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Sentenza 22 marzo 2024
Sentenza 22 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/03/2024, n. 12005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12005 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NO RO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 11/12/2023 del TRIB. della LIBERTA' di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
udito il PG LIDIA GIORGIO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
nessuno è presente per l'imputato. RITENUTO IN IFATTO 1. Con l'impugnato provvedimento il Tribunale di Torino, sezione del riesame, ha confermato l'ordinanza di aggravamento della misura cautelare disposta dal G.i.p. di Asti a seguito di ripetute violazioni della misura degli arresti domiciliari in precedenza disposta. 2. La difesa dell'imputato deduce con un unico motivo la violazione di legge (art.606 lett. b c.p.p.) in relazione agli articoli 385 e 273 c.p.p. nonché 275 bis, 276 comma 1 ter e 284 c.p.p.. Si sostiene, in linea difensiva, che il tribunale abbia equivocato il nodo centrale della argomentazione difensiva, incentrata sulla difettosità del sistema di telesegnalazione e quindi sulla impossibilità di determinare se gli alert generati dal braccialetto elettronico fossero conseguenti alla effettiva violazione della misura o semplicemente dei 'falsi positivi'. In conclusione, solo l'accertamento diretto della violazione da parte delle forze dell'ordine può costituire la premessa per la condanna per evasione o per l'aggravamento della misura. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo addotto. Va premesso che il motivo di ricorso, pur deducendo violazione di legge, in realtà introduce critiche motivazionali che dovrebbero essere categorizzate in linea con la previsione della lettera e) dell'art.606 c.p.p.. risolvendosi nella proposizione di una lettura alternativa del compendio 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 12005 Anno 2024 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 28/02/2024 fattuale ("molto più verosimile è ... l'ipotesi di un malfunzionamento del dispositivo di controllo" si legge a pg.5). Tuttavia, va ricordato che il sindacato di legittimità sulla motivazione del provvedimento cautelare personale è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine del provvedimento (cfr., Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698; Sez. 6, n. 3529 del 12/11/1998, dep. 1999, Marseglia, Rv. 212565). Nella decisione impugnata i due requisiti sono pienamente rispettati e adeguatamente motivati giacché, a differenza di quanto si sostiene nel motivo, il Tribunale del riesame non è affatto incorso nell'equivoco di assumere che gli alert implicassero ineludibilmente la violazione della misura da parte del NO piuttosto che un errore generato dal sistema, cioè un 'falso positivo'. Al contrario, il Tribunale dà atto (pg.5) che nell'informativa dei Carabinieri del 23 ottobre 2023 si specificava che il personale tecnico della società che aveva proceduto alla perimetrazione dell'area di osservanza della misura cautelare (ricornprendente l'abitazione dell'imputato ed una pertinenza), aveva accertato l'effettivo regolare funzionamento del dispositivo (braccialetto elettronico). Il tribunale ha altresì concluso, in base alle attestazioni del personale installatore (pg.6) che la dizione 'partito durante il periodo di inclusione del coprifuoco' corrisponde ad un'uscita dal perimetro impostato in base ai limiti imposti dal provvedimento applicativo della misura, cioè alla violazione della misura, osservando, addizionalmente, che la tesi difensiva propugnata dalla difesa risultava del tutto indimostrata. In conclusione, la tesi difensiva rimane una mera ipotesi priva di riscontro ed il suo corollario (che, cioè, per comprovare la violazione segnalata dal sistema -c.d. alert- vi debba essere una constatazione da parte delle forze dell'ordine) è concettualmente errata poiché è l'alert stesso a costituire l'accertamento della violazione. 2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitatinitamente fissata. All'inammissibilità del ricorso consegue altresì la trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario di custodia del ricorrente per l'inserimento nella cartella personale del detenuto ex art. 94 dormi 1 bis e 1 ter disp. att. cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso in Roma, 28 febbraio 2024 Il Con igliere relatore (-)I._a Presidente
udito il PG LIDIA GIORGIO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
nessuno è presente per l'imputato. RITENUTO IN IFATTO 1. Con l'impugnato provvedimento il Tribunale di Torino, sezione del riesame, ha confermato l'ordinanza di aggravamento della misura cautelare disposta dal G.i.p. di Asti a seguito di ripetute violazioni della misura degli arresti domiciliari in precedenza disposta. 2. La difesa dell'imputato deduce con un unico motivo la violazione di legge (art.606 lett. b c.p.p.) in relazione agli articoli 385 e 273 c.p.p. nonché 275 bis, 276 comma 1 ter e 284 c.p.p.. Si sostiene, in linea difensiva, che il tribunale abbia equivocato il nodo centrale della argomentazione difensiva, incentrata sulla difettosità del sistema di telesegnalazione e quindi sulla impossibilità di determinare se gli alert generati dal braccialetto elettronico fossero conseguenti alla effettiva violazione della misura o semplicemente dei 'falsi positivi'. In conclusione, solo l'accertamento diretto della violazione da parte delle forze dell'ordine può costituire la premessa per la condanna per evasione o per l'aggravamento della misura. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo addotto. Va premesso che il motivo di ricorso, pur deducendo violazione di legge, in realtà introduce critiche motivazionali che dovrebbero essere categorizzate in linea con la previsione della lettera e) dell'art.606 c.p.p.. risolvendosi nella proposizione di una lettura alternativa del compendio 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 12005 Anno 2024 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 28/02/2024 fattuale ("molto più verosimile è ... l'ipotesi di un malfunzionamento del dispositivo di controllo" si legge a pg.5). Tuttavia, va ricordato che il sindacato di legittimità sulla motivazione del provvedimento cautelare personale è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine del provvedimento (cfr., Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698; Sez. 6, n. 3529 del 12/11/1998, dep. 1999, Marseglia, Rv. 212565). Nella decisione impugnata i due requisiti sono pienamente rispettati e adeguatamente motivati giacché, a differenza di quanto si sostiene nel motivo, il Tribunale del riesame non è affatto incorso nell'equivoco di assumere che gli alert implicassero ineludibilmente la violazione della misura da parte del NO piuttosto che un errore generato dal sistema, cioè un 'falso positivo'. Al contrario, il Tribunale dà atto (pg.5) che nell'informativa dei Carabinieri del 23 ottobre 2023 si specificava che il personale tecnico della società che aveva proceduto alla perimetrazione dell'area di osservanza della misura cautelare (ricornprendente l'abitazione dell'imputato ed una pertinenza), aveva accertato l'effettivo regolare funzionamento del dispositivo (braccialetto elettronico). Il tribunale ha altresì concluso, in base alle attestazioni del personale installatore (pg.6) che la dizione 'partito durante il periodo di inclusione del coprifuoco' corrisponde ad un'uscita dal perimetro impostato in base ai limiti imposti dal provvedimento applicativo della misura, cioè alla violazione della misura, osservando, addizionalmente, che la tesi difensiva propugnata dalla difesa risultava del tutto indimostrata. In conclusione, la tesi difensiva rimane una mera ipotesi priva di riscontro ed il suo corollario (che, cioè, per comprovare la violazione segnalata dal sistema -c.d. alert- vi debba essere una constatazione da parte delle forze dell'ordine) è concettualmente errata poiché è l'alert stesso a costituire l'accertamento della violazione. 2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitatinitamente fissata. All'inammissibilità del ricorso consegue altresì la trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario di custodia del ricorrente per l'inserimento nella cartella personale del detenuto ex art. 94 dormi 1 bis e 1 ter disp. att. cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso in Roma, 28 febbraio 2024 Il Con igliere relatore (-)I._a Presidente