Sentenza 12 febbraio 2026
Ordinanza collegiale 17 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 12/02/2026, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00272/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01188/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1188 del 2025, proposto da “ -OMISSIS-” , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sigismondo Meyer Von Schauensee, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’ottemperanza,
alla sentenza n. -OMISSIS-emessa dal Tribunale di -OMISSIS- – Sezione II Civile - (RG. -OMISSIS-) in data-OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno -OMISSIS- il dott. ER SO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’odierno ricorso (notificato il-OMISSIS- e in pari data depositato) la ricorrente ha agito in giudizio per ottenere l’ottemperanza dell’Amministrazione intimata alla sentenza indicata in epigrafe.
Con tale provvedimento il Tribunale di Avellino ha rigettato “l’opposizione e conferma integralmente il decreto ingiuntivo opposto, che dichiara definitivamente esecutivo (…) condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta delle spese di lite, che liquida in complessivi € 8.4000,00, oltre Iva e Cpa, come per legge, e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso)”.
Al riguardo, la ricorrente ha evidenziato l’avvenuta notifica della sentenza all’Ente suddetto, il decorso del termine di legge di 120 giorni dalla notifica della stessa, l’avvenuto passaggio in giudicato e la mancata ottemperanza da parte dell’Amministrazione.
L’esponente ha quindi concluso chiedendo l’ottemperanza dell’Ente intimato alla predetta decisione, nonché la nomina di un Commissario ad acta nell’ipotesi di persistente inerzia dell’Amministrazione.
2. L’Ente intimato non si è costituito in giudizio.
3. Alla camera di consiglio del -OMISSIS- la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.
4. Tanto premesso, va rilevato che dalla documentazione prodotta da parte ricorrente emerge che la sentenza de qua:
- è stata notificata all’Amministrazione in data 3 giugno 2024, ai fini dell’intimazione ad adempiere;
- è passata in giudicato, come emerge dalla relativa attestazione datata 23 maggio 2025, rilasciata dalla Cancelleria dell’Ufficio giudiziario di Avellino;
- è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
5. Ciò posto, le statuizioni contenute nel dispositivo della citata decisone risultano, allo stato, non aver ricevuto esecuzione in ragione della mancata prova da parte dell’amministrazione dell’avvenuta esecuzione.
Alla luce del rispetto delle formalità procedurali e della fondatezza della pretesa nei limiti sopra illustrati, il ricorso in esame va accolto e, per l’effetto, in esecuzione dell’azionata sentenza, deve ordinarsi all’Amministrazione suddetta di provvedere all’esecuzione dell’azionata sentenza, per l’importo indicato nella decisione del giudice civile, entro il termine di 90 (novanta) giorni, decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
6. Per il caso di ulteriore inadempienza, si nomina sin d’ora Commissario ad acta nella persona del Prefetto di Salerno, con facoltà di delega ad idoneo Funzionario, affinché – previa formale richiesta della parte ricorrente con dichiarazione attestante la scadenza del termine sopra concesso e la perdurante inottemperanza, direttamente indirizzata al nominato Commissario o al funzionario eventualmente delegato e comunicata per conoscenza a questo Tribunale mediante deposito di copia in atti di causa – si insedi e provveda entro il termine di 90 (novanta) giorni, decorrente dalla ricezione della predetta richiesta, a dare completa ed esatta esecuzione al titolo azionato, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
È inoltre utile soggiungere che il Commissario ad acta dovrà procedere sia alla allocazione della somma in bilancio (ove manchi un apposito stanziamento), all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, nonché al reperimento materiale della somma; con la precisazione che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento. Una volta espletate le indicate operazioni sarà cura dell’organismo commissariale far pervenire a questo Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto. Si precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto Commissario ad acta.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza dell’amministrazione intimata e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso per ottemperanza come in epigrafe proposto:
A) accoglie il ricorso nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione;
B) condanna la Comunità Montana Irno – Solofrana al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in € 1.500,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute e nelle misure di legge, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, nonché alla rifusione del contributo unificato.
C) manda alla segreteria di comunicare il presente provvedimento alle parti ed al Commissario ad acta nominato come da parte motiva.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno -OMISSIS- con l’intervento dei magistrati:
ER SO, Presidente, Estensore
Marcello Polimeno, Referendario
Simona Saracino, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| ER SO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.