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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 26/11/2025, n. 1315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1315 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R. G. 2579/2025 riunito in camera di consiglio composto dai Magistrati
IA GE UP Presidente
EL LV Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione giudiziale iscritto in data 10.07.2025 da
(C.F. ), con l'Avv. Riccardo Gattone, Parte_1 C.F._1
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. , con l'Avv. Alfredo Nordio e con CP_1 C.F._2
l'Abogado Alfio Peluso,
RESISTENTE con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO.
Conclusioni: come congiuntamente precisate all'udienza con trattazione scritta celebrata in data 26.11.2025 per la regolamentazione dei loro rapporti post-separazione alle condi- zioni di seguito integralmente riportate.
Per entrambe le parti private:
“1) I coniugi vivranno separati con reciproco rispetto;
2) La casa familiare, di proprietà esclusiva del Signor rimane assegnata allo stesso, unitamente a Pt_1
quanto la arreda;
3) L'autoveicolo Hyundai i 10, tg GF079WM verrà reintestato alla Signora a cura e spese CP_1
1 della stessa. Il Signor continuerà a pagare il finanziamento legato al suo acquisto sino alla defini- Pt_1
tiva estinzione;
4) Il Signor riconosce alla Signora la somma di €. 25.000,00 a titolo di mantenimento Pt_2 CP_1
una tantum;
5) Spese di lite compensate”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno celebrato matrimonio concordatario in Vanzaghello (MI) in data
29.01.2009 e hanno stabilito la loro dimora abituale nell'immobile sito in Vanzaghello,
Via Claudio Monteverdi n. 2, di proprietà del ricorrente, non gravato da mutuo.
Dalla loro unione non sono nati figli.
***
A mezzo del ricorso depositato in data 08.07.2025, per quello che qui rileva, il ricorrente ha dichiarato che la resistente ha lasciato la casa coniugale nel mese di marzo 2025, ha al- legato di lavorare in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indetermi- nato e di essere proprietario dell'automobile “Hyundai” targata GF079WM in uso alla moglie e ha chiesto pronunciare la separazione personale dei coniugi.
Costituendosi in giudizio in data 11.11.2025, tra l'altro, la resistente ha aderito alla do- manda sullo status, ha dichiarato di essere temporaneamente ospitata dalla propria madre a Novara e di essere alla ricerca di un immobile da condurre in locazione, ha allegato di trovarsi in una condizione di precarietà lavorativa e ha chiesto porre a carico del marito l'obbligo di versarle l'importo mensile di € 300,00 a titolo di assegno di mantenimento e assegnarle l'autovettura “Hyundai” targata GF079WM di proprietà del ricorrente “con
l'obbligo di provvedere al passaggio di proprietà entro 30 giorni dall'emissione della sentenza”.
Alla prima udienza celebrata in data 12.11.2025, tra l'altro, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo per la definizione consensuale della presente controversia e il giudice istruttore, in via provvisoria e urgente, ha autorizzato i coniugi a vivere separati.
All'udienza con trattazione scritta celebrata in data 26.11.2025 le parti hanno chiesto ac- cogliere le conclusioni congiuntamente precisate così come ut supra integralmente ripor- tate e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
*** Alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, de- ve ritenersi sufficientemente dimostrata l'intollerabilità della convivenza tra i coniugi (in- vero già cessata ante causam).
Le ulteriori condizioni concordate dalle parti non presentano profili di contrarietà al buon costume, né all'ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, come innanzi composto, definitivamente pronunziando:
1) OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
alle condizioni dagli stessi concordate così come innanzi integralmente richiamate;
2) ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascrit- to di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tri- bunale, il 26.11.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
EL LV IA GE UP