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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 17/11/2025, n. 2498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2498 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
12754 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Antonella Guerra Presidente
Dott.ssa FA LO Giudice Relatore
Dott.ssa Veronica Zanin Giudice
Decidendo nella causa n. 12754 2025 VG promossa
DA nata il [...] a [...], residente a [...]sul Mincio Parte_1
(VR), Località Vantini 5, rappresentata e difesa dall'avv. MAZZARINO PAOLO
e nato il [...] a [...], residente a [...]sul Mincio Parte_2
(VR), Località Vantini 5, rappresentato e difeso dall'avv. MAZZARINO PAOLO
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;
In punto: separazione consensuale
Conclusioni comuni delle parti: 1] Autorizzare le parti a vivere separati con obbligo del reciproco rispetto e di comunicare ogni variazione di domicilio o residenza.
2] I coniugi precisano e danno atto che le figlie maggiorenni non economicamente autosufficienti Per_
e hanno manifestato l'intenzione di fissare/mantenere la loro residenza e di coabitare Per_2 con il padre presso l'abitazione coniugale sita in sita a Valeggio sul Mincio (VR), Località Parte_2
Vantini; il padre e la madre nulla oppongono in tal senso;
gli stessi, peraltro, sono consapevoli che, Per_ vista la maggiore età delle figlie e le stesse potranno manifestare il desiderio di Per_2 modificare, in qualsiasi momento, il luogo di stabile dimora, abitazione e residenza;
3] I coniugi precisano e danno atto che le figlie maggiorenni non economicamente autosufficienti Per_
e provvederanno a regolamentare i rapporti con i rispettivi genitori, in particolare Per_2 modo con il genitore con il quale non coabitano e risiedono, secondo i propri desideri.
4] Assegnarsi la casa familiare sita a Valeggio sul Mincio (VR), Località Vantini, individuata al
Catasto Fabbricati del Comune di Valeggio sul Mincio (VR), al Fg. 18, mappale 818, Piano T-1-2,
Categoria A/3, Classe 2, Consistenza 8,5 vani, Rendita 438,99 e al Foglio 18 mappale 817 sub 5 –
Piano T, Cat. C/2, Cl. 4, mq 78, Rendita € 108,77, con tutti gli arredi e i corredi al padre Parte_2
Per_ che vi abiterà esclusivamente con le figlie e fino a che non saranno economicamente Per_2 autosufficienti con facoltà della madre di asportare i propri beni ed effetti personali entro tre mesi dalla data della sentenza di separazione.
5] Le parti espressamente convengono che il locale “cantina a volta” e l'attiguo locale “servizi” posti al piano terra della casa familiare, ben noti alle parti, che godono di un accesso autonomo e che già sono di utilizzo esclusivo di resteranno nella disponibilità ed uso esclusivo Parte_1 della stessa, fino a quando avrà l'assegnazione della casa familiare, così come previsto al Parte_2 punto 4); nulla oppone in tal senso prestando il proprio consenso. Le parti espressamente Parte_2 convengono, altresì, che il locale “ripostiglio-caldaia-lavanderia” e l'attiguo locale “ingresso di servizio” posti al piano terra della casa familiare, ben noti alle parti e che godono di accessi autonomi, resteranno in uso promiscuo e comune tra le stesse fino a quando avrà Parte_2
l'assegnazione della casa familiare, così come previsto al punto 4); nulla oppone in tal Parte_2 senso prestando il proprio consenso.
6] Dichiararsi tenuta a corrispondere a titolo di contributo di mantenimento mensile Parte_1
Per_ per le figlie maggiorenni non economicamente autosufficienti e un assegno complessivo Per_2 di 300 euro (150 euro per ciascuna figlia), da versarsi entro il 5 di ogni mese mediante bonifico bancario permanente direttamente alla figlia (IBAN [...]) e Per_2
Per_ direttamente alla figlia (IBAN [...]) con decorrenza dal mese di ottobre 2025 e con rivalutazione istat annuale a decorrere dal mese di ottobre 2026. Il padre Pt_2
Per_ nulla oppone in tal senso prestando il proprio consenso al pagamento diretto alle figlie e
[...] dell'importo stabilito a titolo di contributo di mantenimento mensile delle stesse. Per_2
7] Dichiararsi tenuta a corrispondere il 50% delle spese straordinarie ed extra Parte_1 assegno come da “Protocollo famiglia in materia di separazione, divorzio e affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio” in vigore presso il Tribunale di Verona, del 13.12.2024 che si riproduce di seguito, con la precisazione che verranno escluse dal rimborso le spese per la connessione internet domestica visto che ciascuno pagherà la propria;
con l'ulteriore precisazione che verranno escluse dal rimborso le spese per viaggi e vacanze fatte dalle figlie con ciascun genitore separatamente dall'altro:
I) Spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico di medicina generale;
cure odontoiatriche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per prestazioni erogate dal e per CP_1 medicinali prescritti dal medico di medicina generale, esclusa la farmacia da banco ancorché prescritta dal medico di medicina generale;
protesi e ausili sanitari con prescrizione medica come, a mero titolo esemplificativo, lenti a contatto, lenti da vista con montatura (quest'ultima nei limiti di spesa massima di € 150,00), tutori e plantari ortopedici;
II) Spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: visite specialistiche in regime di libera professione, trattamenti sanitari specialistici in libera professione, terapie, ausili sanitari nonché cure termali e fisioterapiche, nonché interventi chirurgici;
III) Spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
entrata anticipata ed uscita posticipata, se necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori;
tasse universitarie statali;
IV) Spese scolastiche da documentare. che richiedono uno specifico e preventivo accordo: servizio di doposcuola;
tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari non statali;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
spese per alloggio universitario;
V) Spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.500,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES); centri ricreativi estivi e gruppi estivi nei limiti dei costi previsti per quelli comunali o parrocchiali;
VI) Spese extrascolastiche. che richiedono un preventivo accordo: attività sportive o artistiche comprensive anche di abbigliamento e attrezzatura;
corsi di lingue;
spese per baby-sitting; viaggi e vacanze senza i genitori;
centri ricreativi diversi da quelli di cui al capo precedente;
Quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II, IV, VI (spese con accordo), quello dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa comunichi la propria proposta all'altro; questi nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato, e/o contrario all'interesse delle figlie, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal giudice;
Il pagamento di tutte le spese accessorie avverrà mensilmente, in contanti ovvero mediante bonifico bancario, previa esibizione della documentazione giustificativa da parte del genitore che le ha sostenute. Nel caso di spese medico sanitarie, che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti, dovrà permanere il rispetto della reciproca tempestiva informazione.
8] Le parti danno atto che gli arredi e il mobilio presente nella casa familiare sono di proprietà degli stessi in ragione del 50% in quanto sono stati acquistati in costanza di matrimonio ma rimarranno ad esclusivo uso di sino a quando lo stesso avrà l'assegnazione della casa. Parte_2
9] Darsi atto che le parti si dichiarano autosufficienti ed in grado con le rispettive sostanze di provvedere al proprio mantenimento e di null'altro aver a che pretendere reciprocamente salvo quanto sopra stabilito avendo definito allo stato ogni questione patrimoniale tra loro pendente.
10] Le parti dichiarano di avere perfetta e reciproca conoscenza delle rispettive condizioni economiche e patrimoniali, come esplicitate nella trattazione che precede. Dichiarano, altresì, che la situazione reddituale, patrimoniale ed economica sopra descritta corrisponde all'assetto esistente all'atto della sottoscrizione del presente ricorso, assumendosi la responsabilità, ciascuno per quanto di propria competenza, per eventuali omissioni per documenti non tempestivamente e lealmente esibiti al difensore.
Dichiarano, inoltre di essere stati edotti dal difensore circa le normative in essere introdotte con la
Riforma Cartabia quanto a reciproca trasparenza e esonerano, pertanto, il difensore da ogni responsabilità a riguardo avendo compiuta rappresentazione delle reciproche condizioni reddituali;
rinunciano e si esonerano reciprocamente dalla produzione di documentazione ulteriore rispetto a quella allegata in atti.
Dichiarano, in ogni caso, sin d'ora di essere disponibili, a seguito di eventuale disposizione del
Giudice, alla produzione dei documenti da cui si ricavano i dati patrimoniali sopra descritti.
11] Le parti dichiarano di prestare entrambi la loro acquiescenza all'emananda sentenza di separazione secondo le pattuizioni sottoscritte da entrambi in via congiunta e di rinunciare conseguentemente a qualsiasi forma di impugnazione avverso la predetta sentenza
12] Spese legali compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: nulla oppone all'accoglimento del ricorso SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato in data 06/10/2025, hanno Parte_1 Parte_2 chiesto di dichiarare la separazione allegando l'intervenuta intollerabilità della convivenza.
Dall'unione sono nate le figlie (8/12/99) e 27/5/2006), maggiorenni ma non Per_3 Persona_4 economicamente sufficienti.
Le parti hanno quindi chiesto anche la regolamentazione dell'assegnazione della casa familiare e del mantenimento delle figlie.
Le parti con le note scritte ex art. 127 ter cpc depositate in data hanno confermato il contenuto del ricorso introduttivo e le condizioni ivi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi hanno chiesto al Tribunale di Verona di dichiarare la separazione allegando l'intervenuta intollerabilità della convivenza.
La domanda va senz'altro accolta.
I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con riferimento alla questione dell'assegnazione della casa familiare e del mantenimento delle figlie.
Le richieste sono meritevoli di accoglimento, in quanto rispondenti all'interesse preminente di queste ultime, tenuto conto dell'età e delle sostanze dei genitori.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto.
Le spese, come da richiesta delle parti, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
OMOLOGA la separazione consensuale tra nata il [...] a [...]
LE (VR) e nato il [...] a [...] alle Parte_2 condizioni indicate dalle parti quanto alla assegnazione della casa familiare e al contributo per mantenimento ordinario e straordinario relativo alle figlie maggiorenni ma non economicamente sufficienti;
PRENDE ATTO degli ulteriori accordi raggiunti dalle medesime parti;
ORDINA al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n.
33, parte II, serie A, anno 1997;
MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n. 396;
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Verona, nella Camera di Consiglio dell'11/11/25.
La Giudice relatrice
FA LO
La Presidente
Dott.ssa Antonella Guerra
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Antonella Guerra Presidente
Dott.ssa FA LO Giudice Relatore
Dott.ssa Veronica Zanin Giudice
Decidendo nella causa n. 12754 2025 VG promossa
DA nata il [...] a [...], residente a [...]sul Mincio Parte_1
(VR), Località Vantini 5, rappresentata e difesa dall'avv. MAZZARINO PAOLO
e nato il [...] a [...], residente a [...]sul Mincio Parte_2
(VR), Località Vantini 5, rappresentato e difeso dall'avv. MAZZARINO PAOLO
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;
In punto: separazione consensuale
Conclusioni comuni delle parti: 1] Autorizzare le parti a vivere separati con obbligo del reciproco rispetto e di comunicare ogni variazione di domicilio o residenza.
2] I coniugi precisano e danno atto che le figlie maggiorenni non economicamente autosufficienti Per_
e hanno manifestato l'intenzione di fissare/mantenere la loro residenza e di coabitare Per_2 con il padre presso l'abitazione coniugale sita in sita a Valeggio sul Mincio (VR), Località Parte_2
Vantini; il padre e la madre nulla oppongono in tal senso;
gli stessi, peraltro, sono consapevoli che, Per_ vista la maggiore età delle figlie e le stesse potranno manifestare il desiderio di Per_2 modificare, in qualsiasi momento, il luogo di stabile dimora, abitazione e residenza;
3] I coniugi precisano e danno atto che le figlie maggiorenni non economicamente autosufficienti Per_
e provvederanno a regolamentare i rapporti con i rispettivi genitori, in particolare Per_2 modo con il genitore con il quale non coabitano e risiedono, secondo i propri desideri.
4] Assegnarsi la casa familiare sita a Valeggio sul Mincio (VR), Località Vantini, individuata al
Catasto Fabbricati del Comune di Valeggio sul Mincio (VR), al Fg. 18, mappale 818, Piano T-1-2,
Categoria A/3, Classe 2, Consistenza 8,5 vani, Rendita 438,99 e al Foglio 18 mappale 817 sub 5 –
Piano T, Cat. C/2, Cl. 4, mq 78, Rendita € 108,77, con tutti gli arredi e i corredi al padre Parte_2
Per_ che vi abiterà esclusivamente con le figlie e fino a che non saranno economicamente Per_2 autosufficienti con facoltà della madre di asportare i propri beni ed effetti personali entro tre mesi dalla data della sentenza di separazione.
5] Le parti espressamente convengono che il locale “cantina a volta” e l'attiguo locale “servizi” posti al piano terra della casa familiare, ben noti alle parti, che godono di un accesso autonomo e che già sono di utilizzo esclusivo di resteranno nella disponibilità ed uso esclusivo Parte_1 della stessa, fino a quando avrà l'assegnazione della casa familiare, così come previsto al Parte_2 punto 4); nulla oppone in tal senso prestando il proprio consenso. Le parti espressamente Parte_2 convengono, altresì, che il locale “ripostiglio-caldaia-lavanderia” e l'attiguo locale “ingresso di servizio” posti al piano terra della casa familiare, ben noti alle parti e che godono di accessi autonomi, resteranno in uso promiscuo e comune tra le stesse fino a quando avrà Parte_2
l'assegnazione della casa familiare, così come previsto al punto 4); nulla oppone in tal Parte_2 senso prestando il proprio consenso.
6] Dichiararsi tenuta a corrispondere a titolo di contributo di mantenimento mensile Parte_1
Per_ per le figlie maggiorenni non economicamente autosufficienti e un assegno complessivo Per_2 di 300 euro (150 euro per ciascuna figlia), da versarsi entro il 5 di ogni mese mediante bonifico bancario permanente direttamente alla figlia (IBAN [...]) e Per_2
Per_ direttamente alla figlia (IBAN [...]) con decorrenza dal mese di ottobre 2025 e con rivalutazione istat annuale a decorrere dal mese di ottobre 2026. Il padre Pt_2
Per_ nulla oppone in tal senso prestando il proprio consenso al pagamento diretto alle figlie e
[...] dell'importo stabilito a titolo di contributo di mantenimento mensile delle stesse. Per_2
7] Dichiararsi tenuta a corrispondere il 50% delle spese straordinarie ed extra Parte_1 assegno come da “Protocollo famiglia in materia di separazione, divorzio e affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio” in vigore presso il Tribunale di Verona, del 13.12.2024 che si riproduce di seguito, con la precisazione che verranno escluse dal rimborso le spese per la connessione internet domestica visto che ciascuno pagherà la propria;
con l'ulteriore precisazione che verranno escluse dal rimborso le spese per viaggi e vacanze fatte dalle figlie con ciascun genitore separatamente dall'altro:
I) Spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico di medicina generale;
cure odontoiatriche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per prestazioni erogate dal e per CP_1 medicinali prescritti dal medico di medicina generale, esclusa la farmacia da banco ancorché prescritta dal medico di medicina generale;
protesi e ausili sanitari con prescrizione medica come, a mero titolo esemplificativo, lenti a contatto, lenti da vista con montatura (quest'ultima nei limiti di spesa massima di € 150,00), tutori e plantari ortopedici;
II) Spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: visite specialistiche in regime di libera professione, trattamenti sanitari specialistici in libera professione, terapie, ausili sanitari nonché cure termali e fisioterapiche, nonché interventi chirurgici;
III) Spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
entrata anticipata ed uscita posticipata, se necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori;
tasse universitarie statali;
IV) Spese scolastiche da documentare. che richiedono uno specifico e preventivo accordo: servizio di doposcuola;
tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari non statali;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
spese per alloggio universitario;
V) Spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.500,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES); centri ricreativi estivi e gruppi estivi nei limiti dei costi previsti per quelli comunali o parrocchiali;
VI) Spese extrascolastiche. che richiedono un preventivo accordo: attività sportive o artistiche comprensive anche di abbigliamento e attrezzatura;
corsi di lingue;
spese per baby-sitting; viaggi e vacanze senza i genitori;
centri ricreativi diversi da quelli di cui al capo precedente;
Quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II, IV, VI (spese con accordo), quello dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa comunichi la propria proposta all'altro; questi nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato, e/o contrario all'interesse delle figlie, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal giudice;
Il pagamento di tutte le spese accessorie avverrà mensilmente, in contanti ovvero mediante bonifico bancario, previa esibizione della documentazione giustificativa da parte del genitore che le ha sostenute. Nel caso di spese medico sanitarie, che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti, dovrà permanere il rispetto della reciproca tempestiva informazione.
8] Le parti danno atto che gli arredi e il mobilio presente nella casa familiare sono di proprietà degli stessi in ragione del 50% in quanto sono stati acquistati in costanza di matrimonio ma rimarranno ad esclusivo uso di sino a quando lo stesso avrà l'assegnazione della casa. Parte_2
9] Darsi atto che le parti si dichiarano autosufficienti ed in grado con le rispettive sostanze di provvedere al proprio mantenimento e di null'altro aver a che pretendere reciprocamente salvo quanto sopra stabilito avendo definito allo stato ogni questione patrimoniale tra loro pendente.
10] Le parti dichiarano di avere perfetta e reciproca conoscenza delle rispettive condizioni economiche e patrimoniali, come esplicitate nella trattazione che precede. Dichiarano, altresì, che la situazione reddituale, patrimoniale ed economica sopra descritta corrisponde all'assetto esistente all'atto della sottoscrizione del presente ricorso, assumendosi la responsabilità, ciascuno per quanto di propria competenza, per eventuali omissioni per documenti non tempestivamente e lealmente esibiti al difensore.
Dichiarano, inoltre di essere stati edotti dal difensore circa le normative in essere introdotte con la
Riforma Cartabia quanto a reciproca trasparenza e esonerano, pertanto, il difensore da ogni responsabilità a riguardo avendo compiuta rappresentazione delle reciproche condizioni reddituali;
rinunciano e si esonerano reciprocamente dalla produzione di documentazione ulteriore rispetto a quella allegata in atti.
Dichiarano, in ogni caso, sin d'ora di essere disponibili, a seguito di eventuale disposizione del
Giudice, alla produzione dei documenti da cui si ricavano i dati patrimoniali sopra descritti.
11] Le parti dichiarano di prestare entrambi la loro acquiescenza all'emananda sentenza di separazione secondo le pattuizioni sottoscritte da entrambi in via congiunta e di rinunciare conseguentemente a qualsiasi forma di impugnazione avverso la predetta sentenza
12] Spese legali compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: nulla oppone all'accoglimento del ricorso SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato in data 06/10/2025, hanno Parte_1 Parte_2 chiesto di dichiarare la separazione allegando l'intervenuta intollerabilità della convivenza.
Dall'unione sono nate le figlie (8/12/99) e 27/5/2006), maggiorenni ma non Per_3 Persona_4 economicamente sufficienti.
Le parti hanno quindi chiesto anche la regolamentazione dell'assegnazione della casa familiare e del mantenimento delle figlie.
Le parti con le note scritte ex art. 127 ter cpc depositate in data hanno confermato il contenuto del ricorso introduttivo e le condizioni ivi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi hanno chiesto al Tribunale di Verona di dichiarare la separazione allegando l'intervenuta intollerabilità della convivenza.
La domanda va senz'altro accolta.
I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con riferimento alla questione dell'assegnazione della casa familiare e del mantenimento delle figlie.
Le richieste sono meritevoli di accoglimento, in quanto rispondenti all'interesse preminente di queste ultime, tenuto conto dell'età e delle sostanze dei genitori.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto.
Le spese, come da richiesta delle parti, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
OMOLOGA la separazione consensuale tra nata il [...] a [...]
LE (VR) e nato il [...] a [...] alle Parte_2 condizioni indicate dalle parti quanto alla assegnazione della casa familiare e al contributo per mantenimento ordinario e straordinario relativo alle figlie maggiorenni ma non economicamente sufficienti;
PRENDE ATTO degli ulteriori accordi raggiunti dalle medesime parti;
ORDINA al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n.
33, parte II, serie A, anno 1997;
MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n. 396;
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Verona, nella Camera di Consiglio dell'11/11/25.
La Giudice relatrice
FA LO
La Presidente
Dott.ssa Antonella Guerra