Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 02/03/2026, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00082/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00679/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 679 del 2024, proposto da
AN FI, NO FI, rappresentati e difesi dall'avvocato Stefano Goretti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Perugia, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Zetti, Rossana Martinelli, Sara Mosconi, con domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura comunale in Perugia, via Guglielmo Oberdan n. 50;
Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
dell’ORDINANZA sindacale n. 2408 del 18.9.2024, con cui viene intimato “ alla sig.ra FI AN in qualità di proprietaria di un capannone con copertura in materiale contenente amianto (MCA) in via Camillo Corot 21/23 di provvedere immediatamente alla bonifica in sicurezza della copertura del fabbricato, di effettuare la rimozione e lo smaltimento dell’amianto tramite ditta specializzata, di tramettere la documentazione attestante l’incarico alla suddetta ditta specializzata con indicazione dei tempi massimi previsti ” e, per quanto possa occorrere, per l’annullamento della nota USL Umbria 1 prot. 0108631 del 7.6.2024, indirizzata a FI AN, con cui si significa la fine dei lavori di bonifica del fabbricato sito in via Camillo Corot n. 21-23 entro il 25.8.2024 e della nota USLUmbria1 prot. 151798 del 12.8.2024 di diniego alla richiesta di proroga dei lavori di bonifica.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Perugia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 la dott.ssa NA IE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti impugnano l’ordinanza contingibile ed urgente n. 2408 del 18 settembre 2024 con cui la Sindaca del Comune di Perugia, in riferimento ad un fabbricato con coperture in amianto sito in Via Camillo Corot n. 21/23, ha intimato di provvedere immediatamente alla bonifica in sicurezza della copertura dell’immobile, di effettuare la rimozione e lo smaltimento dell’eternit presente e quindi di trasmettere la documentazione attestante l’incarico di bonifica con indicati i tempi di lavorazione.
2. La vicenda di causa è originata dalla nota del 27 giugno 2023 del Dipartimento di Prevenzione, Servizio Igiene e Sanità Pubblica, dell’Azienda Usl Umbria 1, con la quale a seguito di informativa e conseguente sopralluogo, si segnalava ai ricorrenti la presenza di materiale contenente amianto a copertura del capannone sito nel Comune di Perugia, località Sant’Orfeto, e si invitava gli interessati a trasmettere, entro sessanta giorni, una relazione redatta da tecnico competente sullo stato di conservazione della copertura, oppure, entro il medesimo termine, ad inviare documentazione attestante l’incarico a ditta autorizzata per la rimozione/smaltimento del materiale contenete amianto.
3. La Sig.ra FI ha trasmesso all’Usl Umbria 1 la relazione tecnica redatta da Impercar srl, società specializzata nel settore, che il 25 agosto 2023 certificava “ uno stato avanzato di degrado del rivestimento in lastre ondulate ”, e raccomandava la rimozione del materiale entro e non oltre dodici mesi dalla data della perizia, avendo riscontrato un indice di degrado di 64 ed un totale di punteggi per i fattori di danno pari a 16.
4. Il successivo 29 luglio 2024 i ricorrenti chiedevano all’Azienda Sanitaria la concessione di una proroga della scadenza fissata per l’operazione di bonifica, ritenendo opportuno commissionare una nuova perizia ad altro tecnico, visto che quello precedente, in quanto dipendente di azienda specializzata nel recupero dell’amianto, fosse interessato ad “incentivare” l’esecuzione dei lavori di bonifica, quantificati in € 60.000,00; USL Umbria 1 ha risposto negativamente richiamando l’avanzato stato di degrado documentato dalla relazione del 25 agosto 2023, il cui termine per l’esecuzione della bonifica stava per scadere. Il successivo 10 ottobre 2024 la ricorrente ha inoltrato all’USL una nuova perizia a firma del dott. Giorgio Miscetti, che ha riscontrato una sovrastima di rischio ambientale e lavorativo correlato all’effettivo stato del materiale di copertura accertato nella prima perizia, ed ha escluso la necessità di una rimozione immediata della copertura, ritenendo sufficienti interventi di riparazione/sostituzione, a fronte di un indice di degrado di 44 e di un punteggio per i fattori di danno di 10.
5. Nel frattempo, il 20 settembre 2024 il Comune di Perugia notificava alla ricorrente l’ordinanza sindacale con la quale si intimava la bonifica in sicurezza dell’eternit posto sulla copertura dell’immobile.
6. I Sigg.ri FI hanno impugnato l’ordinanza articolando due motivi di gravame.
6.1. Violazione di legge con riferimento alla legge 27.3.1992 n. 257, al D.M. Sanità 6.9.1994 e alle DD.GG.RR. Umbria 8.10.2007 n. 1611 e 1.2.2010 n. 129; eccesso di potere per difetto di istruttoria; illogicità rispetto alle valutazioni tecniche in atti.
L’ordinanza impugnata si fonderebbe sulla sola relazione di un tecnico di una società privata, commissionata dalla stessa ricorrente e non su autonomi accertamenti istruttori di parte pubblica, mentre l’Autorità sanitaria preposta non avrebbe mai eseguito una propria autonoma verifica dello stato del fabbricato e della relativa copertura in eternit, e non avrebbe atteso la seconda perizia proposta dai ricorrenti, appiattendosi sui risultati della prima; d’altro canto il Comune si sarebbe limitato a far propria la prospettiva dell’ASL.
6.2. Violazione di legge con riferimento alla legge 27.3.1992 n. 257, al D.M. Sanità 6.9.1994 e alle DD.GG.RR. Umbria 8.10.2007 n. 1611 e 1.2.2010 n. 129; difetto di motivazione; eccesso di potere per difetto/illogicità di istruttoria.
Sotto altro profilo si contesta che U.S.L.1 nella nota del 27 giugno 2023 di avvio del procedimento di contestazione sullo stato della copertura faceva riferimento ad una “segnalazione pervenuta presso gli Uffici” ed ha affermato di aver effettuato, con proprio personale tecnico, “un sopralluogo per le verifiche di competenza” ma di tali presupposti non vi è traccia nel corpo del provvedimento, nel quale al contrario si riportano stralci della D.G.R. n. 1611/2007 recanti “Linee guida per le Az. USL ai fini della valutazione delle strutture contenenti amianto ”.
6.3. Infine i ricorrenti hanno formulato domanda di consulenza tecnica d’ufficio per la verifica e l’accertamento dell’effettivo rischio connesso ai materiali contenenti amianto presenti nella struttura edilizia de quo .
7. Il Comune di Perugia si è costituito in giudizio rilevando che l’ordinanza sindacale non sarebbe gravata per vizi autonomi, ma solo in via derivata, per difetto di istruttoria oltre che per violazione dell’iter procedimentale delineato dalla normativa in materia. Inoltre l’Ente ha eccepito l’acquiescenza della parte privata, che ha riconosciuto la situazione di pericolo e la necessità dei lavori di smantellamento del tetto di amianto ammalorato, tanto da trasmettere la perizia acquisita alla USL, cambiando idea alla fine solo sulla tempistica degli interventi.
8. In vista della pubblica udienza di decisione del ricorso la difesa dei ricorrenti ha depositato il contratto preliminare di vendita dell’immobile oggetto di causa datato 1 dicembre 2025 con indicazione del 30 marzo 2026 quale data per la stipula del contratto definitivo: nel corpo del preliminare il promissario acquirente si è espressamente obbligato “ a provvedere alla rimozione e allo smaltimento delle coperture in amianto, facendosi carico di tutte le spese e gli oneri necessari per l'adempimento di quanto ordinato dalla Sindaca del Comune di Perugia, in modo da tener indenni e manlevati i promittenti venditori ”. Inoltre i ricorrenti hanno versato in atti la ricevuta del conferimento dell’incarico a ditta qualificata per la rimozione e smaltimento delle lastre di amianto, con data presunta di inizio dei lavori a maggio 2026.
La parte ricorrente ha quindi chiesto rinvio della causa a data successiva.
9. Alla pubblica udienza del 16 gennaio 2023, il difensore del ricorrente ha reiterato la richiesta di rinvio, mentre il Comune di Perugia si è opposto. Indi la causa è stata trattenuta in decisione.
10. Preliminarmente si ritengono insussistenti i presupposti per rinviare la causa, dato che risulta trascorso oltre un anno e mezzo dalla scadenza del termine annuale indicato nella relazione della Impercar del 23 agosto 2023 per l’effettuazione dei lavori di bonifica dell’amianto senza che gli stessi siano stati effettuati: sotto questo profilo è del tutto irrilevante che il proprietario dell’immobile oggetto di causa cambi, dovendo essere comunque assicurata la regolare e tempestiva esecuzione delle misure di messa in sicurezza dell’eternit.
11. Nel merito, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Entrambi i motivi di gravame possono essere esaminati congiuntamente, siccome tendenti a lamentare il difetto di una autonoma istruttoria a fondamento delle determinazioni dell’ASL nonché, a valle, dell’ordinanza sindacale del Comune di Perugia con cui si ordinava la rimozione e la bonifica dell’amianto, le quali si sarebbero “appiattite” sulle conclusioni raggiunte dalla Impercar il 25 agosto 2023, ritenute “eccessive” dalla successiva perizia dell’ottobre 2024.
Tali censure non colgono nel segno.
12. L’ordinanza contingibile e urgente appare doverosamente fondata su esigenze di tutela della salute pubblica la cui attualità è dimostrata dalla relazione messa a disposizione dell’Asl 1 dalla stessa parte ricorrente (che evidentemente vi aderiva) il 25 agosto 2023 in risposta ad apposita richiesta dell’Asl Umbria 1. Nella predetta relazione si accertava “ uno stato avanzato di degrado del rivestimento in lastre ondulate ”, tale da rendere necessitata la rimozione dell’amianto entro 12 mesi.
12.1. Rispetto a tali evidenze documentali del tutto correttamente ASL Umbria 1 negava una proroga del termine per la bonifica, ritenendo superflua una seconda relazione e privilegiando, in un’ottica di maggior tutela, misure di intervento più celeri; in ogni caso è evidente che se anche la seconda relazione fosse pervenuta prima dell’adozione dell’ordinanza sindacale, sarebbe stato onere dell’Autorità sanitaria privilegiare le iniziative più rigorose indicate nella prima, che assicurano una migliore e più efficace prevenzione dei rischi per la salute.
12.2. Peraltro, come osservato dalla difesa comunale, anche la seconda relazione appariva tendenzialmente convergente con la prima quanto alla constatazione di un “diffuso degrado da agenti atmosferici e biologico vegetali ” e di una omogeneità delle lastre del rivestimento rispetto al cattivo stato di conservazione. La sola differenza tra le due relazioni riguardava la tempistica degli interventi suggeriti, ovvero la bonifica entro un anno per la prima e il possibile temporaneo rinvio della stessa tramite interventi manutentivi per la seconda.
12.3. Rispetto alle evidenze istruttorie sopra riferite - peraltro provenienti dalla stessa parte privata, che poi le sconfessava ritenendole “sopravvalutate”- appaiono del tutto ultronee le contestazioni relative all’assenza di una ulteriore istruttoria di parte pubblica “indipendente” da quella di parte privata, oltre all’asserita mancanza di una verbalizzazione delle effettive risultanze del sopralluogo svolto in loco dall’Asl: è chiaro che nell’ottica di una maggior tutela della salute pubblica la relazione di un tecnico, anche se di parte privata, che attestava una situazione di diffuso degrado dell’eternit appariva più che sufficiente per l’imposizione dell’adozione delle misure di messa in sicurezza delle coperture del fabbricato. Inoltre il Comune, pur essendo titolare del potere extra ordinem ai sensi dell’art. 50 del TUEL non ha specifiche competenze in tema di amianto, e quindi doveva necessariamente affidarsi agli accertamenti istruttori svolti o acquisiti dall’Asl ed alle sue richieste di intervento.
12.4. In ogni caso è ulteriormente infondata la censura di mancato rispetto delle procedure nell’accertamento dei presupposti per l’emanazione dell’ordinanza sindacale, dato che a norma dell’art. 4 del D.M. 6.9.1994 è il proprietario dell’immobile e/o il responsabile dell’attività ad essere onerato della valutazione del rischio per la salute e delle connesse attività di custodia e di manutenzione. In particolare egli dovrà:
“ - designare una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto;
- tenere un’idonea documentazione da cui risulti l’ubicazione dei materiali contenenti amianto;
- garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza durante le attività di pulizia, gli interventi manutentivi e in occasione di qualsiasi evento che possa causare un disturbo dei materiali di amianto. A tal fine dovrà essere predisposta una specifica procedura di autorizzazione per le attività di manutenzione e di tutti gli interventi effettuati dovrà essere tenuta una documentazione verificabile; - fornire una corretta informazione agli occupanti dell’edificio sulla presenza di amianto nello stabile, sui rischi potenziali e sui comportamenti da adottare;
- nel caso siano in opera materiali friabili provvedere a far ispezionare l’edificio almeno una volta all’anno, da personale in grado di valutare le condizioni dei materiali, redigendo un dettagliato rapporto corredato di documentazione fotografica. Copia del rapporto dovrà essere trasmessa alla USL competente la quale può prescrivere di effettuare un monitoraggio ambientale periodico delle fibre aerodisperse all’interno dell’edificio. “
In coerenza con tali previsioni, analoghe modalità operative sono prescritte dal Dipartimento di prevenzione Asl Umbria 1- gruppo problematiche amianto - a conferma del regolare rispetto delle procedure sia da parte dell’Autorità Sanitaria che dal Comune di Perugia.
13. Gli atti impugnati quindi resistono alle censure mosse con la presente impugnativa, che deve essere integralmente respinta.
14. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Nulla per le spese nei confronti dell’Azienda sanitaria non costituita.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente al rimborso in favore del Comune di Perugia delle spese di giudizio, che liquida in € 1.500.00= (millecinquecento/00) oltre oneri e accessori di legge. Nulla per le spese nei confronti dell’Azienda sanitaria non costituita.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
PI NG, Presidente
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere
NA IE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA IE | PI NG |
IL SEGRETARIO