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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 19/09/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 46/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 46/2025 promossa da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa, nel presente giudizio, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Paolo Bosi e dall'avv. Marcello Ziveri, elettivamente domiciliata in Piacenza, via Vigoleno n. 2, presso lo studio dell'avv. Paolo Bosi;
RICORRENTE contro
- (c.f. – P. Iva , Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, nel presente giudizio, dall'avv. Maria Maddalena Berloco e dall'avv. Oreste Manzi, elettivamente domiciliato in Piacenza, Piazza Cavalli n. 62, presso l'Ufficio Legale;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente, da aversi qui interamente ritrascritti.
1/5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 22.01.2025, notificato con pedissequo decreto di fissazione di udienza del 24.01.2025, ha convenuto in giudizio l' per sentirlo condannare al risarcimento Parte_1 CP_1 dei danni patrimoniali patiti, “da quantificarsi in misura pari al montante complessivo di ratei di pensione ai superstiti afferenti al periodo 1° settembre 2011-1° novembre 2018 ovvero, in denegata ipotesi, nella diversa minore misura ritenuta di giustizia”, a seguito del comportamento erroneo e negligente dell'ente previdenziale. A sostegno della domanda proposta, deduceva che:
- in data 17.05.2012, nella sua qualità di moglie superstite del coniuge Persona_1 deceduto il 14.08.2011, presentava all' di Piacenza domanda volta ad ottenere la liquidazione CP_1 della pensione indiretta;
- con nota del 30.10.2012, l' le comunicava il mancato accoglimento della domanda di pensione CP_1 indiretta per carenza del requisito contributivo, dando atto che era in corso la pratica di ricongiunzione dei contributi ad altra gestione pensionistica;
- in data 24.05.2013 chiedeva all' la costituzione della posizione assicurativa presso lo stesso per CP_1 effetto del trasferimento dei contributi dalla gestione pubblica alla gestione privata;
- la Direzione Provinciale di Torino – Gestione Cassa Pensione Dipendenti Enti Locali - CP_1 riscontrava positivamente l'istanza, dando comunicazione, tanto alla Sede di Piacenza, quanto CP_1 alla diretta interessata, d'aver disposto il trasferimento al F.P.L.D. della somma di € 91.623,98 per la Contr costituzione nell' della posizione assicurativa originariamente costituita presso la CP_3
- con istanza del 21.07.2015, per il tramite del Patronato INAS di Parma, presentava, senza seguito alcuno, all' di Piacenza espressa istanza di riesame della domanda di pensione indiretta risalente CP_1 al 17.05.2012;
- persistendo il comportamento silente di parte resistente, in data 13.08.2018, presentava ricorso avverso il “silenzio rifiuto” dalla stessa opposto alla richiesta di riesame;
- non avendo ricevuto alcun riscontro da parte dell' , attraverso il patronato INAS di Parma, CP_1 verificato che i contributi del coniuge defunto figuravano finalmente nel relativo estratto, in data
21.05.2021 formulava ancora una volta espressa richiesta di riesame della domanda di pensione indiretta presentata il 17.05.2012;
- essendo ancora una volta rimasta inevasa la richiesta di riesame, presentava ex novo, in data
20.10.2023, domanda di pensione ai superstiti, domanda che veniva accolta con decorrenza dal
01.09.2011, ma con liquidazione dei ratei arretrati solamente a partire dal novembre 2018;
- in data 23.10.2023, infine, presentava alla sede di Piacenza richiesta di accesso agli atti ex L. n. CP_1
141/1990, istanza con la quale la medesima chiedeva all'Istituto di conoscere la “data effettiva di
2/5 accredito in estratto contributivo della domanda ex L. 322/58 di costituzione della posizione assicurativa presso l' al coniuge defunto”; CP_1
- la sede provinciale di Piacenza accoglieva la richiesta di accesso cui dava riscontro nei seguenti CP_1 termini: “si comunica che la data effettiva di accredito è il 19/02/2019. Per data effettiva di accredito si intende la data in cui materialmente e formalmente l' ha inserito ed acquisito nell'apposito CP_1 archivio di gestione i contributi riconosciuti di diritto in data 03/01/2014 a seguito di domanda del
24/05/2013”.
1.1) Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' , contestando le CP_1 affermazioni della parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso. In particolare, rappresentava che la ricorrente era incorsa, irrimediabilmente, nella decadenza di legge in ordine alla propria pretesa e non sussistevano i presupposti di legge per alcun risarcimento del danno da parte dell' . Evidenziava, CP_1 inoltre, che era debitamente assistita dal Patronato INAS, soggetto qualificato per legge, Parte_1 che avrebbe dovuto tener conto della disciplina della decadenza dall'azione giudiziaria ed indirizzare l'assistita nel modo corretto.
1.2) Con ordinanza del 18.04.2025, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
17.04.2025, il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per discussione. Alla successiva udienza del 18.09.2025 (trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.) pronunciava sentenza, mediante deposito della stessa nel fascicolo telematico.
2) Il presente ricorso non può essere accolto.
Invero, parte ricorrente, consapevole di essere incorsa nell'istituto della decadenza, che com'è ben noto non è derogabile ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, agisce al fine di ottenere il risarcimento del danno patrimoniale asseritamente patito per esclusiva colpa della pubblica amministrazione (per violazione del principio della buona fede oggettiva a norma degli artt. 1175 e
1337 c.c.), quantificando tale danno “in misura pari al montante complessivo di ratei di pensione ai superstiti afferenti al periodo 1° settembre 2011-1° novembre 2018 ovvero, in denegata ipotesi, nella diversa minore misura ritenuta di giustizia”.
Com'è noto, la giurisprudenza di legittimità ritiene, che ove sia proposta una domanda di risarcimento danni nei confronti della pubblica Amministrazione, al fine di verificare la sussistenza di un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., il giudice deve accertare: a) la sussistenza di un evento dannoso;
b) la qualificazione dell'accertato danno come danno ingiusto, in relazione alla sua incidenza su un interesse rilevante per l'ordinamento, tale essendo l'interesse indifferentemente tutelato nelle forme del diritto soggettivo (assoluto o relativo), dell'interesse legittimo (funzionale alla protezione di un determinato bene della vita, la cui lesione rileva ai fini in
3/5 esame) o dell'interesse di altro tipo, pur se non immediato oggetto di tutela in quanto dall'ordinamento preso in considerazione a fini diversi da quelli risarcitori;
c) la sussistenza del profilo causale, facendo applicazione dei noti criteri generali, ossia se l'evento dannoso sia riferibile ad una condotta (positiva od omissiva) della P.A.; d) l'imputabilità dell'evento dannoso a dolo o colpa della pubblica
Amministrazione (in tal senso, Cass., sez. I, 18.06.2005, n. 13164 e, nello stesso senso, Cass., sez. III,
29.03.2004, n. 6199). La responsabilità della P.A. per illecito extracontrattuale, che può essere fatta valere dal primato con azione di risarcimento del danno davanti al giudice ordinario, è configurabile in presenza di un comportamento che lede la posizione (meritevole di tutela) del privato in contatto con la
P.A. di affidamento nella stessa, tenuto conto che questa deve ispirare la propria azione a regole di correttezza, imparzialità e buon andamento (art. 97 Cost), pur non potendo prescindersi dal requisito soggettivo richiesto dall' art. 2043 c.c. e cioè dall'accertamento della colpa (o del dolo), riferibile non già al funzionario agente, ma all'amministrazione come apparato (in tal senso, Cass., sez. III,
09.02.2004, n. 2424).
In tale contesto, assume rilievo, in ordine alla riduzione o all'esclusione del danno risarcibile, il concorso di colpa del danneggiato che abbia omesso di attivare i previsti rimedi processuali di tutela specifica. Ciò è stato precisato nella nota pronuncia del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 3 del
2011, secondo cui: “Operando una ricognizione dei principi civilistici in tema di causalità giuridica e di principio di auto-responsabilità, il codice del processo amministrativo sancisce la regola secondo cui la tenuta, da parte del danneggiato, di una condotta, attiva od omissiva, contraria al principio di buona fede ed al parametro della diligenza, che consenta la produzione di danni che altrimenti sarebbero stati evitati secondo il canone della causalità civile imperniato sulla probabilità relativa
(secondo il criterio del “più probabilmente che non”: Cass., sezioni unite,11 gennaio 1008, n. 577; sez. III, 12 marzo 2010, n. 6045), recide, in tutto o in parte, il nesso casuale che, ai sensi dell'art. 1223
c.c., deve legare la condotta antigiuridica alle conseguenze dannose risarcibili. Di qui la rilevanza sostanziale, sul versante prettamente causale, dell'omessa o tardiva impugnazione come fatto che preclude la risarcibilità di danni che sarebbero stati presumibilmente evitati in caso di rituale utilizzazione dello strumento di tutela specifica predisposto dall'ordinamento a protezione delle posizioni di interesse legittimo onde evitare la consolidazione di effetti danno”.
Con riferimento al contenuto dell'ordinaria diligenza esigibile, è stato in più occasioni affermato che l'art. 1227, comma 2, c.c., non si limita a prescrivere al danneggiato un comportamento meramente negativo, consistente nel non aggravare con la propria attività il danno già prodottosi, ma richiede un intervento attivo e positivo, volto non solo a limitare, ma anche ad evitare le conseguenze dannose.
4/5 È, invero, previsto un limite alla esigibilità del comportamento attivo: tale limite è costituito dalla
“ordinaria” e non “straordinaria” diligenza, nel senso che le attività che il creditore avrebbe dovuto porre in essere al fine dell'evitabilità del danno non siano gravose o straordinarie, come esborsi apprezzabili di denaro, assunzione di rischi, apprezzabili sacrifici (Cass., sez. lavoro, sent. n.
16076/2012; Cass., sez. III, sent. n. 15231/2007; Cass., sez. III, sent. n. 6735/2005).
Nel caso di specie, se non può sostenersi che la ricorrente (presumibilmente non a conoscenza dei complessi meccanismi per il riconoscimento della pensione e la sua decorrenza) potesse avere diretta contezza del suo diritto alla prestazione previdenziale, tuttavia, deve certamente affermarsi che, con l'ordinaria diligenza poteva attivarsi per tempo e nel modo corretto per evitare il maturarsi di prescrizione e decadenza del suo credito ( peraltro, era assistita da un soggetto Parte_1 qualificato, quale il Patronato INAS).
Deve trovare applicazione, dunque, l'art. 1227, comma 2, c.c., secondo cui il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, in quanto, all'epoca del primo provvedimento di diniego, la ricorrente non ha tempestivamente avviato l'azione giudiziaria, non potendo sostituire, alla propria negligenza, l'omessa risposta dell' . CP_1
3) Per quanto riguarda le spese di lite, la natura del giudizio e la peculiarità delle questioni in esso esaminate e decise giustificano l'integrale compensazione, tra le parti, delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta il ricorso;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Piacenza, 19.09.2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Ghisolfi
5/5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 46/2025 promossa da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa, nel presente giudizio, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Paolo Bosi e dall'avv. Marcello Ziveri, elettivamente domiciliata in Piacenza, via Vigoleno n. 2, presso lo studio dell'avv. Paolo Bosi;
RICORRENTE contro
- (c.f. – P. Iva , Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, nel presente giudizio, dall'avv. Maria Maddalena Berloco e dall'avv. Oreste Manzi, elettivamente domiciliato in Piacenza, Piazza Cavalli n. 62, presso l'Ufficio Legale;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente, da aversi qui interamente ritrascritti.
1/5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 22.01.2025, notificato con pedissequo decreto di fissazione di udienza del 24.01.2025, ha convenuto in giudizio l' per sentirlo condannare al risarcimento Parte_1 CP_1 dei danni patrimoniali patiti, “da quantificarsi in misura pari al montante complessivo di ratei di pensione ai superstiti afferenti al periodo 1° settembre 2011-1° novembre 2018 ovvero, in denegata ipotesi, nella diversa minore misura ritenuta di giustizia”, a seguito del comportamento erroneo e negligente dell'ente previdenziale. A sostegno della domanda proposta, deduceva che:
- in data 17.05.2012, nella sua qualità di moglie superstite del coniuge Persona_1 deceduto il 14.08.2011, presentava all' di Piacenza domanda volta ad ottenere la liquidazione CP_1 della pensione indiretta;
- con nota del 30.10.2012, l' le comunicava il mancato accoglimento della domanda di pensione CP_1 indiretta per carenza del requisito contributivo, dando atto che era in corso la pratica di ricongiunzione dei contributi ad altra gestione pensionistica;
- in data 24.05.2013 chiedeva all' la costituzione della posizione assicurativa presso lo stesso per CP_1 effetto del trasferimento dei contributi dalla gestione pubblica alla gestione privata;
- la Direzione Provinciale di Torino – Gestione Cassa Pensione Dipendenti Enti Locali - CP_1 riscontrava positivamente l'istanza, dando comunicazione, tanto alla Sede di Piacenza, quanto CP_1 alla diretta interessata, d'aver disposto il trasferimento al F.P.L.D. della somma di € 91.623,98 per la Contr costituzione nell' della posizione assicurativa originariamente costituita presso la CP_3
- con istanza del 21.07.2015, per il tramite del Patronato INAS di Parma, presentava, senza seguito alcuno, all' di Piacenza espressa istanza di riesame della domanda di pensione indiretta risalente CP_1 al 17.05.2012;
- persistendo il comportamento silente di parte resistente, in data 13.08.2018, presentava ricorso avverso il “silenzio rifiuto” dalla stessa opposto alla richiesta di riesame;
- non avendo ricevuto alcun riscontro da parte dell' , attraverso il patronato INAS di Parma, CP_1 verificato che i contributi del coniuge defunto figuravano finalmente nel relativo estratto, in data
21.05.2021 formulava ancora una volta espressa richiesta di riesame della domanda di pensione indiretta presentata il 17.05.2012;
- essendo ancora una volta rimasta inevasa la richiesta di riesame, presentava ex novo, in data
20.10.2023, domanda di pensione ai superstiti, domanda che veniva accolta con decorrenza dal
01.09.2011, ma con liquidazione dei ratei arretrati solamente a partire dal novembre 2018;
- in data 23.10.2023, infine, presentava alla sede di Piacenza richiesta di accesso agli atti ex L. n. CP_1
141/1990, istanza con la quale la medesima chiedeva all'Istituto di conoscere la “data effettiva di
2/5 accredito in estratto contributivo della domanda ex L. 322/58 di costituzione della posizione assicurativa presso l' al coniuge defunto”; CP_1
- la sede provinciale di Piacenza accoglieva la richiesta di accesso cui dava riscontro nei seguenti CP_1 termini: “si comunica che la data effettiva di accredito è il 19/02/2019. Per data effettiva di accredito si intende la data in cui materialmente e formalmente l' ha inserito ed acquisito nell'apposito CP_1 archivio di gestione i contributi riconosciuti di diritto in data 03/01/2014 a seguito di domanda del
24/05/2013”.
1.1) Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' , contestando le CP_1 affermazioni della parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso. In particolare, rappresentava che la ricorrente era incorsa, irrimediabilmente, nella decadenza di legge in ordine alla propria pretesa e non sussistevano i presupposti di legge per alcun risarcimento del danno da parte dell' . Evidenziava, CP_1 inoltre, che era debitamente assistita dal Patronato INAS, soggetto qualificato per legge, Parte_1 che avrebbe dovuto tener conto della disciplina della decadenza dall'azione giudiziaria ed indirizzare l'assistita nel modo corretto.
1.2) Con ordinanza del 18.04.2025, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
17.04.2025, il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per discussione. Alla successiva udienza del 18.09.2025 (trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.) pronunciava sentenza, mediante deposito della stessa nel fascicolo telematico.
2) Il presente ricorso non può essere accolto.
Invero, parte ricorrente, consapevole di essere incorsa nell'istituto della decadenza, che com'è ben noto non è derogabile ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, agisce al fine di ottenere il risarcimento del danno patrimoniale asseritamente patito per esclusiva colpa della pubblica amministrazione (per violazione del principio della buona fede oggettiva a norma degli artt. 1175 e
1337 c.c.), quantificando tale danno “in misura pari al montante complessivo di ratei di pensione ai superstiti afferenti al periodo 1° settembre 2011-1° novembre 2018 ovvero, in denegata ipotesi, nella diversa minore misura ritenuta di giustizia”.
Com'è noto, la giurisprudenza di legittimità ritiene, che ove sia proposta una domanda di risarcimento danni nei confronti della pubblica Amministrazione, al fine di verificare la sussistenza di un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., il giudice deve accertare: a) la sussistenza di un evento dannoso;
b) la qualificazione dell'accertato danno come danno ingiusto, in relazione alla sua incidenza su un interesse rilevante per l'ordinamento, tale essendo l'interesse indifferentemente tutelato nelle forme del diritto soggettivo (assoluto o relativo), dell'interesse legittimo (funzionale alla protezione di un determinato bene della vita, la cui lesione rileva ai fini in
3/5 esame) o dell'interesse di altro tipo, pur se non immediato oggetto di tutela in quanto dall'ordinamento preso in considerazione a fini diversi da quelli risarcitori;
c) la sussistenza del profilo causale, facendo applicazione dei noti criteri generali, ossia se l'evento dannoso sia riferibile ad una condotta (positiva od omissiva) della P.A.; d) l'imputabilità dell'evento dannoso a dolo o colpa della pubblica
Amministrazione (in tal senso, Cass., sez. I, 18.06.2005, n. 13164 e, nello stesso senso, Cass., sez. III,
29.03.2004, n. 6199). La responsabilità della P.A. per illecito extracontrattuale, che può essere fatta valere dal primato con azione di risarcimento del danno davanti al giudice ordinario, è configurabile in presenza di un comportamento che lede la posizione (meritevole di tutela) del privato in contatto con la
P.A. di affidamento nella stessa, tenuto conto che questa deve ispirare la propria azione a regole di correttezza, imparzialità e buon andamento (art. 97 Cost), pur non potendo prescindersi dal requisito soggettivo richiesto dall' art. 2043 c.c. e cioè dall'accertamento della colpa (o del dolo), riferibile non già al funzionario agente, ma all'amministrazione come apparato (in tal senso, Cass., sez. III,
09.02.2004, n. 2424).
In tale contesto, assume rilievo, in ordine alla riduzione o all'esclusione del danno risarcibile, il concorso di colpa del danneggiato che abbia omesso di attivare i previsti rimedi processuali di tutela specifica. Ciò è stato precisato nella nota pronuncia del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 3 del
2011, secondo cui: “Operando una ricognizione dei principi civilistici in tema di causalità giuridica e di principio di auto-responsabilità, il codice del processo amministrativo sancisce la regola secondo cui la tenuta, da parte del danneggiato, di una condotta, attiva od omissiva, contraria al principio di buona fede ed al parametro della diligenza, che consenta la produzione di danni che altrimenti sarebbero stati evitati secondo il canone della causalità civile imperniato sulla probabilità relativa
(secondo il criterio del “più probabilmente che non”: Cass., sezioni unite,11 gennaio 1008, n. 577; sez. III, 12 marzo 2010, n. 6045), recide, in tutto o in parte, il nesso casuale che, ai sensi dell'art. 1223
c.c., deve legare la condotta antigiuridica alle conseguenze dannose risarcibili. Di qui la rilevanza sostanziale, sul versante prettamente causale, dell'omessa o tardiva impugnazione come fatto che preclude la risarcibilità di danni che sarebbero stati presumibilmente evitati in caso di rituale utilizzazione dello strumento di tutela specifica predisposto dall'ordinamento a protezione delle posizioni di interesse legittimo onde evitare la consolidazione di effetti danno”.
Con riferimento al contenuto dell'ordinaria diligenza esigibile, è stato in più occasioni affermato che l'art. 1227, comma 2, c.c., non si limita a prescrivere al danneggiato un comportamento meramente negativo, consistente nel non aggravare con la propria attività il danno già prodottosi, ma richiede un intervento attivo e positivo, volto non solo a limitare, ma anche ad evitare le conseguenze dannose.
4/5 È, invero, previsto un limite alla esigibilità del comportamento attivo: tale limite è costituito dalla
“ordinaria” e non “straordinaria” diligenza, nel senso che le attività che il creditore avrebbe dovuto porre in essere al fine dell'evitabilità del danno non siano gravose o straordinarie, come esborsi apprezzabili di denaro, assunzione di rischi, apprezzabili sacrifici (Cass., sez. lavoro, sent. n.
16076/2012; Cass., sez. III, sent. n. 15231/2007; Cass., sez. III, sent. n. 6735/2005).
Nel caso di specie, se non può sostenersi che la ricorrente (presumibilmente non a conoscenza dei complessi meccanismi per il riconoscimento della pensione e la sua decorrenza) potesse avere diretta contezza del suo diritto alla prestazione previdenziale, tuttavia, deve certamente affermarsi che, con l'ordinaria diligenza poteva attivarsi per tempo e nel modo corretto per evitare il maturarsi di prescrizione e decadenza del suo credito ( peraltro, era assistita da un soggetto Parte_1 qualificato, quale il Patronato INAS).
Deve trovare applicazione, dunque, l'art. 1227, comma 2, c.c., secondo cui il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, in quanto, all'epoca del primo provvedimento di diniego, la ricorrente non ha tempestivamente avviato l'azione giudiziaria, non potendo sostituire, alla propria negligenza, l'omessa risposta dell' . CP_1
3) Per quanto riguarda le spese di lite, la natura del giudizio e la peculiarità delle questioni in esso esaminate e decise giustificano l'integrale compensazione, tra le parti, delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta il ricorso;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Piacenza, 19.09.2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Ghisolfi
5/5