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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VII, sentenza 09/01/2026, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 237/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 7, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AL IO, Presidente VERRUSIO MARIO, Relatore ALVINO FEDERICO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3381/2025 depositato il 06/05/2025
proposto da
So.ge.r.t. Spa - P.IVA_
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Brusciano - Via Cucca N. 79 80031 Brusciano NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 CF_Resistente_1 -
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15134/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 11 e pubblicata il 04/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 249 TARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7890/2025 depositato il 22/12/2025
Visto e letto l'atto di appello di SO.GE.R.T. S.p.A. ・ Concessionario del servizio riscossione tributi ed entrate patrimoniali del Comune di Brusciano;
letta la sentenza appellata in epigrafe indicata;
Resistente_1non costituiti gli appellati e Comune di Brusciano;
Visti e letti tutti gli atti e documenti presenti ed acquisiti ai fascicoli;
Trattata la controversia come da verbale;
premesso
-che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art 36 co. 2 D.L.vo 546/1992 e del combinato disposto ex art. 1 co. 2 D.L.vo 546/1992, 132 cpc e 118 disp. att. cpc;
rilevato
-che la sentenza appellata ha accolto il ricorso contribuente avverso avviso di accertamento TARI per il periodo 2018;
-che la ER ha appellato, lamentando la nullità della sentenza per assenza di motivazione e
-riguardo all'unico motivo proposto in primo grado dalla parte contribuente di decadenza per essere stato notificato l'avviso il 15 marzo 2024 oltre il termine decadenziale del 31 dicembre 2023- la tempestività della notifica dell'avviso di accertamento alla stregua della “proroga” di 85 giorni disposta dall'art. 67 co. 1 D.L. 18/2020, da intendersi a cascata come da Cass. Ord. 960/2025;
-che benché ritualmente intimati sono rimasti assenti sia l'appellato contribuente che l'altra parte pubblica di primo grado Comune di Brusciano;
ritenuto
-che l'appello -tempestivo e a contraddittorio regolare- sia fondato;
-che effettivamente la sentenza non ha motivazione del decisum e come tale è nulla;
-che non trattandosi di fattispecie ricadente in quelle tipiche e tassative previste dall'art. 59 D.L.vo 546/1992 per la remissione in primo grado, questa Corte deve rinnovare il giudizio di primo grado, tenendo anche conto quindi del ricorso contribuente benché non costituitosi in appello;
-che il Collegio ritiene di applicare nel caso il primo orientamento della Cassazione, di cui alla ordinanza 960/2025, in merito alla tesi a cascata della sospensione COVID, come invocata (sia pure in impropri termini di proroga) dalla ER;
-che quindi l'appello va accolto;
-che le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dello art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni piu' risalenti, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663);
-che argomenti diversi non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso;
-che le spese del doppio grado vanno compensate, sussistendo legali ragioni nella oggettiva poca chiarezza, anche dovuta alla stratificazione degli interventi, della normativa emergenziale COVID e la contestuale circostanza che la introduzione della lite è avvenuta prima della ordinanza della Suprema Corte innanzi indicata;
P.Q.M.
accoglie l'appello e, per l'effetto, conferma l'atto impositivo impugnato. Compensa le spese del doppio grado.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 7, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AL IO, Presidente VERRUSIO MARIO, Relatore ALVINO FEDERICO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3381/2025 depositato il 06/05/2025
proposto da
So.ge.r.t. Spa - P.IVA_
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Brusciano - Via Cucca N. 79 80031 Brusciano NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 CF_Resistente_1 -
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15134/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 11 e pubblicata il 04/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 249 TARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7890/2025 depositato il 22/12/2025
Visto e letto l'atto di appello di SO.GE.R.T. S.p.A. ・ Concessionario del servizio riscossione tributi ed entrate patrimoniali del Comune di Brusciano;
letta la sentenza appellata in epigrafe indicata;
Resistente_1non costituiti gli appellati e Comune di Brusciano;
Visti e letti tutti gli atti e documenti presenti ed acquisiti ai fascicoli;
Trattata la controversia come da verbale;
premesso
-che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art 36 co. 2 D.L.vo 546/1992 e del combinato disposto ex art. 1 co. 2 D.L.vo 546/1992, 132 cpc e 118 disp. att. cpc;
rilevato
-che la sentenza appellata ha accolto il ricorso contribuente avverso avviso di accertamento TARI per il periodo 2018;
-che la ER ha appellato, lamentando la nullità della sentenza per assenza di motivazione e
-riguardo all'unico motivo proposto in primo grado dalla parte contribuente di decadenza per essere stato notificato l'avviso il 15 marzo 2024 oltre il termine decadenziale del 31 dicembre 2023- la tempestività della notifica dell'avviso di accertamento alla stregua della “proroga” di 85 giorni disposta dall'art. 67 co. 1 D.L. 18/2020, da intendersi a cascata come da Cass. Ord. 960/2025;
-che benché ritualmente intimati sono rimasti assenti sia l'appellato contribuente che l'altra parte pubblica di primo grado Comune di Brusciano;
ritenuto
-che l'appello -tempestivo e a contraddittorio regolare- sia fondato;
-che effettivamente la sentenza non ha motivazione del decisum e come tale è nulla;
-che non trattandosi di fattispecie ricadente in quelle tipiche e tassative previste dall'art. 59 D.L.vo 546/1992 per la remissione in primo grado, questa Corte deve rinnovare il giudizio di primo grado, tenendo anche conto quindi del ricorso contribuente benché non costituitosi in appello;
-che il Collegio ritiene di applicare nel caso il primo orientamento della Cassazione, di cui alla ordinanza 960/2025, in merito alla tesi a cascata della sospensione COVID, come invocata (sia pure in impropri termini di proroga) dalla ER;
-che quindi l'appello va accolto;
-che le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dello art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni piu' risalenti, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663);
-che argomenti diversi non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso;
-che le spese del doppio grado vanno compensate, sussistendo legali ragioni nella oggettiva poca chiarezza, anche dovuta alla stratificazione degli interventi, della normativa emergenziale COVID e la contestuale circostanza che la introduzione della lite è avvenuta prima della ordinanza della Suprema Corte innanzi indicata;
P.Q.M.
accoglie l'appello e, per l'effetto, conferma l'atto impositivo impugnato. Compensa le spese del doppio grado.