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Sentenza 24 novembre 2020
Sentenza 24 novembre 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/11/2020, n. 32909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32909 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2020 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DD MA nato a [...] 11 12 aprile 1951 avverso l'ordinanza del Tribunale di Pescara resa il 7 luglio 2020 udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
sentite le conclusioni del Procuratore generale FULVIO BALDI che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Pescara ha respinto la richiesta di riesame avanzata nell'interesse di NO AR, indagato per il reato previsto dall'articolo 512 bis codice penale, avverso il provvedimento di sequestro probatorio emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara il 25 maggio 2020, avente ad oggetto un telefono cellulare, un computer portatile, varie carte di credito e bancomat e alcuni fogli A4. 2.Avverso il detto provvedimento, con atto depositato il 23 dicembre 2019, ha proposto ricorso l'AR , nella veste di indagato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato assolvimento dello specifico obbligo motivazionale sulle deduzioni difensive. Il Tribunale di Pescara avrebbe omesso di motivare sul principale ed unico motivo di riesame del decreto di sequestro, fondato sulla circostanza che i beni sequestrati sono di proprietà e nel possesso di altro soggetto diverso dal ricorrente, sicché il provvedimento è ingiusto, illegittimo ed erroneo. Il tribunale invece ha fornito una motivazione eccentrica rispetto Penale Sent. Sez. 2 Num. 32909 Anno 2020 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 04/11/2020 all'istanza di riesame, che si fonda sul difetto di legittimazione passiva nei confronti di un provvedimento di sequestro-di beni di proprietà e nella disponibilità di altro soggetto. Con nota trasmessa tramite PEC il 2 novembre 2020 a questa Corte, l'avv. Russi ha depositato memoria con cui ha insistito nei motivi di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile. Deve premettersi che, secondo l'art. 325, comma 1, cod.proc. pen., il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in sede di riesame avverso il provvedimento impositivo di misura cautelare reale, è ammesso solo per violazione di legge e, dunque, come anche ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità condivisa dal Collegio, non per i vizi logici della motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (tra le tante, sez.5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, conforme a Sez.U, n. 5876 del 2004, Bevilacqua). La più autorevole giurisprudenza della Corte di Cassazione, condivisa dal Collegio, ritiene che in tale nozione vadano ricompresi sia gli errores in iudicando che gli errores in procedendo, ovvero quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.U. n.25932 del 2008, Ivanov). La persona avente diritto alla restituzione del bene, legittimata a proporre ricorso per cassazione ex art. 325 cod. proc. pen. avverso l'ordinanza emessa dal tribunale del riesame, si identifica in colui al quale il bene è stato sottratto con il sequestro probatorio. (In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione del denunziante per appropriazione indebita avverso l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva restituito il bene oggetto della denunzia a chi lo deteneva al momento del sequestro). (Sez. 2, n. 41107 del 24/09/2019 - dep. 07/10/2019, MORRONE BRUNO, Rv. 27792701). Nel caso in esame il ricorso è inammissibile poiché lo stesso ricorrente sottolinea di non essere legittimato a proporlo, in quanto non sarebbe né titolare nè possessore dei beni oggetto del sequestro. Ed in effetti l'articolo 324 cod. proc.pen. individua tre soggetti legittimati a proporre ricorso per cassazione l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione. E' stato inoltre precisato che l'indagato è legittimato ad impugnare il provvedimento che disponga una misura cautelare reale ovvero che ne confermi l'applicazione solo in quanto vanti un interesse concreto ed attuale all'impugnazione stessa, che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro. (Sez. 5, n. 52060 del 30/10/2019 - dep. 27/12/2019, ANGELI MAURO, Rv. 27775304), mentre nel caso in esame l'indagato ribadisce di non avere alcun titolo per ottenere la restituzione di quanto sequestrato. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro mille a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 4/11/2020 Il Consigliere Estensore Il P ente MARIA DAN BORSELLINO GIOVA I IIOTALLEVI
sentite le conclusioni del Procuratore generale FULVIO BALDI che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Pescara ha respinto la richiesta di riesame avanzata nell'interesse di NO AR, indagato per il reato previsto dall'articolo 512 bis codice penale, avverso il provvedimento di sequestro probatorio emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara il 25 maggio 2020, avente ad oggetto un telefono cellulare, un computer portatile, varie carte di credito e bancomat e alcuni fogli A4. 2.Avverso il detto provvedimento, con atto depositato il 23 dicembre 2019, ha proposto ricorso l'AR , nella veste di indagato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato assolvimento dello specifico obbligo motivazionale sulle deduzioni difensive. Il Tribunale di Pescara avrebbe omesso di motivare sul principale ed unico motivo di riesame del decreto di sequestro, fondato sulla circostanza che i beni sequestrati sono di proprietà e nel possesso di altro soggetto diverso dal ricorrente, sicché il provvedimento è ingiusto, illegittimo ed erroneo. Il tribunale invece ha fornito una motivazione eccentrica rispetto Penale Sent. Sez. 2 Num. 32909 Anno 2020 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 04/11/2020 all'istanza di riesame, che si fonda sul difetto di legittimazione passiva nei confronti di un provvedimento di sequestro-di beni di proprietà e nella disponibilità di altro soggetto. Con nota trasmessa tramite PEC il 2 novembre 2020 a questa Corte, l'avv. Russi ha depositato memoria con cui ha insistito nei motivi di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile. Deve premettersi che, secondo l'art. 325, comma 1, cod.proc. pen., il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in sede di riesame avverso il provvedimento impositivo di misura cautelare reale, è ammesso solo per violazione di legge e, dunque, come anche ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità condivisa dal Collegio, non per i vizi logici della motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (tra le tante, sez.5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, conforme a Sez.U, n. 5876 del 2004, Bevilacqua). La più autorevole giurisprudenza della Corte di Cassazione, condivisa dal Collegio, ritiene che in tale nozione vadano ricompresi sia gli errores in iudicando che gli errores in procedendo, ovvero quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.U. n.25932 del 2008, Ivanov). La persona avente diritto alla restituzione del bene, legittimata a proporre ricorso per cassazione ex art. 325 cod. proc. pen. avverso l'ordinanza emessa dal tribunale del riesame, si identifica in colui al quale il bene è stato sottratto con il sequestro probatorio. (In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione del denunziante per appropriazione indebita avverso l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva restituito il bene oggetto della denunzia a chi lo deteneva al momento del sequestro). (Sez. 2, n. 41107 del 24/09/2019 - dep. 07/10/2019, MORRONE BRUNO, Rv. 27792701). Nel caso in esame il ricorso è inammissibile poiché lo stesso ricorrente sottolinea di non essere legittimato a proporlo, in quanto non sarebbe né titolare nè possessore dei beni oggetto del sequestro. Ed in effetti l'articolo 324 cod. proc.pen. individua tre soggetti legittimati a proporre ricorso per cassazione l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione. E' stato inoltre precisato che l'indagato è legittimato ad impugnare il provvedimento che disponga una misura cautelare reale ovvero che ne confermi l'applicazione solo in quanto vanti un interesse concreto ed attuale all'impugnazione stessa, che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro. (Sez. 5, n. 52060 del 30/10/2019 - dep. 27/12/2019, ANGELI MAURO, Rv. 27775304), mentre nel caso in esame l'indagato ribadisce di non avere alcun titolo per ottenere la restituzione di quanto sequestrato. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro mille a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 4/11/2020 Il Consigliere Estensore Il P ente MARIA DAN BORSELLINO GIOVA I IIOTALLEVI