TAR Potenza, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 57
TAR
Decreto cautelare 27 maggio 2025
>
TAR
Decreto presidenziale 22 dicembre 2025
>
TAR
Sentenza 16 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Improcedibile
    Vizi procedurali: mancata comunicazione nota indittiva e lesione garanzie partecipative

    I vizi procedurali sono ritenuti improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, essendo il vizio superato dall'adozione del provvedimento confermativo che ha accordato piena interlocuzione al Comune. Inoltre, il Comune era a conoscenza del procedimento sin da una data anteriore e ha scelto di non partecipare attivamente, nonostante la ricezione di comunicazioni successive. L'autorizzazione non si basa più sul silenzio assenso.

  • Rigettato
    Omessa ricezione nota indittiva della conferenza di servizi

    La censura è infondata nel merito perché il Comune era a conoscenza del procedimento da una data anteriore e ha avuto la concreta possibilità di partecipare. La mancata partecipazione è stata una libera scelta. Inoltre, il Comune ha ricevuto una nota successiva con richiesta di determinazioni finali, a fronte della quale è rimasto inerte.

  • Improcedibile
    Vizi procedurali legati alla conferenza decisoria

    La censura è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e infondata nel merito per le stesse ragioni esposte per l'impugnazione della determinazione autorizzatoria.

  • Rigettato
    Mancato recepimento prescrizioni Autorità di Bacino

    La censura è infondata nel merito in quanto il parere dell'Autorità di Bacino è stato acquisito e valutato nel procedimento autorizzatorio. L'autorizzazione è rilasciata in conformità ai pareri ricevuti.

  • Rigettato
    Generica contestazione di atti presupposti

    Le censure sono infondate nel merito in quanto non specificano quali atti siano contestati e per quali motivi, e comunque i vizi dedotti sono stati rigettati.

  • Rigettato
    Illegittimità del rigetto dell'istanza di riesame in autotutela

    Il motivo è infondato. Il procedimento di autotutela è stato legittimamente gestito dalla Regione, che ha garantito la partecipazione del Comune e ha motivatamente rigettato le sue obiezioni, confermando la validità dell'autorizzazione.

  • Rigettato
    Vizi procedurali non superati dal provvedimento confermativo

    I motivi sono infondati. Il provvedimento confermativo ha garantito piena interlocuzione al Comune, superando le criticità procedurali. Il Comune ha partecipato attivamente al procedimento di autotutela.

  • Rigettato
    Contestazione dell'invito a formulare determinazione

    Il motivo è infondato in quanto tale provvedimento rientrava nella legittima gestione del procedimento di autotutela volto a garantire la partecipazione del Comune.

  • Inammissibile
    Contestazione nota Ufficio Protezione Civile

    Il motivo è inammissibile in quanto riguarda un atto consultivo privo di valenza provvedimentale e la contestazione della mancata convocazione di tale ufficio nella conferenza di servizi è inammissibile perché riguarda la posizione giuridica di un terzo.

  • Rigettato
    Generica contestazione di atti presupposti (motivi aggiunti)

    Le censure sono infondate nel merito in quanto non specificano quali atti siano contestati e per quali motivi, e comunque i vizi dedotti sono stati rigettati.

  • Rigettato
    Omessa attivazione della verifica preventiva dell'interesse archeologico

    Il motivo è infondato. La norma invocata si riferisce ai lavori pubblici e la verifica archeologica è una fase esecutiva, non un requisito dell'autorizzazione. L'autorizzazione integra le prescrizioni dei pareri ricevuti.

  • Rigettato
    Omessa ricezione prescrizioni Comando VV.FF.

    Il motivo è infondato in quanto il provvedimento autorizzatorio è integrato per relationem con i pareri ricevuti, comprese le prescrizioni dei VV.FF.

  • Rigettato
    Omessa valutazione di incidenza ambientale

    Il motivo è infondato. Il Comune non ha fornito elementi concreti per dimostrare la necessità della V.Inc.A. La problematica delle interferenze con siti protetti è stata affrontata con specifiche raccomandazioni dall'Ufficio Parchi della Regione, integrate nell'autorizzazione.

  • Rigettato
    Metodologia inattendibile per impatto odorigeno

    Il motivo è infondato. Le valutazioni dell'ARPAB sono state positive e hanno previsto misure di monitoraggio e gestione delle segnalazioni olfattive, approvate dall'ARPAB stessa. Le censure del Comune sono generiche e mirano a un sindacato sostitutivo.

  • Rigettato
    Mancata valutazione insalubrità attività e violazione principio precauzione

    Il motivo è infondato. Le valutazioni delle competenti Amministrazioni (ARPAB, ASL) sono state positive. La natura dell'impianto non rientra tra quelli industriali insalubri di prima classe. Il potere sindacale è recessivo rispetto alle autorità tecniche.

  • Inammissibile
    Violazione Convenzione di Aarhus

    Il motivo è inammissibile per carenza di interesse, in quanto fa valere posizioni soggettive di terzi (cittadini). È inoltre infondato, poiché l'obbligo di partecipazione del pubblico è predicabile solo per VIA o VAS, non per l'autorizzazione unica in esame.

  • Rigettato
    Mancata valutazione rischi instabilità suolo, allagamento, erosione in area vincolata

    Il motivo è infondato. L'impianto ha subito una modifica localizzativa per eliminare interferenze con aree a rischio idrogeologico. Il parere dell'Autorità di Bacino è favorevole. La distinzione tra Piano di Gestione del Rischio Alluvioni e aree a potenziale rischio significativo è corretta. Le ulteriori deduzioni sono generiche e impingono nel merito amministrativo.

  • Rigettato
    Omessa valutazione impatto economico-sociale e paesaggistico

    Il motivo è infondato. L'autorizzazione è stata adottata in conformità agli esiti di una conferenza di servizi in cui tutti gli interessi sono stati ponderati.

  • Inammissibile
    Carenze piano approvvigionamento biomasse e bilancio di massa/energia

    Il motivo è inammissibile perché generico e non comprova l'effettività, la fonte e la rilevanza invalidante delle presunte carenze. Viene pretermesso l'esame dell'elaborato progettuale specifico.

  • Inammissibile
    Gestione carente emissioni odorigene

    Il motivo è inammissibile per le stesse ragioni esposte per le censure generiche. Nel merito, alcuni parametri normativi invocati non sono pertinenti. La conformità alle prescrizioni ARPAB è dimostrata dall'approvazione dei piani di monitoraggio e gestione.

  • Inammissibile
    Assenza sistemi abbattimento attivi e valutazione effetti cumulativi

    Il motivo è inammissibile per le stesse ragioni di genericità. Nel merito, la doglianza è inconferente rispetto all'oggetto dell'autorizzazione (produzione di biometano da immettere in rete SNAM), richiamando parametri relativi a impianti di combustione o trattamento rifiuti.

  • Rigettato
    Mancanza istruttoria adeguata per pubblica utilità

    Il motivo è infondato. Le doglianze sono generiche. La pubblica utilità è giustificata dal perseguimento di interessi pubblici primari (neutralità climatica, indipendenza energetica).

  • Rigettato
    Assenza autorizzazione collegamento rete SNAM

    Il motivo è infondato. Ai fini dell'autorizzazione è sufficiente la produzione della "Soluzione Tecnica Minima Generale" (STMG) accettata dal proponente, documentazione che risulta allegata.

  • Rigettato
    Carenze istruttorie digestori anaerobici

    Il motivo è infondato, in quanto reiterativo di censure già confutate relative alla valutazione dei rischi e alla compatibilità ambientale.

  • Rigettato
    Assenza pareri obbligatori Provincia Matera

    Il motivo è infondato. L'autorizzazione è rilasciata ai sensi del D.lgs. 387/2003, non della disciplina sull'Autorizzazione Unica Ambientale. La Provincia è stata invitata alla conferenza di servizi.

  • Rigettato
    Assenza parere Comune per conformità urbanistica

    Il motivo è infondato e improcedibile per le ragioni già esposte relative alla partecipazione del Comune al procedimento.

  • Rigettato
    Incompatibilità urbanistica in zona agricola

    Il motivo è infondato. L'autorizzazione unica ex art. 12 D.lgs. 387/2003 costituisce variante allo strumento urbanistico. Gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili possono essere ubicati anche in zone agricole.

  • Rigettato
    Errata valutazione motivi di dissenso sul rischio dighe

    Il motivo è infondato. L'autorizzazione unica costituisce variante urbanistica. I pareri acquisiti sono favorevoli. I digestori sono volumi tecnici e non rilevano ai fini del rischio. La Regione ha integrato il provvedimento con prescrizione sulla sopraelevazione degli uffici. Non vi è dimostrazione della perimetrazione dell'area "Dam break collasso + 50%". La compatibilità idrogeologica è stata valutata positivamente.

  • Rigettato
    Mancata disponibilità area e violazione distanze dai confini

    Il motivo è infondato. La particella 523 non è interessata da opere. Vi sono percorsi di accesso alternativi comprovati. La distanza dal confine è superiore a quella prevista dal codice civile e il principio di prevenzione è stato rispettato. L'autorizzazione unica derogata ai parametri edilizi.

  • Rigettato
    Localizzazione impianto in area agricola

    Il motivo è infondato. L'autorizzazione unica costituisce variante urbanistica e gli impianti da fonti rinnovabili possono essere ubicati in zone agricole. I Comuni non hanno competenza nell'individuazione di aree non idonee. La legge prevede un favor per tali impianti.

  • Rigettato
    Localizzazione impianto in area ad alto valore paesaggistico

    Il motivo è infondato. La compatibilità paesaggistica è stata esaminata e valutata positivamente dai competenti uffici regionali e dalla Soprintendenza, senza contestazioni specifiche in sede di gravame.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Potenza, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 57
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Potenza
    Numero : 57
    Data del deposito : 16 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo