Art. 1.
Il Fondo a gestione autonoma per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero, di cui alle leggi 24 luglio 1942, n. 1023 e 14 febbraio 1963, n. 280 , e' soppresso dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Il Fondo a gestione autonoma per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero, di cui alle leggi 24 luglio 1942, n. 1023 e 14 febbraio 1963, n. 280 , e' soppresso dalla data di entrata in vigore della presente legge.