Art. 3.
All'onere annuo di lire 635.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge sara' fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli n. 2013 (lire 55 milioni), n. 2031 (lire 255.000.000) e n. 2301 (lire 325.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1968 e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere annuo di lire 635.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge sara' fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli n. 2013 (lire 55 milioni), n. 2031 (lire 255.000.000) e n. 2301 (lire 325.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1968 e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.