CASS
Ordinanza 17 maggio 2021
Ordinanza 17 maggio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, ordinanza 17/05/2021, n. 19208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19208 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2021 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso proposto da: EN ET nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 20/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19208 Anno 2021 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: RANALDI ALESSANDRO Data Udienza: 14/04/2021 N. 44) MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso proposto da GA CL avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è manifestamente infondato e quindi inammissibile perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito, nella c.d. doppia conforme, una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza. In punto di trattamento sanzionatorio va riaffermato che, soprattutto dopo la specifica modifica dell'art. 62-bis c.p. operata con il d.l. 23 maggio 2008, n. 2002 convertito con modifiche dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, è assolutamente sufficiente che il giudice si limiti a dar conto, come nel caso in esame, di avere valutato e applicato i criteri di cui all'art.133 c.p. La valutazione dei vari elementi rilevanti ai fini della dosimetria della pena rientra nei poteri discrezionali del giudice il cui esercizio (se effettuato nel rispetto dei parametri valutativi di cui all'art. 133 c.p., come nel caso di specie) è censurabile in cassazione solo quando sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Ciò che qui deve senz'altro escludersi (sez. 2, n.45312 del 03/11/2015; sez. 4 n.44815 del 23/10/2015). Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2021
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19208 Anno 2021 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: RANALDI ALESSANDRO Data Udienza: 14/04/2021 N. 44) MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso proposto da GA CL avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è manifestamente infondato e quindi inammissibile perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito, nella c.d. doppia conforme, una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza. In punto di trattamento sanzionatorio va riaffermato che, soprattutto dopo la specifica modifica dell'art. 62-bis c.p. operata con il d.l. 23 maggio 2008, n. 2002 convertito con modifiche dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, è assolutamente sufficiente che il giudice si limiti a dar conto, come nel caso in esame, di avere valutato e applicato i criteri di cui all'art.133 c.p. La valutazione dei vari elementi rilevanti ai fini della dosimetria della pena rientra nei poteri discrezionali del giudice il cui esercizio (se effettuato nel rispetto dei parametri valutativi di cui all'art. 133 c.p., come nel caso di specie) è censurabile in cassazione solo quando sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Ciò che qui deve senz'altro escludersi (sez. 2, n.45312 del 03/11/2015; sez. 4 n.44815 del 23/10/2015). Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2021