Ordinanza cautelare 16 gennaio 2023
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 05/02/2026, n. 2296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2296 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02296/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15327/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15327 del 2022, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Parenti e Luigi De Rasis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dello stesos avv. Luigi Parenti in Roma, viale delle Milizie 114;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensione
- del provvedimento prot. “M_D AB05933 REG2022 -OMISSIS-27-09-2022”, notificato il 07.10.2022, a mezzo del quale la Direzione Generale per il Personale Militare II Reparto – 4^ divisione del Ministero della Difesa ha stabilito di sospendere il giudizio per l'anno 2021 nei confronti del Tenente -OMISSIS-;
- della nota prot. “M_D AB05933 REG2022 -OMISSIS-12-07-2022” avente ad oggetto “Promozione al grado di Capitano nel ruolo straordinario ad esaurimento dell'Arma dei Carabinieri. Anno 2021” del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il personale Militare II Reparto – 4^ Divisione”;
- dell'elenco prot. “M_D AB05933 REG2O22 0370655 27-06-2022”, con cui sono stati resi noti i nomi dei Tenenti del ruolo straordinario ad esaurimento dell'Arma dei Carabinieri in servizio permanente effettivo promossi al grado di Capitano;
- del provvedimento n. prot. “M_D AB05933 REG 2022 0361021 22-06-2022” del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – Il Direttore Generale;
- dell'elenco prot. “M_D AB05933 REG2022 0271172 12-05-2022”, con cui è stato reso noto l'elenco dei nomi dichiarati all'unanimità idonei all'avanzamento al grado superiore per l'anno 2021, in relazione all'esito delle valutazioni di cui al verbale n. 1 in data 2 maggio 2022;
- del verbale n. 1 del 2 maggio 2022 prot. “M_D AB05933 REG2022 0271172 12-05-2022”, con cui la Commissione Ordinaria di Avanzamento dell'Arma dei Carabinieri ha determinato all'unanimità di sospendere il giudizio per l'anno 2021 nei confronti del Sig. -OMISSIS-;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, antecedente o successivo, ancorché non cognito.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Vista la dichiarazione del legale di parte ricorrente depositata 15.12.2025, con la quale parte ricorrente dichiara di rinunciare al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2026 il dott. LA LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Preso atto di quanto dichiarato dal procuratore di parte ricorrente con l’atto depositato in data 15.12.2025, nel quale egli fa riferimento alla “rinuncia al ricorso” da parte del proprio assistito;
Ritenuto che, non sussistendo tutte le formalità proprie della dichiarazione di rinuncia ai sensi dell’art. 84 c.p.a. (sottoscrizione della dichiarazione ad opera della parte sostanziale, notificazione alla parte resistente), sia comunque chiaramente evincibile dalla dichiarazione stessa la sopravvenuta carenza di interesse a coltivare ulteriormente il gravame;
Ritenuto, pertanto, che debba essere dichiarata dal Collegio l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;
Ritenuto che l’esito della causa possa ampiamente giustificare la compensazione integrale delle spese processuali;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona del ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NN NI, Presidente
LA LL, Consigliere, Estensore
Gianluca Amenta, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA LL | NN NI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.