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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 28/10/2025, n. 1619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1619 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO SECONDA SEZIONE CIVILE RG. n. 9/2022 Verbale di udienza del giorno 28 ottobre 2025 Il Giudice Onorario dott.ssa AI Casale all'esito dell'udienza cartolare del 28 ottobre 2025 vista la nota per la trattazione scritta depositata dall'attore opponente
[...] con cui nel riportarsi alle difese in atti , reitera , in via preliminare, Parte_1
l'istanza di nomina di un C.T.U., e in via subordinata, chiede che il Giudice Voglia decidere il giudizio con l'accoglimento della proposta opposizione, il tutto con vittoria di spese ed onorari da attribuire al difensore antistatario;
vista la nota per la trattazione scritta depositata dalla convenuta opposta
[...]
con cui nel riportarsi alle difese in atti conclude Controparte_1 per il rigetto della domanda poiché inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria dei compensi professionali;
vista la nota per la trattazione scritta depositata dalla convenuta opposta
[...]
con cui nel riportarsi alle difese in atti chiede l'accoglimento Controparte_2 delle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta con vittoria di onorari, competenze, spese, C.P.A. ed I.V.A. come per legge. DECIDE la causa come da dispositivo e contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. pubblicata mediante lettura virtuale alle parti presenti ed allegazione al verbale. Il Giudice Onorario Dott.ssa AI Casale REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
– SECONDA SEZIONE CIVILE – in composizione monocratica nella persona della dott.ssa AI Casale al termine dell'udienza cartolare di discussione del giorno 28 ottobre 2025, ha pronunziato, mediante lettura virtuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2022 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'Avv. Giuseppe Sasso (C.F. ), presso il cui C.F._2
studio è elettivamente domiciliato in Avellino alla Via Circumvallazione n.3
ATTORE/debitore esecutato
E
L (P. I. e C. F.: ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Pasqualina
Del Giudice (C.F. ), presso il cui studio è elettivamente C.F._3
domiciliata in Teora (AV) al Corso Plebiscito n.71
CONVENUTO/creditore intervenuto
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_2 C.F._4
giusta procura in atti, dall'Avv. Ferruccia Capozzi (C.F. ) presso C.F._5
il cui studio è elettivamente domiciliata in Capriglia Irpina (AV) alla via Fontana di
Fuori n. 5 CONVENUTO/creditore procedente
, , Controparte_3 Controparte_4 CP_5
, , Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 [...]
CP_9 Controparte_10 CP_11 Controparte_12
,
[...] Controparte_13 CP_14 CP_15
, , , CP_16 Controparte_17 Controparte_18
, , CP_19 CP_20 Controparte_21 Controparte_22
, , Controparte_23 CP_24 CP_25 [...]
, Controparte_26 Controparte_27
CONVENUTI CONTUMACI/creditori intervenuti
Preliminarmente si evidenzia che la scrivente è subentrata in sostituzione del precedente Giudicante nella trattazione della presente vertenza.
All'odierna udienza il Giudice lette le note di trattazione scritta depositate e le conclusioni ivi formulate, decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando lettura virtuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione così come previsto dagli art. 132 n.4 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli art. 45 e 53 della L. 69/2009.
RAGIONI IN FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione il Sig. ha introdotto ex art. 616 c.p.c. il giudizio Parte_1
di merito dell'opposizione ex art. 615 e 617 c.p.c. dal medesimo spiegata avverso l'intervento promosso dall'Agente della Riscossione nel corso dell'esecuzione immobiliare n. 159/96 R.G.E. I.M. Tribunale di Avellino promossa in suo danno dalla sig.ra . Controparte_2
A fondamento dell'opposizione l'attore ha dedotto l'illegittimità dell'intervento di in quanto fondato su cartelle ed estratti di ruolo già depositati in altra procedura CP_28
esecutiva iscritta a suo carico al n°122/95 R.G.E.I. Tribunale di Avellino, inoltre mai notificati al diretto interessato, oggetto di condono, rottamazione, sgravio, annullamento giudiziale, pagamento o riferiti a crediti non dovuti e, in ogni caso, prescritti.
Nella fase svoltasi dinanzi al G.E. è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'intervento avanzata dall'opponente e concesso il termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito.
Con il giudizio ora in rilievo, l'attore rassegna le stesse conclusioni già portate all'attenzione del G.E., chiedendo di: “In via preliminare: 1) Sospendere gli interventi dell' nella procedura esecutiva immobiliare iscritta al R.G.E. Controparte_29
Imm. n°159/96; peraltro l' si è insinuata nella ascritta procedura Controparte_1
con sparuti ed autonomi interventi, sulla base di documentazione (cartelle, estratti di ruolo, ecc) mai notificati e personalmente ritirati dal diretto interessato. Nel merito:
Voglia obbligare l'intervenuta ad Controparte_30
esibire/depositare tutte le cartelle ed estratti di ruolo ritenuti formalmente regolari, eliminando/annullando le cartelle ruoli già sgravati dalla rottamazione, giusto provvedimento “straccia cartelle” dall'anno 2000 al 2010; per l'intervenuta prescrizione di cartelle e ruoli eseguiti oltre i termini di legge e quindi inesigibili;
per oneri di urbanizzazione già incassati dalla competente Autorità e nuovamente riproposti in pagamento;
per omessa contribuzione lavorativa all'epoca promossa dall'Ente e successivamente annullata dalla Corte di Appello di Napoli, ma Pt_2
nuovamente riproposta in pagamento dalla intervenuta Controparte_31
; per l'annullamento delle cartelle e ruoli statuiti dall'adita commissione
[...]
Tributaria di Avellino, giusta sentenza giudicata n° 853/2014; l'annullamento di tutte le cartelle e ruoli se notificati e non ritirati direttamente dal destinatario debitore, al fine di fornire la prova, anche attraverso l'eventuale nomina di C.T.U., che legittima la fondatezza/infondatezza, dei pregressi e odierni interventi dell CP_1
, mai notificati personalmente al diretto debitore, dei quali se ne chiede il loro
[...]
totale annullamento, il tutto con vittoria di spese ed onorari da attribuire al difensore antistatario.”
Si è costituita in giudizio la quale, in via Controparte_32
preliminare, ha eccepito il difetto di integrità del contraddittorio rispetto ai numerosi altri creditori intervenuti nella procedura esecutiva in questione e, nel merito, elencato dettagliatamente le cartelle e quindi i crediti iscritti a ruolo posti a fondamento dei suoi interventi ed eccepito l'infondatezza in fatto e in diritto dell'opposizione e della richiesta di sospensiva, chiedendo, pertanto, di “
1. dichiarare validi ed efficaci gli interventi nella procedura immobiliare n. 159/96; 2. Rigettare la richiesta di sospensione di tutti gli interventi promossi non ricorrendone gravi motivi;
3.
Subordinatamente nel merito rigettare la domanda poiché è inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto.
4. Vittoria dei compensi professionali.”
Si è, altresì, costituita la Sig.ra chiedendo: “In via preliminare e Controparte_2
pregiudiziale, accertato e dichiarato il difetto di integrità del contraddittorio, ordinare all'attore , ex art. 102 cpc, di integrare il contraddittorio nei confronti Parte_1
di tutti i litisconsorti pretermessi. Nel merito, si rimette alle determinazioni del Giudice
In subordine, laddove il Giudice adito dovesse ritenere sussistenti le irregolarità procedurali e le nullità denunciate dall'attore, assumere ogni opportuno provvedimento di legge teso alla tutela dei diritti di tutte le parti presenti nella procedura esecutiva N. 159/1996 R.G.E. Imm. In ogni caso con vittoria di onorari, competenze, spese, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.”
All'udienza del 24.05.23 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri creditori intervenuti nella procedura in questione (indicati in epigrafe), i quali, tuttavia, pur regolarmente citati, non si sono costituiti e, pertanto, vanno dichiarati contumaci.
La causa, istruita soltanto documentalmente, è stata, infine, rinviata per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza odierna nella quale viene decisa.
DIRITTO
Preliminarmente si rammenta che “l'intervento dell'agente della riscossione nell'esecuzione forzata non è subordinato alla previa notifica della cartella di pagamento, atteso che, a mente dell'art. 499 c.p.c., l'intervento nella espropriazione postula l'esistenza di un credito assistito da titolo esecutivo (costituito, per i crediti fatti valere dall'agente della riscossione, dal ruolo) e non anche la notificazione di esso e l'intimazione del precetto (attività accorpate, per i menzionati, crediti, nella notificazione della cartella di pagamento ex art. 25 comma 2 d.p.r. n.602 del 1973), e in quanto la ratio dell'art. 479 c.1 c.p.c. riguarda, salvo specifiche eccezioni, unicamente l'espropriazione promossa con il pignoramento, non quella esercitata in via d'intervento, in relazione alla quale la previa intimazione del precetto non potrebbe permettere al debitore di elidere, mediante l'adempimento spontaneo o l'esperimento in via preventiva dei rimedi oppositivi ex art. 615 e 617 c.p.c., la minaccia della espropriazione e le incidenze negative sul suo patrimonio, per essersi queste ultime già verificate in conseguenza del precedente pignoramento” e che “quindi in tema di espropriazione forzata, presupposto dell'intervento dei creditori nella procedura è
l'esistenza di un titolo esecutivo (costituito dal ruolo, per i crediti azionati dall'agente della riscossione), non la notificazione di esso né la intimazione di un precetto (ovvero, per i crediti azionati dall'agente della riscossione, la notificazione della cartella di pagamento), sicché è destituita di fondamento l'opposizione proposta dal debitore esecutato avverso l'intervento spiegato dall'agente della riscossione in una procedura espropriativa ordinaria deducendo vizi di invalidità, propria o derivata, della cartella di pagamento” (Cass. 3021/2018).
La cartella di pagamento costituisce, dunque, atto preliminare indefettibile solo di una delle due possibili declinazioni dell'azione esecutiva: condiziona, cioè, esclusivamente l'effettuazione di un pignoramento da parte dell'agente della riscossione, e non invece l'intervento di questi in procedura espropriativa già intrapresa.
Se dunque l'intervento nell'espropriazione postula l'esistenza di un (valido ed efficace) titolo esecutivo (costituito, per i crediti fatti valere dall'agente della riscossione, dal ruolo) e non la notificazione di esso e l'intimazione di precetto (attività accorpate, per i crediti azionati dall'agente della riscossione, nella notificazione della cartella di pagamento), non può certo trovare accoglimento l'opposizione proposta dalla parte qui attore/opponente, ove articolata sulla deduzione di vizi di nullità o inesistenza di un atto non necessariamente prodromico all'intervento, ovvero la cartella di pagamento (inficiata da un'invalidità derivata – ad esempio per erronea notifica dell'atto impositivo presupposto- o, come asserito nel caso di specie, da invalidità propria derivante da difetto di notifica della cartella stessa).
Ne consegue, altresì, la superfluità dell'acquisizione agli atti di “tutte le cartelle ed estratti di ruolo regolarmente notificati direttamente al destinatario debitore” richiesta dall'opponente.
Inoltre, l'intervento di risulta assistito da valido titolo esecutivo, risultando i CP_28
crediti azionati, ovvero quelli di cui alle cartelle elencate in comparsa di costituzione e risposta, dall'estratto di ruolo al 04/01/22 prodotto in atti da corredato da CP_28
dichiarazione di conformità all'originale e, pertanto, fedele riproduzione del ruolo formato dall'agente della riscossione a carico dell'opponente (sulla idoneità dell'estratto di ruolo a provare la pretesa impositiva v. Cass. 15315/2015; Cass. n.
11794/2016; Cass. 11028/2018; Cass. 3021/2018 già citata).
Ciò detto, venendo all'esame delle specifiche contestazioni avanzate dall'opponente si osserva quanto segue.
Occorre premettere che non risulta documentato che le cartelle azionate nella procedura esecutiva in esame siano state azionate da anche nella procedura CP_28
esecutiva n.122/95, né le ragioni per cui tale condotta, ove pure occorsa, dovrebbe in tesi ritenersi abusiva e quindi illegittima, essendo facoltà del creditore azionare più volte lo stesso titolo esecutivo fino a completo soddisfacimento del suo credito e non risultando in atti che ciò si sia verificato nel caso di specie.
Occorre altresì premettere che l'art. 4 rubricato “Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010” del d.l. n. 119/2018 convertito con modificazioni dalla L. n. 136/2018 (in G.U. 18/12/2018, n. 293) ha previsto che “I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati (…)”. Inoltre, l in comparsa di costituzione e risposta (v. pag. 2) ha riconosciuto CP_28
l'applicabilità al carico esattoriale risultante in capo all'opponente dell'art. 4 c. 4 del
D.L. N.41/2021 conv. in l. n. 69 del 2021 che ha previsto che “Sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 (…) delle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino
a 30.000 euro e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro”.
Successivamente l'art. 1 della l. n. 197/2022 (GU n.303 del 29-12-2022) ha previsto:
• al comma 222 che “sono automaticamente annullati, alla data del 30 aprile
2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali” (…);
• al comma 227 che: “relativamente ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico di cui al comma 222 opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'articolo
30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602; tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti.”;
• al comma 228 che: “Relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602; l'annullamento automatico di cui al comma 222 non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute.”;
Gli stralci di cui ai commi 227 e 228 dell'art. 1 l. 197/22 operano automaticamente, salvo la prova che gli enti impositori indicati ne abbiano deliberato la non applicazione ex comma 229 del medesimo articolo.
Pertanto, sono stralciati tutti i crediti portati dalle seguenti cartelle:
- 01220070001057331000 (credito di complessivi € 389,79 iscritto a ruolo nel 2007, ai sensi della l. 119/2018);
- 01220110009375503000 (credito di complessivi € 277,24 iscritto a ruolo nel 2011 ente impositore AGE, ai sensi dell'art. 1 comma 222 l. 197/22);
- 01220110009375604000 (credito di complessivi € 390,00 iscritto a ruolo nel 2011 ente impositore AGE, ai sensi dell'art. 1 comma 222 l. 197/22);
- 01220110015448092000 (credito di complessivi € 346,66 iscritto a ruolo nel 2011 ente impositore AGE, ai sensi dell'art. 1 comma 222 l. 197/22);
- 01220110018083737000 (credito di complessivi € 384,83 iscritto a ruolo nel 2011 ente impositore AGE ai sensi dell'art. 1 comma 222 l. 197/22);
- 01220120003698236000 (credito di complessivi € 192,19 iscritto a ruolo nel 2012 ente impositore AGE, ai sensi dell'art. 1 comma 222 l. 197/22);
- 01220120005565213000 (credito di complessivi € 359,56 iscritto a ruolo nel 2012 ente impositore AGE, ai sensi dell'art. 1 comma 222 l. 197/22); - 01220120008578312000 (credito di complessivi € 615,00 iscritto a ruolo nel 2012 ente impositore AGE, ai sensi dell'art. 1 comma 222 l. 197/22);
- 01220130011134575000 (credito per complessivi € 255,18 iscritto a ruolo nel 2013, ente impositore AGE, ai sensi dell'art. 1 comma 222 l. 197/22);
- 01220130014600445000 (credito per complessivi € 339,96 iscritto a ruolo nel 2013, ente impositore AGE, ai sensi dell'art. 1 comma 222 l. 197/22);
- 01220140002981900000 (credito per complessivi € 184,72 iscritto a ruolo nel 2014, ente impositore AGE, ai sensi dell'art. 1 comma 222 l. 197/22);
- 01220150008048557000 (credito per complessivi € 178,78, iscritto a ruolo nel 2015, ente impositore AGE, ai sensi dell'art.1 comma 222 l. 197/22);
- 01220150010945309000 (credito per complessivi € 346,88, iscritto a ruolo nel 2015, ente impositore AGE, ai sensi dell'art.1 comma 222 l. 197/22);
- 01220150011700528001 (credito per complessivi € 318,09, iscritto a ruolo nel 2015, ente impositore AGE, ai sensi dell'art.1 comma 222 l. 197/22).
Quanto alle ulteriori cartelle si rileva, in senso dirimente, quanto segue.
I crediti ICI anni 1993, 1994, 1995, 1996 portati dalla cartella n.
01220020006163629000 sono prescritti in quanto rispetto agli stessi risulta soltanto la notifica della cartella in data 16/05/2002, intervenuta oltre il termine di prescrizione quinquennale previsto per la specifica tipologia di credito azionato (v. Cass.
31260/2023 su tributi locali come ICI e tassa rifiuti) decorrente ex art. 2935 c.c. dal primo giorno (1° gennaio) dell'anno successivo a quello in cui l'imposta era dovuta.
Segue la non debenza di sanzioni e interessi e di ogni altro accessorio.
I crediti per Contributo sanitario nazionale e imposta patrimoniale anno 1995 portati dalla cartella n. 01220020023147146000 sono prescritti non risultando notificati atti interruttivi della prescrizione entro il decennio successivo alla data di notifica della cartella (24/01/2003). Si applica la prescrizione decennale trattandosi di tributi erariali
(in tal senso cfr. Cass. 33213/2023 per IRES, IRPEF e relative addizionali, IRAP, IVA, canone RAI, conf. Cass. 4385/2025; Cass. 12740/2020 per imposta di registro;
altresì
v. altresì recentemente Cass. 11113/2024 e Cass. 5030/2025). Non può ritenersi in generale idoneo atto interruttivo il primo atto di intervento dell'agente della riscossione nella procedura esecutiva in questione, datato 04.03.2010 (v. note di trattazione scritta del 18.05.23 dell'opponente), non essendo documentato in atti quali specifiche cartelle lo stesso abbia riguardato e quindi se vi fosse inclusa quella in esame;
l'intervento qui impugnato è stato poi depositato soltanto in data 13.03.21 (v. note trattazione citate).
Segue la non debenza di sanzioni e interessi e di ogni altro accessorio.
I crediti per Contributo sanitario nazionale e imposta patrimoniale anno 1996 di cui alla cartella n. 01220020023147247000 sono prescritti non risultando prova in atti della notifica della cartella (che si presume avvenuta in data 24.01.2003), né di altri atti interruttivi entro i relativi termini di prescrizione, ovvero entro l'anno 2006. Segue la non debenza di sanzioni e interessi e di ogni altro accessorio.
I crediti per ICI anno 1997 di cui alla cartella n. 01220030005086125000 sono prescritti non risultando prova in atti della notifica della cartella (che si presume avvenuta in data 23/10/2003), né di altri atti interruttivi entro il relativo termine di prescrizione quinquennale, ovvero entro l'anno 2002. Segue la non debenza di sanzioni e interessi e di ogni altro accessorio.
I crediti per ICI anni 1998, 1999, 2000 di cui alla cartella n. 01220050001405614000 sono prescritti non risultando prova in atti della notifica della cartella (che si presume avvenuta in data 04/02/2005), né di altri atti interruttivi entro il relativo termine di prescrizione quinquennale. Segue la non debenza di sanzioni e interessi e di ogni altro accessorio.
I crediti per ICI anno 2001 di cui alla cartella n. 01220070002490440000 sono prescritti non risultando prova in atti della notifica della cartella (che si presume avvenuta in data 20/01/2008), né di altri atti interruttivi entro il relativo termine di prescrizione quinquennale. Segue la non debenza di sanzioni e interessi e di ogni altro accessorio.
I crediti per IVA anno 2005 di cui alla cartella n. 01220080015710167000 non sono prescritti in quanto, a prescindere dalla notifica della cartella (che si presume avvenuta in data 22/12/2008), di cui non vi è prova, gli stessi sono stati oggetto di intimazione di pagamento n. 01220139014232984000 notificata entro il termine decennale di prescrizione in data 29/10/2013 (la notifica risulta effettuata a soggetto delegato al ritiro del plico presso l'Ufficio postale di giacenza e tale circostanza è coperta da pubblica fede vincibile solo mediante fruttuoso esperimento di querela di falso, nel caso di specie non occorso in tal senso v. Cass. 17561/2013) e poi oggetto dell'atto di intervento impugnato depositato in data 13.03.21. Peraltro, l'intimazione di cui trattasi, fondata sulla cartella in esame, risulta mai impugnata dal contribuente, essendo, pertanto, divenute irretrattabili le pretese in esse contenute. Risultano prescritti, invece, gli importi iscritti a titolo di sanzioni e interessi non risultando prova in atti della notifica della cartella, né di altri atti interruttivi entro il relativo termine di prescrizione quinquennale, ovvero entro l'anno 2010 (sul termine di prescrizione di sanzioni e interessi v. Cass. 24721/2024) e non potendo considerare idoneo atto interruttivo il primo intervento dell'agente della riscossione in data 04.03.2010 per le ragioni già espresse in precedenza.
I crediti ICI anni 2000,2001,2002, 2003 di cui alla cartella n. 01220090005552328000 sono prescritti non risultando prova in atti della notifica della cartella (che si presume avvenuta in data 23/04/2009), né di altri atti interruttivi entro il relativo termine di prescrizione quinquennale. Segue la non debenza di sanzioni e interessi e di ogni altro accessorio.
I crediti ICI anni 2004, 2005, 2006 di cui alla cartella n. 01220110002138075000 sono prescritti in quanto la notifica della cartella in data 22/06/2012 è intervenuta oltre il termine di prescrizione quinquennale previsto per la tipologia di credito azionato.
Segue la non debenza di sanzioni e interessi e di ogni altro accessorio. Sono altresì prescritti gli altri crediti portati dalla cartella riferiti a tassa rifiuti e tributo provinciale anno 2009 in quanto, benché la cartella sia stata notifica in data 06/06/12 e sia stata poi oggetto di preavviso di fermo n. 01280201400003265000 notificato il 16/07/2014, da tale data non risultano notificati atti interruttivi entro il relativo termine di prescrizione quinquennale.
I crediti per saldo IRAP anno 2007 di cui alla cartella n. 01220110006308321000 non sono prescritti in quanto la cartella risulta regolarmente notificata (a familiare convivente) in data 05.05.2011 e successivamente è stata oggetto di preavviso di fermo n. 01280201400003265000 notificato il 16/07/2014 e poi dell'atto di intervento impugnato depositato il 13.03.21. Sono prescritti soltanto i crediti iscritti a titolo di sanzioni e interessi in quanto, dalla notifica del predetto preavviso di fermo, non risultano notificati atti interruttivi entro il relativo termine di prescrizione quinquennale.
I crediti per tassa smaltimento rifiuti e tributo provinciale e quota provinciale rifiuti indifferenziati anno 2010 di cui alla cartella n. 01220110013684332000 sono prescritti in quanto, successivamente alla notifica della cartella in data 18/11/11 e del preavviso di fermo n. 01280201400003265000 il 16/07/2014 (avente ad oggetto anche la cartella in esame), da tale ultima data non risultano documentati atti di interruzione della relativa prescrizione quinquennale. Segue la non debenza di sanzioni e interessi e di ogni altro accessorio. Quanto alla partita di credito per sanzioni e interessi diritto annuale camera di commercio anno 2009, essa rientra nello stralcio previsto dall'art. 1 comma 227 l. 197/22 trattandosi di tributo locale (tali crediti sarebbero stati, in ogni caso, prescritti, analogamente agli altri contenuti nella cartella in esame, in quanto soggiacenti alla prescrizione quinquennale Cass. 22897/2022).
I crediti di cui alla cartella n. 01220110018083636000 per IRAP e relative sanzioni e interessi anno 2008 (per complessivi € 337,08) e per Ecc. versam. riten. lav. dip., assim. e ass. fisc. da dic etc. e relative sanzioni interessi anno 2008 (per complessivi €
960,13) iscritti a ruolo nel 2011, ente impositore AGE, sono stralciati ex art. 1 comma
222 della l.197/2022. Sono prescritti i crediti portati dalla medesima cartella riferiti a contravvenzioni per violazione del C.D.S. anno 2007 in quanto, benché la cartella sia notifica in data 30/12/11 e sia stata poi oggetto di preavviso di fermo n.
01280201400003265000 notificato il 16/07/2014, da tale data non risultano notificati atti interruttivi entro il relativo termine di prescrizione quinquennale (art. 28 l. 689/81; art. 209 C.d.S.). Sono, altresì, prescritti i crediti portati dalla cartella riferiti a tassa automobilistica anno 2007 – tributo regionale – soggiacendo la stessa al termine triennale di prescrizione ex art. art. 5, D.L. n. 953/1982, rispetto al quale non è stata tempestiva la notifica della cartella, né risulta provato altro atto interruttivo;
segue la non debenza di sanzioni e interessi e di ogni altro accessorio.
I crediti per tassa smaltimento rifiuti e tributo provinciale anno 2011 di cui alla cartella n. 01220120007502239000 sono prescritti in quanto, benché la cartella sia stata notifica in data 03/01/2013 e sia stata poi oggetto di preavviso di fermo n.
01280201400003265000 notificato il 16/07/2014, da tale data non risultano notificati atti interruttivi entro il relativo termine di prescrizione quinquennale.
I crediti per tassa automobilistica anno 2008 di cui alla cartella n.
01220130002215976000 sono prescritti in quanto il primo atto interruttivo documentato in atti relativamente a tale credito è la cartella stessa notificata in data
06/02/2013, oltre il relativo termine di prescrizione triennale. Segue la non debenza di sanzioni e interessi e di ogni altro accessorio.
I crediti di cui alla cartella 01220130007226858000 per canone RAI, registro tasse etc.
e relative sanzioni interessi anno 2012, iscritti a ruolo nel 2013, ente impositore AGE
(per complessivi € 134,46) iscritti a ruolo nel 2011, ente impositore AGE, sono stralciati ex art. 1 comma 222 della l.197/2022. Gli altri crediti per tassa smaltimento rifiuti e tributo provinciale e quota provinciale rifiuti indifferenziati anno 2012 e contravvenzioni al C.D.S. anno 2009 sono prescritti in quanto, benché la cartella sia stata notifica in data 12/06/13 e sia stata poi oggetto di preavviso di fermo n.
01280201400003265000 notificato il 16/07/2014, da tale data non risultano notificati atti interruttivi entro il relativo termine di prescrizione quinquennale.
I crediti di cui alla cartella 01220130008460122000 per imposta di registro, etc. e relative sanzioni interessi anno 2009 (per complessivi € 569,63), iscritti a ruolo nel
2013, ente impositore AGE, sono stralciati ex art. 1 comma 222 della l.197/2022. I crediti per ICI anno 2007 sono prescritti in quanto il primo atto interruttivo documentato in atti relativamente a tale credito è la cartella stessa notificata in data
14/06/13, oltre il relativo termine di prescrizione quinquennale. Segue la non debenza di sanzioni e interessi e di ogni altro accessorio. I crediti per ICI anno 2008 sono prescritti in quanto, benché la cartella sia stata notifica in data 14/06/13 e sia stata poi oggetto di preavviso di fermo n. 01280201400003265000 notificato il 16/07/2014, da tale data non risultano notificati atti interruttivi entro il relativo termine di prescrizione quinquennale. Segue la non debenza di sanzioni e interessi e di ogni altro accessorio. I crediti per TARES anno 2013 di cui alla cartella n. 01220130014600344000 sono prescritti in quanto, la cartella risulta notificata in data 23/04/14 (deve ritenersi regolarmente notificata in quanto la firma del soggetto ricevente la raccomandata informativa risulta sovrapponibile a quella del soggetto ricevente altre raccomandate informative in atti con la qualifica di nipote/delegato) ed è poi oggetto di preavviso di fermo n. 01280201500004253000 notificato il 26/06/15, tuttavia, da tale data non risultano notificati atti interruttivi entro il termine di prescrizione quinquennale di detto credito.
I crediti per Diritto annuale Camera di commercio anno 2010 di cui alla cartella n.
01220140003797666001 sono prescritti in quanto la cartella risulta notificata in data
6/11/14 (anche in questo caso deve ritenersi regolarmente notificata dato che la firma del soggetto ricevente l'avviso, non qualificato, è sovrapponibile a quella apposta su altri avvisi di ricevimento con la qualifica di nipote/delegato) e poi oggetto di preavviso di fermo n. 01280201500004253000 notificato il 26/06/15, tuttavia da tale data non risultano notificati atti interruttivi entro il relativo termine di prescrizione quinquennale.
I crediti per Contravvenzioni al C.D.S. anno 2011 di cui alla cartella n.
01220140004614450000 sono prescritti in quanto, pur ammettendo che la notifica della cartella sia avvenuta nel mese di settembre 2014 per compiuta giacenza [non è leggibile la data completa di fianco al timbro per compiuta giacenza] e benché la cartella sia stata poi oggetto di preavviso di fermo n. 01280201500004253000 notificato il 26/06/15, da tale data non risultano notificati atti interruttivi entro il relativo termine di prescrizione quinquennale.
I crediti per IRPEF e relativa addizionale regionale anno 2010 di cui alla cartella n.
01220140006472329000 non sono prescritti in quanto la cartella risulta regolarmente notificata (a soggetto delegato) in data 12.09.14 e successivamente è stata oggetto di preavviso di fermo n. 01280201500004253000 notificato il 26/06/15 e poi dell'atto di intervento impugnato depositato il 13.03.21. Sono prescritti soltanto i relativi crediti iscritti a titolo di sanzioni e interessi in quanto, dalla notifica del predetto preavviso di fermo, non risultano notificati atti interruttivi entro il relativo termine di prescrizione quinquennale. I crediti per Contravvenzioni al C.D.S. anno 2009 sono prescritti in quanto benché la cartella sia stata notifica in data 12.09.14 e sia stata poi oggetto di preavviso di fermo n. 01280201500004253000 notificato il 26/06/15, da tale data non risultano notificati atti interruttivi entro il relativo termine di prescrizione quinquennale. Sono, altresì, prescritti i crediti portati dalla cartella riferiti a tassa automobilistica anno 2009, rispetto al quale non è stata tempestiva la notifica della cartella, né risulta provato altro atto interruttivo tempestivamente notificato entro il relativo termine di prescrizione triennale;
segue la non debenza di sanzioni e interessi e di ogni altro accessorio.
I crediti per Imposta di registro, Costo della notifica degli atti, Tributi speciali e compensi anno 2010 di cui alla cartella n. 01220150002293170000 non sono prescritti in quanto la cartella risulta notificata in data 26/06/25 (deve ritenersi regolarmente notificata dato che la firma del soggetto ricevente, in tal caso non qualificato, è sovrapponibile a quella apposta su altri avvisi di ricevimento con la qualifica di nipote/delegato) e l'intervento impugnato è stato depositato in data 13.03.21, pertanto risulta utilmente interrotto il termine decennale di prescrizione. Sono prescritti quelli iscritti a titolo di relativi interessi e sanzioni essendo tale intervento intervenuto oltre il termine quinquennale di relativa prescrizione e non risultano in atti la notifica di ulteriori atti interruttivi. I crediti per ICI 2009 sono prescritti risultando tardiva la notifica della cartella rispetto al relativo termine di prescrizione quinquennale e non essendo documentati ulteriori atti interruttivi tempestivamente notificati;
segue la non debenza di sanzioni e interessi e ogni altro accessorio. I crediti per TARI 2014 sono prescritti perché successivamente alla notifica della cartella in data 26.06.2015 non risultano notificati atti interruttivi della prescrizione entro il relativo termine di prescrizione quinquennale.
I crediti per ICI anno 2009 di cui alla cartella n. 01220150002794865000 sono prescritti non risultando notificati atti interruttivi nel relativo termine di prescrizione quinquennale e risultando pertanto tardiva la notifica della cartella in data 31/08/2015 per compiuta giacenza;
segue la non debenza di sanzioni e interessi e di ogni altro accessorio.
I crediti per diritto annuale camera di commercio anno 2012 di cui alla cartella n.
01220150003935331000 e alla cartella n. 01220150004300758001 sono prescritti in quanto benché le cartelle risultino notificate rispettivamente in data in data 31/08/15
(per compiuta giacenza) e 30/07/15 (consegna avviso a familiare), da tale data non risulta in atti la notifica di altri atti interruttivi entro il relativo termine quinquennale di prescrizione;
segue la non debenza di sanzioni e interessi e di ogni altro accessorio.
I crediti per tassa automobilistica anno 2010 di cui alla cartella n.
01220150006679235000 sono prescritti non risultando notificati atti interruttivi nel relativo termine di prescrizione triennale;
segue la non debenza di sanzioni e interessi e di ogni altro accessorio.
I crediti per IRPEF e relativa addizionale regionale anno 2011 di cui alla cartella n.
01220150009064883000 non sono prescritti in quanto la cartella risulta notificata per compiuta giacenza in data 14.10.15, successivamente è stata oggetto dell'atto di intervento impugnato depositato il 13.03.21 entro il termine decennale di prescrizione del credito. Sono prescritti soltanto i relativi crediti iscritti a titolo di sanzioni e interessi in quanto, dalla notifica della cartella, non risultano notificati atti interruttivi entro il relativo termine di prescrizione quinquennale.
I crediti TARI anno 2015 di cui alla cartella n.01220160002737230000 non sono prescritti in quanto la cartella risulta notificata in data 24.06.16 per compiuta giacenza ed è poi stata oggetto dell'intervento impugnato depositato in data 13.03.21 entro il relativo termine di prescrizione quinquennale.
I crediti portati dalla cartella n. 01220160004429729000 (canone, registro tasse conc.govern., registro multe,amm.sanz.-trib. ecun anno 2015 soggiacenti al CP_33
termine di prescrizione decennale e contravvenzioni al CDS anno 2012 soggiacenti al termine di prescrizione quinquennale) non sono prescritti in quanto la cartella risulta notificata in data 20.09.2016 (consegna avviso a familiare) ed è stata poi oggetto dell'intervento impugnato depositato in data 13.01.21. I crediti per imposta di registro, imposta di bollo, costo della notifica degli atti anno
2013, soggiacenti al termine di prescrizione decennale, portati dalla cartella n.
01220160006301251001 non sono prescritti in quanto oggetto dell'intervento impugnato depositato in data 13.01.21. Sono prescritti i relativi crediti iscritti a titolo di interessi e sanzioni non risultando prova della notifica della cartella (che si assume essere avvenuta in data 13.10.16) né di altri atti interruttivi entro il termine quinquennale di prescrizione.
Si evidenzia che gli avvisi di ricevimento prodotti in atti in allegato “Raccomandate di notifica di cartelle affisse all'albo camerale. Zip” afferiscono a cartelle estranee al presente giudizio.
I crediti per contravvenzioni al C.D.S. anno 2014 portati dalla cartella n.
01220160006302867000 sono prescritti non risultando in atti la notifica di atti interruttivi entro il termine di prescrizione quinquennale.
I crediti per Imposta di registro, costi di notifica, tributi speciali anno 2009 portati dalla cartella n. 01220160006724304001 e dalla cartella n. 01220160007742044000 sono prescritti non risultando in atti la notifica di atti interruttivi entro il termine di prescrizione decennale. Segue la non debenza di sanzioni e interessi e di ogni altro accessorio.
I crediti per Contributo unificato processo tributario e Entrate eventuali e diverse concernenti il anno 2013, soggiacenti al termine di prescrizione decennale, CP_34
portati dalla cartella n. 01220160010993913000 non sono prescritti in quanto oggetto dell'intervento impugnato depositato in data 13.01.21. Sono prescritti i relativi crediti iscritti a titolo di interessi e sanzioni non risultando prova della notifica della cartella
(che si assume essere avvenuta in data 12.02.2017) né di altri atti interruttivi entro il termine quinquennale di prescrizione.
I crediti per tassa automobilistica anno 2011 di cui alla cartella n.
01220160011610642000 sono prescritti non risultando prova della notifica di atti interruttivi entro il relativo termine triennale di prescrizione. Segue la non debenza di sanzioni, interessi e di ogni altro accessorio. Non sono invece prescritti i crediti per Contributo unificato processo tributario e Entrate eventuali e diverse concernenti il
anno 2013 in quanto oggetto dell'intervento impugnato depositato in data CP_34
13.01.21. Sono prescritti i relativi crediti iscritti a titolo di interessi e sanzioni non risultando prova della notifica della cartella (che si assume essere avvenuta in data
27.02.2017) né di altri atti interruttivi entro il termine quinquennale di prescrizione.
I crediti per Imposta di registro, costi di notifica anno 2013, soggiacenti al termine decennale di prescrizione, portati dalla cartella n. 01220170002502988001 non sono prescritti in quanto oggetto dell'intervento impugnato depositato in data 13.01.21.
Sono prescritti i crediti iscritti a titolo di interessi e sanzioni non risultando prova della notifica della cartella (che si assume essere avvenuta in data 20.03.2017) né di altri atti interruttivi entro il termine quinquennale di prescrizione.
I crediti per Imposta di registro, costi di notifica anno 2014, soggiacenti al termine decennale di prescrizione, portati dalla cartella n. 01220170002551314001 non sono prescritti in quanto oggetto dell'intervento impugnato depositato in data 13.01.21.
Sono prescritti i crediti iscritti a titolo di interessi e sanzioni non risultando prova della notifica della cartella (che si assume essere avvenuta in data 20.03.2017) né di altri atti interruttivi entro il termine quinquennale di prescrizione.
I crediti per Imposta di registro e costi di notifica anno 2008 portati dalla cartella n.
01220170002643203000 sono prescritti non risultando in atti la notifica di atti interruttivi della prescrizione (decennale). Segue la non debenza di sanzioni e interessi e di ogni altro accessorio. I crediti per Imposta di registro, costi di notifica, imposta di bollo anni 2013 e 2014, soggiacenti al termine decennale di prescrizione, non sono prescritti in quanto oggetto dell'intervento impugnato depositato in data 13.01.21.
Sono prescritti i crediti iscritti a titolo di interessi e sanzioni non risultando prova della notifica della cartella (che si assume essere avvenuta in data 20.03.2017) né di altri atti interruttivi entro il termine quinquennale di prescrizione. I crediti per contravvenzioni al CDS anno 2012 sono prescritti non risultando notificati atti interruttivi entro il termine di prescrizione quinquennale. Segue la non debenza di sanzioni e interessi e di ogni altro accessorio. I crediti per Contributo unificato processo tributario e Entrate eventuali e diverse concernenti il anno 2013 non sono prescritti in quanto CP_34
oggetto dell'intervento impugnato depositato in data 13.01.21. Sono prescritti i relativi crediti iscritti a titolo di interessi e sanzioni non risultando prova della notifica della cartella (che si assume essere avvenuta in data 20.03.2017) né di altri atti interruttivi entro il termine quinquennale di prescrizione.
I crediti per Imposta di registro, costi di notifica, tributi speciali anno 2011 portati dalla cartella n. 01220170002643405000, soggiacenti al termine di prescrizione decennale non sono prescritti in quanto la cartella è stata oggetto dell'intervento impugnato depositato in data 13.03.21. Sono prescritti i relativi crediti iscritti a titolo di interessi e sanzioni non risultando prova della notifica della cartella (che si assume essere avvenuta in data 20.03.2017) né di altri atti interruttivi entro il termine quinquennale di prescrizione.
I crediti per Diritto annuale camera di commercio anni 2013 e 2014 portati dalla cartella n. 01220170005453621000 sono prescritti non risultando in atti la notifica di atti interruttivi entro il relativo termine di prescrizione quinquennale. Segue la non debenza di sanzioni e ogni altro accessorio.
I crediti per imposta di registro, costi notifica anno 2014 di cui alle cartella n.
01220170008880364004 e n. 01220170009286231000 e i crediti per Contributo unificato processo tributario e Entrate eventuali e diverse concernenti il CP_34
anno 2013 di cui alla cartella n. 01220170009286332000, sia relativamente alla sorte capitale, soggiacente al termine di prescrizione decennale, sia agli interessi e sanzioni, soggiacenti al termine di prescrizione quinquennale, non sono prescritti in quanto le cartelle risultano notificate in data 22.06.18 (per compiuta giacenza) e sono state poi oggetto dell'intervento impugnato depositato in data 13.03.21.
I crediti per contravvenzioni al C.D.S. anno 2013 di cui alla cartella n.
01220170010640892000, sia per sorte capitale sia per interessi, entrambi soggiacenti al termine di prescrizione quinquennale, non sono prescritti in quanto la cartella è stata notificata in data 22.06.18 (per compiuta giacenza) ed è stata poi oggetto dell'intervento impugnato depositato in data 13.03.21. I crediti per Imposta di registro, costi di notifica anno 2012 di cui alla cartella n.
01220180000255611000, soggiacenti al termine decennale di prescrizione, non sono prescritti in quanto la cartella risulta notificata nel 2015 per compiuta giacenza (non si legge la data completa di fianco al timbro di compiuta giacenza) ed è poi stata oggetto dell'intervento impugnato depositato in data 13.01.21. Sono prescritti i crediti iscritti a titolo di interessi e sanzioni non risultando prova della notifica di atti interruttivi entro il termine quinquennale di prescrizione dalla notifica della cartella.
I crediti per Imposta di registro, costi di notifica anno 2013 di cui alla cartella n.
01220180000255712000, soggiacenti al termine decennale di prescrizione, non sono prescritti in quanto la cartella risulta notificata in data 25.10.19 ex art. 143 c.p.c. ed è poi stata oggetto dell'intervento impugnato depositato in data 13.01.21. Sono prescritti i crediti iscritti a titolo di interessi e sanzioni non risultando prova della notifica di atti interruttivi entro il termine quinquennale di prescrizione.
I crediti per Imposta di registro, imposta di bollo, costi di notifica, tributi speciali anno
2006 portati dalla cartella n. 01220180002070121000 sono prescritti non risultando in atti la notifica di atti interruttivi entro il relativo termine di prescrizione decennale.
Segue la non debenza di sanzioni e ogni altro accessorio.
I crediti per Imposta di registro, costi di notifica anno 2015 di cui alla cartella n.
01220180003315210001, sia relativamente alla sorte capitale, soggiacente al termine di prescrizione decennale, sia agli interessi e sanzioni, soggiacenti al termine di prescrizione quinquennale, non sono prescritti in quanto la cartella risulta notificata verosimilmente nel 2019 per compiuta giacenza (non si legge la data di fianco al timbro di compiuta giacenza) ed è poi stata oggetto dell'intervento impugnato depositato in data 13.01.21.
I crediti per Imposta di registro, costi di notifica anno 2015 di cui alla cartella n.
01220180003678920001, sia relativamente alla sorte capitale, soggiacente al termine di prescrizione decennale, sia agli interessi e sanzioni, soggiacenti al termine di prescrizione quinquennale, non sono prescritti in quanto la cartella risulta notificata in data 21/05/19 ed è poi stata oggetto dell'intervento impugnato depositato in data
13.01.21.
I crediti per Imposta di registro, costi di notifica anno 2015 di cui alla cartella n.
01220180005688023000 e alla cartella n. 01220180005718145001, sia relativamente alla sorte capitale, soggiacente al termine di prescrizione decennale, sia agli interessi e sanzioni, soggiacenti al termine di prescrizione quinquennale, non sono prescritti in quanto le cartelle risultano notificate in data 14/08/19 ed è poi stata oggetto dell'intervento impugnato depositato in data 13.01.21.
I crediti per contravvenzioni al C.D.S. anno 2014 di cui alla cartella n.
01220190005092091000 non sono prescritti in quanto la cartella risulta notificata verosimilmente nel 2019 per compiuta giacenza (non è leggibile la data di fianco al timbro) ed è poi stata oggetto dell'intervento impugnato depositato in data 13.01.21.
I crediti per Imposta di registro, imposta di bollo, costi di notifica, tributi speciali anno
2007 portati dalle cartelle n. 01220190006005115001 e n. 01220190006068591000 sono prescritti non risultando in atti la notifica di atti interruttivi entro il relativo termine di prescrizione decennale. Segue la non debenza di sanzioni e ogni altro accessorio.
I crediti per Diritto annuale Camera di commercio anno 2015 portati dalla cartella n.
01220190006068692000, soggiacenti insieme a sanzioni e interessi al termine quinquennale di prescrizione, non sono prescritti in quanto la cartella risulta notificata in data 09/01/2020 per compiuta giacenza ed è poi stata oggetto dell'intervento impugnato depositato in data 13.01.21.
I crediti per Imposta di registro, costi di notifica anno 2017 di cui alla cartella n.
01220190007239179001, sia relativamente alla sorte capitale, soggiacente al termine di prescrizione decennale, sia agli interessi e sanzioni, soggiacenti al termine di prescrizione quinquennale, non sono prescritti in quanto la cartella risulta notificata in data 31/12/19 per compiuta giacenza ed è poi stata oggetto dell'intervento impugnato depositato in data 13.01.21.
Ne consegue, in definitiva, che deve dichiararsi cessata la materia del contendere con riferimento ai crediti oggetto di stralcio ope legis (in tal senso cfr. Cass. n. 9078/2024, proprio in tema di annullamento automatico dei carichi previsto dalla l. n. 197 del 2022, che richiama a Cass. n. 35535/2023, Cass. n. 32772/2023 e Cass. n. 18413/2023; v. altresì Cass. n. 11410/2019, Cass. n. 15471/2019 e Cass. n. 24853/2022).
Inoltre, in parziale accoglimento dell'opposizione, in relazione e limitatamente ai crediti dichiarati prescritti e non dovuti, devono essere annullati il ruolo esattoriale e le cartelle impugnati e deve essere dichiarata illegittima e non proseguibile l'azione esecutiva intrapresa da CP_28
SUL REGIME DELLE SPESE
Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti costituite in ragione della parziale cessazione della materia del contendere ope legis e del parziale accoglimento dell'opposizione, nonché per avere la controversia involto soltanto la posizione di
CP_28
Nulla sulle spese per le parti rimaste contumaci.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile –, in composizione monocratica definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa o assorbita ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- DICHIARA cessata la materia del contendere relativamente ai crediti oggetto di stralcioope legis;
- ACCOGLIE l'opposizione nei limiti e per le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto, in relazione e limitatamente ai crediti dichiarati prescritti e non dovuti ANNULLA il ruolo esattoriale e le cartelle impugnati e DICHIARA illegittima e non proseguibile l'azione esecutiva intrapresa da CP_28
- COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti costituite;
- NULLA sulle spese per le parti rimaste contumaci.
Così deciso in Avellino in data 28 ottobre 2025
IL G.O.P.
Dott.ssa AI Casale