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Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 09/11/2025, n. 2456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2456 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Sezione TERZA SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Francesco Chiavegatti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4712/2022 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
degli avv. FRATTA PASINI CARLO e SALVATORE MATTEO
ATTORE
contro
:
(C.F. con il patrocinio degli avv. CRIVELLI CP_1 C.F._2
ER e GI IC ) C.F._3
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte di udienza cartolare del 10.4.25, che qui si intendono richiamate per relationem;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi della novella L. 69/2009, in vigore dal 4.7.2009, applicabile ai procedimenti in corso relativamente al nuovo disposto dell'art. 118 disp. att., ci si limita a richiamare gli atti di causa.
pagina 1 di 10
N. R.G. 4712/2022 Trib. Verona MOTIVI DELLA DECISIONE
(art. 118 disp. Att. C.p.c. rif. L. 69/2009) osservato che il novellato art. 132 c.p.c esonera oramai dall'esposizione del tradizionale
“svolgimento del processo”, essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, “la concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione”; ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare “ concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo ), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
richiamata adesivamente Cass. SS.UU. 16 gennaio 2015, n. 642, secondo la quale nel processo civile - ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992 - non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte pagina 2 di 10
N. R.G. 4712/2022 Trib. Verona in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti;
- richiamato il principio della ragione più liquida - il quale consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c.
, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, siccome costituzionalizzata dall'art. 111 Cost. , con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr ex multis Cass. civ. Sez. Unite, 08-05-2014, n. 9936 , Cass. civ. Sez. lavoro,
19-08-2016, n. 17214, Cass. 28.5.14 n. 12002); osserva:
- con atto di citazione notificato in data 28.6.22, ha agito in Parte_1
giudizio per:
o a) vedere accertare l'inadempimento del convenuto, , CP_1
all'obbligazione di consegna di 7 quadri meglio descritti in citazione e per i quali deduceva di aver già corrisposto il relativo prezzo di € 11.500 ed alla conseguente condanna del medesimo convenuto al relativo adempimento,
o, in via subordinata e previa declaratoria di risoluzione del contratto, al pagamento in restituzione del relativo importo;
o b) ed, inoltre, proponendo domanda di condanna del convenuto, a titolo obbligatorio o di inedebito, al pagamento in restituzione all'attore pagina 3 di 10
N. R.G. 4712/2022 Trib. Verona dell'importo di € 20.000, al medesimo anticipato nel 2018 per il CP_1
finanziamento e la preparazione di un evento di promozione artistica svoltosi al Foro Italico di Roma e denominato “Progetto Exxtra”;
- dato atto di come il convenuto, costituitosi con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 4.11.22, abbia chiesto il rigetto delle domande attoree deducendo:
o con riferimento alla prima domanda, l'avvenuta conclusione di alcun accordo in relazione ai quadri indicati dall'attore in citazione, l'avvenuto pagamento del prezzo da parte dell'attore rispetto ad essi, che il pagamento fosse relativo in parte ad opere già consegnate e in parte ad acconto su opere di maggior valore da realizzare rispetto a opere simili;
o con riferimento alla second domanda, che l'erogazione fosse avvenuta a titolo liberale senza alcun impegno restitutorio;
- dato atto di come, fallito il lungo e articolato tentativo di conciliazione giudiziale, per mancata adesione della parte convenuta, la causa sia stata istruita, a seguito di ordinanza interlocutoria del 25.1.24 mediante produzione documentale da parte di entrambi i soggetti processuali nonché mediante interpello del convenuto e escussione dei testi ammessi all'udienza del 21.6.24;
- dato atto di come nell'atto della precisazione delle conclusioni l'attore abbia concentrato la prima domanda – relativa alla compravendita dei 7 quadri - in termini risolutori, come da conclusione in via subordinata, e quindi di condanna al relativo pagamento restitutorio;
- ritenuto come sulla base degli atti e delle prove ritualmente assunte risultino fondate in fatto e in diritto entrambe le domande;
pagina 4 di 10
N. R.G. 4712/2022 Trib. Verona - ritenuta anzitutto, in fatto, provata la dazione di tutte le somme di denaro indicata dall'attore e in favore del convenuto per complessivi € 31.500, mediante tre distinti bonifici eseguiti rispettivamente in data 13.4.2018 per € 6500 (cfr. doc. 18 attore), in data 27.10.2018 per € 5000 (cfr. doc. 22 fasc. attore) e in data 28.5.19 per € 20.000 (cfr. doc. 11 attore) oltre che risultando le circostanze non contestate ed ammesse anche dal convenuto;
- ritenuto in particolare:
I) con riferimento alla domanda di risoluzione da inadempimento della consegna dei 7 quadri:
- come la relativa domanda sia fondata;
- come la circostanza relativa all'acquisto dei 7 quadri indicati dall'attore risulti confermata tanto dal pagamento di somme di cui si è dato atto, quanto dallo scambio di conversazioni di messaggistica whatsapp documentato in atti nonchè dal contegno tenuto dalle parti, dalle dichiarazioni dei testi escussi, in particolare dal contributo testimoniale di e , oltre che Testimone_1 Testimone_2
dall'interpello del convenuto e dalle difese contraddittorie dello stesso che non ha CP_1
saputo indicare e provare a quale altro tipo di obbligazioni e acquisti si sarebbero riferiti tali pagamenti ed in applicazione dell'onere e regime probatorio sul punto;
- osservato come tali quadri – tutti pezzi unici e relativi a opere già realizzate – raffigurassero, rispettivamente:
o in una prima tranche e per il prezzo di 6500 € per 5 quadri, (doc. Pt_2
13 fasc. attore), (doc. 14), (doc. 15), Persona_1 Persona_2
(doc. 16), delle impronte colorate di tappi di bottiglia (doc. CP_2
17) nonché doc. 25 attore pagina 5 di 10
N. R.G. 4712/2022 Trib. Verona o ed, in una seconda tranche, gli ulteriori due dipinti (cfr. doc. 21 parte attrice), anche questi pezzi unici, raffiguranti uno l'artista e CP_3
l'altro il cantautore al prezzo di Euro 2.500,00 ciascuno, CP_4
(cui era particolarmente interessato poiché ben visibili alle spalle del Pt_1
noto critico d'arte nel corso del video – pubblicato sul Controparte_5
canale YouTube ” – presenta ON TI - Parte_3 CP_5
Ritratti Milanesi” (doc. 19 fasc. attore);
- ritenuto, con riferimento alla I tranche di dipinti, che, il fatto che il pagamento di
€ 6500 si riferisse a quei 5 dipinti sia risultato comprovato dalle dichiarazioni delle testi E oltre che all'articolazione Testimone_2 Tes_1
delle prove della stessa parte convenuta sul punto (cfr. cap. 1 e 3 memoria 183 n.
2);
- ritenuto, con particolare riferimento alla II tranche dei dipinti raffiguranti CP_4
e che, in particolare, risulti dallo stralcio di chat telefonica di cui CP_3
all'applicazione di messaggistica Whatsapp, il cui contenuto parte convenuta non ha minimamente disconosciuto, e che ha comunque valore documentale in assenza di specifiche deduzioni di mancanza di conformità agli originali, che, in data 26.10.2018, risulti aver inviato ad proprio le fotografie di tali due Pt_1 CP_1
dipinti, scrivendo “Domani ti mando i soldi….per tutti e due” e che effettivamente in data 27 ottobre il sig. abbia inviato copia della contabile del bonifico da Pt_1
Euro 5.000,00, cui rispondeva il giorno stesso “Grazie mille!!” con ciò CP_1
evidentemente perfezionandosi il relativo accordo cui non risulta essere mai seguita la relativa consegna (cfr. docc. 20 e 21 chat e 22 bonifico);
pagina 6 di 10
N. R.G. 4712/2022 Trib. Verona - ritenuto in ogni caso che, al di là della mera allegazione relativa al fatto che il convenuto abbia dichiarato di essere genericamente e contraddittoriamente disponibile alla consegna delle relative opere o alla loro realizzazione postuma
(cfr. doc. 27 e 28 parte attrice), che tale consegna o adempimento siano mai avvenuti o il convenuto li abbia mai offerti in maniera giuridicamente esatta e in modo da liberarsi della relativa obbligazione, risulti circostanza nemmeno allegata ancor prima che provata ritualmente in atti;
- ritenuto che, in diritto, trattandosi di obbligazioni contrattuali il creditore sia tenuto esclusivamente a provare la fonte del rapporto e ad allegare l'inadempimento del debitore all'obbligazione e quest'ultimo risulti gravato, per contro, della prova dell'eventuale suo fatto estintivo, modificativo o impeditivo
(cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 30/10/2001, n. 13533 “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento);
- ritenuta alla luce della domanda risolutoria svolta dall'attore come l'inadempimento dedotto sia quindi provato e grave, avendo l'attore adempiuto già al pagamento del prezzo, oltre che atto a determinare la risoluzione con conseguente accoglimento della relativa domanda sul punto;
pagina 7 di 10
N. R.G. 4712/2022 Trib. Verona II) con riferimento alla domanda di restituzione dell'importo di € 20.000 a titolo di finanziamento dell'evento EXXTRA:
- ritenuta la fondatezza anche di tale domanda:
- osservato come il fatto che l'attore abbia erogato la complessiva cifra di 30.000 in riferimento alla preparazione dell'evento “Exxtra” (svoltosi la notte del 2.6.2019 al Foro Italico di Roma nell'ambito di un evento più articolato e denominato la
“NOTTE DEI RE” e con realizzazione di un dipinto di circa 800 mq da parte dell'artista convenuto) risulti circostanza documentata, non contestata ed ammessa dallo stesso convenuto in sede di interpello;
- ritenuto come risulti, in particolare, dalle stesse fonti probatorie citate che l'attore abbia sovvenzionato tale cifra complessiva di 30.000 € per l'organizzazione, la produzione dei materiali audiovisivi e fotografici (anche per le piattaforme social, affidati, rispettivamente, alla società Crash Test di Magnoni Gianluca, ad ed e la fornitura di materiali necessari per la Testimone_2 Testimone_1
riuscita dell'evento e la realizzazione dell'enorme opera d'arte (cfr. messaggi whatsapp del 24.5.2019 – docc. 1A e 1B), oltre ad aver ha curato e supervisionato vari aspetti dell'organizzazione dell'evento, relativi alla predisposizione della relativa contrattualistica (v. e-mail del 17.5.2019, doc. 3), alla partecipazione all'evento delle persone vicine all'artista, nonché i rapporti con i fornitori (v. e- mail del 30.5.2019, doc. 4), alla gestione dei rapporti con gli incaricati del marketing relativo all'evento (v. e-mail del 28.5.2019, doc. 5), gestito le trattative con il broker che ha assicurato il trasporto dell'opera realizzata da (v. e-mail CP_1
del 30.5.2019 , docc. 6 e 7), seguito passo per passo, curando i rapporti con pagina 8 di 10
N. R.G. 4712/2022 Trib. Verona l'incaricato, la realizzazione del video promozionale dell'evento (v. e-mail del
10.7.2019, doc. 8);
- ritenuto che di tale somma il convenuto abbia restituito 10.000 € - circostanza di cui danno atto entrambe le parti – confermando egli stesso, confessoriamente, la natura finanziaria dell'intero pagamento, e che anche la restante somma di 20.000
€ dovesse essere considerata corrisposta al medesimo titolo, non potendosi certamente distinguere, per altro in assenza di prova contraria sul punto, due diverse causali in relazione a due pagamenti eseguiti quasi contestualmente ma in ogni caso in vista della medesima operazione unitaria e per il medesimo evento (a titolo di conferimento peraltro confermata in sede di interpello dal convenuto) e oggetto di medesima rendicontazione;
- osservato, dunque, come tale diversa causa sia quindi incompatibile con il fatto che i due pagamenti siano stati eseguiti nello stesso periodo (maggio 2019), a distanza di soli 20 giorni l'uno dall'altro e al fatto che proprio nello stesso periodo, avesse inviato a un messaggio dove ricapitolava i presumibili Pt_1 CP_1
oneri relativi all'evento Exxtra, ben superiori allo stesso importo di 30.000,00
Euro (cfr. docc. 1A e 1B);
- ritenuto, dunque, che quanto appena osservato consenta di confermare come la causa dei due bonifici fosse unitaria e comune, il che è stato del resto confermato anche dallo stesso in sede di interpello, laddove egli interrogato sulla ragione CP_1
dei bonifici del complessivo importo di Euro 30.000,00 ha asserito si trattasse di un “conferimento” per il progetto Exxtra, riferendosi all'intera somma mutuata;
- ritenuto in ogni caso ad abundantiam ed in diritto che la sorte “liberale” ed eterogenea di tale pagamento oltre a non risultare espressamente in atti, sia in ogni pagina 9 di 10
N. R.G. 4712/2022 Trib. Verona caso passibile di rilievo di nullità per mancanza di atto pubblico trattandosi di importo non certo di modico valore (cfr. ex multis Cass., S.U., n. 18725 del 27 luglio 2017);
- ritenuto come a tali premesse segua il diritto dell'attore alla restituzione delle somme corrisposte per il complessivo importo di € 31.500 oltre interessi legali ex art. 1284 penultimo comma c.c. dalla domanda al saldo;
- ritenuto come le spese, liquidate come in dispositivo ex DM 55/14 e s.m.i., seguano la soccombenza di parte convenuta;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa R.G. N. 4712 /2022 ogni diversa istanza, difesa ed eccezione disattesa o assorbita,
1. dichiara tenuto e condanna il convenuto, , al pagamento in CP_1
favore dell'attore, , della somma di € 31.500 Parte_1
oltre interessi legali ex art. 1284 penultimo comma c.c. dal 28.6.22 al saldo;
2. condanna il convenuto, , alla refusione delle spese di lite in favore CP_1
di parte attrice, , che si liquidano in € 717,50 Parte_1
per esborsi ed in € 8.000 per compensi difensivi;
oltre IVA E CPA come per legge ove dovute e oltre contributo spese generali al 15%.
Cosi' deciso in data 8 novembre 25 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Verona. il Giudice
Dott. Francesco Chiavegatti
pagina 10 di 10
N. R.G. 4712/2022 Trib. Verona
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Sezione TERZA SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Francesco Chiavegatti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4712/2022 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
degli avv. FRATTA PASINI CARLO e SALVATORE MATTEO
ATTORE
contro
:
(C.F. con il patrocinio degli avv. CRIVELLI CP_1 C.F._2
ER e GI IC ) C.F._3
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte di udienza cartolare del 10.4.25, che qui si intendono richiamate per relationem;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi della novella L. 69/2009, in vigore dal 4.7.2009, applicabile ai procedimenti in corso relativamente al nuovo disposto dell'art. 118 disp. att., ci si limita a richiamare gli atti di causa.
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N. R.G. 4712/2022 Trib. Verona MOTIVI DELLA DECISIONE
(art. 118 disp. Att. C.p.c. rif. L. 69/2009) osservato che il novellato art. 132 c.p.c esonera oramai dall'esposizione del tradizionale
“svolgimento del processo”, essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, “la concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione”; ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare “ concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo ), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
richiamata adesivamente Cass. SS.UU. 16 gennaio 2015, n. 642, secondo la quale nel processo civile - ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992 - non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte pagina 2 di 10
N. R.G. 4712/2022 Trib. Verona in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti;
- richiamato il principio della ragione più liquida - il quale consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c.
, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, siccome costituzionalizzata dall'art. 111 Cost. , con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr ex multis Cass. civ. Sez. Unite, 08-05-2014, n. 9936 , Cass. civ. Sez. lavoro,
19-08-2016, n. 17214, Cass. 28.5.14 n. 12002); osserva:
- con atto di citazione notificato in data 28.6.22, ha agito in Parte_1
giudizio per:
o a) vedere accertare l'inadempimento del convenuto, , CP_1
all'obbligazione di consegna di 7 quadri meglio descritti in citazione e per i quali deduceva di aver già corrisposto il relativo prezzo di € 11.500 ed alla conseguente condanna del medesimo convenuto al relativo adempimento,
o, in via subordinata e previa declaratoria di risoluzione del contratto, al pagamento in restituzione del relativo importo;
o b) ed, inoltre, proponendo domanda di condanna del convenuto, a titolo obbligatorio o di inedebito, al pagamento in restituzione all'attore pagina 3 di 10
N. R.G. 4712/2022 Trib. Verona dell'importo di € 20.000, al medesimo anticipato nel 2018 per il CP_1
finanziamento e la preparazione di un evento di promozione artistica svoltosi al Foro Italico di Roma e denominato “Progetto Exxtra”;
- dato atto di come il convenuto, costituitosi con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 4.11.22, abbia chiesto il rigetto delle domande attoree deducendo:
o con riferimento alla prima domanda, l'avvenuta conclusione di alcun accordo in relazione ai quadri indicati dall'attore in citazione, l'avvenuto pagamento del prezzo da parte dell'attore rispetto ad essi, che il pagamento fosse relativo in parte ad opere già consegnate e in parte ad acconto su opere di maggior valore da realizzare rispetto a opere simili;
o con riferimento alla second domanda, che l'erogazione fosse avvenuta a titolo liberale senza alcun impegno restitutorio;
- dato atto di come, fallito il lungo e articolato tentativo di conciliazione giudiziale, per mancata adesione della parte convenuta, la causa sia stata istruita, a seguito di ordinanza interlocutoria del 25.1.24 mediante produzione documentale da parte di entrambi i soggetti processuali nonché mediante interpello del convenuto e escussione dei testi ammessi all'udienza del 21.6.24;
- dato atto di come nell'atto della precisazione delle conclusioni l'attore abbia concentrato la prima domanda – relativa alla compravendita dei 7 quadri - in termini risolutori, come da conclusione in via subordinata, e quindi di condanna al relativo pagamento restitutorio;
- ritenuto come sulla base degli atti e delle prove ritualmente assunte risultino fondate in fatto e in diritto entrambe le domande;
pagina 4 di 10
N. R.G. 4712/2022 Trib. Verona - ritenuta anzitutto, in fatto, provata la dazione di tutte le somme di denaro indicata dall'attore e in favore del convenuto per complessivi € 31.500, mediante tre distinti bonifici eseguiti rispettivamente in data 13.4.2018 per € 6500 (cfr. doc. 18 attore), in data 27.10.2018 per € 5000 (cfr. doc. 22 fasc. attore) e in data 28.5.19 per € 20.000 (cfr. doc. 11 attore) oltre che risultando le circostanze non contestate ed ammesse anche dal convenuto;
- ritenuto in particolare:
I) con riferimento alla domanda di risoluzione da inadempimento della consegna dei 7 quadri:
- come la relativa domanda sia fondata;
- come la circostanza relativa all'acquisto dei 7 quadri indicati dall'attore risulti confermata tanto dal pagamento di somme di cui si è dato atto, quanto dallo scambio di conversazioni di messaggistica whatsapp documentato in atti nonchè dal contegno tenuto dalle parti, dalle dichiarazioni dei testi escussi, in particolare dal contributo testimoniale di e , oltre che Testimone_1 Testimone_2
dall'interpello del convenuto e dalle difese contraddittorie dello stesso che non ha CP_1
saputo indicare e provare a quale altro tipo di obbligazioni e acquisti si sarebbero riferiti tali pagamenti ed in applicazione dell'onere e regime probatorio sul punto;
- osservato come tali quadri – tutti pezzi unici e relativi a opere già realizzate – raffigurassero, rispettivamente:
o in una prima tranche e per il prezzo di 6500 € per 5 quadri, (doc. Pt_2
13 fasc. attore), (doc. 14), (doc. 15), Persona_1 Persona_2
(doc. 16), delle impronte colorate di tappi di bottiglia (doc. CP_2
17) nonché doc. 25 attore pagina 5 di 10
N. R.G. 4712/2022 Trib. Verona o ed, in una seconda tranche, gli ulteriori due dipinti (cfr. doc. 21 parte attrice), anche questi pezzi unici, raffiguranti uno l'artista e CP_3
l'altro il cantautore al prezzo di Euro 2.500,00 ciascuno, CP_4
(cui era particolarmente interessato poiché ben visibili alle spalle del Pt_1
noto critico d'arte nel corso del video – pubblicato sul Controparte_5
canale YouTube ” – presenta ON TI - Parte_3 CP_5
Ritratti Milanesi” (doc. 19 fasc. attore);
- ritenuto, con riferimento alla I tranche di dipinti, che, il fatto che il pagamento di
€ 6500 si riferisse a quei 5 dipinti sia risultato comprovato dalle dichiarazioni delle testi E oltre che all'articolazione Testimone_2 Tes_1
delle prove della stessa parte convenuta sul punto (cfr. cap. 1 e 3 memoria 183 n.
2);
- ritenuto, con particolare riferimento alla II tranche dei dipinti raffiguranti CP_4
e che, in particolare, risulti dallo stralcio di chat telefonica di cui CP_3
all'applicazione di messaggistica Whatsapp, il cui contenuto parte convenuta non ha minimamente disconosciuto, e che ha comunque valore documentale in assenza di specifiche deduzioni di mancanza di conformità agli originali, che, in data 26.10.2018, risulti aver inviato ad proprio le fotografie di tali due Pt_1 CP_1
dipinti, scrivendo “Domani ti mando i soldi….per tutti e due” e che effettivamente in data 27 ottobre il sig. abbia inviato copia della contabile del bonifico da Pt_1
Euro 5.000,00, cui rispondeva il giorno stesso “Grazie mille!!” con ciò CP_1
evidentemente perfezionandosi il relativo accordo cui non risulta essere mai seguita la relativa consegna (cfr. docc. 20 e 21 chat e 22 bonifico);
pagina 6 di 10
N. R.G. 4712/2022 Trib. Verona - ritenuto in ogni caso che, al di là della mera allegazione relativa al fatto che il convenuto abbia dichiarato di essere genericamente e contraddittoriamente disponibile alla consegna delle relative opere o alla loro realizzazione postuma
(cfr. doc. 27 e 28 parte attrice), che tale consegna o adempimento siano mai avvenuti o il convenuto li abbia mai offerti in maniera giuridicamente esatta e in modo da liberarsi della relativa obbligazione, risulti circostanza nemmeno allegata ancor prima che provata ritualmente in atti;
- ritenuto che, in diritto, trattandosi di obbligazioni contrattuali il creditore sia tenuto esclusivamente a provare la fonte del rapporto e ad allegare l'inadempimento del debitore all'obbligazione e quest'ultimo risulti gravato, per contro, della prova dell'eventuale suo fatto estintivo, modificativo o impeditivo
(cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 30/10/2001, n. 13533 “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento);
- ritenuta alla luce della domanda risolutoria svolta dall'attore come l'inadempimento dedotto sia quindi provato e grave, avendo l'attore adempiuto già al pagamento del prezzo, oltre che atto a determinare la risoluzione con conseguente accoglimento della relativa domanda sul punto;
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N. R.G. 4712/2022 Trib. Verona II) con riferimento alla domanda di restituzione dell'importo di € 20.000 a titolo di finanziamento dell'evento EXXTRA:
- ritenuta la fondatezza anche di tale domanda:
- osservato come il fatto che l'attore abbia erogato la complessiva cifra di 30.000 in riferimento alla preparazione dell'evento “Exxtra” (svoltosi la notte del 2.6.2019 al Foro Italico di Roma nell'ambito di un evento più articolato e denominato la
“NOTTE DEI RE” e con realizzazione di un dipinto di circa 800 mq da parte dell'artista convenuto) risulti circostanza documentata, non contestata ed ammessa dallo stesso convenuto in sede di interpello;
- ritenuto come risulti, in particolare, dalle stesse fonti probatorie citate che l'attore abbia sovvenzionato tale cifra complessiva di 30.000 € per l'organizzazione, la produzione dei materiali audiovisivi e fotografici (anche per le piattaforme social, affidati, rispettivamente, alla società Crash Test di Magnoni Gianluca, ad ed e la fornitura di materiali necessari per la Testimone_2 Testimone_1
riuscita dell'evento e la realizzazione dell'enorme opera d'arte (cfr. messaggi whatsapp del 24.5.2019 – docc. 1A e 1B), oltre ad aver ha curato e supervisionato vari aspetti dell'organizzazione dell'evento, relativi alla predisposizione della relativa contrattualistica (v. e-mail del 17.5.2019, doc. 3), alla partecipazione all'evento delle persone vicine all'artista, nonché i rapporti con i fornitori (v. e- mail del 30.5.2019, doc. 4), alla gestione dei rapporti con gli incaricati del marketing relativo all'evento (v. e-mail del 28.5.2019, doc. 5), gestito le trattative con il broker che ha assicurato il trasporto dell'opera realizzata da (v. e-mail CP_1
del 30.5.2019 , docc. 6 e 7), seguito passo per passo, curando i rapporti con pagina 8 di 10
N. R.G. 4712/2022 Trib. Verona l'incaricato, la realizzazione del video promozionale dell'evento (v. e-mail del
10.7.2019, doc. 8);
- ritenuto che di tale somma il convenuto abbia restituito 10.000 € - circostanza di cui danno atto entrambe le parti – confermando egli stesso, confessoriamente, la natura finanziaria dell'intero pagamento, e che anche la restante somma di 20.000
€ dovesse essere considerata corrisposta al medesimo titolo, non potendosi certamente distinguere, per altro in assenza di prova contraria sul punto, due diverse causali in relazione a due pagamenti eseguiti quasi contestualmente ma in ogni caso in vista della medesima operazione unitaria e per il medesimo evento (a titolo di conferimento peraltro confermata in sede di interpello dal convenuto) e oggetto di medesima rendicontazione;
- osservato, dunque, come tale diversa causa sia quindi incompatibile con il fatto che i due pagamenti siano stati eseguiti nello stesso periodo (maggio 2019), a distanza di soli 20 giorni l'uno dall'altro e al fatto che proprio nello stesso periodo, avesse inviato a un messaggio dove ricapitolava i presumibili Pt_1 CP_1
oneri relativi all'evento Exxtra, ben superiori allo stesso importo di 30.000,00
Euro (cfr. docc. 1A e 1B);
- ritenuto, dunque, che quanto appena osservato consenta di confermare come la causa dei due bonifici fosse unitaria e comune, il che è stato del resto confermato anche dallo stesso in sede di interpello, laddove egli interrogato sulla ragione CP_1
dei bonifici del complessivo importo di Euro 30.000,00 ha asserito si trattasse di un “conferimento” per il progetto Exxtra, riferendosi all'intera somma mutuata;
- ritenuto in ogni caso ad abundantiam ed in diritto che la sorte “liberale” ed eterogenea di tale pagamento oltre a non risultare espressamente in atti, sia in ogni pagina 9 di 10
N. R.G. 4712/2022 Trib. Verona caso passibile di rilievo di nullità per mancanza di atto pubblico trattandosi di importo non certo di modico valore (cfr. ex multis Cass., S.U., n. 18725 del 27 luglio 2017);
- ritenuto come a tali premesse segua il diritto dell'attore alla restituzione delle somme corrisposte per il complessivo importo di € 31.500 oltre interessi legali ex art. 1284 penultimo comma c.c. dalla domanda al saldo;
- ritenuto come le spese, liquidate come in dispositivo ex DM 55/14 e s.m.i., seguano la soccombenza di parte convenuta;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa R.G. N. 4712 /2022 ogni diversa istanza, difesa ed eccezione disattesa o assorbita,
1. dichiara tenuto e condanna il convenuto, , al pagamento in CP_1
favore dell'attore, , della somma di € 31.500 Parte_1
oltre interessi legali ex art. 1284 penultimo comma c.c. dal 28.6.22 al saldo;
2. condanna il convenuto, , alla refusione delle spese di lite in favore CP_1
di parte attrice, , che si liquidano in € 717,50 Parte_1
per esborsi ed in € 8.000 per compensi difensivi;
oltre IVA E CPA come per legge ove dovute e oltre contributo spese generali al 15%.
Cosi' deciso in data 8 novembre 25 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Verona. il Giudice
Dott. Francesco Chiavegatti
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