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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXV, sentenza 30/01/2026, n. 1476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1476 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1476/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di IA Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
RUSSO DE AM NC, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14844/2025 depositato il 08/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ministero Della IA Tribunale Avellino
Ag.entrate - IS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
IT IA SP
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250101889671000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1434/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente depositato, la ricorrente Ricorrente_1., impugnava la cartella di pagamento n. 071 2025 01018896 71 000, notificata il 20 maggio 2025, con la quale si contesta il mancato pagamento di crediti giudiziari relativi all'anno 2025, intimando il pagamento di complessivi euro 162,49 di cui al ruolo n. 2025/006133 reso esecutivo il 12.02.2025 per «contributo unificato Tribunale di Avellino partita di credito 001459/2022”.
Eccepiva che il contributo unificato richiesto per il giudizio Rg. n1799/2021 del Tribunale di Avellino, iscritto in data 03.05.2021, è stato regolarmente pagato contestualmente all'iscrizione a ruolo del 03.05.2021. e dunque l'indebita pretesa creditoria.
Si è costituita Agenzia delle Entrate – IS che eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva.
Il Ministero della IA, Tribunale di Avellino restava contumace.
All'udienza del 28.1.2026, la Corte riservava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Dalla documentazione prodotta in giudizio dal ricorrente si evince che, con riferimento al giudizio proposto innanzi il Tribunale di Avellino, recante R.G. n. 1799/2021, l'istante aveva provveduto al pagamento del contributo unificato (di € 118,50) e della marca da bollo (di € 27,00).
Il contributo unificato risulta pagato in data 03.05.2021, all'atto dell'iscrizione a ruolo del ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo e dunque in data antecedente alla notifica della cartella di pagamento impugnata.
La cartella esattoriale n. 071 2025 01018896 71 000 notificata il 20 maggio 2025, di cui al ruolo n. 2025/006133 reso esecutivo il 12.02.2025, risulta pertanto illegittimamente emessa in mancanza del titolo presupposto e come tale va annullata.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna il Ministero della IA tribunale di Avellino alle spese di giudizio che si quantificano in euro 300,00 con attribuzione al procuratore costituito
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di IA Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
RUSSO DE AM NC, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14844/2025 depositato il 08/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ministero Della IA Tribunale Avellino
Ag.entrate - IS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
IT IA SP
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250101889671000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1434/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente depositato, la ricorrente Ricorrente_1., impugnava la cartella di pagamento n. 071 2025 01018896 71 000, notificata il 20 maggio 2025, con la quale si contesta il mancato pagamento di crediti giudiziari relativi all'anno 2025, intimando il pagamento di complessivi euro 162,49 di cui al ruolo n. 2025/006133 reso esecutivo il 12.02.2025 per «contributo unificato Tribunale di Avellino partita di credito 001459/2022”.
Eccepiva che il contributo unificato richiesto per il giudizio Rg. n1799/2021 del Tribunale di Avellino, iscritto in data 03.05.2021, è stato regolarmente pagato contestualmente all'iscrizione a ruolo del 03.05.2021. e dunque l'indebita pretesa creditoria.
Si è costituita Agenzia delle Entrate – IS che eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva.
Il Ministero della IA, Tribunale di Avellino restava contumace.
All'udienza del 28.1.2026, la Corte riservava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Dalla documentazione prodotta in giudizio dal ricorrente si evince che, con riferimento al giudizio proposto innanzi il Tribunale di Avellino, recante R.G. n. 1799/2021, l'istante aveva provveduto al pagamento del contributo unificato (di € 118,50) e della marca da bollo (di € 27,00).
Il contributo unificato risulta pagato in data 03.05.2021, all'atto dell'iscrizione a ruolo del ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo e dunque in data antecedente alla notifica della cartella di pagamento impugnata.
La cartella esattoriale n. 071 2025 01018896 71 000 notificata il 20 maggio 2025, di cui al ruolo n. 2025/006133 reso esecutivo il 12.02.2025, risulta pertanto illegittimamente emessa in mancanza del titolo presupposto e come tale va annullata.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna il Ministero della IA tribunale di Avellino alle spese di giudizio che si quantificano in euro 300,00 con attribuzione al procuratore costituito