CASS
Sentenza 22 novembre 2024
Sentenza 22 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/11/2024, n. 42865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42865 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RZ DI SATA LI EA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 17/04/2024 del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relIOne svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
lette le conclusioni del PG ASSUNTA COCOMELLO che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale della Libertà di Roma, con ordinanza in data 17 aprile 2024, respingeva l'istanza di riesame avanzata da ZI Di T'AG LI AN avverso il decreto di sequestro preventivo, emesso il 20-2-2024 dal G.I.P. del Tribunale di Roma, avente ad oggetto la somma di C 1.661.000 nella disponibilità dell'indagato del delitto di cui all'art. 646 cod.pen.. Riteneva il tribunale dovere affermare la sussistenza del fumus del suddetto delitto in relIOne al trattenimento della citata somma da parte del ricorrente a seguito della cessione delle quote della Tragiatella Agricola s.a.s. intestate alla persona offesa LI Loris. 2. Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassIOne il difensore del ZI di T'AG che, dopo una accurata ricostruzione della vicenda relativa alla liquidIOne della predetta società ed alla cessione delle quote a terzi in forza delle procure rilasciate dall'LI Loris al ricorrente, deduceva, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 42865 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 17/10/2024 - violIOne di legge in riferimento al fumus del delitto contestato per erronea affermIOne dell'esistenza di diffide della persona offesa indirizzate a ricevere il versamento delle somme ricevute dall'indagato quale prezzo della cessione delle partecipIOni sociali;
difatti, alcuna diffida alla consegna delle somme di denaro era stata inviata, avendo l'LI, sempre dedotto nei separati giudizi civili l'inefficacia dell'atto di cessione;
- violIOne di legge in riferimento all'affermIOne del fumus del contestato delitto in relIOne all'affermata inesistenza di un credito certo, liquido ed esigibile dedotto in compensIOne;
al proposito si deduceva che il ricorrente aveva agito a tutela del proprio credito già riconosciuto giudizialmente senza che potesse assumere valore pregiudicante la domanda riconvenzionale spiegata dal ricorrente nel giudizio civile che lo vedeva contrapposto ad LI;
quest'ultimo aveva tenuto una condotta di pervicace negIOne dei diritti altrui non avendo proceduto alla cessione delle quote ed avendo richiesto la declaratoria di inefficacia della cessione;
- violIOne di legge in riferimento all'omessa revoca del sequestro quanto alle somme oggetto di offerta reale avendo il ricorrente comunque offerto l'importo di C 634.000 alla persona offesa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto. Ed invero, va ricordato come per costante orientamento di questa Corte in tema di appropriIOne indebita sia stato affermato che non può essere eccepita, al fine di esonero da responsabilità, la compensIOne con un credito preesistente, ove questo non sia certo, liquido ed esigibile (Sez. 2, n. 27884 del 01/06/2022, Rv. 283632 - 01; Sez. 2, n. 293 del 04/12/2013 Ud. (dep. 08/01/2014 ) Rv. 257317 - 01). Dalla sussunzione di tale principio deve ricavarsi anche la regola avversa e cioè quella secondo cui ove il credito sia certo, liquido ed esigibile la somma trattenuta dall'agente non può dirsi profitto del reato di appropriIOne indebita, trattandosi di credito riscuotibile da parte del creditore venuto in possesso di somme di denaro. 1.2 Orbene, va al proposito precisato che un credito è certo quando risulta chiaramente nel suo contenuto e nei suoi limiti dagli elementi indicati nel titolo esecutivo, ovvero non è controverso nella sua esistenza, è liquido quando è esattamente determinato, è esigibile quando non è sottoposto a condizione sospensiva né a termini, ovvero è venuto a maturIOne. Così che il credito nascente da un provvedimento giurisdizionale definitivo che lo ha riconosciuto in capo a taluno rende il soggetto titolare di un attivo patrimoniale certo, liquido ed esigibile che, ove posto in compensIOne, esclude la possibilità di configurare l'appropriIOne indebita venendo proprio a difettare la natura illecita dell'operIOne. 1.3 Nel caso di specie, il provvedimento impugnato non appare avere fatto corretta applicIOne dei suddetti principi, apparendo viziato proprio nella rappresentIOne del fumus del contestato delitto di cui all'art. 646 cod.pen. e ciò perché, pur avendo descritto a pagina 4 il complesso dei rapporti tra le parti attestati dalla definizione di un giudizio civile che riconosceva 2 Roma, 17 ottobre 2024 L CONSIGL E ES Ig IO PA al ZI di T'AG un credito pari ad C 3.395.173, ne negava poi rilevanza decisiva nella successiva esposizione dei fatti, assumendo l'illegittimità dell'operIOne di cessione delle quote e percezione del ricavato concludendo per la natura indebita della condotta di trattenimento delle somme. L'ordinanza appare, pertanto, viziata dovendosi valutare ai fini della sussistenza del fumus del contestato delitto, le sentenze irrevocabili civili dalle quali apparirebbe sorgere in capo al ZI di T'agata un credito certo, liquido ed esigibile per un importo di oltre 3 milioni di euro che il tribunale ha errato nel ritenere ancora oggetto di controversia. 2. Infine, anche sotto il profilo del periculum in mora l'impugnato provvedimento omette di evidenziare da quali elementi potere desumere il pericolo di dispersione della somma sequestrata, in parte anche oggetto di offerta reale. Alla luce delle predette considerIOni l'impugnata ordinanza deve pertanto essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma competente per il riesame dei provvedimenti cautelari reali.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Roma competente ai sensi dell'art. 324 comma 5 c.p.p.. LA PRESIDENTE AN VE 2
lette le conclusioni del PG ASSUNTA COCOMELLO che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale della Libertà di Roma, con ordinanza in data 17 aprile 2024, respingeva l'istanza di riesame avanzata da ZI Di T'AG LI AN avverso il decreto di sequestro preventivo, emesso il 20-2-2024 dal G.I.P. del Tribunale di Roma, avente ad oggetto la somma di C 1.661.000 nella disponibilità dell'indagato del delitto di cui all'art. 646 cod.pen.. Riteneva il tribunale dovere affermare la sussistenza del fumus del suddetto delitto in relIOne al trattenimento della citata somma da parte del ricorrente a seguito della cessione delle quote della Tragiatella Agricola s.a.s. intestate alla persona offesa LI Loris. 2. Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassIOne il difensore del ZI di T'AG che, dopo una accurata ricostruzione della vicenda relativa alla liquidIOne della predetta società ed alla cessione delle quote a terzi in forza delle procure rilasciate dall'LI Loris al ricorrente, deduceva, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 42865 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 17/10/2024 - violIOne di legge in riferimento al fumus del delitto contestato per erronea affermIOne dell'esistenza di diffide della persona offesa indirizzate a ricevere il versamento delle somme ricevute dall'indagato quale prezzo della cessione delle partecipIOni sociali;
difatti, alcuna diffida alla consegna delle somme di denaro era stata inviata, avendo l'LI, sempre dedotto nei separati giudizi civili l'inefficacia dell'atto di cessione;
- violIOne di legge in riferimento all'affermIOne del fumus del contestato delitto in relIOne all'affermata inesistenza di un credito certo, liquido ed esigibile dedotto in compensIOne;
al proposito si deduceva che il ricorrente aveva agito a tutela del proprio credito già riconosciuto giudizialmente senza che potesse assumere valore pregiudicante la domanda riconvenzionale spiegata dal ricorrente nel giudizio civile che lo vedeva contrapposto ad LI;
quest'ultimo aveva tenuto una condotta di pervicace negIOne dei diritti altrui non avendo proceduto alla cessione delle quote ed avendo richiesto la declaratoria di inefficacia della cessione;
- violIOne di legge in riferimento all'omessa revoca del sequestro quanto alle somme oggetto di offerta reale avendo il ricorrente comunque offerto l'importo di C 634.000 alla persona offesa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto. Ed invero, va ricordato come per costante orientamento di questa Corte in tema di appropriIOne indebita sia stato affermato che non può essere eccepita, al fine di esonero da responsabilità, la compensIOne con un credito preesistente, ove questo non sia certo, liquido ed esigibile (Sez. 2, n. 27884 del 01/06/2022, Rv. 283632 - 01; Sez. 2, n. 293 del 04/12/2013 Ud. (dep. 08/01/2014 ) Rv. 257317 - 01). Dalla sussunzione di tale principio deve ricavarsi anche la regola avversa e cioè quella secondo cui ove il credito sia certo, liquido ed esigibile la somma trattenuta dall'agente non può dirsi profitto del reato di appropriIOne indebita, trattandosi di credito riscuotibile da parte del creditore venuto in possesso di somme di denaro. 1.2 Orbene, va al proposito precisato che un credito è certo quando risulta chiaramente nel suo contenuto e nei suoi limiti dagli elementi indicati nel titolo esecutivo, ovvero non è controverso nella sua esistenza, è liquido quando è esattamente determinato, è esigibile quando non è sottoposto a condizione sospensiva né a termini, ovvero è venuto a maturIOne. Così che il credito nascente da un provvedimento giurisdizionale definitivo che lo ha riconosciuto in capo a taluno rende il soggetto titolare di un attivo patrimoniale certo, liquido ed esigibile che, ove posto in compensIOne, esclude la possibilità di configurare l'appropriIOne indebita venendo proprio a difettare la natura illecita dell'operIOne. 1.3 Nel caso di specie, il provvedimento impugnato non appare avere fatto corretta applicIOne dei suddetti principi, apparendo viziato proprio nella rappresentIOne del fumus del contestato delitto di cui all'art. 646 cod.pen. e ciò perché, pur avendo descritto a pagina 4 il complesso dei rapporti tra le parti attestati dalla definizione di un giudizio civile che riconosceva 2 Roma, 17 ottobre 2024 L CONSIGL E ES Ig IO PA al ZI di T'AG un credito pari ad C 3.395.173, ne negava poi rilevanza decisiva nella successiva esposizione dei fatti, assumendo l'illegittimità dell'operIOne di cessione delle quote e percezione del ricavato concludendo per la natura indebita della condotta di trattenimento delle somme. L'ordinanza appare, pertanto, viziata dovendosi valutare ai fini della sussistenza del fumus del contestato delitto, le sentenze irrevocabili civili dalle quali apparirebbe sorgere in capo al ZI di T'agata un credito certo, liquido ed esigibile per un importo di oltre 3 milioni di euro che il tribunale ha errato nel ritenere ancora oggetto di controversia. 2. Infine, anche sotto il profilo del periculum in mora l'impugnato provvedimento omette di evidenziare da quali elementi potere desumere il pericolo di dispersione della somma sequestrata, in parte anche oggetto di offerta reale. Alla luce delle predette considerIOni l'impugnata ordinanza deve pertanto essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma competente per il riesame dei provvedimenti cautelari reali.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Roma competente ai sensi dell'art. 324 comma 5 c.p.p.. LA PRESIDENTE AN VE 2