Articolo 7 della Legge 19 marzo 1952, n. 189
Articolo 6
Versione
23 aprile 1952
Art. 7.
E' ripristinata, per lo scopo contrassegnato, la con cessione di esportazione temporanea relativa alla seguente merce: QUALITA DELLA MERCE Scopo per il quale e concessa la esportazione temporanea
Entrata in vigore il 23 aprile 1952