CASS
Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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- 1. Niente indennizzo per errore giudiziario se l'imputato ha mantenuto legami con la Mafia (Cass. Pen. n. 7497/2025)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 6 marzo 2025
Con la sentenza n. 7497/2025, la Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha affermato in materia di riparazione per errore giudiziario (art. 643 c.p.p.) il seguente principio di diritto: l'assoluzione in sede di revisione non comporta automaticamente il diritto all'indennizzo se l'errore giudiziario è stato determinato da un comportamento gravemente colposo dell'imputato. La decisione ha dichiarato inammissibile il ricorso di G., che aveva chiesto la riparazione per errore giudiziario dopo essere stato assolto in sede di revisione dall'accusa di associazione per delinquere di stampo mafioso (art. 416-bis c.p.). Il caso: revisione della condanna per mafia e richiesta di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/02/2025, n. 7497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7497 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NO TO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 08/11/2024 della CORTE di APPELLO di CALTANISSETTA udita la relazione svolta dal Consigliere DAVIDE LAURO;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale ASSUNTA COCOMELLO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
letta la memoria dell'Avvocatura dello Stato, nell'interesse del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
letta la memoria dell'avv. BALDASSARRE LAURIA, del foro di Trapani, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 7497 Anno 2025 Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: LAURO DAVIDE Data Udienza: 18/02/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 8 novembre 2024 la Corte di appello di Caltanissetta ha respinto la domanda per la riparazione dell'errore giudiziario formulata da IN IO, condannato con sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo del 5 febbraio 2002 alla pena di anni 5 di reclusione per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso. La pena fu poi ridotta dalla Corte di appello di Palermo, con sentenza del 22 gennaio 2003, ad anni 4. A seguito di istanza di revisione la condanna fu quindi revocata ex art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., con sentenza della medesima Corte di appello del 2 marzo 2023, emessa in sede di rinvio (la domanda fu inizialmente dichiarata inammissibile, con ordinanza poi annullata dalla Corte di cassazione con sentenza del 19 maggio 2021). La Corte territoriale ha rigettato la domanda di riparazione sul presupposto che il ricorrente diede causa all'errore giudiziario, in ragione del suo comportamento, ritenuto gravemente colposo. Per le medesime ragioni, ha respinto anche la domanda di riparazione dovuta ad ingiusta sottoposizione alla misura cautelare della custodia cautelare. 1.1. Più in particolare, il IO mise a disposizione degli affiliati i locali nella sua disponibilità per consentire lo svolgimento delle riunioni della famiglia mafiosa di LM, come accertato nei giudizi di merito e nella successiva sentenza di revoca. Tale condotta si inscrive in una più ampia relazione con il ON, alla cui ombra il IO operò negli appalti in LM. Relazione che è stata apprezzata come un indicatore di contiguità alla consorteria mafiosa, proseguita anche dopo l'uccisione - in un agguato di chiara matrice mafiosa - del ON. 2. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione IN IO, a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue. 2.1. Lamenta il ricorrente violazione di legge e vizio della motivazione, con riguardo alla ritenuta sussistenza della colpa grave, ed alla sua incidenza causale rispetto all'invocata riparazione. Premesso che delle dichiarazioni del collaboratore Lo TE non vi è traccia nelle sentenze di condanna, il ricorrente sottolinea che il giudicato penale non ha 2 resistito alle nuove evidenze introdotte con la domanda di revisione, le quali hanno determinato la totale falsificazione degli elementi di prova. Tra questi certamente il dialogo intercettato il 13 marzo 1999, ritenuto centrale nelle sentenze di condanna, ma poi svuotato di rilevanza a seguito dell'accertamento fonico che escludeva il coinvolgimento del IO quale interlocutore. Quanto, invece, alla vicenda relativa all'appalto di Portella di mare, i giudici della riparazione hanno solo ipotizzato una "cointeressenza sommersa" tra le imprese di IO e di ON (incensurato), obliterando il contenuto delle dichiarazioni rese dall'elettricista Gaspare Di Vita, da cui invece è emerso che il ON aveva fornito del materiale al IO. Né la Corte territoriale ha spiegato perché tale (lecito) rapporto di affari possa ritenersi plusvalente rispetto al mancato apprezzamento della prova da parte dei giudici della cognizione. Allo stesso modo, la ricostruzione dell'effettivo tenore del dialogo intercettato il 23 aprile 1999 ha poi falsificato quella compiuta con la sentenza di condanna, così determinandone la revoca. I giudici della riparazione, inoltre, non potevano prendere in considerazione la condizione ostativa, avuto riguardo all'accertamento dell'insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura, posto che la falsificazione del processo di revisione ha riguardato tutti gli episodi originariamente attribuiti al IO. Persino la messa a disposizione dei locali della sua impresa è stata ritenuta non solo un elemento del tutto sterile, ma anche contraddittorio con l'ipotesi d'accusa posto che il IO non prese parte ad alcuno degli incontri. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2. Allo scrutinio dei motivi è utile premettere che, in ragione del diverso tenore letterale degli artt. 314 e 643 cod. proc. pen., deve essere distinto l'ambito applicativo dei due istituti. Mentre, infatti, per escludere il diritto all'indennizzo dovuto ad ingiusta sottoposizione alla misura cautelare della custodia cautelare è sufficiente che la 3 colpa grave abbia solo concorso a dare causa alla instaurazione dello stato detentivo, ad escludere, invece, il diritto alla riparazione per errore giudiziario, è necessario che la condotta colposa abbia dato causa all'errore (Sez. 4, n. 41409 del 16/10/2024, Mangano, non mass.; Sez. 4, n. 25653 del 11/5/2022, Sassano, Rv. 283621-02; Sez. 3, n.48321 del 17/05/2016, Attaguile, Rv. 268494 - 01; Sez. 4, n. 9213 del 04/02/2010, Giuliana, Rv. 246803 — 01). Il giudice della riparazione deve dunque accertare se la condotta gravemente colposa ha causato l'errore giudiziario, apprezzandone l'apporto determinante per la verificazione dell'evento. 2.1. Nel caso in esame la Corte di appello ha ravvisato gli estremi della condotta gravemente colposa, ostativa al riconoscimento della domanda, nel fatto che il IO mise i locali della sua impresa a disposizione degli appartenenti alla famiglia mafiosa di LM (anche in posizione apicale: p. 4 ordinanza), affinché vi si riunissero. Tale condotta è da ritenersi storicamente accertata anche a seguito della sentenza di assoluzione (p. 4 ordinanza). Deve ugualmente ritenersi storicamente accertata, anche a seguito della intervenuta revisione, la non episodica vicinanza del IO alla cosca di cui il ON era esponente di rango. La Corte territoriale, richiamando le considerazioni fatte dal giudice della revisione, ha innanzitutto indicato le ragioni per cui, seppur formalmente incensurato, il ON dovesse essere ritenuto un esponente qualificato dell'associazione mafiosa (p. 9). A tali considerazioni, logicamente argomentate, il ricorrere finisce per opporre, puramente e semplicemente, quel dato formale che, invece, l'ordinanza impugnato ha ritenuto, motivatamente, di poter superare. La Corte territoriale ha inoltre ritenuto accertato, pur a seguito dell'assoluzione, la costante interazione del ON in relazione ad appalti ai quali partecipava il ricorrente (ad es., conv. 16 aprile e 23 aprile 1999); non ricorrendo rapporti amicali, la Corte della riparazione ha quindi evidenziato che la disponibilità del IO (che cedeva i suoi locali per consentire le riunioni del gruppo malavitoso) ed il rapporto tra i due trovasse spiegazione nella posizione di potere assunta sul territorio dal ON. Vicinanza, del resto, che si è protratta anche dopo l'uccisione del ON, in un agguato di stampo mafioso maturato nell'ambito di dissidi interni al sodalizio (profilo, quest'ultimo, in alcun modo preso in considerazione nel ricorso): il ricorrente, infatti, aveva condiviso un lavoro in Bergamo con AN Pavone, altro imprenditore legato alla cosca che, non a caso, fu trovato in 4 possesso di documentazione riferibile alle offerte presentate dallo stesso IO per altre gare (p. 11 ordinanza). Coerentemente, quindi, i giudici della riparazione ne hanno tratto elementi per affermare il carattere non episodico della vicinanza del IO al sodalizio criminale, in ragione di un rapporto che andava oltre una persona stessa del Bon anno. Alla luce di tali indicatori deve ritenersi meramente assertiva l'osservazione del ricorrente secondo cui la condotta del IO "non è andata al di là della mera frequentazione di un soggetto presunto mafioso" (p. 13 ricorso); né si è trattato di un "rapporto di affari", come immotivatamente affermato in ricorso (p. 12). Al ricorrente che deduce la irrilevanza di tale frequentazione (p. 3 memoria scritta), occorre replicare richiamando il principio, più volte ribadito da questa Corte, secondo il quale la frequentazione ambigua di soggetti coinvolti in traffici illeciti si presta oggettivamente ad essere interpretata come indizio di complicità e può, dunque, integrare la colpa grave ostativa al diritto alla riparazione (Sez. 4, n. 850 del 28/09/2021, dep. 2022, Denaro Rv. 282565; Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro Rv. 274498; Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Dieni, Rv. 262436; Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013, dep. 2014, Calo', Rv. 258610; Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259082). Principio maturato proprio in relazione a misure cautelari applicate nei confronti di persone indagate quali partecipi di associazioni per delinquere, in un ambito investigativo in cui gli intrecci, gli interessi e le connivenze tra sodali assumono valore altamente indiziario proprio in rapporto ai tratti tipici del delitto associativo (in questi termini, in motivazione, Sez. 4, n. 1004 del 10/12/2024, dep. 2025, Rispoli, non mass.). La Corte territoriale, del resto, ha posto alla base della decisione circostanze storicamente accertate nella sentenza assolutoria, contrariamente a quanto, in termini puramente avversativi, si indica in ricorso (p. 10): sicché, sotto tale profilo, le censure del ricorrente non introducono elementi idonei a incrinare la complessiva correttezza dell'incedere argomentativo, con il quale si è valorizzato, in chiave di assorbente sinergia rispetto alla causazione dell'errore giudiziario, un comportamento di evidente contiguità del IO alla cosca. Simili rapporti, non sporadici (essendo proseguiti anche dopo l'uccisione del ON), sono stati ritenuti insufficienti per provare la penale responsabilità per il reato associativo, sebbene l'estraneità rispetto a quel contesto criminale sia emersa solo a seguito dell'acquisizione, nel giudizio di revisione, di ulteriori elementi di prova. 5 Ma tali condotte, storicamente accertate, hanno legittimante assunto rilievo ai fini della verifica del contributo causale del richiedente rispetto al prodursi dell'errore giudiziario. Che la condotta colposa abbia dato causa all'errore lo si coglie, nell'ordinanza impugnata, dalla evidente correlazione tra i profili oggetto di addebito, le ragioni della condanna e della successiva assoluzione: la condotta colposa abbraccia entrambe i profili oggetto di contestazione (p. 2), e senza di essa si sarebbe evitato l'errore giudiziario. A fronte di tale percorso argomentativo, il ricorrente, in più punti, ha sottolineato come, in forza delle nuove acquisizioni, fu assolto in sede di revisione (ad es., pp. 3, 6, 7, 9, 11 del ricorso;
p. 3 memoria scritta), in tal modo limitandosi, di fatto, a ribadire l'esistenza di uno dei presupposti della domanda di riparazione, senza denunciare alcuna effettiva violazione del disposto di cui all'art. 643 cod. proc. pen.. Né si confronta con il principio secondo il quale il sindacato del giudice di legittimità sull'ordinanza che definisce il procedimento per la riparazione è limitato alla correttezza del procedimento logico giuridico con cui il giudice è pervenuto ad accertare o negare i presupposti per l'ottenimento del beneficio. Sindacato che non può quindi estendersi all'esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito. La valutazione circa l'esistenza di un comportamento gravemente colposo, che sia sinergicamente collegato all'errore giudiziario, costituisce infatti giudizio di merito che, ove sorretto da un ragionamento congruo, logico e non contraddittorio, non è censurabile in questa sede. Resta invero nelle esclusive attribuzioni del giudice di merito, che è tenuto a motivare adeguatamente e logicamente il suo convincimento, la valutazione sull'esistenza e la gravità della colpa o sull'esistenza del dolo (cfr., in relazione alla riparazione per ingiusta detenzione, ma con argomenti estensibili, Sez. 4, n. 31199 del 28/03/2023, Carosiello, non mass.; Sez. 4, n. 2200 del 12/01/2022, De Salvo, non mass.; Sez. 4, n. 21896 del 11/04/2012, Hilario Santana, Rv. 253325 - 01). D'altra parte, la circostanza che il giudizio si svolga dinanzi alla corte d'appello in un unico grado di merito non comporta che in sede di legittimità possano essere fatti valere motivi di ricorso diversi da quelli enunciati dall'art. 606 cod. proc. pen., con tutte le limitazioni in essi previste, poiché una diversa estensione del giudizio, pur talvolta prevista dalla legge, non risulta da alcuna disposizione che, per la sua eccezionalità, non potrebbe che essere esplicita (cfr., -, 6 sempre in relazione alla riparazione per ingiusta detenzione, ma con argomenti estensibili, Sez. 4, n. 574 del 05/12/2024, dep. 2025, Maniscalco, non mass.; Sez. 4, n. 17119 del 14/01/2021, Reale, Rv. 281135 - 01). 2.2. Non ha maggior pregio il richiamo del ricorrente (p. 10 ricorso) all'orientamento giurisprudenziale secondo cui se è vero che la causa ostativa espressamente prevista dall'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. è applicabile, in linea generale, ad entrambe le ipotesi di ingiusta detenzione, è fatto salvo il caso in cui l'accertamento della insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura avvenga sulla base di una diversa valutazione dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha emesso il provvedimento cautelare (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663; conf., Sez. 4, n. 13418 del 12/03/2024, Lo Cicero, non mass.; Sez. 4, n. 6315 del 20/12/2023, Carenzio, non mass.). Il principio, infatti, non è in alcun modo calato nel caso in esame;
inoltre, anche a voler ritenere che la domanda fu proposta ai sensi dell'art. 314, comma 2, cod. proc. pen. (cui si riferisce l'orientamento appena richiamato) non si specifica in che termini una decisione di merito abbia (non assolto il ricorrente ma) accertato l'insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura cautelare. Anche su tale profilo il ricorso di mostra quindi aspecifico. Infine, anche il richiamo alla circostanza secondo la quale il ricorrente fu assolto applicando il criterio dell'oltre ogni ragionevole dubbio (p. 5 memoria) appare eccentrico, in quanto ciò che rileva non è la regola di giudizio applicata dal giudice di merito: il Collegio richiama sul punto il principio secondo il quale ai fini dell'accertamento della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, laddove le conclusioni nel processo penale siano state fondate sul criterio dell'accertamento oltre ogni ragionevole dubbio, il giudice può attribuire agli stessi fatti accertati nel giudizio di cognizione una diversa valutazione probatoria, posto che il richiamato criterio caratterizza solo il giudizio di responsabilità penale (Sez. 4, n. 46589 del 03/12/2024, Calluso, non mass.; Sez. 4, n. 2145 del 13/01/2021, Calzaretta, Rv. 280246 - 01; Sez. 4, n. 34438 del 02/07/2019, Messina, Rv. 276859 - 01). 3. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare in euro tremila, nonché alla rifusione delle spese in 1 7 Il Consi liere estensore Il Presidente favore del Ministero resistente, che si liquidano in euro mille, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dal Ministero resistente che liquida in complessivi euro mille, oltre accessori di legge. Così deciso il 18 febbraio 2025
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale ASSUNTA COCOMELLO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
letta la memoria dell'Avvocatura dello Stato, nell'interesse del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
letta la memoria dell'avv. BALDASSARRE LAURIA, del foro di Trapani, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 7497 Anno 2025 Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: LAURO DAVIDE Data Udienza: 18/02/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 8 novembre 2024 la Corte di appello di Caltanissetta ha respinto la domanda per la riparazione dell'errore giudiziario formulata da IN IO, condannato con sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo del 5 febbraio 2002 alla pena di anni 5 di reclusione per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso. La pena fu poi ridotta dalla Corte di appello di Palermo, con sentenza del 22 gennaio 2003, ad anni 4. A seguito di istanza di revisione la condanna fu quindi revocata ex art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., con sentenza della medesima Corte di appello del 2 marzo 2023, emessa in sede di rinvio (la domanda fu inizialmente dichiarata inammissibile, con ordinanza poi annullata dalla Corte di cassazione con sentenza del 19 maggio 2021). La Corte territoriale ha rigettato la domanda di riparazione sul presupposto che il ricorrente diede causa all'errore giudiziario, in ragione del suo comportamento, ritenuto gravemente colposo. Per le medesime ragioni, ha respinto anche la domanda di riparazione dovuta ad ingiusta sottoposizione alla misura cautelare della custodia cautelare. 1.1. Più in particolare, il IO mise a disposizione degli affiliati i locali nella sua disponibilità per consentire lo svolgimento delle riunioni della famiglia mafiosa di LM, come accertato nei giudizi di merito e nella successiva sentenza di revoca. Tale condotta si inscrive in una più ampia relazione con il ON, alla cui ombra il IO operò negli appalti in LM. Relazione che è stata apprezzata come un indicatore di contiguità alla consorteria mafiosa, proseguita anche dopo l'uccisione - in un agguato di chiara matrice mafiosa - del ON. 2. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione IN IO, a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue. 2.1. Lamenta il ricorrente violazione di legge e vizio della motivazione, con riguardo alla ritenuta sussistenza della colpa grave, ed alla sua incidenza causale rispetto all'invocata riparazione. Premesso che delle dichiarazioni del collaboratore Lo TE non vi è traccia nelle sentenze di condanna, il ricorrente sottolinea che il giudicato penale non ha 2 resistito alle nuove evidenze introdotte con la domanda di revisione, le quali hanno determinato la totale falsificazione degli elementi di prova. Tra questi certamente il dialogo intercettato il 13 marzo 1999, ritenuto centrale nelle sentenze di condanna, ma poi svuotato di rilevanza a seguito dell'accertamento fonico che escludeva il coinvolgimento del IO quale interlocutore. Quanto, invece, alla vicenda relativa all'appalto di Portella di mare, i giudici della riparazione hanno solo ipotizzato una "cointeressenza sommersa" tra le imprese di IO e di ON (incensurato), obliterando il contenuto delle dichiarazioni rese dall'elettricista Gaspare Di Vita, da cui invece è emerso che il ON aveva fornito del materiale al IO. Né la Corte territoriale ha spiegato perché tale (lecito) rapporto di affari possa ritenersi plusvalente rispetto al mancato apprezzamento della prova da parte dei giudici della cognizione. Allo stesso modo, la ricostruzione dell'effettivo tenore del dialogo intercettato il 23 aprile 1999 ha poi falsificato quella compiuta con la sentenza di condanna, così determinandone la revoca. I giudici della riparazione, inoltre, non potevano prendere in considerazione la condizione ostativa, avuto riguardo all'accertamento dell'insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura, posto che la falsificazione del processo di revisione ha riguardato tutti gli episodi originariamente attribuiti al IO. Persino la messa a disposizione dei locali della sua impresa è stata ritenuta non solo un elemento del tutto sterile, ma anche contraddittorio con l'ipotesi d'accusa posto che il IO non prese parte ad alcuno degli incontri. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2. Allo scrutinio dei motivi è utile premettere che, in ragione del diverso tenore letterale degli artt. 314 e 643 cod. proc. pen., deve essere distinto l'ambito applicativo dei due istituti. Mentre, infatti, per escludere il diritto all'indennizzo dovuto ad ingiusta sottoposizione alla misura cautelare della custodia cautelare è sufficiente che la 3 colpa grave abbia solo concorso a dare causa alla instaurazione dello stato detentivo, ad escludere, invece, il diritto alla riparazione per errore giudiziario, è necessario che la condotta colposa abbia dato causa all'errore (Sez. 4, n. 41409 del 16/10/2024, Mangano, non mass.; Sez. 4, n. 25653 del 11/5/2022, Sassano, Rv. 283621-02; Sez. 3, n.48321 del 17/05/2016, Attaguile, Rv. 268494 - 01; Sez. 4, n. 9213 del 04/02/2010, Giuliana, Rv. 246803 — 01). Il giudice della riparazione deve dunque accertare se la condotta gravemente colposa ha causato l'errore giudiziario, apprezzandone l'apporto determinante per la verificazione dell'evento. 2.1. Nel caso in esame la Corte di appello ha ravvisato gli estremi della condotta gravemente colposa, ostativa al riconoscimento della domanda, nel fatto che il IO mise i locali della sua impresa a disposizione degli appartenenti alla famiglia mafiosa di LM (anche in posizione apicale: p. 4 ordinanza), affinché vi si riunissero. Tale condotta è da ritenersi storicamente accertata anche a seguito della sentenza di assoluzione (p. 4 ordinanza). Deve ugualmente ritenersi storicamente accertata, anche a seguito della intervenuta revisione, la non episodica vicinanza del IO alla cosca di cui il ON era esponente di rango. La Corte territoriale, richiamando le considerazioni fatte dal giudice della revisione, ha innanzitutto indicato le ragioni per cui, seppur formalmente incensurato, il ON dovesse essere ritenuto un esponente qualificato dell'associazione mafiosa (p. 9). A tali considerazioni, logicamente argomentate, il ricorrere finisce per opporre, puramente e semplicemente, quel dato formale che, invece, l'ordinanza impugnato ha ritenuto, motivatamente, di poter superare. La Corte territoriale ha inoltre ritenuto accertato, pur a seguito dell'assoluzione, la costante interazione del ON in relazione ad appalti ai quali partecipava il ricorrente (ad es., conv. 16 aprile e 23 aprile 1999); non ricorrendo rapporti amicali, la Corte della riparazione ha quindi evidenziato che la disponibilità del IO (che cedeva i suoi locali per consentire le riunioni del gruppo malavitoso) ed il rapporto tra i due trovasse spiegazione nella posizione di potere assunta sul territorio dal ON. Vicinanza, del resto, che si è protratta anche dopo l'uccisione del ON, in un agguato di stampo mafioso maturato nell'ambito di dissidi interni al sodalizio (profilo, quest'ultimo, in alcun modo preso in considerazione nel ricorso): il ricorrente, infatti, aveva condiviso un lavoro in Bergamo con AN Pavone, altro imprenditore legato alla cosca che, non a caso, fu trovato in 4 possesso di documentazione riferibile alle offerte presentate dallo stesso IO per altre gare (p. 11 ordinanza). Coerentemente, quindi, i giudici della riparazione ne hanno tratto elementi per affermare il carattere non episodico della vicinanza del IO al sodalizio criminale, in ragione di un rapporto che andava oltre una persona stessa del Bon anno. Alla luce di tali indicatori deve ritenersi meramente assertiva l'osservazione del ricorrente secondo cui la condotta del IO "non è andata al di là della mera frequentazione di un soggetto presunto mafioso" (p. 13 ricorso); né si è trattato di un "rapporto di affari", come immotivatamente affermato in ricorso (p. 12). Al ricorrente che deduce la irrilevanza di tale frequentazione (p. 3 memoria scritta), occorre replicare richiamando il principio, più volte ribadito da questa Corte, secondo il quale la frequentazione ambigua di soggetti coinvolti in traffici illeciti si presta oggettivamente ad essere interpretata come indizio di complicità e può, dunque, integrare la colpa grave ostativa al diritto alla riparazione (Sez. 4, n. 850 del 28/09/2021, dep. 2022, Denaro Rv. 282565; Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro Rv. 274498; Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Dieni, Rv. 262436; Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013, dep. 2014, Calo', Rv. 258610; Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259082). Principio maturato proprio in relazione a misure cautelari applicate nei confronti di persone indagate quali partecipi di associazioni per delinquere, in un ambito investigativo in cui gli intrecci, gli interessi e le connivenze tra sodali assumono valore altamente indiziario proprio in rapporto ai tratti tipici del delitto associativo (in questi termini, in motivazione, Sez. 4, n. 1004 del 10/12/2024, dep. 2025, Rispoli, non mass.). La Corte territoriale, del resto, ha posto alla base della decisione circostanze storicamente accertate nella sentenza assolutoria, contrariamente a quanto, in termini puramente avversativi, si indica in ricorso (p. 10): sicché, sotto tale profilo, le censure del ricorrente non introducono elementi idonei a incrinare la complessiva correttezza dell'incedere argomentativo, con il quale si è valorizzato, in chiave di assorbente sinergia rispetto alla causazione dell'errore giudiziario, un comportamento di evidente contiguità del IO alla cosca. Simili rapporti, non sporadici (essendo proseguiti anche dopo l'uccisione del ON), sono stati ritenuti insufficienti per provare la penale responsabilità per il reato associativo, sebbene l'estraneità rispetto a quel contesto criminale sia emersa solo a seguito dell'acquisizione, nel giudizio di revisione, di ulteriori elementi di prova. 5 Ma tali condotte, storicamente accertate, hanno legittimante assunto rilievo ai fini della verifica del contributo causale del richiedente rispetto al prodursi dell'errore giudiziario. Che la condotta colposa abbia dato causa all'errore lo si coglie, nell'ordinanza impugnata, dalla evidente correlazione tra i profili oggetto di addebito, le ragioni della condanna e della successiva assoluzione: la condotta colposa abbraccia entrambe i profili oggetto di contestazione (p. 2), e senza di essa si sarebbe evitato l'errore giudiziario. A fronte di tale percorso argomentativo, il ricorrente, in più punti, ha sottolineato come, in forza delle nuove acquisizioni, fu assolto in sede di revisione (ad es., pp. 3, 6, 7, 9, 11 del ricorso;
p. 3 memoria scritta), in tal modo limitandosi, di fatto, a ribadire l'esistenza di uno dei presupposti della domanda di riparazione, senza denunciare alcuna effettiva violazione del disposto di cui all'art. 643 cod. proc. pen.. Né si confronta con il principio secondo il quale il sindacato del giudice di legittimità sull'ordinanza che definisce il procedimento per la riparazione è limitato alla correttezza del procedimento logico giuridico con cui il giudice è pervenuto ad accertare o negare i presupposti per l'ottenimento del beneficio. Sindacato che non può quindi estendersi all'esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito. La valutazione circa l'esistenza di un comportamento gravemente colposo, che sia sinergicamente collegato all'errore giudiziario, costituisce infatti giudizio di merito che, ove sorretto da un ragionamento congruo, logico e non contraddittorio, non è censurabile in questa sede. Resta invero nelle esclusive attribuzioni del giudice di merito, che è tenuto a motivare adeguatamente e logicamente il suo convincimento, la valutazione sull'esistenza e la gravità della colpa o sull'esistenza del dolo (cfr., in relazione alla riparazione per ingiusta detenzione, ma con argomenti estensibili, Sez. 4, n. 31199 del 28/03/2023, Carosiello, non mass.; Sez. 4, n. 2200 del 12/01/2022, De Salvo, non mass.; Sez. 4, n. 21896 del 11/04/2012, Hilario Santana, Rv. 253325 - 01). D'altra parte, la circostanza che il giudizio si svolga dinanzi alla corte d'appello in un unico grado di merito non comporta che in sede di legittimità possano essere fatti valere motivi di ricorso diversi da quelli enunciati dall'art. 606 cod. proc. pen., con tutte le limitazioni in essi previste, poiché una diversa estensione del giudizio, pur talvolta prevista dalla legge, non risulta da alcuna disposizione che, per la sua eccezionalità, non potrebbe che essere esplicita (cfr., -, 6 sempre in relazione alla riparazione per ingiusta detenzione, ma con argomenti estensibili, Sez. 4, n. 574 del 05/12/2024, dep. 2025, Maniscalco, non mass.; Sez. 4, n. 17119 del 14/01/2021, Reale, Rv. 281135 - 01). 2.2. Non ha maggior pregio il richiamo del ricorrente (p. 10 ricorso) all'orientamento giurisprudenziale secondo cui se è vero che la causa ostativa espressamente prevista dall'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. è applicabile, in linea generale, ad entrambe le ipotesi di ingiusta detenzione, è fatto salvo il caso in cui l'accertamento della insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura avvenga sulla base di una diversa valutazione dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha emesso il provvedimento cautelare (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663; conf., Sez. 4, n. 13418 del 12/03/2024, Lo Cicero, non mass.; Sez. 4, n. 6315 del 20/12/2023, Carenzio, non mass.). Il principio, infatti, non è in alcun modo calato nel caso in esame;
inoltre, anche a voler ritenere che la domanda fu proposta ai sensi dell'art. 314, comma 2, cod. proc. pen. (cui si riferisce l'orientamento appena richiamato) non si specifica in che termini una decisione di merito abbia (non assolto il ricorrente ma) accertato l'insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura cautelare. Anche su tale profilo il ricorso di mostra quindi aspecifico. Infine, anche il richiamo alla circostanza secondo la quale il ricorrente fu assolto applicando il criterio dell'oltre ogni ragionevole dubbio (p. 5 memoria) appare eccentrico, in quanto ciò che rileva non è la regola di giudizio applicata dal giudice di merito: il Collegio richiama sul punto il principio secondo il quale ai fini dell'accertamento della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, laddove le conclusioni nel processo penale siano state fondate sul criterio dell'accertamento oltre ogni ragionevole dubbio, il giudice può attribuire agli stessi fatti accertati nel giudizio di cognizione una diversa valutazione probatoria, posto che il richiamato criterio caratterizza solo il giudizio di responsabilità penale (Sez. 4, n. 46589 del 03/12/2024, Calluso, non mass.; Sez. 4, n. 2145 del 13/01/2021, Calzaretta, Rv. 280246 - 01; Sez. 4, n. 34438 del 02/07/2019, Messina, Rv. 276859 - 01). 3. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare in euro tremila, nonché alla rifusione delle spese in 1 7 Il Consi liere estensore Il Presidente favore del Ministero resistente, che si liquidano in euro mille, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dal Ministero resistente che liquida in complessivi euro mille, oltre accessori di legge. Così deciso il 18 febbraio 2025