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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 1029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1029 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1029/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 2, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
MELI SALVATORE, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 806/2025 depositato il 10/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240077438229000 TASSA AUTOMOBOL 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento, meglio indicata in epigrafe, emessa dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione. in relazione a somme richieste a titolo di addizionale erariale tassa auto in ordine all'anno d'imposta 2020 (euro 4.065,71).
Il ricorrente sosteneva che l'atto impugnato doveva considerarsi illegittimo e nullo in ragione della mancata rituale notifica dell'avviso di accertamento. Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate.
Il ricorrente depositava memorie.
La Corte, all'odierna udienza, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Invero, deve osservarsi che l'Agenzia delle Entrate ha depositato copia di documentazione dalla quale risulta l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento in oggetto (con numero finale 749) in seguito a compiuta giacenza di una raccomandata restituita al mittente (dopo il secondo tentativo di consegna in data
15.05.2023).
In detta documentazione, peraltro, si fa riferimento a detto atto di accertamento, sotto la dicitura Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Catania.
Per altro verso, la contestazione della mancata allegazione dell'atto contenuta nella memoria del ricorrente costituisce un motivo nuovo e, pertanto, inammissibile, né il ricorrente ha dichiarato che intende proporre motivi aggiunti ex art. 24 co 3 d.lgs. 546/92.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore della parte costituita delle spese di giudizio che liquida in euro
350,00 (trecentocinquanta).
Così deciso in Camera di Consiglio il 3 febbraio 2026.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 2, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
MELI SALVATORE, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 806/2025 depositato il 10/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240077438229000 TASSA AUTOMOBOL 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento, meglio indicata in epigrafe, emessa dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione. in relazione a somme richieste a titolo di addizionale erariale tassa auto in ordine all'anno d'imposta 2020 (euro 4.065,71).
Il ricorrente sosteneva che l'atto impugnato doveva considerarsi illegittimo e nullo in ragione della mancata rituale notifica dell'avviso di accertamento. Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate.
Il ricorrente depositava memorie.
La Corte, all'odierna udienza, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Invero, deve osservarsi che l'Agenzia delle Entrate ha depositato copia di documentazione dalla quale risulta l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento in oggetto (con numero finale 749) in seguito a compiuta giacenza di una raccomandata restituita al mittente (dopo il secondo tentativo di consegna in data
15.05.2023).
In detta documentazione, peraltro, si fa riferimento a detto atto di accertamento, sotto la dicitura Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Catania.
Per altro verso, la contestazione della mancata allegazione dell'atto contenuta nella memoria del ricorrente costituisce un motivo nuovo e, pertanto, inammissibile, né il ricorrente ha dichiarato che intende proporre motivi aggiunti ex art. 24 co 3 d.lgs. 546/92.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore della parte costituita delle spese di giudizio che liquida in euro
350,00 (trecentocinquanta).
Così deciso in Camera di Consiglio il 3 febbraio 2026.