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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Venezia, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 51/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VENEZIA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
SCHIESARO GIAMPAOLO MARIA VITT, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 641/2025 depositato il 29/09/2025
proposto da
Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Venezia
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11920250007234580000 REGISTRO 2023
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 39/2026 depositato il 29/01/2026
Richieste delle parti:
Le Parti concordemente chiedono disporsi declaratoria di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere a spese compensate.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
La ricorrente impugnava il provvedimento in epigrafe ritenendolo illegittimo e ne chiedeva l'annullamento previa sospensiva.
Si costituiva l'Agenzia delle entrate contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto, previa reiezione della sospensiva in difetto dei presupposti di legge.
All'odierna udienza il ricorrente rinunciava alla sospensiva ed al ricorso;
la resistente prendeva atto.
Entrambe le parti chiedevano l'estinzione del giudizio a spese compensate.
Pacifica è l'estinzione del giudizio a seguito di rinuncia al ricorso della ricorrente dopo aver rinunciato alla domanda cautelare.
La resistente nulla ha opposto associandosi alla richiesta di declaratoria di estinzione del giudizio a spese compensate.
Ne consegue che deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese come da dispositivo.
P.Q.M.
1) dichiara la cessazione della materia del contendere e di conseguenza l'estinzione del giudizio per avvenuta rinuncia al ricorso, accettata dall' Agenzia Entrate;
b) spese di lite compensate.
Venezia, 27 Gennaio 2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VENEZIA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
SCHIESARO GIAMPAOLO MARIA VITT, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 641/2025 depositato il 29/09/2025
proposto da
Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Venezia
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11920250007234580000 REGISTRO 2023
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 39/2026 depositato il 29/01/2026
Richieste delle parti:
Le Parti concordemente chiedono disporsi declaratoria di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere a spese compensate.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
La ricorrente impugnava il provvedimento in epigrafe ritenendolo illegittimo e ne chiedeva l'annullamento previa sospensiva.
Si costituiva l'Agenzia delle entrate contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto, previa reiezione della sospensiva in difetto dei presupposti di legge.
All'odierna udienza il ricorrente rinunciava alla sospensiva ed al ricorso;
la resistente prendeva atto.
Entrambe le parti chiedevano l'estinzione del giudizio a spese compensate.
Pacifica è l'estinzione del giudizio a seguito di rinuncia al ricorso della ricorrente dopo aver rinunciato alla domanda cautelare.
La resistente nulla ha opposto associandosi alla richiesta di declaratoria di estinzione del giudizio a spese compensate.
Ne consegue che deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese come da dispositivo.
P.Q.M.
1) dichiara la cessazione della materia del contendere e di conseguenza l'estinzione del giudizio per avvenuta rinuncia al ricorso, accettata dall' Agenzia Entrate;
b) spese di lite compensate.
Venezia, 27 Gennaio 2026