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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ravenna, sez. I, sentenza 19/02/2026, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ravenna |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 58/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAVENNA Sezione 1, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
NOVELLI PAOLO, Presidente
FABBRI CC, RE
D'ANIELLO CRISTINA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 316/2024 depositato il 03/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ravenna - Via Trieste 74 48100 Ravenna RA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THQ0AME00314 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: parte Ricorrente insiste nell'integrale accoglimento del ricorso.
Resistente: parte Resistente insiste nel rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, dottore commercialista, impugna l'avviso di accertamento n. THQ0AME00314/2024 emesso dalla Direzione Provinciale di Ravenna dell'Agenzia delle Entrate per IRAP 2017.
Al ricorrente è stato chiesto di produrre la documentazione contabile dell'attività libero professionale, invito al quale ha fatto seguito il relativo deposito e anche la copia di una dichiarazione integrativa IRPEF con cui sono stati recuperati a tassazione costi irrilevanti ai fini IVA ma imponibili per l'IRAP, imposta che non è però stata oggetto di integrazione rispetto a quella dichiarata nel Quadro IQ originariamente presentato in data
26 ottobre 2018. L'Agenzia ha quindi ricalcolato, sulla base del controllo della contabilità e dell'integrazione dei dati dichiarati dal ricorrente ai fini IRPEF, il valore della produzione netta e contestato, con l'avviso di accertamento impugnato, un maggior imponibile IRAP e la conseguente imposta.
Il dott. Ric_1 premette di svolgere la propria attività professionale senza avvalersi di collaboratori e di aver presentato la dichiarazione IRAP per l'anno 2017 soltanto al fine di recuperare dei crediti d'imposta che altrimenti sarebbero andati perduti e che per il 2018 e il 2019 l'imposta sulle attività produttive è stata pagata ma con riserva di chiederne il rimborso. Deduce poi l'illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato per difetto di motivazione ed insussistenza del presupposto impositivo perché nello svolgimento della professione non vi è alcuna autonoma organizzazione che gli consente di accrescere la capacità produttiva e reddituale che rimane quindi riferibile esclusivamente alla sua persona. Né agli elementi posti dall'Agenzia alla base della pretesa tassazione può essere riconosciuta la valenza necessaria a legittimarla, anche in considerazione del fatto che quasi tutti i ricavi professionali realizzati nel 2017 sono relativi alla funzione di curatore fallimentare e membro di collegi sindacali, attività che in numerose ed univoche pronunce la Corte di Cassazione ha considerato di carattere strettamente personale e non coadiuvabili né da collaboratori né da strutture organizzate. Oltretutto l'Agenzia non ha dimostrato la sussistenza dei presupposti impositivi che legittimano l'accertamento quando invece il comma 5 bis dell'art. 7 del D.Lgs. 546/92 ne dispone l'obbligatorietà. Illegittima anche l'irrogazione delle sanzioni perché è stato omesso un qualsiasi chiarimento in ordine ai criteri seguiti per la loro determinazione.
La richiesta di annullare l'avviso di accertamento consegue alle motivazioni eccepite nel ricorso.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita e nel chiedere il rigetto del ricorso afferma la legittimità dell'avviso di accertamento. La motivazione consente una agevole comprensione delle ragioni che sono alla base della rideterminazione dell'IRAP, imposta certamente dovuta perché il ricorrente nello svolgimento della propria attività utilizza vari beni strumentali ed è coadiuvato da collaboratori che hanno fornito prestazioni di servizi funzionali alla professione di dottore commercialista, professionisti terzi con i quali i rapporti di collaborazione sono stati pluriennali a dimostrazione dell'esistenza di una struttura autonomamente organizzata. Situazione che si può ragionevolmente escludere soltanto se viene opportunamente documentato che a tali prestazioni
è stato fatto in termini del tutto occasionali. È poi di particolare rilevanza che per il 2017 è stata originariamente presentata la dichiarazione IRAP, presentazione ripetuta anche per gli anni 2018 e 2019, periodi d'imposta per i quali non risulta alcuna richiesta di rimborso. Né può rilevare che parte dei compensi percepiti siano riferibili all'attività di sindaco e di curatore fallimentare, un'eccezione non rilevante nei termini vantati anche perché i relativi compensi sono confluiti indistintamente nel complessivo reddito professionale e, come riconosciuto da univoca giurisprudenza, solo dimostrando una loro differenziazione rispetto agli altri ricavi potrebbe essere riconosciuta l'esclusione dall'IRAP. Del tutto infondate anche le eccezioni di illegittimità delle sanzioni e dell'obiettiva incertezza della normativa applicabile alla materia del contendere.
Con successive memorie di opposizione alle controdeduzioni dell'Agenzia, il ricorrente ribadisce che la sua attività, come documentato in atti, è quasi interamente costituita da incarichi di natura strettamente personale da svolgere con lavoro proprio e che le collaborazioni sono state occasionali perché hanno riguardato specifiche pratiche svolte con professionisti dotati di una propria sede e che non possono quindi aver determinato alcuna autonoma organizzazione. Né l'esistenza del presupposto impositivo dell'IRAP può essere dedotto dalla presentazione della dichiarazione, un atto di scienza sempre emendabile e ritrattabile.
Anche l'Amministrazione Finanziaria ha proposto ulteriori memorie e oltre a confermare quanto dedotto in sede di costituzione in giudizio e quindi l'esistenza dei presupposti che legittimano la tassazione IRAP, evidenzia che per gli anni 2015 e 2016 il dott. Ric_1 ha concordato atti di adesione e versato la relativa imposta. Alla pubblica udienza sono presenti le parti ed entrambe confermano le ragioni e le richieste dedotte in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Dalla documentazione in atti risulta che nel 2017 il dott. Ric_1 ha realizzato proventi per due terzi dalla funzione di curatore fallimentare, in misura rilevante dall'attività di consulenza ed in minima parte quale componente di collegi sindacali.
L'entità dei ricavi e quindi la prevalenza delle attività di curatore e sindaco non può rilevare nei termini affermati nel ricorso (“incarichi aventi carattere strettamente personale i quali presuppongono un'attività individuale e separata rispetto alle ulteriori attività espletate ordinariamente nell'esercizio della professione di commercialista”) perché per entrambe vengono richieste delle conoscenze tecniche che sono proprie del dottore commercialista, la cui attività, quando svolge tali funzioni, può quindi essere considerata unitaria. In particolare quando è nominato curatore fallimentare e commissario giudiziale - soprattutto per procedure relative ad azienda di rilevanti dimensioni - sono necessari degli adempimenti che il dottore commercialista riesce a gestire in forza della propria preparazione ed esperienza professionale ed anche dell'assetto e della organizzazione della sua attività e della struttura nella quale opera. Consegue che è ragionevole immaginare che al realizzo dei compensi come curatore e sindaco possono aver contribuito anche quei fattori produttivi che la giurisprudenza ha ritenuto essere i requisiti impositivi dell'IRAP e che, se esistenti, determinano la relativa tassazione.
2. In via preliminare è opportuno sottolineare le scelte che il ricorrente ha ritenuto di effettuare in riferimento all'IRAP per gli anni immediatamente precedenti e successivi al periodo d'imposta in esame. Nel 2017 la dichiarazione è stata regolarmente presentata ma con dei valori che non avevano alcun riscontro con quelli indicati nel quadro E del Modello Redditi PF 2018, in particolare in riferimento ai costi, dichiarati per un importo molto maggiore rispetto a quelli indicati nel prospetto allegato al ricorso: una discordanza per la quale non è stata fornita alcuna motivazione. Ed anche la ragione che è stata addotta per giustificare la presentazione del modello IRAP - “per recuperare crediti d'imposta derivanti da precedenti annualità che diversamente sarebbero andati perduti” - non è stata chiarita in termini precisi e convincenti, perché nel 2017 l'utilizzo di un credito d'imposta era comunque consentito anche per altre compensazioni, salvo che per il dott. Ricorrente_1 ricorresse un caso o una limitazione particolare che andava però specificata. La dichiarazione IRAP è stata regolarmente presentata anche per il 2018 e il 2019, periodi d'imposta per i quali non risulta la vantata presentazione delle istanze di rimborso, né è stato smentito quanto affermato dall'Agenzia nelle proprie controdeduzioni (“per i periodi di imposta 2018 e 2019, ad oggi non risulta alcuna istanza del contribuente per ripetere quanto versato”). La tassazione ai fini IRAP del valore della produzione netta prodotta dalla professione di dottore commercialista risulta anche per gli anni 2015 e 2016 perché il ricorrente, destinatario di avvisi di accertamento, ha definito con l'Agenzia un accordo conciliativo che, ferma restando la legittima valutazione della convenienza di evitare un eventuale contenzioso, è comunque significativo in termini di consapevolezza del contesto professionale che sarebbe stato oggetto di giudizio da parte del Giudice tributario.
Poste tali premesse e che nel 2017 l'attività professionale delle persone fisiche era soggetta alla tassazione del valore della produzione netta realizzata, è necessario valutare se nel caso del dott. Ric_1 in tale anno vi è stata l'esistenza di un'autonoma organizzazione, fattispecie che ricorre quando per l'esercizio della professione vi sono stati significativi investimenti in beni strumentali o ci si è avvalsi del lavoro di dipendenti o della collaborazione di terzi. Presupposti la cui inesistenza deve essere provata in termini oggettivi dal ricorrente perché l'Agenzia, nella motivazione dell'avviso di accertamento, li ha evidenziati con chiarezza.
3. Il ricorrente nel 2017 non ha avuto dipendenti ma si è avvalso della collaborazione di tre dottori commercialisti e di un quarto professionista destinato alla richiesta di certificati e disbrigo pratiche. La collaborazione dei colleghi del dott. Nom_1 deve essere considerata significativa per il giudizio della presente vertenza perché così come è logico escludere una loro attività di semplici compiti esecutivi è realistico immaginare che vi sia stato un proficuo reciproco confronto ed arricchimento delle rispettive competenze professionali e quindi un contributo utile per la complessiva attività del ricorrente, in particolare per lo svolgimento di incarichi complessi come è lecito immaginare siano stati quelli di curatore e commissario giudiziale. E queste collaborazioni non possono essere considerate occasionali e soltanto collegate a specifici e singoli incarichi, affermate caratteristiche dei rapporti con gli altri dottori commercialisti per i quali non è stato fornito alcun riscontro e nemmeno chiarito quale oggetto delle prestazioni è stato indicato nelle fatture emesse da questi professionisti. Considerazioni che valgono in particolare per la dott.ssa Nom_2, con la quale il rapporto professionale ha avuto una durata di almeno quattro anni, dal 2016 al 2019. Oltre alle collaborazioni professionali sono rilevanti, in termini di giudizio dell'esistenza dei presupposti dell'autonoma organizzazione, anche i beni strumentali utilizzati nello svolgimento della professione del dott. Ric_1. Dalle memorie dell'Agenzia depositate il 12 gennaio 2026 risultano dei valori rilevanti - beni strumentali per
€ 84.305, quote di ammortamento € 19.093 e spese relativi agli immobili per € 20.414 (importi che il ricorrente non ha contestato, nemmeno in sede di udienza) - e tali da convincere, in concorso con le collaborazioni professionali, di una complessiva struttura professionale organizzata e quindi rilevante ai fini della tassazione del valore della produzione netta realizzato nell'anno 2017.
4. Prive di pregio le eccezioni poste dal ricorrente in ordine alle sanzioni e all'incertezza applicativa dell'IRAP.
I dubbi iniziali in ordine all'interpretazione normativa in materia di imposta sul valore della produzione netta devono essere considerati vinti dagli indirizzi giurisprudenziali ormai consolidati e la sanzione è stata calcolata per quanto dispone il comma 2 dell'art. 1 del D.Lgs. 471/92 e irrogata nella misura minima prevista, decisione dell'Agenzia che la esonera dalla relativa motivazione.
5. Le considerazioni che precedono convincono per la legittimità dell'operato dell'Agenzia e quindi per il rigetto del ricorso, esito al quale consegue la condanna alle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese di lite che liquida in euro 1.000,00 oltre il
15% di spese generali.
Così deciso in Ravenna, li 23 gennaio 2026.
Il Presidente dott. P. Novelli
Il Giudice estensore dott. R. Fabbri
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAVENNA Sezione 1, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
NOVELLI PAOLO, Presidente
FABBRI CC, RE
D'ANIELLO CRISTINA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 316/2024 depositato il 03/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ravenna - Via Trieste 74 48100 Ravenna RA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THQ0AME00314 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: parte Ricorrente insiste nell'integrale accoglimento del ricorso.
Resistente: parte Resistente insiste nel rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, dottore commercialista, impugna l'avviso di accertamento n. THQ0AME00314/2024 emesso dalla Direzione Provinciale di Ravenna dell'Agenzia delle Entrate per IRAP 2017.
Al ricorrente è stato chiesto di produrre la documentazione contabile dell'attività libero professionale, invito al quale ha fatto seguito il relativo deposito e anche la copia di una dichiarazione integrativa IRPEF con cui sono stati recuperati a tassazione costi irrilevanti ai fini IVA ma imponibili per l'IRAP, imposta che non è però stata oggetto di integrazione rispetto a quella dichiarata nel Quadro IQ originariamente presentato in data
26 ottobre 2018. L'Agenzia ha quindi ricalcolato, sulla base del controllo della contabilità e dell'integrazione dei dati dichiarati dal ricorrente ai fini IRPEF, il valore della produzione netta e contestato, con l'avviso di accertamento impugnato, un maggior imponibile IRAP e la conseguente imposta.
Il dott. Ric_1 premette di svolgere la propria attività professionale senza avvalersi di collaboratori e di aver presentato la dichiarazione IRAP per l'anno 2017 soltanto al fine di recuperare dei crediti d'imposta che altrimenti sarebbero andati perduti e che per il 2018 e il 2019 l'imposta sulle attività produttive è stata pagata ma con riserva di chiederne il rimborso. Deduce poi l'illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato per difetto di motivazione ed insussistenza del presupposto impositivo perché nello svolgimento della professione non vi è alcuna autonoma organizzazione che gli consente di accrescere la capacità produttiva e reddituale che rimane quindi riferibile esclusivamente alla sua persona. Né agli elementi posti dall'Agenzia alla base della pretesa tassazione può essere riconosciuta la valenza necessaria a legittimarla, anche in considerazione del fatto che quasi tutti i ricavi professionali realizzati nel 2017 sono relativi alla funzione di curatore fallimentare e membro di collegi sindacali, attività che in numerose ed univoche pronunce la Corte di Cassazione ha considerato di carattere strettamente personale e non coadiuvabili né da collaboratori né da strutture organizzate. Oltretutto l'Agenzia non ha dimostrato la sussistenza dei presupposti impositivi che legittimano l'accertamento quando invece il comma 5 bis dell'art. 7 del D.Lgs. 546/92 ne dispone l'obbligatorietà. Illegittima anche l'irrogazione delle sanzioni perché è stato omesso un qualsiasi chiarimento in ordine ai criteri seguiti per la loro determinazione.
La richiesta di annullare l'avviso di accertamento consegue alle motivazioni eccepite nel ricorso.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita e nel chiedere il rigetto del ricorso afferma la legittimità dell'avviso di accertamento. La motivazione consente una agevole comprensione delle ragioni che sono alla base della rideterminazione dell'IRAP, imposta certamente dovuta perché il ricorrente nello svolgimento della propria attività utilizza vari beni strumentali ed è coadiuvato da collaboratori che hanno fornito prestazioni di servizi funzionali alla professione di dottore commercialista, professionisti terzi con i quali i rapporti di collaborazione sono stati pluriennali a dimostrazione dell'esistenza di una struttura autonomamente organizzata. Situazione che si può ragionevolmente escludere soltanto se viene opportunamente documentato che a tali prestazioni
è stato fatto in termini del tutto occasionali. È poi di particolare rilevanza che per il 2017 è stata originariamente presentata la dichiarazione IRAP, presentazione ripetuta anche per gli anni 2018 e 2019, periodi d'imposta per i quali non risulta alcuna richiesta di rimborso. Né può rilevare che parte dei compensi percepiti siano riferibili all'attività di sindaco e di curatore fallimentare, un'eccezione non rilevante nei termini vantati anche perché i relativi compensi sono confluiti indistintamente nel complessivo reddito professionale e, come riconosciuto da univoca giurisprudenza, solo dimostrando una loro differenziazione rispetto agli altri ricavi potrebbe essere riconosciuta l'esclusione dall'IRAP. Del tutto infondate anche le eccezioni di illegittimità delle sanzioni e dell'obiettiva incertezza della normativa applicabile alla materia del contendere.
Con successive memorie di opposizione alle controdeduzioni dell'Agenzia, il ricorrente ribadisce che la sua attività, come documentato in atti, è quasi interamente costituita da incarichi di natura strettamente personale da svolgere con lavoro proprio e che le collaborazioni sono state occasionali perché hanno riguardato specifiche pratiche svolte con professionisti dotati di una propria sede e che non possono quindi aver determinato alcuna autonoma organizzazione. Né l'esistenza del presupposto impositivo dell'IRAP può essere dedotto dalla presentazione della dichiarazione, un atto di scienza sempre emendabile e ritrattabile.
Anche l'Amministrazione Finanziaria ha proposto ulteriori memorie e oltre a confermare quanto dedotto in sede di costituzione in giudizio e quindi l'esistenza dei presupposti che legittimano la tassazione IRAP, evidenzia che per gli anni 2015 e 2016 il dott. Ric_1 ha concordato atti di adesione e versato la relativa imposta. Alla pubblica udienza sono presenti le parti ed entrambe confermano le ragioni e le richieste dedotte in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Dalla documentazione in atti risulta che nel 2017 il dott. Ric_1 ha realizzato proventi per due terzi dalla funzione di curatore fallimentare, in misura rilevante dall'attività di consulenza ed in minima parte quale componente di collegi sindacali.
L'entità dei ricavi e quindi la prevalenza delle attività di curatore e sindaco non può rilevare nei termini affermati nel ricorso (“incarichi aventi carattere strettamente personale i quali presuppongono un'attività individuale e separata rispetto alle ulteriori attività espletate ordinariamente nell'esercizio della professione di commercialista”) perché per entrambe vengono richieste delle conoscenze tecniche che sono proprie del dottore commercialista, la cui attività, quando svolge tali funzioni, può quindi essere considerata unitaria. In particolare quando è nominato curatore fallimentare e commissario giudiziale - soprattutto per procedure relative ad azienda di rilevanti dimensioni - sono necessari degli adempimenti che il dottore commercialista riesce a gestire in forza della propria preparazione ed esperienza professionale ed anche dell'assetto e della organizzazione della sua attività e della struttura nella quale opera. Consegue che è ragionevole immaginare che al realizzo dei compensi come curatore e sindaco possono aver contribuito anche quei fattori produttivi che la giurisprudenza ha ritenuto essere i requisiti impositivi dell'IRAP e che, se esistenti, determinano la relativa tassazione.
2. In via preliminare è opportuno sottolineare le scelte che il ricorrente ha ritenuto di effettuare in riferimento all'IRAP per gli anni immediatamente precedenti e successivi al periodo d'imposta in esame. Nel 2017 la dichiarazione è stata regolarmente presentata ma con dei valori che non avevano alcun riscontro con quelli indicati nel quadro E del Modello Redditi PF 2018, in particolare in riferimento ai costi, dichiarati per un importo molto maggiore rispetto a quelli indicati nel prospetto allegato al ricorso: una discordanza per la quale non è stata fornita alcuna motivazione. Ed anche la ragione che è stata addotta per giustificare la presentazione del modello IRAP - “per recuperare crediti d'imposta derivanti da precedenti annualità che diversamente sarebbero andati perduti” - non è stata chiarita in termini precisi e convincenti, perché nel 2017 l'utilizzo di un credito d'imposta era comunque consentito anche per altre compensazioni, salvo che per il dott. Ricorrente_1 ricorresse un caso o una limitazione particolare che andava però specificata. La dichiarazione IRAP è stata regolarmente presentata anche per il 2018 e il 2019, periodi d'imposta per i quali non risulta la vantata presentazione delle istanze di rimborso, né è stato smentito quanto affermato dall'Agenzia nelle proprie controdeduzioni (“per i periodi di imposta 2018 e 2019, ad oggi non risulta alcuna istanza del contribuente per ripetere quanto versato”). La tassazione ai fini IRAP del valore della produzione netta prodotta dalla professione di dottore commercialista risulta anche per gli anni 2015 e 2016 perché il ricorrente, destinatario di avvisi di accertamento, ha definito con l'Agenzia un accordo conciliativo che, ferma restando la legittima valutazione della convenienza di evitare un eventuale contenzioso, è comunque significativo in termini di consapevolezza del contesto professionale che sarebbe stato oggetto di giudizio da parte del Giudice tributario.
Poste tali premesse e che nel 2017 l'attività professionale delle persone fisiche era soggetta alla tassazione del valore della produzione netta realizzata, è necessario valutare se nel caso del dott. Ric_1 in tale anno vi è stata l'esistenza di un'autonoma organizzazione, fattispecie che ricorre quando per l'esercizio della professione vi sono stati significativi investimenti in beni strumentali o ci si è avvalsi del lavoro di dipendenti o della collaborazione di terzi. Presupposti la cui inesistenza deve essere provata in termini oggettivi dal ricorrente perché l'Agenzia, nella motivazione dell'avviso di accertamento, li ha evidenziati con chiarezza.
3. Il ricorrente nel 2017 non ha avuto dipendenti ma si è avvalso della collaborazione di tre dottori commercialisti e di un quarto professionista destinato alla richiesta di certificati e disbrigo pratiche. La collaborazione dei colleghi del dott. Nom_1 deve essere considerata significativa per il giudizio della presente vertenza perché così come è logico escludere una loro attività di semplici compiti esecutivi è realistico immaginare che vi sia stato un proficuo reciproco confronto ed arricchimento delle rispettive competenze professionali e quindi un contributo utile per la complessiva attività del ricorrente, in particolare per lo svolgimento di incarichi complessi come è lecito immaginare siano stati quelli di curatore e commissario giudiziale. E queste collaborazioni non possono essere considerate occasionali e soltanto collegate a specifici e singoli incarichi, affermate caratteristiche dei rapporti con gli altri dottori commercialisti per i quali non è stato fornito alcun riscontro e nemmeno chiarito quale oggetto delle prestazioni è stato indicato nelle fatture emesse da questi professionisti. Considerazioni che valgono in particolare per la dott.ssa Nom_2, con la quale il rapporto professionale ha avuto una durata di almeno quattro anni, dal 2016 al 2019. Oltre alle collaborazioni professionali sono rilevanti, in termini di giudizio dell'esistenza dei presupposti dell'autonoma organizzazione, anche i beni strumentali utilizzati nello svolgimento della professione del dott. Ric_1. Dalle memorie dell'Agenzia depositate il 12 gennaio 2026 risultano dei valori rilevanti - beni strumentali per
€ 84.305, quote di ammortamento € 19.093 e spese relativi agli immobili per € 20.414 (importi che il ricorrente non ha contestato, nemmeno in sede di udienza) - e tali da convincere, in concorso con le collaborazioni professionali, di una complessiva struttura professionale organizzata e quindi rilevante ai fini della tassazione del valore della produzione netta realizzato nell'anno 2017.
4. Prive di pregio le eccezioni poste dal ricorrente in ordine alle sanzioni e all'incertezza applicativa dell'IRAP.
I dubbi iniziali in ordine all'interpretazione normativa in materia di imposta sul valore della produzione netta devono essere considerati vinti dagli indirizzi giurisprudenziali ormai consolidati e la sanzione è stata calcolata per quanto dispone il comma 2 dell'art. 1 del D.Lgs. 471/92 e irrogata nella misura minima prevista, decisione dell'Agenzia che la esonera dalla relativa motivazione.
5. Le considerazioni che precedono convincono per la legittimità dell'operato dell'Agenzia e quindi per il rigetto del ricorso, esito al quale consegue la condanna alle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese di lite che liquida in euro 1.000,00 oltre il
15% di spese generali.
Così deciso in Ravenna, li 23 gennaio 2026.
Il Presidente dott. P. Novelli
Il Giudice estensore dott. R. Fabbri