il presente appello e riformare parzialmente la sentenza n. 5340/2025 pronunciata il 20.03.2025 e depositata il 25.03.2025 della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, sezione 7, emessa a definizione del giudizio RG. n. 19068/2024 per tutti i motivi sopra indicati;
- condannare, in ogni caso, Resistente_1 al pagamento delle spese e delle competenze del doppio grado di giudizio con attribuzione all'avv. Difensore_1 dichiaratosi antistatario". Resistente/Appellato: "confermare integralmente la sentenza n. 5340/25 pronunciata il 20/03/25 e depositata il 25/03/25 della C.G.T. di I grado di Napoli indicata in epigrafe, e, per l'effetto:
1. Accertare e dichiarare l'illegittimità dell'intimazione di pagamento impugnata, per i motivi esposti in narrativa.
2. Annullare l'intimazione di pagamento n. 07176202400004616000, n. fascicolo 2024/97978 per inesigibilità dei tributi oggetto delle cartelle esattoriali indicate dai n.ri 1 a 6 per sopravvenuta prescrizione e per nullità ed irregolarità delle notifiche eseguite a mezzo PEC su un indirizzo nullo ed inesistente, quindi, non più funzionante".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, Resistente_1 impugnava l'avviso di iscrizione ipotecaria n. 07176202400004616000 fondato su 21 cartelle di pagamento per un importo complessivo di € 116.914,67, deducendo l'omessa notifica delle stesse e la prescrizione dei relativi crediti, la nullità delle cartelle di importo inferiore a € 1.000,00 in applicazione della legge di bilancio del 2023, e la presunta duplicazione di richieste di pagamento.
Si costituiva l'ADER che resisteva al ricorso.
Con sentenza n. 5340/2025 la CGT di primo grado accoglieva parzialmente il ricorso con riguardo ai crediti oggetto di 6 cartelle di pagamento e compensava le spese.
In particolare, riteneva illegittime le cartelle nn. 07120110237425406000 e 07120130124707647000 ai sensi dell'art. 1, comma 222, l. 197/2022.
Rilevava altresì che non vi era prova della notifica di altre quattro cartelle (nn. 07120110068152563000,
07120130146947179000, 07120140431804344000, 07120150139066106000).
Escludeva la prescrizione dei crediti oggetto delle rimanenti cartelle regolarmente notificate, dovendo applicarsi il termine decennale, trattandosi di tributi erariali.
Avverso tale sentenza ha proposto appello l'ADER, deducendo che per le ultime quattro cartelle aveva fornito la prova della notifica fin dalla propria costituzione nel giudizio di primo grado. Ha aggiunto che erano inoltre stati notificati numerosi atti successivi (intimazioni di pagamento, preavvisi, ecc.) che si fondavano sui medesimi crediti e che non erano stati impugnati, sicché ciò precludeva ogni questione in ordine agli stessi.
Si è costituito il contribuente, chiedendo il rigetto dell'appello e deducendo la prescrizione dei crediti ai quali deve trovare applicazione il termine di prescrizione quinquennale e la nullità delle notifiche eseguite presso l'indirizzo di posta elettronica certificata Email_3.
All'esito dell'udienza camerale del 22/1/2026, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado ha deciso la controversia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Benché l'ADER abbia depositato, allegandola all'atto di appello, la documentazione attestante la regolare notifica delle quattro cartelle che il giudice di primo grado ha ritenuto non notificate, la stessa non è stata depositata anche innanzi alla CGT di primo grado anche se in calce alle controdeduzioni vengono indicate le cartelle e le relative modalità di notifica;
in base alla nuova formulazione dell'art. 58 d.lgs. 546/1992, introdotto dal d.lgs. 220/2023, operante nel presente giudizio, non può essere depositata per la prima volta nel giudizio di appello.
Quanto agli atti interruttivi successivamente notificati, il motivo di appello è inammissibile, essendo formulato in maniera del tutto generica. L'appellante fa riferimento ad una serie di atti, senza specificare quale di essi sia riferibile a ciascuna delle quattro cartelle in questione. Né può ritenersi che tutte le cartelle costituiscano oggetto anche dei successivi atti, giacché, ad esempio, nell'intimazione di pagamento n. 071 2022 90028567
51/000, non vi è alcun riferimento alle cartelle in esame. A ciò deve aggiungersi che alcune di tali intimazioni
(n. 07120129005590531000 e n. 07180201400028568000) si assumono notificate oltre un decennio prima dell'atto oggetto di impugnazione nel presente processo e sono quindi irrilevanti;
pertanto, a maggior ragione sarebbe stato onere dell'appellante indicare per ciascuna della quattro cartelle gli atti interruttivi alle stesse riferibili.
Per quanto esposto, l'appello deve essere rigettato.
Va osservato infine che non è chiara la posizione dell'appellato che, dapprima ripropone la questione della prescrizione quinquennale, rigettata dal giudice di primo grado, e poi, dopo aver dedotto la nullità della notifica degli atti interruttivi presso l'indirizzo di posta elettronica certificata, chiede la conferma della sentenza impugnata.
Deve concludersi, in considerazione della valutazione complessiva dell'atto, e soprattutto delle sue conclusioni, che il contribuente non abbia inteso proporre appello incidentale, ma ottenere solo la conferma della sentenza impugnata.
In considerazione della particolarità della vicenda, si ritengono sussistenti motivi idonei a consentire la compensazione delle spese del secondo grado di giudizio.
P.Q.M.
RIGETTA L'APPELLO E COMPENSA LE SPESE DEL GRADO.