Sentenza 18 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 18/04/2002, n. 5634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5634 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2002 |
Testo completo
IN NOME DEL05 634 /0 2 REPUBBLI LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto DISTANZO LEGAL SEZIONE SECONDA CIVILE - VIOLAZIONI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Mario SPADONE R.G.N. 22434/99 - Cron. 16763 Dott. Alfredo MENSITIERI Consigliere - Rep. 1275 Dott. Vincenzo COLARUSSO Consigliere - Dott. Olindo SCHETTINO Rel. Consigliere Ud. 05/02/02 Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta BE dal Sig. SENTENZA per diritti L.315 18 APR. 2002 sul ricorso proposto da: il IL RE DI MI, QU SA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA FORO TRAIANO 1/A, presso lo studio dell'avvocato ENRICO BUGLIELLI, difesi 077 11500 dall'avvocato VITTORIO MITOLO, giusta delega in atti;
CANCELLERIA
- ricorrenti -
contro
DI NN AT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PIETRO DELLA VALLE 1, presso lo studio dell'avvocato MARIA CERULO per procura speciale del Notaio PORZIOTTO PAOLO, in Canosa di PUGLIA il 20/12/01 rep.7722, che 10 difende unitamente 2002 169 all'avvocato RENATO INGUSCIO, giusta delega in atti;
-1- - controricorrente avverso la sentenza n. 553/99 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 09/06/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/02/02 dal Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO;
udito 1'Avvocato CERULO Maria, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- R.G.N. 22434/99 Oggetto:Distanze legali-violazioni. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza in data 27-12-1994, il tribunale di Trani accoglieva la domanda proposta da Di NU TI nei confronti di RD EL e RA RO e, per l'effetto, condannava i convenuti ad arretrare fino ad una distanza di metri 6,62 dalla linea di confine con il terreno di proprietà dell'attore il fabbricato da loro realizzato in Canosa di Puglia, alla Via Settembrini, nonchè a pagare allo stesso le spese di causa;
rigettava invece la domanda di risarcimento dei danni, pure proposta dal Di NU. Impugnata la sentenza dai coniugi RD- RA, la corte di appello di Bari, con sentenza del 9 giugno 1999, lo ha rigettato, confermando la decisione del primo giudice e condannando gli appellanti alle spese del grado, con la motivazione che qui di seguito si riassume. Non è applicabile, nella fattispecie, il principio di prevenzione invocato dagli appellanti, in quanto il programma di fabbricazione del Comune di Canosa 2 di Puglia e la delibera modificativa del 23-4-1980 si limitano a fissare una certa distanza dal confine, senza nulla aggiungere sulla possibilità di costruire sul confine medesimo o in aderenza;
né tali facoltà possono ritenersi attribuite dalle parole "eventuali arretramenti", presenti nella citata delibera, le quali non possono essere intese Se non nel senso che il proprietario ha l'obbligo di rispettare le distanze stabilite, ove voglia costruire sul suo fondo. Anche a volere aderire, in ipotesi, alla interpretazione data dagli appellanti all'espressione di cui sopra, il principio della prevenzione da loro invocato non può comunque trovare applicazione, in quanto, avendo essi realizato la costruzione ad una distanza dal confine superiore alla metà di quella prevista dal programma di fabbricazione e dalla delibera più sopra richiamata, hanno precluso al Di NU la facoltà di richiedere l'applicazione dell'art.875 c.c. (comunione del muro). L'azione esercitata dall'attore non può essere considerata, inoltre, un atto emulativo, come tale vietato ai sensi dellart.833 C.C., sia perché il suo fondo è suscettibile di sfruttamento edilizio 3 anche secondo gli strumenti urbanistici attuali, sia per il motivo che, quando i regolamenti locali impongono un determinato distacco delle costruzioni dal confine, è irrilevante stabilire se il fondo del vicino abbia subito danni e sia non regolamentari edificabile, avendo le disposizioni finalità pubblicistiche. Infine, la nuova normativa edilizio-urbanistica introdotta con la delibera del 1980 non è, in concreto, più favorevole di quella preesistente, atteso che secondo le successive disposizioni, anche se per tutti i confini l'arretramento delle costruzioni deve essere almeno di metri cinque (anziché di sei), rimane peraltro immutato il distacco dai confini stessi, pari ai due terzi dell'edificio più alto;
e poiché nella fattispecie l'unico edificio è quello degli appellanti, che è alto metri 9,93, ne consegue che il distacco della loro costruzione dal confine del fondo dell'attore deve essere sempre di metri 6,62, e quindi superiore a quello riscontrato nel caso che ne оссира. Ricorrono per la cassazione della sentenza i coniugi EL RD e RO RA, deducendo due motivi di gravame. Resiste con controricorso TI Di NU. Le parti hanno depositato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE Denunciano i ricorrenti. 1) Violazione degli artt.100 c.p.c. e 833 C. C. e vizio di motivazione, per mancato compiuto esame della documentazione in atti (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), con riferimento all'infondato giudizio espresso dalla corte di appello, circa la natura non emulativa dell'azione esercitata dall'attore, atteso che all'epoca della domanda il suolo da lui per l'esiguità dellaacquistato non era, superficie, edificabile. 2) Violazione dell'art. 12 disposizioni sulla legge in generale e vizio di motivazione, in relazione alla interpretazione delle disposizioni del piano di fabbricazione del Comune di Canosa di Puglia in (art. 360 nn. 3 e 5tema di distanze dai confini c.p.c.). Con la censura in esame, i ricorrenti criticano, in particolare, la mancata applicazione della nuova normativa edilizio-urbanistica introdotta con la delibera del 1980, che, se correttamente interpretata, consente di ritenere che la costruzione dei ricorrenti è a distanza legale (metri cinque) dal confine con il fondo finitimo non edificato del Di NU. E' infondato il primo motivo. La corte di appello di Bari facendo, invero, corretta applicazione della legge (art.833 c.c.) e motivando adeguatamente e congruamente la sua statuizione, ha escluso che l'azione esercitata dall'odierno resistente TI Di NU, per la mancata osservanza, da parte degli attuali ricorrenti EL RD e RO RA, delle norme sulle distanze delle costruzioni dai confini, e per ottenere, quindi, l'arretramento della costruzione da loro realizzata fino alla distanza legale dal confine, abbia carattere emulativo e sia per questo vietata. E ciò per il motivo che, come ha spiegato chiaramente quel giudice, il Di NU, azionando legittimamente il suo diritto а difesa della proprietà e delle altre facoltà a questa connesse sul fondo а confine con quello dei convenuti, ha finalizzato la sua pretesa alla salvaguardia di e non, del tutte le potenzialità, edificatorie fondo medesimo;
il quale, poi, contrariamente a quanto dedotto dagli odierni ricorrenti, non 6 risulta - ha affermato sempre la corte di appello né abbandonato né insuscettibile di sfruttamento edilizio. Tanto assodato, la corte territoriale, con motivazione aderente alle risultanze processuali, ed in conformità a principi elaborati in materia da Corte (ved., in termini, questa Suprema n. 11852/97 e n.301/96), ha sent.n.12258/97, escluso nel comportamento del Di NU l'intento di nuocere o molestare il vicino, senza alcun proprio beneficio;
il quale, invece, è stato ben individuato, nella fattispecie, nell'interesse di lui a vedere salve le possibilità di utilizzazione e di godimento del fondo, ove siano rispettate dal vicino le disposizioni sulle distanze legali. E' fondato, invece, il secondo motivo. La corte di appello di Bari, dopo avere accertato e è dato atto che nella fattispecie in esame applicabile, in materia di distanze legali, la nuova normativa edilizio-urbanistica introdotta con la delibera n.131 del 23-4-1980, che ha modificato, legali delle proprio in punto di distanze il programma di costruzioni dal confine, fabbricazione del Comune di Canosa di Puglia del 1966, ha ritenuto tuttavia che gli appellanti, nel 7 costruire sul loro fondo, non hanno osservato il distacco minimo dal confine con il fondo dell'appellato previsto dalla predetta normativa, che è "pari ai due terzi dell'edificio più alto", e che, pertanto, essendo questo - cioè l'edificio degli appellanti - alto metri 9,93, avrebbe dovuto essere, nel caso concreto, di metri 6,62. A tale conclusione il giudice di appello pervenuto, in quanto ha escluso che possa applicarsi la norma più favorevole introdotta con la delibera del 1980, con la quale è stata ridotta da metri sei a metri cinque la distanza minima dal confine, essendo rimasta immutata, anche nella nuova normativa, la previsione principale, secondo day cui la distanza deve essere sempre pari ai due terzi dell'altezza del fabbricato. Senonchè, nello statuire nei termini ora riferiti, il predetto giudice non ha fornito una plausibile spiegazione della ratio decidendi, nel senso che ha omesso di chiarire i criteri interpretativi seguiti per ritenere che, pur applicandosi alla fattispecie in esame la normativa edilizio-urbanistica più favorevole, introdotta con la citata delibera del dovesse, nel caso concreto, osservarsi la 1980, disposizione che prevede "il distacco tra edifici e 8 dai confini pari ai 2/3 dell'edificio più alto", e non quella che prescrive "l'arretramento minimo di m.5,00 dai confini " (anziché di m. 6,00, come dalla precedente normativa); posto chestabilito qui si discute di una costruzione realizzata su un per cui fondo confinante con altro non edificato, distacco-edificio più alto non può il rapporto definito, per la mancanza dell'altro essere edificio che Navrebbe dovuto essere preso in considerazione per stabilire il distacco medesimo. La sentenza va, pertanto, cassata, con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Bari, che, attraverso anche un esame comparativo della precedente disciplina edilizio-urbanistica e di quella successivamente introdotta con la citata delibera del 1980, stabilirà, previa corretta e motivata interpretazione delle disposizioni in materia, quale di queste va applicata al caso concreto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anache per le spese, ad altra sezione della corte di appello di Bari. Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2002 9 Il presidente IL consigliere est. (Dr.Mario Spadone) (Dr. Olindo Schettino) Sparodie IL RE C1 Paolo Talarice 2 e DEPOSITATO IN CANCELLERIA1 8 APR. 2002 Roma IL RE ico 1097 129,11 !2 453T 30 99 AR OL CA A BOILO TOT. 160 10, 15 Eurocent 15 Euro dent: venote 169,22 CA DA TO CA BOLLO LIR 200+ TRE 1000 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in data Serie 4 al n.258.24 versate € 159,22 Couro CE NO /22 Dirigento Area Servizi te rac RE . 10