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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IX, sentenza 20/02/2026, n. 2983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2983 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2983/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
PISANI ISABELLA, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16505/2025 depositato il 01/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Acerra - Viale Delle Semocrazia 21 80011 Acerra NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259029203188000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2512/2026 depositato il 10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Proponeva il ricorso il contribuente avverso l'intimazione di pagamento n.07120259029203188000, notificata in data 4-7-2025 limitatamente alla cartella di pagamento n.07120190078231700000 emessa per il mancato pagamento della TARES anno 2012.
Eccepisce il ricorrente l'omessa notifica della cartella di pagamento e la prescrizione e decadenza.
Si è costituita l'Agenzia della NE chiedendo l'inammissibilità del ricorso e la legittimità del proprio operato.
Successivamente il ricorrente ha prodotto repliche contestando la prova della notifica della cartella allegata dall'Agenzia della NE.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica ritiene il ricorso non fondato.
L'Agenzia della NE ha allegato agli atti la prova dell'avvenuta rituale notifica della cartella n.07120190078231700000 avvenuta in data 25-10-2019 e la prova della notifica dell'intimazione di pagamento n. 07120239017470367 notificata in data 25-1-2024, che ha interrotto la prescrizione.
Pertanto tutti tali atti sono divenuti definitivi per mancata impugnazione.
La contestazione sulla regolare notifica della cartella di pagamento non è fondata.
In primo luogo si rileva che la notifica degli atti tributari può avvenire a mezzo posta con la modalità semplificata dell'invio della raccomandata A.R.
Inoltre per effetto della mancata impugnazione dell'intimazione n.07120239017470367, regolarmente notificata, nel termine di sessanta giorni ex art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992 discende, da un lato, che è irrilevante la questione della irregolarità della notifica della prodromica cartella di pagamento, e, dall'altro, che al contribuente è ugualmente preclusa l'impugnazione del successivo atto di intimazione per far valere i vizi degli atti prodromici.
La Corte quindi rigetta il ricorso. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese che liquida in euro 300,00 in favore della parte resistente costituita.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
PISANI ISABELLA, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16505/2025 depositato il 01/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Acerra - Viale Delle Semocrazia 21 80011 Acerra NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259029203188000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2512/2026 depositato il 10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Proponeva il ricorso il contribuente avverso l'intimazione di pagamento n.07120259029203188000, notificata in data 4-7-2025 limitatamente alla cartella di pagamento n.07120190078231700000 emessa per il mancato pagamento della TARES anno 2012.
Eccepisce il ricorrente l'omessa notifica della cartella di pagamento e la prescrizione e decadenza.
Si è costituita l'Agenzia della NE chiedendo l'inammissibilità del ricorso e la legittimità del proprio operato.
Successivamente il ricorrente ha prodotto repliche contestando la prova della notifica della cartella allegata dall'Agenzia della NE.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica ritiene il ricorso non fondato.
L'Agenzia della NE ha allegato agli atti la prova dell'avvenuta rituale notifica della cartella n.07120190078231700000 avvenuta in data 25-10-2019 e la prova della notifica dell'intimazione di pagamento n. 07120239017470367 notificata in data 25-1-2024, che ha interrotto la prescrizione.
Pertanto tutti tali atti sono divenuti definitivi per mancata impugnazione.
La contestazione sulla regolare notifica della cartella di pagamento non è fondata.
In primo luogo si rileva che la notifica degli atti tributari può avvenire a mezzo posta con la modalità semplificata dell'invio della raccomandata A.R.
Inoltre per effetto della mancata impugnazione dell'intimazione n.07120239017470367, regolarmente notificata, nel termine di sessanta giorni ex art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992 discende, da un lato, che è irrilevante la questione della irregolarità della notifica della prodromica cartella di pagamento, e, dall'altro, che al contribuente è ugualmente preclusa l'impugnazione del successivo atto di intimazione per far valere i vizi degli atti prodromici.
La Corte quindi rigetta il ricorso. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese che liquida in euro 300,00 in favore della parte resistente costituita.