Art. 3. 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 10.000 milioni per l'anno 1989, in lire 33.000 milioni per l'anno 1990 ed in lire 35.000 milioni per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Aumento degli organici della magistratura e del personale delle cancellerie anche per la costituzione delle procure circondariali, nonche' ai fini dei reclutamenti straordinari".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.