Articolo 11 della Legge 31 luglio 2002, n. 179
Articolo 10Articolo 12
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28 agosto 2002
Art. 11. (Personale di sorveglianza del Parco nazionale dello Stelvio). 1. La sorveglianza del Parco nazionale dello Stelvio e' esercitata, previa convenzione con le amministrazioni interessate, dal Corpo forestale dello Stato e, per la parte ricadente nelle province autonome di Trento e di Bolzano, dal Corpo forestale provinciale di ciascuna provincia autonoma.
Entrata in vigore il 28 agosto 2002