CASS
Sentenza 4 settembre 2024
Sentenza 4 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/09/2024, n. 33594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33594 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da EN MA IZ, nato a [...] il [...], avverso la ordinanza emessa dal Tribunale della libertà di Catania il 09/04/2024; visti gli atti, la ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Consigliere Angelo Costanzo;
letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale Marco Patarnello, che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza limitatamente alle esigenze cautelari. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 9 aprile 2024, il Tribunale della libertà di Catania, rigettando la richiesta di riesame, ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere applicata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania a MA IZ EN per i reati ex artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, quali descritti nelle imputazioni provvisorie. 2. Nel ricorso presentato dal difensore di EN si chiede l'annullamento dell'ordinanza, deducendo violazione di legge e vizio della motivazione, relativamente alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per il reato ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990 (primo motivo) e alle esigenze cautelari (secondo motivo), Penale Sent. Sez. 6 Num. 33594 Anno 2024 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: COSTANZO ANGELO Data Udienza: 21/06/2024 evidenziando al riguardo che le condotte ascritte sono state di assai breve durata (dal 23 luglio al 4 agosto 2021). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Il Tribunale ha ritenuto sussistere gravi indizi colpevolezza circa la partecipazione di Provaidenti all'associazione per delinquere ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990 sulla base dei contenuti delle conversazioni intercettate dai quali si trae che egli aveva contatti significativi con esponenti di rilievo del gruppo criminale (FL RI, che aveva un ruolo centrale nella gestione del traffico di sostanze stupefacenti, e AG e NI UL, ai quali è contestata la partecipazione a una associazione per delinquere di stampo mafioso), che nel quartiere di San Cristofaro controllava tre ben organizzate "piazze di spaccio" di sostanze stupefacenti. Come esposto nell'ordinanza impugnata (p. 3-4), dopo la perquisizione compiuta dalla Polizia giudiziaria, il 20/07/2021 presso un garage a disposizione del gruppo, si individuò rapidamente nella abitazione di EN altro luogo, sempre nello stesso quartiere, dove custodire le sostanze stupefacente e, dai contenuti delle intercettazioni, risulta che RI, prima avvisando EN, accedeva alla abitazione quando era necessario recuperare le droga per lo spaccio. Su questa base, con argomentazione esente da manifeste illogicità, il Tribunale ha ritenuto Previdenti partecipe della associazione, con uno stabile ruolo di custode della droga del gruppo, nella linea della giurisprudenza di questa Corte / secondo la quale ( per valutare gli elementi costitutivi della partecipazione a una associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti / non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, (nella fattispecie, una decina di giorni) purché emerga un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito (Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021, Sermone, Rv. 282122). 2. Invece, è fondato il secondo motivo di ricorso. Il Tribunale non ha confutato la prospettazione difensiva, compatibile con gli elementi di valutazione acquisiti, per la quale il rapporto di EN, che lo stesso Tribunale definisce («soggetto incensurato e dunque meno sospettabile»), con l'associazione è riconducile a una contingente necessità — conseguente alla perquisizione e allo smantellamento del luogo prima utilizzato come deposito del gruppo — superata con il reperimento di un luogo nella piena disponibilità della associazione. Infatti, i dati acquisti mostrano una partecipazione di EN 2 all'associazione circoscritta al breve periodo delimitato dalle conversazioni intercettate (23 luglio e 4 agosto del 2021), perché né prima, né dopo emergono dati che indichino un suo contributo alla attività del gruppo criminale. Inoltre, il Tribunale ha motivato le esigenze cautelari considerando esclusivamente il «ruolo rivestito dall'indagato» e la «gravità dei fatti contestati», così trascurando che tra le condotte contestate a l'applicazione della misura custodiale sono trascorsi tre anni, condizione rilevante per valutare se è superabile la presunzione posta dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen, perché per la associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990, la sussistenza delle esigenze cautelari, rispetto a condotte esecutive risalenti nel tempo, va desunta da specifici elementi di fatto idonei a dimostrarne l'attualità, Infatti, tale associazione è qualificata unicamente dai reati-fine, senza presupporre l'esistenza dei requisiti strutturali e delle peculiari connotazioni del vincolo associativo pertinenti al reato ex art. 416- bis cod. pen., sicché non vale la massima di esperienza che attribuisce tendenziale stabilità alla associazione e alla partecipazione alla stessa in mancanza di elementi contrari attestanti il recesso individuale o lo scioglimento del gruppo (Sez. 6, n. 3096 del 28/12/2017, dep. 2018, Busillo, Rv. 272153). Pertanto, l'ordinanza impugnata va annullata limitatamente alle esigenze cautelari con rinvio per nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Catania, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc pen. Rigetta nel resto il ricorso. Manda all ncelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter cod. proc. pen. Così deciso il 21 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione del Consigliere Angelo Costanzo;
letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale Marco Patarnello, che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza limitatamente alle esigenze cautelari. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 9 aprile 2024, il Tribunale della libertà di Catania, rigettando la richiesta di riesame, ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere applicata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania a MA IZ EN per i reati ex artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, quali descritti nelle imputazioni provvisorie. 2. Nel ricorso presentato dal difensore di EN si chiede l'annullamento dell'ordinanza, deducendo violazione di legge e vizio della motivazione, relativamente alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per il reato ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990 (primo motivo) e alle esigenze cautelari (secondo motivo), Penale Sent. Sez. 6 Num. 33594 Anno 2024 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: COSTANZO ANGELO Data Udienza: 21/06/2024 evidenziando al riguardo che le condotte ascritte sono state di assai breve durata (dal 23 luglio al 4 agosto 2021). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Il Tribunale ha ritenuto sussistere gravi indizi colpevolezza circa la partecipazione di Provaidenti all'associazione per delinquere ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990 sulla base dei contenuti delle conversazioni intercettate dai quali si trae che egli aveva contatti significativi con esponenti di rilievo del gruppo criminale (FL RI, che aveva un ruolo centrale nella gestione del traffico di sostanze stupefacenti, e AG e NI UL, ai quali è contestata la partecipazione a una associazione per delinquere di stampo mafioso), che nel quartiere di San Cristofaro controllava tre ben organizzate "piazze di spaccio" di sostanze stupefacenti. Come esposto nell'ordinanza impugnata (p. 3-4), dopo la perquisizione compiuta dalla Polizia giudiziaria, il 20/07/2021 presso un garage a disposizione del gruppo, si individuò rapidamente nella abitazione di EN altro luogo, sempre nello stesso quartiere, dove custodire le sostanze stupefacente e, dai contenuti delle intercettazioni, risulta che RI, prima avvisando EN, accedeva alla abitazione quando era necessario recuperare le droga per lo spaccio. Su questa base, con argomentazione esente da manifeste illogicità, il Tribunale ha ritenuto Previdenti partecipe della associazione, con uno stabile ruolo di custode della droga del gruppo, nella linea della giurisprudenza di questa Corte / secondo la quale ( per valutare gli elementi costitutivi della partecipazione a una associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti / non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, (nella fattispecie, una decina di giorni) purché emerga un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito (Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021, Sermone, Rv. 282122). 2. Invece, è fondato il secondo motivo di ricorso. Il Tribunale non ha confutato la prospettazione difensiva, compatibile con gli elementi di valutazione acquisiti, per la quale il rapporto di EN, che lo stesso Tribunale definisce («soggetto incensurato e dunque meno sospettabile»), con l'associazione è riconducile a una contingente necessità — conseguente alla perquisizione e allo smantellamento del luogo prima utilizzato come deposito del gruppo — superata con il reperimento di un luogo nella piena disponibilità della associazione. Infatti, i dati acquisti mostrano una partecipazione di EN 2 all'associazione circoscritta al breve periodo delimitato dalle conversazioni intercettate (23 luglio e 4 agosto del 2021), perché né prima, né dopo emergono dati che indichino un suo contributo alla attività del gruppo criminale. Inoltre, il Tribunale ha motivato le esigenze cautelari considerando esclusivamente il «ruolo rivestito dall'indagato» e la «gravità dei fatti contestati», così trascurando che tra le condotte contestate a l'applicazione della misura custodiale sono trascorsi tre anni, condizione rilevante per valutare se è superabile la presunzione posta dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen, perché per la associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990, la sussistenza delle esigenze cautelari, rispetto a condotte esecutive risalenti nel tempo, va desunta da specifici elementi di fatto idonei a dimostrarne l'attualità, Infatti, tale associazione è qualificata unicamente dai reati-fine, senza presupporre l'esistenza dei requisiti strutturali e delle peculiari connotazioni del vincolo associativo pertinenti al reato ex art. 416- bis cod. pen., sicché non vale la massima di esperienza che attribuisce tendenziale stabilità alla associazione e alla partecipazione alla stessa in mancanza di elementi contrari attestanti il recesso individuale o lo scioglimento del gruppo (Sez. 6, n. 3096 del 28/12/2017, dep. 2018, Busillo, Rv. 272153). Pertanto, l'ordinanza impugnata va annullata limitatamente alle esigenze cautelari con rinvio per nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Catania, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc pen. Rigetta nel resto il ricorso. Manda all ncelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter cod. proc. pen. Così deciso il 21 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente