Decreto cautelare 27 maggio 2025
Decreto presidenziale 22 dicembre 2025
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00057/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00171/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 171 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Comune di Policoro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Herbert Simone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Basilicata, non costituita in giudizio;
Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in Potenza, via XVIII Agosto, 46 (Palazzo Uff.);
nei confronti
Policoro Green Società Agricola S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
IS LE, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Mitola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
1) della Determinazione 30 dicembre 2024, n. 1924 della Regione Basilicata-Direzione Generale Ambiente, Territorio ed Energia - Ufficio Energia, recante il rilascio dell’Autorizzazione Unica Regionale ai sensi dell’art. 12, comma 3, del D.Lgs. 387/2003 e dell’art. 5 del D. Lgs. 28/2011, in favore della Policoro Green Società Agricola S.r.l. per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di biometano della potenza di 500 smc/h nel Comune di Policoro (MT), Via Ancona snc (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata del 16 gennaio 2025 n. 4);
2) del Verbale di conclusione della Conferenza Decisoria trasmesso con nota prot. n. 0279323 del 20 dicembre 2024;
3) della Nota prot. n. 38652/2024 del 6 dicembre 2024, acquisita al protocollo regionale n. 0267564 del 09 dicembre 2024, con la quale l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale ha espresso parere positivo, comunicando che le opere di progetto non interferiscono con aree classificate a rischio e prescrive di attenersi a quanto disposto dall’art. 1, c.8 e dall’art. 4-quater delle Norme di attuazione del vigente PAI;
4) di tutti gli altri atti presupposti, connessi e consequenziali (ivi comprese la Nota della Regione Basilicata 28 settembre 2024 prot. n. 207094, la Nota Regione Basilicata 19 novembre 2024 prot. n. 252268, e la nota del 27.11.2024 dell’Ufficio Pianificazione Territoriale e Paesaggio della Regione, prot. 0258811;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti:
1) della Determinazione della Regione Basilicata, Direzione Generale dell’Ambiente, Energia e Tutela del Territorio del 13 ottobre 2025 prot. regionale 23BE.2025/D.01504 dell’Ufficio Energia (doc. n. 19) con cui è stata rigettata l’istanza di riesame in autotutela presentata dal Comune di Policoro avverso l’Autorizzazione Unica Regionale n. 1924 del 30.12.2024 ed è stato confermato questo provvedimento con rinnovata motivazione (comunicata il 14 ottobre 2025);
2) del provvedimento della Regione Basilicata, Direzione Generale dell’Ambiente, Energia e Tutela del Territorio del 27.5.2025 prot. n. 125749 (doc. n. 11), recante “invito a formulare la determinazione di competenza”;
3) della nota del 3.9.2025 prot. n. 0200224 della Regione Basilicata-Ufficio Protezione Civile (doc. n. 23);
4) di tutti gli altri atti presupposti, connessi e consequenziali.
Nonché degli atti già impugnati con il ricorso straordinario al presidente della repubblica e con l’atto di trasposizione ex art. 48 c.p.a..
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale e di Policoro Green Società Agricola S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. AO RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo, depositato in data 26/5/2025 a seguito di rituale trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario al Capo dello Stato originariamente proposto, il Comune di Policoro ha impugnato la Determinazione della Regione Basilicata, n. 1924 del 30/12/2024, recante il rilascio dell’Autorizzazione Unica Regionale, ai sensi dell’art. 12, co. 3, del D.lgs. n. 387/2003 (disposizione abrogata dal D.lgs. 190/2024, ma vigente ratione temporis ) e dell’art. 5 del D.lgs. n. 28/2011, in favore della Policoro Green Società Agricola S.r.l., per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di biometano della potenza di 500 smc/h, da ubicarsi nel territorio di detto Comune.
1.1. Il gravame è stato affidato a molteplici motivi, appresso descritti e scrutinati.
2. Si è costituita in giudizio, per resistere all’accoglimento del ricorso, la società controinteressata, oltreché l’Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale.
3. Pendente il giudizio, sono avvenuti i seguenti sviluppi procedimentali.
3.1. In data 11/4/2025, il Comune di Policoro ha presentato alla Regione Basilicata un’istanza di annullamento in autotutela dell’impugnato provvedimento di autorizzazione, n. 1924 del 30/12/2024, ipotizzandone l’illegittimità, tra l’altro, per violazione dell’art. 14- bis della L. n. 241/1990, atteso che:
- con nota, prot. 0207094 del 28/9/2024, la Regione Basilicata ha trasmesso agli Enti interessati l’atto indittivo della conferenza di servizi decisoria svoltasi nel contesto del procedimento autorizzatorio (con assegnazione del termine di 15 giorni per l’eventuale richiesta di integrazioni, documenti e chiarimenti e del termine di 45 giorni per l’espressione del parere e delle determinazioni di competenza);
- tale nota, tuttavia, non sarebbe stata inviata al Comune di Policoro, nel cui territorio è localizzato l’impianto di produzione di biometano de quo ;
- il Comune di Policoro avrebbe ricevuto soltanto la successiva nota, prot. n. 252268 del 19/11/2024, con cui la Regione ha trasmesso agli Enti interessati (questa volta anche al Comune) l’istanza autorizzatoria presentata dalla società controinteressata (con le successive integrazioni) e richiesto l’espressione delle determinazioni finali di competenza entro il termine perentorio del 19/12/2024, con l’avvertenza che “ (…) L’eventuale mancata comunicazione della determinazione di cui sopra entro il succitato termine perentorio, ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti sopra indicati, equivalgono ad assenso senza condizioni ai sensi dell’art. 14-bis co. 4 della Legge 241/1990 (…) ”;
- il Comune non ha trasmesso alcuna determinazione e, conseguentemente, nel provvedimento autorizzatorio, la Regione ha ritenuto formato l’assenso tacito dell’Ente civico;
- ciò avrebbe leso il diritto del Comune alla partecipazione procedimentale (con conseguente illegittimità del relativo assenso per silentium ), tenuto conto che la mancata comunicazione della richiamata nota indittiva avrebbe precluso la manifestazione del parere di competenza. Né varrebbe a sanare tale illegittimità la successiva nota del 19/11/2024, stante l’intervenuta compressione del termine per l’espressione del parere da 45 a 30 giorni; d’altra parte, atteso che il Comune è preposto alla tutela di interessi sensibili in materia ambientale, urbanistica, sanitaria, il termine di 45 giorni si sarebbe dovuto raddoppiare ai sensi dell’art. 14- bis , n. 2 lett. c), della L. n. 241/1990.
3.2. In data 29/4/2025, dando seguito a detta istanza, la Regione Basilicata ha avviato il procedimento per l’eventuale annullamento in autotutela dell’impugnato provvedimento, al fine di valutare la fondatezza dei richiamati vizi di legittimità, con la precisazione che “ Ove tali motivi di illegittimità rilevati nell’istanza di riesame in autotutela fossero ritenuti fondati, si procederà all’annullamento in autotutela del succitato provvedimento con nuova indizione della Conferenza di Servizi decisoria ”.
Nel contesto di tale procedimento, in data 27/5/2025, la Regione ha invitato il Comune di Policoro a trasmettere “ (…) la propria determinazione relativa al progetto oggetto del provvedimento di autorizzazione (…), a titolo di rimessione in termini, al fine di consentire la partecipazione del Comune alla conferenza di servizi i cui esiti sono stati posti a fondamento del citato provvedimento autorizzativo (…) ”, precisando che “ (…) la determinazione richiesta, congruamente motivata, deve essere formulata in termini di assenso o dissenso e indicando, ove possibile, le prescrizioni e/o condizioni eventualmente necessarie ai fini dell’assenso (…) ” e che “ (…) la determinazione richiesta dovrà riguardare le competenze del Comune che rilevano rispetto alla tipologia di procedimento amministrativo di cui trattasi, ossia la compatibilità urbanistica del progetto e l’impatto acustico dello stesso (…) ”.
In data 11/6/2025, corrispondendo a detta ultima richiesta, il Comune di Policoro ha trasmesso alla Regione il parere definitivo di sua competenza, di segno contrario alla realizzazione dell’intervento.
In data 24/6/2025, la Regione ha trasmesso detto parere a tutti gli enti coinvolti nella sede conferenziale.
In data 31/7/2025, si è svolta presso la Regione una riunione con la società controinteressata e con il Comune di Policoro per discutere le obiezioni all’autorizzazione esposte nel parere comunale.
3.3. In data 13/10/2025, a definizione del procedimento di autotutela, la Regione ha adottato la Determinazione n. 23BE.2025/D.01504, con cui, nel confutare le obiezioni ostative sollevate nel richiamato parere comunale, si è confermata la validità della precedente Determinazione autorizzatoria n. 1924/2024 (con ulteriori due prescrizioni).
4. Avverso tale nuovo provvedimento, con atto notificato in data 12/12/2025, il Comune di Policoro ha proposto motivi aggiunti (da valere anche come ricorso autonomo, assistito da procura speciale), con estensione a tale sopraggiunta determinazione di tutti i motivi di impugnazione già enucleati nel ricorso introduttivo, nonché con l’enucleazione di nuovi ulteriori motivi.
5. Con atto depositato in data 12/12/2025, è intervenuto ad adiuvandum delle ragioni ricorsuali il sig. IS LE, titolare di un’attività di coltivazione di fragole su terreni ubicati in prossimità del sito di progetto.
6. All’udienza pubblica del 14/1/2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Preliminarmente, in adesione della relativa eccezione sollevata dalla società controinteressata, va dichiarata l’inammissibilità del richiamato atto di intervento, tenuto conto che, nel processo amministrativo, l'intervento ad adiuvandum può essere proposto solo da un soggetto titolare di una posizione giuridica collegata o dipendente dalla situazione fatta valere con il ricorso principale (intervento adesivo-dipendente), ma è escluso nei riguardi del cointeressato che vanta un interesse personale e diretto all'impugnazione del provvedimento oggetto di impugnazione, il quale ha l’onere di un’autonoma impugnazione nel rispetto dei termini decadenziali (Consiglio di Stato, sez. VII, 17/2/2025, n. 1279; id. sez. III, 4/4/2023, n. 3442; id. ad. plen. 14/12/2022, n. 16); qualitas quest’ultima che, nella specie, va attribuita all’interveniente, secondo quanto da questi prospettato ex professo nell’atto di intervento (“ Si è, quindi, in presenza di un interesse concorrente ed omogeneo rispetto al Comune ricorrente, in quanto titolare di un’attività di coltivazione di fragole su terreni ubicati in prossimità del sito di progetto, con ragioni adesive alle censure già formulate dal ricorrente, anche alla luce della vicinitas e dei profili ambientali/urbanistici dedotti in atti ”).
8. Il ricorso e l’atto di motivi aggiunti (anche quale ricorso autonomo) sono infondati (il che consente di prescindere dall’esame di ogni eccezione in rito).
8.1. Con il primo ed il secondo motivo di ricorso (rubricati sub I e II), esaminabili congiuntamente, sono stati dedotti i vizi di segno procedimentale dianzi richiamati (cfr. supra par. 3.1).
Le censure sono improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.
Ed invero, il lamentato vizio connesso all’ipotizzata lesione delle garanzie partecipative in danno del Comune di Policoro, a tacer d’altro, può dirsi concretamente superato in virtù dell’adozione del richiamato provvedimento confermativo, n. 23BE.2025/D.01504 del 13/10/2025, considerato che, con tale determinazione, la Regione si è dichiaratamente fatta carico dell’esigenza di accordare al Comune pienezza di interlocuzione sull’autorizzabilità o meno del progetto candidato dalla società controinteressata, all’uopo richiedendo all’Ente civico l’espressione del parere di sua competenza (effettivamente comunicato, senza riserve, in data 10/6/2025).
Inoltre, a seguito dei richiamati sviluppi procedimentali e provvedimentali, l’autorizzazione progettuale sub iudice non è più fondata sull’ipotizzato silenzio assenso comunale.
Si rinvia al prosieguo la disamina di tale modus agendi (cfr. infra par. 8.17), siccome afferente allo scrutinio di legittimità della sopraggiunta Determinazione regionale n. 23BE.2025/D.01504 del 13/10/2025.
In ogni caso, le richiamate censure sono infondate nel merito.
Vi è evidenza in atti della circostanza che – seppur non destinatario della nota indittiva della conferenza di servizi del 28/9/2024 – il Comune ha avuto contezza della pendenza del procedimento di autorizzazione unica dell’impianto in questione sin dal 4/10/2024, allorquando ha ricevuto, per conoscenza, la richiesta istruttoria formulata dalla Soprintendenza Archeologica Belle arti e Paesaggio della Basilicata in seno alla sede conferenziale (circostanza incontroversa).
Il che ha, comunque, garantito il tempestivo raggiungimento dello scopo notiziale perseguito dalla nota indittiva, consentendo al Comune, anche in ossequio a quei generali doveri di correttezza e di leale collaborazione iscritti nell’art. 1, co. 2- bis , della L. n. 241/1990, la concreta ed effettiva possibilità di partecipare al procedimento autorizzatorio, formando ed esternando, nei tempi assegnati alla generalità degli Enti coinvolti, la propria determinazione sull’autorizzabilità o meno del progetto.
Talché, la conseguente condotta comunale – sostanziatasi nella mancata partecipazione alla sede conferenziale – è, a ben vedere, l’espressione di una libera scelta rispetto alla quale le censure in esame si pongono in insanabile contraddizione e dalla quale non possono farsi discendere, dunque, effetti vizianti in danno del provvedimento autorizzatorio.
Ciò, volendo prescindere dall’ulteriore incontestata circostanza – già evidenziata in narrativa - per cui il Comune di Policoro, in data 19/11/2024, ha ricevuto la nota prot. n. 252268 con cui la Regione ha trasmesso agli Enti interessati (anche al Comune) l’istanza autorizzatoria presentata dalla società controinteressata (con le successive integrazioni) e richiesto l’espressione delle determinazioni finali di competenza entro il termine perentorio del 19/12/2024, con l’avvertenza che “ (…) L’eventuale mancata comunicazione della determinazione di cui sopra entro il succitato termine perentorio, ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti sopra indicati, equivalgono ad assenzo senza condizioni ai sensi dell’art. 14-bis co. 4 della Legge 241/1990 (…) ”.
A fronte di tale notizia, il Comune ha continuato a serbare un contegno di assoluta inerzia (contrastante con i richiamati parametri), astenendosi da ogni iniziativa diretta a garantirsi l’effettiva partecipazione ad una sede procedimentale alla quale non poteva dirsi indifferente (come i successivi sviluppi giurisdizionali hanno dimostrato), ivi inclusa, in particolare, l’eventuale formulazione di una semplice richiesta di proroga dei termini in suo favore.
La pretestuosità delle censure in esame è plasticamente confermata, infine, dalla lettura della Delibera di Giunta comunale, n. 75 del 26/3/2025, recante la decisione di proporre ricorso straordinario avverso il provvedimento autorizzatorio de quo , nella quale si dà atto del parere negativo di regolarità tecnica alla proposta di impugnazione espresso dal Dirigente ad interim del V Settore del Comune, in quanto “ nel corso del procedimento di cui all’autorizzazione unica regionale, l’ufficio urbanistica del Comune ha di fatto già espresso parere positivo alla realizzazione dell’impianto mediante silenzio assenso che ha valore definitivo e vincolante ex art. 14 della L. 241/1990 ”.
8.2. Con il terzo motivo di ricorso (rubricato sub III), è dedotto che la Regione avrebbe omesso il recepimento della prescrizione, contenuta nel parere della Soprintendenza Archeologica Belle arti e Paesaggio della Basilicata, di cui alla nota prot. n. 0276778 del 18/12/2024, di attivazione della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, in violazione dell'art. 28 del D.lgs. n. 42/2004.
Il motivo è infondato.
In disparte la pertinenza del richiamato paradigma normativo (il quale va riferito ai soli lavori pubblici, come previsto dalla Circolare del Ministero della Cultura n. 26 del 14/6/2024), è dirimente rilevare che, dalla lettura della richiamata previsione, si evince che l’invocata verifica preventiva dell'interesse archeologico afferisce alla fase esecutiva e non integra affatto, come erroneamente opinato nel ricorso, un requisito dell’autorizzazione.
In ogni caso, l’autorizzazione è stata rilasciata “ in base alle prescrizioni, alle osservazioni ed in conformità ai pareri, nulla osta, autorizzazioni, permessi e assensi comunque denominati, rilasciati dalle diverse Amministrazioni e dagli Uffici regionali coinvolti nel procedimento autorizzativo e che qui si intendono integralmente richiamati ”; formulazione sufficientemente esplicita per ritenere che la prescrizione de qua , seppure non specificamente richiamata o trascritta, costituisca parte integrante del dispositivo dell’avversato provvedimento.
Fermo restando che l’eventuale rilevazione, in sede di verifica preventiva dell'interesse archeologico, dell’elevato rischio archeologico non comporta, di per sé, l’applicazione della tutela paesaggistica relativa alle zone di interesse archeologico, ai sensi dell’art. 142, co. 1, lett. m), del D.lgs. n. 42/2004 (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 6/10/2025, n. 7789).
8.3. Con il quarto motivo di ricorso (rubricato sub IV), è dedotto, sotto connesso profilo, che la Regione avrebbe omesso il recepimento delle prescrizioni contenute nel parere del Comando Generale dei VV.FF. di Matera di cui alla nota prot. n. 0009790 del 17/12/2024.
Anche tale censura va respinta, siccome incentrata - per le ragioni sopra esposte (cfr. supra par. 8.2) - su un erroneo presupposto, dovendosi ritenere che il provvedimento autorizzatorio sub iudice è integrato per relationem “ in base alle prescrizioni, alle osservazioni ed in conformità ai pareri, nulla osta, autorizzazioni, permessi e assensi comunque denominati, rilasciati dalle diverse Amministrazioni e dagli Uffici regionali coinvolti nel procedimento autorizzativo e che qui si intendono integralmente richiamati ”.
8.4. Con il quinto motivo di ricorso (rubricato sub V), è dedotto che la Regione Basilicata avrebbe omesso il preventivo svolgimento della valutazione di incidenza ambientale (V.Inc.A.) di cui al D.P.R. n. 357/1997, da ritenersi dovuta in quanto l’areale prescelto per la realizzazione dell’impianto di compostaggio, pur non rientrando direttamente nella perimetrazione SIC o ZPS e, quindi, nella Rete Natura 2000, è prossimo ad aree oggetto di tutela (ZSC e ZPS “Bosco Pantano di Policoro e Costa Ionica Foce Sinni”, appartenente alla Rete Natura 2000, nonché alla ZSC codice IT-9220080 “Costa Ionica Foce Agri”), sulle quali sarebbe in grado di produrre impatto olfattivo.
Il motivo è infondato.
L’art. 5, co. 3, del D.P.R. n. 357/1997 dispone che “ I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare (…) i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi ”.
Ai sensi di tale previsione, in assenza di dirette interferenze con un sito protetto, il soggetto proponente è tenuto a predisporre uno studio, “ ai fini della valutazione di incidenza ”, solo qualora l’intervento possa “ avere incidenze significative sul sito ”.
In specie, il Comune ricorrente non ha fornito alcun elemento concreto in grado di suffragare la tesi della necessità della valutazione di incidenza (asseritamente omessa), essendosi limitato ad invocare, alquanto genericamente, la circostanza della prossimità della sede progettuale con i richiamati siti (inclusi nella Rete Natura 2000); il che, tuttavia, non è di per sé dimostrativo dell’esistenza di quelle “ incidenze significative ” richieste dalla norma quale imprescindibile presupposto per lo svolgimento della procedura valutativa in questione.
D’altra parte, merita evidenziare che la problematica della possibile interferenza del progetto con detti siti non è rimasta estranea al procedimento autorizzatorio, come ben si evince dalla lettura del parere reso dall’Ufficio Parchi, Biodiversità e Tutela della Natura della Regione Basilicata, in data 6/11/2024, in sede conferenziale; in tale atto consultivo, in particolare, l’Ufficio competente, nel prestare il proprio assenso all’autorizzazione del progetto, ha rilevato “ la vicinanza/contiguità del progetto con le aree tutelate sopraindicate nonché la concomitante presenza, nello stesso areale, di altri impianti FER in esercizio ” e, conseguentemente, impartito specifiche raccomandazioni (“ incrementare, rinaturalizzare e migliorare le valenze ecologico-funzionali con essenze autoctone già presenti, del tipo formazioni igrofile, reperite in loco; rinaturalizzare, oltre i perimetri interni anche quelli esterni alle recinzioni dell’impianto, nonché i bordi delle strade di accesso e delle strade limitrofe, con siepi, arbusti e naturale copertura vegetale/floristica rigorosamente autoctoni, del tipo formazioni igrofile, meglio se presenti in loco e nelle vicine aree tutelate; conservare gli elementi naturali e seminaturali, anche se residui, del paesaggio ”), da considerarsi anch’esse refluite nel dispositivo provvedimentale in virtù del generale rinvio, in esso contenuto, “ alle prescrizioni, alle osservazioni ed in conformità ai pareri, nulla osta, autorizzazioni, permessi e assensi comunque denominati, rilasciati dalle diverse Amministrazioni e dagli Uffici regionali coinvolti nel procedimento autorizzativo ”.
Trattasi, all’evidenza, della realizzazione di un equilibrato contemperamento tra l’iniziativa imprenditoriale in questione e le esigenze di protezione di aree tutelate, nel presupposto dell’inconfigurabilità e, comunque, della mancata dimostrazione di “ incidenze significative ” su queste ultime (nei sensi richiesti dall’art. 5, co. 3, del D.P.R. n. 357/1997); d’altra parte, detta valutazione è espressiva di apprezzamenti latamente discrezionali, sindacabili entro i limiti – il cui superamento non risulta, in specie, comprovato - del difetto di motivazione, dell’illogicità manifesta e dell’erroneità dei presupposti di fatto.
8.5. Con il sesto motivo di gravame (rubricato sub VI), è dedotto che la metodologia (modello CALPUFF) utilizzata per stimare l’impatto odorigeno non sarebbe attendibile perché i valori utilizzati sarebbero sistematicamente inferiori a quelli realisticamente prevedibili e tecnicamente giustificati da letteratura tecnica di settore, inducendo una sottovalutazione significativa delle emissioni odorigene previste dall'impianto in progetto.
Sotto altro connesso profilo, l’autorizzazione sarebbe stata rilasciata senza previa valutazione dell’insalubrità dell’attività e senza prescrizioni specifiche in ordine all'ubicazione e alle modalità di esercizio atte a tutelare l’igiene e la salute pubblica, in palese violazione del quadro normativo sanitario e del principio di precauzione, avuto particolare riguardo a quanto previsto dagli artt. 216 e 217 del R.D. n. 1265/1934, che prevede l’attivazione di uno specifico procedimento sanitario di competenza sindacale in presenza di un impianto che, per tipologia, ubicazione e caratteristiche emissive, rientra tra quelli "industriali insalubri di prima classe".
Anche tale motivo non è fondato.
8.5.1. Ritiene il Collegio, infatti, che le censure dianzi compendiate non siano in grado di scalfire le positive valutazioni, circa l’autorizzabilità del progetto dal punto di vista ambientale e sanitario, espresse dalle competenti Amministrazioni (rispettivamente, l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente e l’Azienda sanitaria locale di Matera) in sede di conferenza di servizi.
Né detti apporti consultivi, anch’essi estrinsecazione di apprezzamenti discrezionali, risultano specificamente contestati dal Comune di ricorrente, la cui impugnazione è essenzialmente protesa ad un sindacato sostitutivo impingente nel merito amministrativo e, come tale, da considerarsi inammissibile.
Rileva, in particolare, il parere espresso dall’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, prot. G.0021616/2024 del 18/12/2024, in cui detta Amministrazione ha specificamente e positivamente esaminato la tematica dell’impatto olfattivo dell’impianto, con l’approntamento di misure volte all’efficace tutela da dannose emissioni odorigene, all’uopo prescrivendo alla società:
- “ un monitoraggio in continuo dell’impatto odorigeno di durata quindicinale e con frequenza semestrale presso il recettore sensibile più impattato dall’odore e nel punto al confine dell’impianto più prossimo al recettore stesso mediante un analizzatore a fluorescenza per l’acido solfidrico. I punti di monitoraggio e la strumentazione da utilizzare dovranno essere oggetto di proposta da sottoporre all’ARPAB per la propria approvazione (informando per conoscenza anche l’Autorità competente al rilascio dell’autorizzazione) entro 60 giorni dalla data di rilascio dell’autorizzazione ”;
- “ la formulazione di una “procedura gestionale delle segnalazioni di molestie olfattive da parte dei residenti” che andrà sottoposta all’approvazione di ARPAB entro 60 gg dal rilascio dell’autorizzazione ”.
Risulta in fatto che la società ha tempestivamente provveduto a conformarsi a dette prescrizioni, predisponendo tanto il “piano di monitoraggio dell’odore ai recettori”, quanto la “procedura gestionale delle segnalazioni di molestie olfattive da parte dei residenti” (di cui la stessa dovrà dare puntuale attuazione); atti che sono stati approvati dall’A.R.P.A. di Basilicata con nota prot. G.0003801/2025 - U – del 25/2/2025, neppure impugnata dal Comune ricorrente.
8.5.2. Quanto all’ipotizzata pretermissione del ruolo del Sindaco in sede di valutazione dei profili di sanità pubblica, è sufficiente rilevare che l’invocata previsione di cui all’art. 217 del R.D. n. 1265/1934 (“ Quando vapori, gas o altre esalazioni, scoli di acque, rifiuti solidi o liquidi provenienti da manifatture o fabbriche, possono riuscire di pericolo o di danno per la salute pubblica, il sindaco prescrive le norme da applicare per prevenire o impedire il danno e il pericolo e si assicura della loro esecuzione ed efficienza ”) non risulta pertinente:
- sia perché l’impianto per cui è causa non ha natura di impianto industriale, chimico o di trattamento di rifiuti, in quanto è funzionale alla produzione di energia sotto forma di biocarburante, utilizzando una biomassa, dunque una fonte rinnovabile, quale appunto sono i sottoprodotti agricoli (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 22/12/2022, n. 11217);
- sia perché il potere sindacale previsto dalla richiamata previsione va correttamente inquadrato nel più ampio contesto normativo di riferimento (come evolutosi nel tempo) e, conseguentemente, va considerato recessivo rispetto ai pareri e agli atti di assenso o di diniego provenienti da autorità tecniche operanti nel campo della tutela ambientale e sanitaria (cfr. T.A.R. Lazio, sez. III, 28/7/2022, n. 10715; T.A.R. Marche, sez. I, 24/7/2021, n. 624; Consiglio di Stato, sez. I, 30/9/2019, n. 2534).
8.6. Con il settimo motivo di gravame (rubricato sub VII), è dedotto che sarebbe stata omessa la pubblicazione di un avviso funzionale alla partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, nota come Convenzione di Aarhus (Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale), ratificata con L. n. 108/2001.
Il motivo è inammissibile per carenza di interesse, siccome diretta a far valere “ un vulnus a posizioni soggettive in titolarità di terzi ”, in specie i cittadini (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 22/12/2022, n. 11217) e, comunque, infondato, in quanto, come si evince dalla lettura dell’art. 24 del D.lgs. n. 152/2006 (attuativo, in parte qua , del richiamato vincolo convenzionale), l’invocato obbligo di partecipazione del pubblico alle decisioni sull’ambiente è predicabile de iure , all’interno dell’ordinamento, esclusivamente per il caso, qui non ricorrente, di Valutazione di impatto ambientale o di Valutazione ambientale strategica.
8.7. Con l’ottavo motivo di gravame (rubricato sub VIII), è dedotto che l’impugnata autorizzazione riguarderebbe un impianto ad elevato rischio ambientale in un’area sottoposta a vincolo idrogeologico e classificata R2 (rischio medio), senza che sia stata svolta una valutazione esaustiva dei rischi di instabilità del suolo, di allagamento e di erosione, come invece richiesto dalla normativa vigente in materia di difesa del suolo e dalle N.T.A. del Piano per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell’Autorità di Bacino.
Il motivo è infondato.
Anzitutto, non vi è alcuna dimostrazione della denunciata interferenza dell’impianto in questione con vincoli idrogeologici; piuttosto, risulta dagli atti, in particolare dal parere, prot. n. 32588 del 22/10/2024, espresso in sede conferenziale dalla competente Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, che l’impianto ha subito una modifica localizzativa, sollecitata dalla stessa Amministrazione nel corso del procedimento, al dichiarato scopo di eliminare ogni interferenza di tal natura (mediante la ricollocazione della cisterna n. 6 esternamente all’area a rischio idrogeologico R2 censita dal vigente Piano di Assetto Idrogeologico).
Né sussiste alcuna contraddizione, interna al richiamato parere, tra il giudizio di conformità del progetto al Piano di Gestione del Rischio Alluvioni e la rilevata interferenza di una porzione del sito con le Aree a Potenziale Rischio Significativo di Alluvione, considerato che, come condivisibilmente evidenziato dall’Autorità di Bacino, mentre il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni è uno strumento normativo approvato ai sensi della Direttiva 2007/60/CE, il documento concernente le Aree a Potenziale Rischio Significativo di Alluvione rappresenta esclusivamente una fase preliminare di studio e analisi tecnica, priva di efficacia normativa.
Le ulteriori plurime deduzioni (a tratti altamente specialistiche) volte a dimostrare presunti vizi istruttori dell’autorizzazione, in punto di tutela della pubblica incolumità e del territorio, si presentano essenzialmente generiche (non essendo specificato se e in che misura le ipotizzate omissioni istruttorie siano rilevanti in ottica invalidante), oltreché impingenti nel merito della discrezionalità amministrativa (non essendo assistite dall’enucleazione di indici sintomatici di manifesta illogicità, travisamento ed inattendibilità delle contrarie conclusioni alle quali è pervenuta l’Amministrazione).
8.8. Con il nono motivo di gravame (rubricato sub IX), è dedotto che l’istruttoria del procedimento sarebbe viziata da eccesso di potere per omessa valutazione dell’impatto economico-sociale e paesaggistico del progetto sul territorio comunale, nonché da insufficiente analisi costi-benefici, anche in ottica di proporzionalità, in violazione dei principi generali che regolano l’azione amministrativa e il principio di leale collaborazione tra enti pubblici.
Il motivo è infondato.
E’ dirimente rilevare come il provvedimento autorizzatorio per cui è causa è stato adottato in conformità agli esiti di un’articolata conferenza di servizi nella quale sono stati debitamente apprezzati tutti gli interessi, pubblici e privati, coinvolti nell’iniziativa progettuale, con assegnazione di prevalenza a quelli connessi alla realizzazione della stessa, secondo le regole proprie di governo del modulo conferenziale, ai sensi degli artt. 14 e ss. della L. n. 241/1990.
8.9. Con il decimo motivo di gravame (rubricato sub X), è dedotto che l’autorizzazione sarebbe viziata da gravi carenze nella definizione e documentazione del piano di approvvigionamento delle biomasse e del bilancio di massa e di energia, essenziali per la valutazione della sostenibilità tecnica e ambientale dell’impianto.
Il motivo è inammissibile.
Invero, la deduzione si appalesa alquanto generica, essendo incentrata unicamente nell’elencazione di presunte carenze di elementi contenutistici di cui sarebbe affetto il progetto, senza tuttavia comprovare specificamente l’effettività, la fonte e la rilevanza (in ottica invalidante) delle stesse.
Vieppiù alla luce dell’elaborato progettuale denominato “ A6 – studio del bacino di approvvigionamento ” (debitamente allegato all’istanza autorizzatoria in conformità a quanto previsto dal par. 3.4.2.1 dell’Appendice “A” del Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale - P.I.E.A.R. di Basilicata, recante la “ Procedura per la gestione delle autorizzazione unica alla costruzione ed all’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ”), la cui disamina viene del tutto pretermessa nel contesto dell’impugnazione; in tal modo, sottendendo un inammissibile sindacato sostitutivo delle valutazioni compiute dall’Amministrazione, in sede autorizzatoria, circa la completezza e la rilevanza di tale elaborato.
8.10. Con l’undicesimo motivo di gravame (rubricato sub XI), è dedotta l’illegittimità dell’autorizzazione in quanto fondata su una gestione delle emissioni odorigene gravemente carente e in contrasto con le migliori tecniche disponibili e con le indicazioni tecniche dell’A.R.P.A. e degli enti competenti.
Il motivo è inammissibile.
Le argomentazioni dianzi esposte (cfr. supra par. 8.9) sono, infatti, riferibili anche allo scrutinio di tale deduzione, siccome affetta dal medesimo errore di impostazione.
Nel merito, peraltro, si osserva che gran parte dei parametri normativi invocati a sostegno della doglianza (art. 29- quater del D.lgs. n. 152/2006; Direttiva 2018/1147/UE) non sono pertinenti alla fattispecie, poiché afferenti alla materia del trattamento di rifiuti (non rilevante in queste sede); inoltre, la conformità dell’impianto alle prescrizioni impartite, nella sede conferenziale, dall’A.R.P.A. di Basilicata nell’ottica della corretta gestione delle emissioni odorigene è incontestabilmente desumibile dall’intervenuta approvazione, da parte di tale Agenzia, con nota prot. Prt.G.0003801/2025 - U del 25/2/2025, del “ piano di monitoraggio dell’odore ai ricettori ” e della “ procedura gestionale di segnalazione delle molestie olfattive ” che la società controinteressata ha chiesto di attuare in ottemperanza delle prescrizioni all’uopo impartite in sede autorizzatoria (cfr. supra par. 8.5.1).
8.11. Con il dodicesimo motivo di gravame (rubricato sub XII), è dedotta l’illegittimità dell’autorizzazione in quanto consentirebbe l’esercizio di un impianto con significative emissioni convogliate in atmosfera, in assenza dell’adozione di sistemi di abbattimento attivi conformi alle migliori tecnologie disponibili (BAT) e senza una corretta valutazione degli effetti cumulativi e sanitari.
Il motivo è inammissibile.
Le argomentazioni dianzi esposte (cfr. supra par. 8.9 e 8.10) sono, infatti, riferibili anche allo scrutinio di tale deduzione, affetta dalla medesima erronea impostazione. Anche in tal caso, risulta del tutto pretermesso l’esame critico degli elaborati progettuali dedicati alle ventilate carenze istruttorie, quali, in particolare, la “ Relazione sulle emissioni di tipo convogliato ” (in cui sono definite le emissioni in atmosfera di tipo convogliato, generate durante il normale esercizio dell’impianto) e l’elaborato sull’impatto odorigeno dell’impianto (per quanto attiene le emissioni in atmosfera di tipo diffuse).
Nel merito, peraltro, la doglianza è largamente inconferente rispetto all’oggetto dell’autorizzazione sub iudice , siccome incentrata sul richiamo a parametri riferibili ad impianti a biomasse in cui il biogas viene combusto per produrre energia elettrica o ad impianti di trattamento dei rifiuti, laddove, nella specie, viene in rilievo un impianto di produzione di biometano da immettere nella rete SNAM.
8.12. Con il tredicesimo motivo di gravame (rubricato sub XIII), è dedotta l’illegittimità della dichiarazione di pubblica utilità del progetto, ai fini dell’espropriazione e dell’occupazione temporanea delle aree, la quale non sarebbe fondata su un’istruttoria adeguata né su un effettivo bilanciamento tra interesse collettivo e sacrificio imposto al privato.
Il motivo è infondato.
In disparte la genericità delle doglianze ivi formulate, si osserva che la paventata limitazione della sfera giuridica del Comune ricorrente costituisce eventualità del tutto fisiologica nel perseguimento di preminenti interessi pubblici, quante volte (come in specie) non vengano dedotti persuasivi vizi dell’azione amministrativa.
Né vi è dubbio della sicura preminenza degli interessi pubblici sottesi all’iniziativa progettuale oggetto di autorizzazione, sol che si consideri la stessa concorre, sotto il profilo funzionale, al raggiungimento degli obiettivi in materia di neutralità climatica e indipendenza energetica iscritti nel Regolamento UE/2022/2577 e nella Direttiva UE/2023/2413.
8.13. Con il quattordicesimo motivo di gravame (rubricato sub XIV), è dedotta l’illegittimità dell’impugnata autorizzazione, in quanto asseritamente rilasciata in assenza della necessaria autorizzazione per la realizzazione del collegamento tra l’impianto di produzione di biometano e la rete nazionale di trasporto del gas naturale gestita da SNAM s.p.a..
Il motivo è infondato.
L’impostazione ricorsuale è priva dell’indicazione del parametro normativo a sostegno della doglianza e trascura di considerare che, ai sensi della pertinente disciplina riveniente dal par. 1.2.1.10. dell’Appendice “A” del P.I.E.A.R. di Basilicata (“ Nella domanda di autorizzazione unica ai sensi del D.lgs. 387/2003 deve essere inclusa: a) copia della STMG (soluzione tecnica minima generale) esplicitamente accettata in via definitiva dal proponente; … ”), ai fini dell’autorizzazione è richiesta soltanto la produzione, in allegato alla domanda, di copia del documento denominato “ Soluzione Tecnica Minima Generale ” (STMG), essenziale per la connessione alla rete, accettata in via definitiva dal proponente; allegazione il cui puntuale adempimento è stato cartolarmente comprovato dalla società controinteressata.
8.14. Con il quindicesimo motivo di gravame (rubricato sub XV), è dedotta l’illegittimità dell’impugnata autorizzazione, in quanto affetta da grave carenza istruttoria in merito alla localizzazione, al dimensionamento e alla sicurezza degli impianti di digestione anaerobica.
Il motivo è anch’esso infondato, siccome reiterativo di censure già dianzi confutate (cfr. supra par. 8.4. e ss.).
8.15. Con il sedicesimo motivo di gravame (rubricato sub XVI), è dedotta l’illegittimità dell’autorizzazione perché adottata in assenza dei pareri obbligatori della Provincia di Matera, autorità competente al rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale in materia di emissioni in atmosfera (da cogenerazione, torcia, caldaia) e scarichi idrici (reflui civili e acque di dilavamento), nonché del Comune di Policoro, competente a verificare la conformità urbanistica del progetto rispetto al Piano Regolatore e alle NTA.
Il motivo è infondato.
Anzitutto, va rilevata l’inconferenza del richiamo all’assetto delle competenze in materia di Autorizzazione Unica Ambientale, considerato che l’autorizzazione de qua è stata istruita e rilasciata ai sensi della differente disciplina di cui all’art. 12 del D.lgs. n. 387/2003; ciò fermo restando che la Provincia di Matera è stata ritualmente invitata a partecipare alla sede conferenziale per l’espressione del parere di sua competenza.
Relativamente al mancato coinvolgimento nel procedimento autorizzatorio del Comune di Policoro, valgono le argomentazioni dianzi esposte (cfr. supra par. 8.1), nel senso dell’infondatezza e, comunque, dell’improcedibilità della doglianza alla luce dei successivi sviluppi procedimentali.
8.16. Con il diciassettesimo motivo di gravame (rubricato sub XVII), è dedotto che l’impianto di biometano in questione non sarebbe compatibile urbanisticamente, ai sensi dell’art. 42, co. 7, delle N.T.A. del Regolamento urbanistico del Comune di Policoro, perché ricadente in zona agricola.
Il motivo è infondato.
E’ dirimente rilevare, in punto di conformità urbanistica dell’impianto, che l’autorizzazione unica rilasciata ai sensi dell’art. 12 del D.lgs. n. 387/2003 costituisce, se occorrente, variante allo strumento urbanistico.
Peraltro, l’invocata previsione urbanistica (“ Le attività speciali quali depositi, discariche, stoccaggio di materiali ferrosi (autodemolizioni) e quanto altro non direttamente connesso con l'attività agricola, andrà autorizzato in conformità ai dettati delle presenti norme, del regolamento edilizio, delle tavole di zonizzazione e della legislazione statale e regionale vigente ”) non contempla affatto una preclusione assoluta alla realizzazione di impianti industriali; vieppiù, dunque, qualora, come nella specie, venga in rilievo un impianto (di produzione di energia da fonte rinnovabile) comunque connesso con l’attività agricola, rilevando nel senso della compatibilità urbanistica la previsione di cui all’art. 12, co. 7, del citato D.lgs. n. 387/2003, secondo cui “ Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici ”.
Previsione sostanzialmente analoga, atta ad escludere qualsivoglia contrasto della scelta localizzativa con la classificazione agricola dell’area, è contenuta nell’art. 15.3 del D.M. 10/9/2010, oltreché ribadita dall’art. 2, co. 2, del D.lgs. n. 190/2024, recante “ Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili ”, secondo cui gli interventi in questione “ (…) sono considerati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti e possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici (…) ”.
8.17. Con il diciottesimo ed il diciannovesimo dei motivi di gravame (introdotti con l’atto di motivi aggiunti e rubricati sub XVIII e XIX), esaminabili congiuntamente, è dedotta l’illegittimità della Determinazione regionale, prot. n. 1504 del 13/10/2025, confermativa dell’autorizzazione unica del 30/12/2024, in quanto la Regione, in accoglimento dei vizi procedimentali esposti nei primi due motivi del ricorso introduttivo, avrebbe dovuto addivenire all’annullamento in autotutela di tale provvedimento.
Entrambi i motivi sono infondati.
E’ opinione del Collegio che il modus agendi osservato dalla Regione, in relazione all’avvio e alla conclusione del procedimento di autotutela esitato nel provvedimento del 13/10/2025, costituisca legittima espressione di un potere di secondo grado, attivato con il dichiarato intento di superare le criticità di segno procedurale agitate dal Comune ricorrente (a prescindere dalla loro infondatezza nel merito, come supra argomentato nel par. 6.1.), così da garantire a quest’ultimo pienezza di contraddittorio nel contesto del procedimento autorizzatorio.
Ciò è desumibile dalla piana lettura della nota, in data 27/5/2025, con cui la Regione ha invitato il Comune di Policoro a trasmettere “ (…) la propria determinazione relativa al progetto oggetto del provvedimento di autorizzazione (…), a titolo di rimessione in termini, al fine di consentire la partecipazione del Comune alla conferenza di servizi i cui esiti sono stati posti a fondamento del citato provvedimento autorizzativo (…) ”, precisando che “ (…) la determinazione richiesta, congruamente motivata, deve essere formulata in termini di assenso o dissenso e indicando, ove possibile, le prescrizioni e/o condizioni eventualmente necessarie ai fini dell’assenso (…) ” e che “ (…) la determinazione richiesta dovrà riguardare le competenze del Comune che rilevano rispetto alla tipologia di procedimento amministrativo di cui trattasi, ossia la compatibilità urbanistica del progetto e l’impatto acustico dello stesso (…) ”.
In adesione a detta richiesta, il Comune di Policoro ha trasmesso alla Regione il parere definitivo di sua competenza, in data 11/6/2025, le cui tesi (contrarie all’autorizzazione del progetto) sono state debitamente scrutinate e confutate dall’Amministrazione procedente nel provvedimento del 13/10/2025.
In tal modo, può dirsi certamente realizzata – anche relativamente alla posizione del Comune ricorrente – la ratio partecipativa iscritta nel modulo della conferenza di servizi, avendo l’Ente goduto sostanzialmente delle medesime prerogative accordate ad ogni altra Amministrazione partecipante al modulo conferenziale, ossia l’esposizione del proprio motivato avviso in merito al progetto e la rappresentazione delle motivazioni del superamento del dissenso da parte dell’Amministrazione procedente.
D’altra parte, le censure in esame si appalesano contraddittorie – di tal guisa inammissibili – rispetto al contegno serbato dal Comune ( venire contra factum proprium ), tenuto conto che, come evidenziato, quest’ultimo ha avallato senza riserva alcuna l’ agere regionale, interloquendo pienamente nel merito dell’autorizzabilità del progetto, salvo poi reiterare, in sede processuale, questioni procedurali da ritenersi ormai superate in concreto.
8.18. Con il ventesimo motivo di gravame (introdotto con l’atto di motivi aggiunti e rubricato sub XX), è dedotta l’illegittimità della Determinazione regionale, prot. n. 1504 del 13/10/2025, confermativa dell’autorizzazione unica del 30/12/2024, in quanto la Regione avrebbe erroneamente ritenuto superati i motivi di dissenso del Comune in merito alla conformità urbanistica del progetto, con specifico riferimento al “rischio dighe”.
8.18.1. Segnatamente, il Comune ha espresso parere negativo evidenziando che alcune norme delle N.T.A. del proprio Regolamento urbanistico (cfr. in particolare l’art. 42, co. 13, e l’art. 91) vieterebbero la costruzione di volumi interrati e seminterrati, quali in specie digestori seminterrati, in un’area, come quella interessata dal progetto, ricadente, secondo la Tavola P1 del Regolamento urbanistico, nella perimetrazione del “rischio dighe” connessa all’invaso di Monte Cotugno e in area inondabile a tempo di ritorno duecentennale; le medesime previsioni urbanistiche prescriverebbero, inoltre, che nelle nuove costruzioni e/o nelle demolizioni/ricostruzioni, i piani terra dovranno essere sopraelevati di ml. 1,00 sul piano di campagna.
La Regione Basilicata ha ritenuto superati i motivi di dissenso del Comune per le seguenti ragioni:
- l’Autorizzazione unica ex art. 12 del D.lgs. n. 387/2003 costituisce variante allo strumento urbanistico;
- in materia, sono stati acquisiti i pareri favorevoli dell’Autorità di Bacino, dell’Ufficio Risorse Idriche della Regione e di Acque del Sud s.p.a.;
- i digestori vanno classificati come “volumi tecnologici”, non rilevanti ai fini edilizi; inoltre, essi non ricadono nella percentuale di area soggetta a "Dam break collasso";
- la preclusione relativa al “rischio dighe” non è applicabile nella specie in quanto solo il 2,88% dell’intervento ricade in area “Dam break collasso”, mentre per il 65,46 ricade nella diversa area “Dam break collasso + 50%”, dalla quale, in ragione della mancata perimetrazione della stessa, non discenderebbe alcun vincolo preclusivo.
Il Comune ha censurato tali conclusioni, opinando che:
- la variante urbanistica scaturente dall’Autorizzazione unica non potrebbe derogare a norme poste a tutela della sicurezza pubblica, come quelle di cui agli artt. 42 e 91 delle N.T.A. del Regolamento urbanistico;
- dette previsioni perseguirebbero finalità di sicurezza, per cui il divieto di volumi interrati e seminterrati in zone a rischio dighe ed esondazione riguarderebbe anche i volumi interrati “tecnici” o “tecnologici”; la distinzione tra volume “tecnico” e volume “edilizio” rileverebbe solo ai fini della cubatura, ma non inciderebbe rispetto al rischio idraulico;
- l’area “Dam break collasso + 50%” sarebbe correttamente perimetrata, come desumibile dalla nota dell’Ufficio Protezione Civile della Regione, prot. 0200224 del 3/9/2025.
8.18.2. Le censure che compongono l’articolato motivo sono infondate (il che consente di prescindere dall’eccezione di irricevibilità per tardività sollevata dalla società controinteressata).
In merito all’ipotizzata inosservanza dell’art. 42, co. 7, delle N.T.A. del Regolamento urbanistico comunale, sono state già esposte ampie argomentazioni, alle quali si rinvia (cfr. supra par. 8.16.), a sostegno della generale compatibilità della scelta localizzativa dell’impianto con la classificazione agricola della zona (o, comunque, dell’inconfigurabilità di un espresso divieto in tal senso).
Con riferimento all’ipotizzato contrasto del progetto, nella parte in cui prevede la realizzazione di alcuni volumi parzialmente interrati (digestori) e di un fabbricato per gli uffici costruito a 1 mt. dal piano campagna, con l’ulteriore previsione di cui all’art. 42, co. 13, delle N.T.A. del Regolamento urbanistico (“ In generale, per tutte le Aree Agricole (“zona E”) che seguono, ricadenti all’interno della perimetrazione del rischio dighe, ai fini della mitigazione del rischio relativo, si applicano le seguenti prescrizioni: a. non è consentita la realizzazione di volumi interrati e/o seminterrati; b. nelle nuove costruzioni e/o nelle demolizioni/ricostruzioni, i piani terra dovranno essere sopraelevati di ml. 1,00 sul piano di campagna, con destinazioni residenziali preferibilmente ai piani alti ”), il Collegio ritiene che il provvedimento vada esente dalle denunciate violazioni, in quanto:
- i digestori seminterrati (consistenti in strutture in cemento armato monolitiche a tenuta di gas, con una copertura in PVC, a servizio dell’impianto) risultano effettivamente riconducibili, secondo quanto correttamente opinato dalla Regione Basilicata, alla specifica categoria dei “volumi tecnici”, come definita dall’art. 6 del medesimo Regolamento urbanistico comunale (“ Volumi tecnici: costituiti da cabine elettriche e locai caldaia; impianti per il trattamento e condizionamento dell’aria e relativi locali; impianti per il trattamento e deposito delle acque idrosanitarie e relativi locali; gli extra-corsa degli ascensori ed i locali macchina; i serbatoi idrici; le canne fumarie e di ventilazione; i vani scala al di sopra della linea di gronda; tutti gli altri impianti ed opere che a tale categoria siano assimilabili ”), siccome privi di autonomia funzionale ed in rapporto di strumentalità necessaria con l’impianto; con conseguente inapplicabilità della richiamata preclusione alla fattispecie in esame. Né è persuasiva la pretesa del Comune ricorrente di circoscrivere la rilevanza di tale tipologia di manufatti (“volumi tecnici”) al solo ambito edilizio, per l’assorbente considerazione che la sedes materiae che occupa è, per l’appunto, quella del Regolamento urbanistico comunale;
- il dispositivo del provvedimento autorizzatorio è stato integrato, ad opera della Determinazione regionale, prot. n. 1504 del 13/10/2025, con un’ulteriore prescrizione (la cui esistenza è stata del tutto pretermessa dal Comune ricorrente) diretta a conformare il progetto alla sopraelevazione imposta dalla ridetta previsione urbanistica (“ Prescrivere: a. la sopraelevazione a 1 ml dal piano di campagna dell’edificio uffici ”), con conseguente superamento dell’ipotizzata difformità.
In relazione alla questione del vincolo derivante della localizzazione dell’impianto nell’area “Dam break collasso + 50%”:
- è dirimente rilevare che il Comune ricorrente non ha fornito alcuna dimostrazione dell’assunto (essenzialmente assertivo), contestato dalla società controinteressata, dell’intervenuta perimetrazione di detta area; d’altra parte, la disamina del Regolamento urbanistico comunale conferma tale circostanza, non essendo rinvenibile alcuna previsione dedicata al tema;
- né rileva in alcun modo l’invocata nota dell’Ufficio Protezione Civile della Regione, prot. 0200224 del 3/9/2025 (la cui impugnazione è palesemente inammissibile, venendo in rilievo un atto consultivo privo di valenza provvedimentale), atteso che in essa l’interpellato Ufficio si è limitato a richiamare la competenza comunale in materia, senza addurre alcun elemento a sostegno delle tesi del Comune. Parimenti inammissibile (oltreché tardiva) si appalesa, inoltre, la contestazione concernente la presunta mancata convocazione dell’Ufficio Protezione Civile nella conferenza dei servizi del procedimento autorizzatorio, perché riguardante la posizione giuridica di un soggetto terzo;
- d’altra parte, va rilevato che la compatibilità idrogeologica dell’impianto, diffusamente trattata nella Relazione geologica allegata al progetto, ha ricevuto i pareri favorevoli dell’Autorità di Bacino e dell’Ufficio Risorse Idriche della Regione; quanto al c.d. “rischio dighe” (derivante dalla prossimità dell’impianto alla Diga di Monte Cotugno), risulta che lo stesso è stato debitamente apprezzato in sede procedimentale, senza rilievi di sorta, da parte di Acque del Sud s.p.a. (l’Ente gestore della diga), il quale, con nota prot. 192278 del 10/10/2024, non specificamente impugnata e contestata, ha rappresentato “ che l’intervento non interferisce con infrastrutture gestite da questa società ”.
8.19. Con il ventunesimo motivo di gravame (introdotto con l’atto di motivi aggiunti e rubricato sub XXI), è dedotta l’illegittimità della Determinazione regionale, prot. n. 1504 del 13/10/2025, confermativa dell’autorizzazione unica del 30/12/2024, in quanto la Regione avrebbe erroneamente ritenuto superati i motivi di dissenso del Comune in merito ai profili edilizi.
8.19.1. Segnatamente, il Comune ha espresso parere negativo in merito, evidenziando:
- la mancata disponibilità di parte dell’area interessata dall’impianto, specificamente della particella 523 del foglio 9 (su cui è ubicata la vasca di accumulo idrico e la stazione di pompaggio), nonché delle particelle 416 e 997 del medesimo foglio (necessarie per poter accedere all’impianto);
- la violazione delle norme sulle distanze dai confini del capannone di stoccaggio, posizionato a 3,50 metri dal confine con la particella 523, in spregio dell’art. 873 cod. civ., nonché dell’art. 9, co. 21, del Regolamento edilizio comunale che impone una distanza minima di 5 metri dal confine.
La Regione Basilicata ha ritenuto superati i motivi di dissenso del Comune per le seguenti ragioni:
- sulla particella n. 523 non sono previste opere per cui non servirebbe dimostrare disponibilità dell’area;
- per quanto concerne l’accesso, vi è possibilità di utilizzare il percorso indicato in apposita planimetria con il colore “verde” che interessa le particelle 416 e 997, in virtù di una servitù di passaggio su di esse gravante; l’accesso potrebbe avvenire alternativamente anche mediante i diversi percorsi indicati nei colori “rosso” e “blu”, insistenti su una strada pubblica (particella n. 1086);
- la distanza di 3,50 metri indicata dal Comune nel parere non sarebbe ostativa, perché l’art. 873 cod. civ. disciplina le distanze “tra costruzioni” e non le distanze dal confine e considerato che sulla particella 523 è, allo stato, inedificata; eventuali edifici futuri dovranno rispettare le distanze dal capannone.
Il Comune ha censurato tali conclusioni, opinando che:
- relativamente al percorso “verde”, non vi sarebbe dimostrazione dell’esistenza della (presunta) servitù di passaggio sulle particelle 416 e 997; l’alternativo percorso “rosso”, costituito da una strada pubblica su particella n. 1086, sarebbe un mero percorso campestre, neppure più resistente; parimenti indisponibile sarebbe il percorso “blu”;
- quanto alle distanze, è ribadita la violazione delle richiamate norme.
8.19.2. Le censure che compongono l’articolato motivo sono infondate (il che consente di prescindere dall’eccezione di irricevibilità per tardività sollevata dalla società controinteressata).
In merito alla questione della disponibilità della particella 523, è dirimente rilevare che, come dimostrato per tabulas dalla società controinteressata, il progetto finale non contempla alcuna occupazione di tale area; talché la relativa censura si appalesa fuori asse.
Quanto alla questione della disponibilità delle particelle 416 e 997, ai fini dell’accesso all’impianto mediante il c.d. percorso “verde”, deve ritenersi che la stessa è priva di effettiva rilevanza, in quanto, a tacer d’altro, vi è evidenza in atti della comprovata disponibilità, da parte della società controinteressata, di due ulteriori percorsi di accesso, indicati c.d. “rosso” e “blu”, insistenti su una strada pubblica, con idonee caratteristiche qualitative e dimensionali, posta nella particella 1086; i contrari assunti ricorsuali risultano, sul punto, essenzialmente assertivi e, comunque, incapaci di inficiare l’effettività di tale circostanza.
In relazione alle censure riguardanti il rispetto delle distanze dai confini della particella 523, va anzitutto esclusa ogni rilevanza all’ipotizzata violazione dell’art. 823 cod. civ., in quanto la distanza progettuale è di 3,50 metri dal confine con la particella 523, dunque superiore a quella minima prevista da tale norma civilistica; ciò a prescindere dalla considerazione, pure condivisibile, per cui detta norma si riferisce ex professo alla distanza tra costruzioni (non già a quella tra una costruzione ed il confine).
Egualmente non persuasive sono le censure relative all’ipotizzata violazione dell’art. 9, co. 21, del Regolamento edilizio comunale, in quanto:
- il provvedimento di autorizzazione unica di cui all’art. 12 del D.lgs. n. 387/2003 assume portata derogatoria non solo rispetto ai profili strettamente urbanistici, ma anche, per quanto di rilievo, ai parametri edilizi (cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 30/3/2017, n. 437);
- in ogni caso, l’applicazione del c.d. principio di prevenzione, la cui esistenza è stata condivisibilmente sancita in via interpretativa (cfr. ex plurimis , Consiglio di Stato, sez. VI, 21/7/2021, n. 5496), comporta che il confinante che costruisce per primo ha una triplice facoltà, potendo edificare: i ) rispettando una distanza dal confine pari alla metà di quella imposta dal codice civile; ii ) sul confine; iii ) a una distanza dal confine inferiore alla metà di quella prescritta. Ciò palesando la conformità del progetto (che prevede una distanza dal confine di 3,50 metri, in assenza di edificazione frontista), all’invocato parametro edilizio (che prevede una distanza minima di 5 metri dal confine).
8.20. Con il ventiduesimo motivo di gravame (introdotto con l’atto di motivi aggiunti e rubricato sub XXII), è dedotta l’illegittimità della Determinazione regionale, prot. n. 1504 del 13/10/2025, confermativa dell’autorizzazione unica del 30/12/2024, in quanto la Regione avrebbe erroneamente ritenuto superati i motivi di dissenso del Comune in merito alla possibilità di localizzare l’impianto in area agricola.
8.20.1. Segnatamente, il Comune ha espresso parere negativo in merito richiamando la previsione dell’art. 43 delle N.T.A. del Regolamento urbanistico comunale, secondo cui, in zona agricola, è consentita solo la costruzione di manufatti, produttivi o residenziali, “ strettamente necessari e pertinenti la conduzione dei fondi rustici ”, con vincolo ventennale di destinazione d’uso, previa relazione tecnica di un tecnico agricolo.
La Regione Basilicata ha ritenuto superati i motivi di dissenso del Comune in quanto, in base al disposto dell’art. 12 del D.lgs. n. 387/2003, secondo cui l’Autorizzazione unica costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico.
Il Comune ha censurato tali conclusioni, opinando che:
- nonostante il disposto dell’art. 12 cit., il Comune conserverebbe comunque il potere di introdurre, nello strumento urbanistico, clausole puntuali che disciplinano la localizzazione di impianti da fonti rinnovabili sul territorio comunale e possono, all’esito di una congrua motivazione, anche escluderne la realizzazione in determinate aree;
- la variante urbanistica introdotta ex art. 12 cit. necessiterebbe di una specifica motivazione;
- la Regione avrebbe del tutto omessa la procedura di Valutazione ambientale strategica, di cui alla Direttiva 2001/42/CE, prevista per ogni variante ai piani urbanistici.
8.20.2. Le censure che compongono l’articolato motivo sono infondate (il che consente di prescindere dall’eccezione di irricevibilità per tardività sollevata dalla società controinteressata).
Quanto alla compatibilità zonale della localizzazione dell’impianto, vanno richiamate le argomentazioni già esposte a confutazione di analoga doglianza (cfr. supra par. 8.16.). Sul punto è sufficiente ribadire che – in disparte la questione riguardante l’attitudine dell’autorizzazione unica ad apportare deroghe alla zonizzazione dello strumento urbanistico – il paventato contrasto non è neppure astrattamente ipotizzabile, atteso che l’art. 12, co. 7, del D.lgs. n. 387/2003 stabilisce espressamente che “ Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici ”; previsione sostanzialmente analoga è contenuta nell’art. 15.3 del D.M. 10/9/2010, oltreché ribadita dall’art. 2, co. 2, del D.lgs. n. 190/2024, recante “ Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili ”, secondo cui gli interventi in questione “ (…) sono considerati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti e possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici (…) ”.
In tale contesto, connotato da un dichiarato favor di sistema per la diffusione di impianti alimentati da energie rinnovabili, deve ritenersi che – contrariamente a quanto opinato nel gravame – i Comuni siano sprovvisti di qualsivoglia competenza in punto di introduzione di limiti nella localizzazione di detti impianti, essendo assegnato unicamente “ (…) alle regioni (e alle province autonome) – e non ai comuni – il compito di individuare le aree non idonee «attraverso un’apposita istruttoria», i cui esiti devono contenere per «ciascuna area individuata come non idonea in relazione a specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, la descrizione delle incompatibilità riscontrate con gli obiettivi di protezione individuati nelle disposizioni esaminate (…) ” (cfr. ex plurimis , Corte Costituzionale n. 27/2023).
Con riferimento alle residue censure, è sufficiente richiamare pertinenti decisioni, riguardanti analoghe questioni, secondo cui:
- “ ai fini dell'autorizzazione alla relativa realizzazione ed esercizio, risulta applicabile il procedimento di cui all'art. 12 del D.lgs. n. 387 del 2003, così che la ponderazione dell'interesse alla realizzazione di tali impianti, con prevalenza sul diverso assetto del territorio, è stabilita a monte dalla legge, che attribuisce all'autorizzazione regionale l'effetto di variante urbanistica. Non necessita, pertanto, una motivazione rafforzata al riguardo poiché il legislatore ha già individuato a monte, nell’esercizio della propria discrezionalità politica, tenuto conto del bilanciamento dei vari interessi in gioco, l’interesse ambientale come prevalente rispetto al potere di pianificazione territoriale, riconoscendo la superiore valenza (anche eurounitaria) degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ” (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 22/12/2022, n. 11217);
- “ dall’applicazione del procedimento autorizzatorio unico ex art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 387 del 2003 discende altresì l’esclusione del progetto dalla valutazione ambientale strategica (VAS), secondo la previsione espressa di cui all’articolo 6, comma 12, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, a mente del quale non necessitano di essere sottoposte a VAS le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l’effetto di variante ” (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 31/3/2022, n. 2368); ciò in quanto “ se la disciplina unionale consente per la “diretta” modifica di “piani e programmi” – atti amministrativi costituenti naturaliter l’oggetto del procedimento di valutazione ambientale strategica - in presenza delle su richiamate condizioni, l’esclusione dalla sottoposizione a V.a.s., la medesima conclusione s’impone, a maggior ragione, quando la modificazione del piano o del programma discende dall’approvazione di un progetto che comporta il medesimo effetto giuridico, dovendosi scorgere un’identica ratio giuridica fra le due fattispecie ” (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV 15/4/2025, n. 3244).
La chiarezza e condivisibilità di tali approdi priva di qualsivoglia pregio i ventilati dubbi di legittimità costituzionale e euro-unitaria delle pertinenti disposizioni.
8.21. Con il ventitreesimo motivo di gravame (introdotto con l’atto di motivi aggiunti e rubricato sub XXIII), è ulteriormente contestata la localizzazione dell’impianto, trattandosi di area dall’elevato valore paesaggistico e naturalistico.
Il motivo è infondato.
E’ sufficiente rilevare che la tematica della compatibilità paesaggistica del progetto è stata compiutamente esaminata in sede di conferenza di servizi e positivamente valutata dai competenti soggetti (l’Ufficio pianificazione territoriale e paesaggio della Regione Basilicata, con nota acquisita al protocollo n. 0258811 del 27/11/2024 e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Basilicata, con nota acquisita al protocollo n. 0276778 del 18/12/2024), i cui apprezzamenti non sono stati neppure indirettamente contestati in sede di gravame.
9. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso e l’atto di motivi aggiunti proposti dal Comune di Policoro vanno respinti poiché infondati.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando sul ricorso e sull’atto di motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Dichiara inammissibile l’atto di intervento ad adiuvandum .
Condanna il Comune ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della società controinteressata, quantificandole nella somma onnicomprensiva di euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre accessori di legge. Compensa le spese nei confronti delle altre parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TE OL, Presidente
Pasquale Mastrantuono, Consigliere
AO RI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AO RI | TE OL |
IL SEGRETARIO