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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 24/11/2025, n. 1219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1219 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. 6101/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
CH IL ZI Presidente
Alina Rossato Giudice
FE Di AO Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6101/2025 V.G. promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato Arena Luca Parte_1
e
, con il patrocinio dell'avvocato Alacqua Alessio e dell'avvocato Capello Marie CP_1
Emma Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“chiedono che l'Ill.ma Autorità Voglia modificare le condizioni di cui alla Sentenza n. 2050/2019 del
Tribunale di Venezia, II sezione civile, pronunciata il 24/09/2019, pubblicata il 30/09/2019 e passata in giudicato il 13/01/2020, disponendo la revoca dell'obbligo posto a carico del padre,
[...]
, di concorrere al mantenimento della figlia nata a [...] il Parte_1 Persona_1
07/11/2000, sia con riguardo al contributo ordinario che per quanto attiene alle spese straordinarie
(nella misura del 50%), con effetto a decorrere dal 1° maggio 2025”
pagina 1 di 2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunti depositato in data 12.6.2025, e , premesso che Parte_1 CP_1
con sentenza n.2050/2019 depositata in data 30.9.2010 e passata in giudicato il 13.1.2020, il Tribunale di Venezia aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio ponendo a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia , già maggiorenne, Parte_1 Per_1 mediante il versamento diretto della somma mensile di € 250,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, chiedevano che tale obbligo venisse revocato, allegando che , nata il [...], dopo Per_1
l'iscrizione all'università per l'anno accademico 2019/2020, in data 9.4.2025 ha conseguito la laurea triennale presso l'Università Ca' Foscari di Venezia in “Conservazione e Gestione dei Beni e delle
Attività Culturali”; ella risiede con la madre presso la casa coniugale e non deve sostenere alcuna spesa inerente all'abitazione e, pur non essendo ancora del tutto autosufficiente economicamente, svolge da tempo lavori saltuari ed è ormai prossima ad inserirsi stabilmente nel mondo del lavoro.
Con decreto del 11.9.2025 il Giudice delegato chiedeva chiarimenti e integrazione documentale alle parti circa l'attività lavorativa svolta dalla figlia.
Depositata la documentazione richiesta, all'udienza ex art.127 ter c.p.c. del 22.10.2025 le parti si riportavano alle conclusioni di cui al ricorso, riportate in epigrafe.
Nel merito, gli accordi delle parti non presentano profili di illegittimità e il Tribunale, pertanto, prende atto degli stessi.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, riportati in epigrafe, per la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di Venezia n. n.2050/2019 depositata in data 30.9.2010,
- nulla sulle spese.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 19 novembre 2025.
Il Giudice relatore
FE Di AO
Il Presidente
CH IL ZI
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
CH IL ZI Presidente
Alina Rossato Giudice
FE Di AO Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6101/2025 V.G. promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato Arena Luca Parte_1
e
, con il patrocinio dell'avvocato Alacqua Alessio e dell'avvocato Capello Marie CP_1
Emma Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“chiedono che l'Ill.ma Autorità Voglia modificare le condizioni di cui alla Sentenza n. 2050/2019 del
Tribunale di Venezia, II sezione civile, pronunciata il 24/09/2019, pubblicata il 30/09/2019 e passata in giudicato il 13/01/2020, disponendo la revoca dell'obbligo posto a carico del padre,
[...]
, di concorrere al mantenimento della figlia nata a [...] il Parte_1 Persona_1
07/11/2000, sia con riguardo al contributo ordinario che per quanto attiene alle spese straordinarie
(nella misura del 50%), con effetto a decorrere dal 1° maggio 2025”
pagina 1 di 2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunti depositato in data 12.6.2025, e , premesso che Parte_1 CP_1
con sentenza n.2050/2019 depositata in data 30.9.2010 e passata in giudicato il 13.1.2020, il Tribunale di Venezia aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio ponendo a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia , già maggiorenne, Parte_1 Per_1 mediante il versamento diretto della somma mensile di € 250,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, chiedevano che tale obbligo venisse revocato, allegando che , nata il [...], dopo Per_1
l'iscrizione all'università per l'anno accademico 2019/2020, in data 9.4.2025 ha conseguito la laurea triennale presso l'Università Ca' Foscari di Venezia in “Conservazione e Gestione dei Beni e delle
Attività Culturali”; ella risiede con la madre presso la casa coniugale e non deve sostenere alcuna spesa inerente all'abitazione e, pur non essendo ancora del tutto autosufficiente economicamente, svolge da tempo lavori saltuari ed è ormai prossima ad inserirsi stabilmente nel mondo del lavoro.
Con decreto del 11.9.2025 il Giudice delegato chiedeva chiarimenti e integrazione documentale alle parti circa l'attività lavorativa svolta dalla figlia.
Depositata la documentazione richiesta, all'udienza ex art.127 ter c.p.c. del 22.10.2025 le parti si riportavano alle conclusioni di cui al ricorso, riportate in epigrafe.
Nel merito, gli accordi delle parti non presentano profili di illegittimità e il Tribunale, pertanto, prende atto degli stessi.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, riportati in epigrafe, per la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di Venezia n. n.2050/2019 depositata in data 30.9.2010,
- nulla sulle spese.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 19 novembre 2025.
Il Giudice relatore
FE Di AO
Il Presidente
CH IL ZI
pagina 2 di 2