Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XX, sentenza 16/02/2026, n. 1531
CGT2
Sentenza 16 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Notifica delle cartelle di pagamento

    La Corte ha ritenuto che la documentazione attestante la notifica di quattro cartelle, pur depositata in appello, non era stata prodotta in primo grado e, ai sensi dell'art. 58 d.lgs. 546/1992, non poteva essere depositata per la prima volta in appello.

  • Inammissibile
    Notifica di atti interruttivi successivi

    Il motivo è stato ritenuto inammissibile per genericità, non specificando l'appellante quali atti si riferissero a quali cartelle e considerando che alcune intimazioni erano irrilevanti in quanto antecedenti di oltre un decennio all'atto impugnato nel processo di primo grado.

  • Altro
    Prescrizione dei crediti

    La Corte ha ritenuto che il contribuente non avesse proposto appello incidentale, ma avesse chiesto solo la conferma della sentenza impugnata, pur sollevando nuovamente la questione della prescrizione quinquennale già rigettata in primo grado e la nullità delle notifiche.

  • Altro
    Nullità delle notifiche degli atti interruttivi

    La Corte ha ritenuto che il contribuente non avesse proposto appello incidentale, ma avesse chiesto solo la conferma della sentenza impugnata, pur sollevando nuovamente la questione della prescrizione quinquennale già rigettata in primo grado e la nullità delle notifiche.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XX, sentenza 16/02/2026, n. 1531
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 1531
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

    Testo completo