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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 16/12/2025, n. 761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 761 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
R.G.121/2021
TRATTAZIONE CARTOLARE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA
Il g.o.t., dott.ssa Carmela Abagnara, all'esito della trattazione cartolare del 19 novembre 2025 rilevato che l'udienza era fissata per la discussione ex art. 281 sexies cpc;
rilevato che entro il termine fissato le parti hanno depositato note di trattazione scritta;
letti gli atti e le conclusioni rassegnate:
P.Q.M.
pronuncia sentenza ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. che viene allegata al presente provvedimento.
Si comunichi.
Lagonegro, 16 dicembre 2025
Il G.O.T.
dott.ssa Carmela Abagnara
Pag. 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO in composizione monocratica e nella persona del G.O.T., dott.ssa
Carmela Abagnara, ha pronunciato ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.121/2021 R.G. avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
PROMOSSA DA
nata Caggiano (SA) il 11.01.1956 (C.F.: Parte_1
), , nata a [...] il C.F._1 Parte_2
23.09.1974 (C.F.: ), e C.F._2 Parte_3
, nato a [...] il [...] (C.F.:
[...]
), rappresentati e difesi dall'avv. Marco Marotta C.F._3 ed elettivamente domiciliati come in atti
opponenti
CONTRO in persona del legale rappresentante p.t., (C.F. Controparte_1
- P.IVA , rappresentata e difesa dagli avv.ti P.IVA_1 P.IVA_2
CA PO e UI NO ed elettivamente domiciliata come in atti
opposta
NONCHE' CONTRO
Pag. 2 in persona del legale rapp.te p.t., (C.F. Controparte_2
, P. IVA , rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_3 P.IVA_4
NE FA AB ed elettivamente domiciliata come in atti
terzo chiamato in causa
--------------------
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e , Parte_1 Parte_3 Parte_2 nella qualità di eredi di proponevano opposizione Persona_1 avverso il decreto ingiuntivo n.394/2020 reso dal Tribunale di Lagonegro in data 29 ottobre 2020 ed emesso in favore di per la Controparte_1 somma di €.8.068,44 oltre interessi, spese, accessori per mancato pagamento di rate di finanziamento afferente a . Persona_1
A sostegno dell'opposizione eccepivano, in via preliminare, la nullità/illegittimità del decreto ingiuntivo per mancanza di documentazione attestante i requisiti di certezza del credito ingiunto ex art. 633 e ss. c.p.c., e, nel merito, evidenziavano l'infondatezza della domanda in quanto “l'unica debitrice e legittimata passiva nel procedimento de quo risulta essere la società assicuratrice
[...]
, partner della stessa società con la Controparte_2 Controparte_2 quale veniva sottoscritto il contratto di assicurazione del finanziamento dal quale derivava il presunto debito”.
Sottolineavano di aver attivato la polizza assicurativa, ma che la compagnia di assicurazione non aveva ritenuto di poter riconoscere la garanzia. Specificavano, altresì, come la garanzia fosse del tutto valida e chiedevano di essere autorizzati alla chiamata in causa della compagnia assicurativa.
Alla luce di tanto concludevano:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, per tutte le motivazioni pregiudiziali e/o di merito esposte in premessa 1) In via preliminare, accertare la insussistenza/ infondatezza della pretesa
Pag. 3 creditoria ed accogliere la spiegata opposizione, nonché, per lo effetto annullare, revocare nonché dichiarare nullo, e/o comunque privo di efficacia l'opposto decreto ingiuntivo n. 394/2020 emesso dall'intestata
Giustizia in data 29.10.2020 nel procedimento n. RG 478/2020, perché carente della presupposta documentazione probante la certezza del credito;
2) Sempre In via preliminare, voler autorizzare per tutti i motivi in premessa esposti la chiamata in causa della , Controparte_2 con sede legale in Mila no alla via Cornalia, 30-20124 ex artt.183, 106
e 2069 cpc, quale società di assicurazione intervenuta nello stesso momento di definizione del contratto principale e rasai inadempiente per le motivazioni dette e fissare nuova udienza di comparizione con assegnazione al terzo dei termini di legge per la sua costituzione;
3) Nel merito, comunque, accertare la insussistenza infondatezza della pretesa creditoria nei confronti degli odierni opponenti ed accogliere la spiegata opposizione, nonché, per lo effetto annullare, revocare nonché dichiarare nullo, e/o comunque privo di efficacia l'opposto decreto ingiuntivo;
4) Condannare l'opposta alla rifusione delle spese, diritti ed onorario del presente giudizio, oltre IVA, c.p.a. e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Si costituiva ritualmente in giudizio la opposta che sottolineava l'infondatezza della opposizione evidenziando l'esistenza di tutti i presupposti atti all'ottenimento del monitorio e nel merito la mancata contestazione in ordine alla presenza del credito vantato, essendo le doglianze relative esclusivamente alla copertura assicurativa per il pagamento della restante parte del finanziamento.
Autorizzata ed effettuata la chiamata in causa della CP_2
la stessa provvedeva alla rituale costituzione in giudizio.
[...]
Sottolineava l'infondatezza della richiesta di garanzia, in quanto, come già sottolineato in via stragiudiziale, sussistevano tutti i presupposti per
Pag. 4 l'applicazione del dettato dell'art. 1892 c.c. e, quindi, la non operatività della copertura assicurativa per aver l'assicurato, all'atto della sottoscrizione della polizza e delle relative condizioni e dichiarazioni, taciuto il suo stato di salute che lo vedevano affetto da all'anno Pt_4
2001.
Nel corso del giudizio non veniva concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto e disposto per l'espletamento del procedimento obbligatorio di mediazione.
Concessi i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c., in seguito al deposito delle memorie il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni.
Successivamente, in seguito ad alcuni rinvii, veniva fissata, ex artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c., udienza per la discussione.
All'esito dell'udienza del 19 novembre 2025, esaminate le note di trattazione, sulle conclusioni delle parti come in atti che si abbiano per integralmente riportate e trascritte, la causa viene decisa con l'emissione della presente sentenza.
In via preliminare va dichiarata la procedibilità della domanda essendo stata data la prova dell'espletamento del procedimento obbligatorio di mediazione.
Sempre in via preliminare, occorre osservare che è orientamento consolidato che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per la emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e, ove il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa (ex plurimis, Cass. 24/6/04, n. 11762).
Pag. 5 Inoltre, trattandosi di un ordinario giudizio di cognizione nel quale parte opposta è da considerarsi a tutti gli effetti attore, è bene evidenziare che deve essere l'attore a dare la prova dell'esistenza del credito reclamato.
Orbene, risulta in capo all'opposta l'onere di provare la sussistenza del credito come richiesto col monitorio e tanto a partire dalla sussistenza di un valido vincolo contrattuale o titolo (ex multis, Cass., 4.12.1997, n.
12311; Cass., 14.4.1999, n. 3671; Cass., 25.5.1999, n. 5055).
Infine, sempre in tema di onere della prova, deve rilevarsi che “il creditore che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. Sez. unite, n.
13533/2001).
Nel caso di specie, la res litigiosa attiene non all'esistenza del credito, che risulta provato per tabulas e non oggetto di specifica contestazione, quanto alla valenza della copertura assicurativa collegata al finanziamento sottoscritto dal de cuius . Persona_1
Orbene, nel caso di specie può trovare applicazione il disposto normativo dell'art. 1892 c.c., che prevede che la compagnia assicuratrice, innanzi a dichiarazioni inesatte o reticenti del contraente, possa legittimamente rifiutare l'erogazione dell'indennizzo contrattualmente previsto in conseguenza dell'evento morte.
In particolare, dalla documentazione in atti (cfr. certificato del dott.
– all. 9 produzione del terzo chiamato in causa) risulta Persona_2 che la dichiarazione resa da era stata certamente Persona_1 inesatta o reticente, poiché lo stesso ha taciuto la pregressa sussistenza di evidenti problemi di salute e la presenza di malattia e tale inesattezza o reticenza ha, di certo, influito nella formazione del consenso
Pag. 6 dell'assicuratore. Infatti, nel contratto di assicurazione, per sua natura aleatorio, alle dichiarazioni dell'assicurato, secondo quanto espressamente stabilisce la norma di cui al primo comma dell'art. 1892
c.c., è assegnata la specifica finalità di porre l'assicuratore a conoscenza, prima della conclusione del contratto, di tutte le circostanze, che possano influire sulla determinazione concreta del rischio assicurato e che difficilmente l'assicuratore medesimo può desumere "aliunde". Le dichiarazioni dell'assicurato, pertanto, assumono valore essenziale, in quanto la corrispondenza tra rischio reale e rischio rappresentato dal contraente costituisce presupposto per la validità del contratto, stabilito a tutela e nell'interesse dell'assicuratore (ex multis, Trib. Busto Arsizio,
14/1/2020, n. 41). Inoltre, l'assicurato ha un obbligo di cooperazione dovendo fornire tutte le informazioni necessarie per garantire un'esatta e completa conoscenza delle circostanze determinanti del consenso (ex multis, Cass., n. 3743/1987), mentre l'assicuratore non è tenuto a controllare la veridicità delle dichiarazioni rese dall'interessato cosicché una sua eventuale indagine di fatto sulla situazione di rischio non esonera l'assicurato dall'obbligo suddetto.
Invero, come risultante dalla certificazione del dott. Persona_2
– medico curante di -, lo stesso, a far epoca Persona_1 dall'anno 2001, risultava affetto da B.P.C.O..
Orbene, come risulta dalla produzione a corredo della compagnia assicurativa e come risultante da manuali medici (cfr. in particolare
Terzano C., “Malattie dell'apparato respiratorio”, Springer-Verlag
Italia 2006 - ISBN-10 88-470-0466-7 ISBN-13 978-88-470-0466-5), “il termine di BPCO (o, come definita dalla scuola anglosassone, COPD:
Chronic Obstructive Pulmonary Disease) è stato utilizzato per la prima volta nel 1962 (American Thoracic Society, ATS) per definire una
"ostruzione cronica delle vie aeree di incerta eziologia".
Successivamente, nel 1987, l'ATS ha definito i confini della malattia
Pag. 7 precisando che la BPCO (COPD) è una patologia caratterizzata da ostruzione del flusso espiratorio che non si modifica significativamente nel corso del tempo", differenziandola quindi dall'asma bronchiale, che risulta caratterizzata da ampia variabilità dei flussi espiratori. Nel 1995, all'ostruzione persistente delle vie aeree, l'European Respiratory Society
(ERS) ha introdotto il concetto che "la limitazione al flusso aereo risulta lentamente progressiva ed irreversibile, dovuta in parte ad interessamento delle vie aeree ed in parte a modificazioni parenchimali
(enfisema polmonare)". Pertanto, sembra oggi corretto definire la BPCO sinteticamente come una malattia caratterizzata da ostruzione irreversibile o non completamente reversibile del flusso aereo, caratterizzata da una limitazione funzionale progressiva ed associata ad una persistente risposta infiammatoria dovuta alla inalazione di particelle o gas irritanti”.
Orbene, la inesattezza delle dichiarazioni rese da è Persona_1 stata scoperta dall'assicuratore soltanto a seguito dell'evento assicurato
(morte), così che l'assicuratore non era obbligato a chiedere l'annullamento del contratto, potendo opporre, come avvenuto prima in via stragiudiziale e poi nel presente giudizio, in via di eccezione la non operatività della polizza.
Invero, nelle “DICHIARAZIONI DI ADESIONE ALLA COPERTUTA
ASSICURATIVA RELATIVA AL PRESTITO PERSONALE”, in riferimento alla “POLIZZA VITA N. 010681 Controparte_3
” si legge sotto la voce “DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO/I”:
[...]
“Agli effetti della validità della suddetta Polizza Vita DICHIARO/IAMO espressamente “di essere in buono stato di salute ovvero di non essere affetto da malattie o lesioni gravi che necessitano di trattamento regolare
e continuato” (punto numero 6) e “di non aver mai sofferto di alcuna delle seguenti malattie gravi (…) malattie dell'apparato respiratorio
(…)” (punto numero 7).
Pag. 8 Come sopra specificato, la rientra nell'ambito delle malattie Pt_4 dell'apparato respiratorio e, pertanto, la stessa, presente a far epoca dall'anno 2001, non poteva essere sottaciuta dall'assicurato all'epoca della sottoscrizione (anno 2010).
Infatti, l'art. 10 delle condizioni generali di assicurazione, alla voce
ESCLUSIONI, prevede che “il rischio di morte è coperto (…) salvo nei casi in cui il decesso sia causato da: (…) malattie e/o conseguenze di situazioni patologiche o di lesioni già diagnosticare all'assicurato al momento della sottoscrizione della proposta di assicurazione”.
NE specifico, per conoscere il reale stato di salute, non è necessario che l'assicuratore predisponga sempre un questionario nel quale siano riepilogate nel dettaglio tutte le possibili patologie da cui può essere affetto l'assicurando (ex multis, Cass., 22/07/2024, n. 20128; Cass., n.
27578/2011).
Inoltre, in tema di annullamento del contratto di assicurazione per reticenza o dichiarazioni inesatte ex art. 1892 c.c., non è necessario che l'assicurato ponga in essere artifici o altri mezzi fraudolenti, essendo sufficiente la sua coscienza e volontà di rendere una dichiarazione inesatta o reticente (ex multis, Trib. Frosinone, 29/04/2020, n. 325).
Infatti, il contratto di assicurazione è annullabile per reticenza o dichiarazioni inesatte ex art. 1892 c.c. quando l'assicurato abbia con coscienza e volontà omesso di riferire all'assicuratore, nonostante gli sia stata rivolta apposita domanda, circostanze suscettibili di esercitare una effettiva influenza sul rischio assicurato, non essendo necessaria anche la consapevolezza di essere affetto dalla specifica malattia che abbia poi dato luogo al sinistro (ex multis, Cass., 4 agosto 2017, n. 19520).
Alla luce delle considerazioni che precedono, va riscontrata l'inoperatività della polizza e, pertanto, confermato il decreto ingiuntivo non essendo il residuo del finanziamento garantivo dalla invocata Polizza
Vita con n.010682. Controparte_2
Pag. 9 Tenuto conto dell'estremo tecnicismo necessario nella valutazione del caso di garanzia, sussistono idonee ragioni per compensare integralmente le spese di lite tra tutte le parti.
PQM
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del G.O.T., dott.ssa Carmela Abagnara, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G.121/2021, ogni altra istanza, reietta e disattesa:
- dichiara, per le ragioni di cui in parte motiva, l'inoperatività della
Polizza Vita con n.010682 e, per l'effetto; Controparte_2
- rigetta l'opposizione proposta da , Parte_1 Parte_3
e , nella qualità di eredi di
[...] Parte_2 Persona_1
, avverso il decreto ingiuntivo n.394/2020 reso dal Tribunale di
[...]
Lagonegro in data 29 ottobre 2020 ed emesso in favore di CP_1 per la somma di €.8.068,44, dichiarandolo esecutivo;
[...]
- compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti.
Così deciso in Lagonegro il 16 dicembre 2025
Il G.O.T.
dott.ssa Carmela Abagnara
Pag. 10
SEZIONE CIVILE
R.G.121/2021
TRATTAZIONE CARTOLARE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA
Il g.o.t., dott.ssa Carmela Abagnara, all'esito della trattazione cartolare del 19 novembre 2025 rilevato che l'udienza era fissata per la discussione ex art. 281 sexies cpc;
rilevato che entro il termine fissato le parti hanno depositato note di trattazione scritta;
letti gli atti e le conclusioni rassegnate:
P.Q.M.
pronuncia sentenza ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. che viene allegata al presente provvedimento.
Si comunichi.
Lagonegro, 16 dicembre 2025
Il G.O.T.
dott.ssa Carmela Abagnara
Pag. 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO in composizione monocratica e nella persona del G.O.T., dott.ssa
Carmela Abagnara, ha pronunciato ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.121/2021 R.G. avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
PROMOSSA DA
nata Caggiano (SA) il 11.01.1956 (C.F.: Parte_1
), , nata a [...] il C.F._1 Parte_2
23.09.1974 (C.F.: ), e C.F._2 Parte_3
, nato a [...] il [...] (C.F.:
[...]
), rappresentati e difesi dall'avv. Marco Marotta C.F._3 ed elettivamente domiciliati come in atti
opponenti
CONTRO in persona del legale rappresentante p.t., (C.F. Controparte_1
- P.IVA , rappresentata e difesa dagli avv.ti P.IVA_1 P.IVA_2
CA PO e UI NO ed elettivamente domiciliata come in atti
opposta
NONCHE' CONTRO
Pag. 2 in persona del legale rapp.te p.t., (C.F. Controparte_2
, P. IVA , rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_3 P.IVA_4
NE FA AB ed elettivamente domiciliata come in atti
terzo chiamato in causa
--------------------
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e , Parte_1 Parte_3 Parte_2 nella qualità di eredi di proponevano opposizione Persona_1 avverso il decreto ingiuntivo n.394/2020 reso dal Tribunale di Lagonegro in data 29 ottobre 2020 ed emesso in favore di per la Controparte_1 somma di €.8.068,44 oltre interessi, spese, accessori per mancato pagamento di rate di finanziamento afferente a . Persona_1
A sostegno dell'opposizione eccepivano, in via preliminare, la nullità/illegittimità del decreto ingiuntivo per mancanza di documentazione attestante i requisiti di certezza del credito ingiunto ex art. 633 e ss. c.p.c., e, nel merito, evidenziavano l'infondatezza della domanda in quanto “l'unica debitrice e legittimata passiva nel procedimento de quo risulta essere la società assicuratrice
[...]
, partner della stessa società con la Controparte_2 Controparte_2 quale veniva sottoscritto il contratto di assicurazione del finanziamento dal quale derivava il presunto debito”.
Sottolineavano di aver attivato la polizza assicurativa, ma che la compagnia di assicurazione non aveva ritenuto di poter riconoscere la garanzia. Specificavano, altresì, come la garanzia fosse del tutto valida e chiedevano di essere autorizzati alla chiamata in causa della compagnia assicurativa.
Alla luce di tanto concludevano:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, per tutte le motivazioni pregiudiziali e/o di merito esposte in premessa 1) In via preliminare, accertare la insussistenza/ infondatezza della pretesa
Pag. 3 creditoria ed accogliere la spiegata opposizione, nonché, per lo effetto annullare, revocare nonché dichiarare nullo, e/o comunque privo di efficacia l'opposto decreto ingiuntivo n. 394/2020 emesso dall'intestata
Giustizia in data 29.10.2020 nel procedimento n. RG 478/2020, perché carente della presupposta documentazione probante la certezza del credito;
2) Sempre In via preliminare, voler autorizzare per tutti i motivi in premessa esposti la chiamata in causa della , Controparte_2 con sede legale in Mila no alla via Cornalia, 30-20124 ex artt.183, 106
e 2069 cpc, quale società di assicurazione intervenuta nello stesso momento di definizione del contratto principale e rasai inadempiente per le motivazioni dette e fissare nuova udienza di comparizione con assegnazione al terzo dei termini di legge per la sua costituzione;
3) Nel merito, comunque, accertare la insussistenza infondatezza della pretesa creditoria nei confronti degli odierni opponenti ed accogliere la spiegata opposizione, nonché, per lo effetto annullare, revocare nonché dichiarare nullo, e/o comunque privo di efficacia l'opposto decreto ingiuntivo;
4) Condannare l'opposta alla rifusione delle spese, diritti ed onorario del presente giudizio, oltre IVA, c.p.a. e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Si costituiva ritualmente in giudizio la opposta che sottolineava l'infondatezza della opposizione evidenziando l'esistenza di tutti i presupposti atti all'ottenimento del monitorio e nel merito la mancata contestazione in ordine alla presenza del credito vantato, essendo le doglianze relative esclusivamente alla copertura assicurativa per il pagamento della restante parte del finanziamento.
Autorizzata ed effettuata la chiamata in causa della CP_2
la stessa provvedeva alla rituale costituzione in giudizio.
[...]
Sottolineava l'infondatezza della richiesta di garanzia, in quanto, come già sottolineato in via stragiudiziale, sussistevano tutti i presupposti per
Pag. 4 l'applicazione del dettato dell'art. 1892 c.c. e, quindi, la non operatività della copertura assicurativa per aver l'assicurato, all'atto della sottoscrizione della polizza e delle relative condizioni e dichiarazioni, taciuto il suo stato di salute che lo vedevano affetto da all'anno Pt_4
2001.
Nel corso del giudizio non veniva concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto e disposto per l'espletamento del procedimento obbligatorio di mediazione.
Concessi i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c., in seguito al deposito delle memorie il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni.
Successivamente, in seguito ad alcuni rinvii, veniva fissata, ex artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c., udienza per la discussione.
All'esito dell'udienza del 19 novembre 2025, esaminate le note di trattazione, sulle conclusioni delle parti come in atti che si abbiano per integralmente riportate e trascritte, la causa viene decisa con l'emissione della presente sentenza.
In via preliminare va dichiarata la procedibilità della domanda essendo stata data la prova dell'espletamento del procedimento obbligatorio di mediazione.
Sempre in via preliminare, occorre osservare che è orientamento consolidato che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per la emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e, ove il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa (ex plurimis, Cass. 24/6/04, n. 11762).
Pag. 5 Inoltre, trattandosi di un ordinario giudizio di cognizione nel quale parte opposta è da considerarsi a tutti gli effetti attore, è bene evidenziare che deve essere l'attore a dare la prova dell'esistenza del credito reclamato.
Orbene, risulta in capo all'opposta l'onere di provare la sussistenza del credito come richiesto col monitorio e tanto a partire dalla sussistenza di un valido vincolo contrattuale o titolo (ex multis, Cass., 4.12.1997, n.
12311; Cass., 14.4.1999, n. 3671; Cass., 25.5.1999, n. 5055).
Infine, sempre in tema di onere della prova, deve rilevarsi che “il creditore che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. Sez. unite, n.
13533/2001).
Nel caso di specie, la res litigiosa attiene non all'esistenza del credito, che risulta provato per tabulas e non oggetto di specifica contestazione, quanto alla valenza della copertura assicurativa collegata al finanziamento sottoscritto dal de cuius . Persona_1
Orbene, nel caso di specie può trovare applicazione il disposto normativo dell'art. 1892 c.c., che prevede che la compagnia assicuratrice, innanzi a dichiarazioni inesatte o reticenti del contraente, possa legittimamente rifiutare l'erogazione dell'indennizzo contrattualmente previsto in conseguenza dell'evento morte.
In particolare, dalla documentazione in atti (cfr. certificato del dott.
– all. 9 produzione del terzo chiamato in causa) risulta Persona_2 che la dichiarazione resa da era stata certamente Persona_1 inesatta o reticente, poiché lo stesso ha taciuto la pregressa sussistenza di evidenti problemi di salute e la presenza di malattia e tale inesattezza o reticenza ha, di certo, influito nella formazione del consenso
Pag. 6 dell'assicuratore. Infatti, nel contratto di assicurazione, per sua natura aleatorio, alle dichiarazioni dell'assicurato, secondo quanto espressamente stabilisce la norma di cui al primo comma dell'art. 1892
c.c., è assegnata la specifica finalità di porre l'assicuratore a conoscenza, prima della conclusione del contratto, di tutte le circostanze, che possano influire sulla determinazione concreta del rischio assicurato e che difficilmente l'assicuratore medesimo può desumere "aliunde". Le dichiarazioni dell'assicurato, pertanto, assumono valore essenziale, in quanto la corrispondenza tra rischio reale e rischio rappresentato dal contraente costituisce presupposto per la validità del contratto, stabilito a tutela e nell'interesse dell'assicuratore (ex multis, Trib. Busto Arsizio,
14/1/2020, n. 41). Inoltre, l'assicurato ha un obbligo di cooperazione dovendo fornire tutte le informazioni necessarie per garantire un'esatta e completa conoscenza delle circostanze determinanti del consenso (ex multis, Cass., n. 3743/1987), mentre l'assicuratore non è tenuto a controllare la veridicità delle dichiarazioni rese dall'interessato cosicché una sua eventuale indagine di fatto sulla situazione di rischio non esonera l'assicurato dall'obbligo suddetto.
Invero, come risultante dalla certificazione del dott. Persona_2
– medico curante di -, lo stesso, a far epoca Persona_1 dall'anno 2001, risultava affetto da B.P.C.O..
Orbene, come risulta dalla produzione a corredo della compagnia assicurativa e come risultante da manuali medici (cfr. in particolare
Terzano C., “Malattie dell'apparato respiratorio”, Springer-Verlag
Italia 2006 - ISBN-10 88-470-0466-7 ISBN-13 978-88-470-0466-5), “il termine di BPCO (o, come definita dalla scuola anglosassone, COPD:
Chronic Obstructive Pulmonary Disease) è stato utilizzato per la prima volta nel 1962 (American Thoracic Society, ATS) per definire una
"ostruzione cronica delle vie aeree di incerta eziologia".
Successivamente, nel 1987, l'ATS ha definito i confini della malattia
Pag. 7 precisando che la BPCO (COPD) è una patologia caratterizzata da ostruzione del flusso espiratorio che non si modifica significativamente nel corso del tempo", differenziandola quindi dall'asma bronchiale, che risulta caratterizzata da ampia variabilità dei flussi espiratori. Nel 1995, all'ostruzione persistente delle vie aeree, l'European Respiratory Society
(ERS) ha introdotto il concetto che "la limitazione al flusso aereo risulta lentamente progressiva ed irreversibile, dovuta in parte ad interessamento delle vie aeree ed in parte a modificazioni parenchimali
(enfisema polmonare)". Pertanto, sembra oggi corretto definire la BPCO sinteticamente come una malattia caratterizzata da ostruzione irreversibile o non completamente reversibile del flusso aereo, caratterizzata da una limitazione funzionale progressiva ed associata ad una persistente risposta infiammatoria dovuta alla inalazione di particelle o gas irritanti”.
Orbene, la inesattezza delle dichiarazioni rese da è Persona_1 stata scoperta dall'assicuratore soltanto a seguito dell'evento assicurato
(morte), così che l'assicuratore non era obbligato a chiedere l'annullamento del contratto, potendo opporre, come avvenuto prima in via stragiudiziale e poi nel presente giudizio, in via di eccezione la non operatività della polizza.
Invero, nelle “DICHIARAZIONI DI ADESIONE ALLA COPERTUTA
ASSICURATIVA RELATIVA AL PRESTITO PERSONALE”, in riferimento alla “POLIZZA VITA N. 010681 Controparte_3
” si legge sotto la voce “DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO/I”:
[...]
“Agli effetti della validità della suddetta Polizza Vita DICHIARO/IAMO espressamente “di essere in buono stato di salute ovvero di non essere affetto da malattie o lesioni gravi che necessitano di trattamento regolare
e continuato” (punto numero 6) e “di non aver mai sofferto di alcuna delle seguenti malattie gravi (…) malattie dell'apparato respiratorio
(…)” (punto numero 7).
Pag. 8 Come sopra specificato, la rientra nell'ambito delle malattie Pt_4 dell'apparato respiratorio e, pertanto, la stessa, presente a far epoca dall'anno 2001, non poteva essere sottaciuta dall'assicurato all'epoca della sottoscrizione (anno 2010).
Infatti, l'art. 10 delle condizioni generali di assicurazione, alla voce
ESCLUSIONI, prevede che “il rischio di morte è coperto (…) salvo nei casi in cui il decesso sia causato da: (…) malattie e/o conseguenze di situazioni patologiche o di lesioni già diagnosticare all'assicurato al momento della sottoscrizione della proposta di assicurazione”.
NE specifico, per conoscere il reale stato di salute, non è necessario che l'assicuratore predisponga sempre un questionario nel quale siano riepilogate nel dettaglio tutte le possibili patologie da cui può essere affetto l'assicurando (ex multis, Cass., 22/07/2024, n. 20128; Cass., n.
27578/2011).
Inoltre, in tema di annullamento del contratto di assicurazione per reticenza o dichiarazioni inesatte ex art. 1892 c.c., non è necessario che l'assicurato ponga in essere artifici o altri mezzi fraudolenti, essendo sufficiente la sua coscienza e volontà di rendere una dichiarazione inesatta o reticente (ex multis, Trib. Frosinone, 29/04/2020, n. 325).
Infatti, il contratto di assicurazione è annullabile per reticenza o dichiarazioni inesatte ex art. 1892 c.c. quando l'assicurato abbia con coscienza e volontà omesso di riferire all'assicuratore, nonostante gli sia stata rivolta apposita domanda, circostanze suscettibili di esercitare una effettiva influenza sul rischio assicurato, non essendo necessaria anche la consapevolezza di essere affetto dalla specifica malattia che abbia poi dato luogo al sinistro (ex multis, Cass., 4 agosto 2017, n. 19520).
Alla luce delle considerazioni che precedono, va riscontrata l'inoperatività della polizza e, pertanto, confermato il decreto ingiuntivo non essendo il residuo del finanziamento garantivo dalla invocata Polizza
Vita con n.010682. Controparte_2
Pag. 9 Tenuto conto dell'estremo tecnicismo necessario nella valutazione del caso di garanzia, sussistono idonee ragioni per compensare integralmente le spese di lite tra tutte le parti.
PQM
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del G.O.T., dott.ssa Carmela Abagnara, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G.121/2021, ogni altra istanza, reietta e disattesa:
- dichiara, per le ragioni di cui in parte motiva, l'inoperatività della
Polizza Vita con n.010682 e, per l'effetto; Controparte_2
- rigetta l'opposizione proposta da , Parte_1 Parte_3
e , nella qualità di eredi di
[...] Parte_2 Persona_1
, avverso il decreto ingiuntivo n.394/2020 reso dal Tribunale di
[...]
Lagonegro in data 29 ottobre 2020 ed emesso in favore di CP_1 per la somma di €.8.068,44, dichiarandolo esecutivo;
[...]
- compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti.
Così deciso in Lagonegro il 16 dicembre 2025
Il G.O.T.
dott.ssa Carmela Abagnara
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