TAR Roma, sez. IV, sentenza 07/05/2026, n. 8503
TAR
Decreto cautelare 6 marzo 2025
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TAR
Ordinanza cautelare 28 marzo 2025
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TAR
Ordinanza collegiale 30 gennaio 2026
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TAR
Sentenza 7 maggio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione dell'art. 2545-septiesdecies c.c., difetto di istruttoria e motivazione

    Le censure sono infondate in quanto il quadro istruttorio emerso non è stato scalfito dalla ricorrente. L'ammissione a finanziamenti pubblici attesta solo requisiti formali, non il perseguimento dello scopo mutualistico. L'accesso a finanziamenti non preclude i poteri di vigilanza. Le manifestazioni di interesse successive sono funzionali a una ricostruzione ex post. Il provvedimento è sorretto da congrua motivazione, anche per relationem al verbale ispettivo.

  • Rigettato
    Violazione del contraddittorio e difetto di istruttoria

    Le censure sono infondate poiché la documentazione omessa non è pertinente all'accertamento demandato all'Autorità di vigilanza, che non verifica l'attuazione dell'iniziativa edificatoria ma la sussistenza dei requisiti mutualistici. Gli esiti di precedenti revisioni non rilevano autonomamente.

  • Rigettato
    Violazione dei principi di buon andamento, imparzialità, trasparenza ed economicità dell'azione amministrativa

    Le censure sono infondate poiché la documentazione omessa non è pertinente all'accertamento demandato all'Autorità di vigilanza. Gli esiti di precedenti revisioni non rilevano autonomamente.

  • Rigettato
    Frustrazione delle finalità sociali e lesione degli interessi della cooperativa

    L'infondatezza dei motivi comporta il rigetto della domanda di risarcimento del danno, in quanto la legittimità del provvedimento impugnato elide il requisito dell'ingiustizia del danno.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 7 del d.m. 6 dicembre 2004 e del d.m. 23 febbraio 2015

    Il richiamo all'art. 7 del d.m. 6 dicembre 2004 è inconferente poiché riguarda la revisione ordinaria, mentre qui si applica l'ispezione straordinaria. L'incarico agli ispettori non è una delega ma esercizio diretto della potestà ispettiva, non soggetto a oneri di allegazione esterna.

  • Rigettato
    Violazione del principio del contraddittorio e delle garanzie partecipative

    Il carattere straordinario dell'ispezione era indicato nel verbale sottoscritto dal legale rappresentante. La cooperativa ha avuto piena possibilità di interloquire sulle risultanze istruttorie e presentare memorie. Il richiamo alla giurisprudenza sulla consultazione pubblica è inconferente per poteri amministrativi tipici.

  • Rigettato
    Violazione delle garanzie partecipative e della consultazione pubblica

    Il richiamo alla giurisprudenza sulla consultazione pubblica è inconferente per poteri amministrativi tipici. Le ordinarie garanzie procedimentali sono state osservate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. IV, sentenza 07/05/2026, n. 8503
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 8503
    Data del deposito : 7 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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