Art. 4.
Per l'esecuzione degli impianti di cui alla presente legge e' autorizzata la complessiva spesa di lire 18 miliardi, ripartita negli anni dal 1981 al 1985, di cui lire 2 miliardi da iscrivere nel bilancio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici nell'anno 1981.
Le quote di spesa da iscrivere in bilancio negli anni successivi saranno determinate annualmente con la legge finanziaria.
Almeno i due terzi della predetta autorizzazione di spesa devono essere destinati all'impianto di collegamenti telefonici di frazioni e nuclei abitati dell'Italia meridionale, delle zone dichiarate economicamente depresse, nonche' delle zone definite montane ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991 , e successive modificazioni.
Il piano dei lavori e' approvato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il parere del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione e del consiglio di amministrazione.
Per l'esecuzione degli impianti di cui alla presente legge e' autorizzata la complessiva spesa di lire 18 miliardi, ripartita negli anni dal 1981 al 1985, di cui lire 2 miliardi da iscrivere nel bilancio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici nell'anno 1981.
Le quote di spesa da iscrivere in bilancio negli anni successivi saranno determinate annualmente con la legge finanziaria.
Almeno i due terzi della predetta autorizzazione di spesa devono essere destinati all'impianto di collegamenti telefonici di frazioni e nuclei abitati dell'Italia meridionale, delle zone dichiarate economicamente depresse, nonche' delle zone definite montane ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991 , e successive modificazioni.
Il piano dei lavori e' approvato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il parere del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione e del consiglio di amministrazione.