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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XX, sentenza 12/01/2026, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 117/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 20, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
CENTURELLI LIVIA, Presidente
MIETTO MASSIMO, RE
BOLOGNESI MAURO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3575/2025 depositato il 23/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D03R20556192024 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D03R20556192024 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D03R20556192024 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4720/2025 depositato il 18/12/2025
Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto a ruolo il 23.7.2025, la Ricorrente_1 S.r.l. impugnava l'avviso n. T9D03R205619/2024 a mezzo del quale per l'anno d'imposta 2018 si accertavano a suo carico maggiori IRES e IVA, oltre a sanzioni, per un totale di € 247.076,40.
Numerose erano le censure che parte privata muoveva all'operato dell'Ufficio che, a sua volta, si costituiva dichiarando come, in pendenza di giudizio, avesse annullato l'atto impositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, preso atto che, nelle more processuali, l'ente accertatore ha provveduto all'annullamento dell'atto impositivo di cui trattasi con provvedimento di autotutela totale versato in atti dalla società ricorrente, non può che dichiarare cessata la materia del contendere con conseguente estinzione del giudizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.Lgs. 546/1992.
Spese compensate come da documentato accordo tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Spese compensate.
Milano, li 17 dicembre 2025
- Il Presidente relatore -
MO MI
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 20, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
CENTURELLI LIVIA, Presidente
MIETTO MASSIMO, RE
BOLOGNESI MAURO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3575/2025 depositato il 23/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D03R20556192024 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D03R20556192024 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D03R20556192024 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4720/2025 depositato il 18/12/2025
Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto a ruolo il 23.7.2025, la Ricorrente_1 S.r.l. impugnava l'avviso n. T9D03R205619/2024 a mezzo del quale per l'anno d'imposta 2018 si accertavano a suo carico maggiori IRES e IVA, oltre a sanzioni, per un totale di € 247.076,40.
Numerose erano le censure che parte privata muoveva all'operato dell'Ufficio che, a sua volta, si costituiva dichiarando come, in pendenza di giudizio, avesse annullato l'atto impositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, preso atto che, nelle more processuali, l'ente accertatore ha provveduto all'annullamento dell'atto impositivo di cui trattasi con provvedimento di autotutela totale versato in atti dalla società ricorrente, non può che dichiarare cessata la materia del contendere con conseguente estinzione del giudizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.Lgs. 546/1992.
Spese compensate come da documentato accordo tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Spese compensate.
Milano, li 17 dicembre 2025
- Il Presidente relatore -
MO MI