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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 04/11/2025, n. 1008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 1008 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3885/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Santa Spina ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3885 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, promossa da:
(P.IVA ) , in persona dell'amministratore unico pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati ND HE
, e NC AM Email_1
ed elettivamente domiciliata in Pontedera, Email_2
Corso Principe ED n.31 presso lo studio dei predetti difensori HE
ND e AM NC contro
P.IVA in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. LORENZO BIMBI CP_2
, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del Email_3
Predetto difensore avv. LORENZO BIMBI
Con ad OGGETTO: “Altri Contratti D'Opera”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. IL CONTENUTO DELL'ATTO DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO, LE RAGIONI
DELL'OPPOSIZIONE.
pagina 1 di 8 Con atto di citazione che in calce reca la data del 7 ottobre 2021, la proponeva Parte_1 formale opposizione avverso al decreto ingiuntivo n. 1160/2021 reso dal Tribunale di Pisa a definizione del procedimento monitorio n. R.G. 952/2021.
Le ragioni dell'opposizione si sostanziavano, essenzialmente, nell'allegazione dell'inesistenza del credito ex adverso azionato: ed invero, tra le parti era stato stipulato un contratto di appalto avente ad oggetto la realizzazione di opere edilizie (opere di muratura); il costo complessivo delle lavorazioni era pari a circa euro 42.000,00; la Controparte_1
(qui opposta) mostrava, sin da subito, d'essere inadempiente, eseguendo le lavorazioni affidatele non a regola d'arte, come pure prontamente segnalato dal direttore dei lavori
(geometra sia all'appaltante che all'appaltatrice. Le inadempienze erano Controparte_3 tante e tali che le parti addivenivano, già all'inizio del mese di giugno 2020, ad una risoluzione concordata del contratto tra loro intercorso al quale faceva, quindi, seguito (in data 4.06.2020) la trasmissione da parte del direttore dei lavori della contabilità finale
“revisionata rispetto a quanto stimato nel capitolato allegato al contratto d'appalto … “, scorporando, cioè a dire, i costi delle opere commissionate e però, non eseguite, per un totale di euro 37.040,00 (al netto, anche, della garanzia contrattuale del 10% di cui all'art. 7, paragrafo 2, pagina 3 del contratto in discorso), mai contestati da alcuno e prontamente corrisposti dall'odierna opponente. All'esito del pagamento (da parte dell'opponente) dell'ultima tranche di prezzo di euro 3.000,00 (in data 20.07.2020), la società opposta procedeva alla liberazione del cantiere mentre la (la deducente-opponente) si Parte_1 vedeva costretta a commissionare l'esecuzione delle opere non eseguite ad altra ditta, tale
Oricon s.r.l.
Accadeva che, cionondimeno, tre mesi dopo la trasmissione della contabilità da parte del direttore dei lavori, nonché tre mesi dopo il pagamento ultimo (quello sovra detto) dei
3.000,00, la in data 14.09.2020, emetteva altra fattura con ad Controparte_1 oggetto “ponteggio e lavori vari eseguiti presso il cantiere edile di Cascina (PI), via Tenco”, facendo, a tanto seguire, il 12.11.2020, a) la messa in mora, per il tramite del suo procuratore costituito, di pagamento della fattura - contestata da lei opponente con missiva del
25.11.2020, rimasta, però, senza riscontro - e poi b) il ricorso monitorio e c) il decreto ingiuntivo ora opposto.
pagina 2 di 8 Da qui, l'opposizione al decreto ingiuntivo oggetto del presente giudizio in seno al quale, in buona sostanza, la domandava revocarsi il decreto opposto ed in subordine Parte_1 accertarsi l'esatto credito della con condanna, in ogni caso, della Controparte_1 stessa ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c. e con una regolamentazione delle spese di lite favorevole a sé e alle proprie ragioni.
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2. IL CONTENUTO DELLA COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA. LE RAGIONI DI PARTE
OPPOSTA.
Vocata ritualmente in causa, veniva a costituirsi la domandando la Controparte_1 reiezione delle richieste attoree, tutte, e, dunque, la conferma dell'ingiunzione opposta, deducendo, preliminarmente, che il “prezzo” dell'appalto, determinato a misura e non a corpo, era pari ad euro 43.055,56, così spiegando la determinazione del quantum di cui alla pretesa azionata in via monitoria (pari a 6.000,00 euro) e che era, appunto, corrispondente alla differenza tra il prezzo dell'appalto dovuto dall'odierna opponente (euro 43.055,56) e il prezzo realmente corrisposto dalla stessa opponente (pari ad euro 37.040,00) (per cui euro
43.055,56 - euro 37.040,00 = euro 6.015.56). Contestava le allegazioni di cui all'opposizione proposta, sostenendo che l'interruzione anticipata del rapporto contrattuale tra loro intercorso era da ascriversi all'opponente stessa, negando che si potesse anche solo discorrere di una vera risoluzione consensuale del rapporto (come, invece, dedotto dall'opponente), mancando qualsivoglia documento, avente forma scritta, a supporto e sostegno di siffatta ricostruzione
(quella di una risoluzione consensuale). Rilevava, ad ogni modo, la tardività di ogni contestazione pervenuta e afferente alle lavorazioni eseguite, ben chiarendo, in proposito che comunque i lavori di cui al capitolato erano stati pressoché integralmente compiuti, tanto che il valore complessivo delle opere non realizzate era pari soli euro 1.675,20. Disconosceva, pertanto, la correttezza della contabilità per come conteggiata dal direttore dei lavori, geometra rilevando, sul punto (in punto di contabilità redatta dal direttore dei lavori, CP_3
, che trattavasi di un mero documento di parte, formatosi in assenza di contraddittorio, CP_3 pervenendo, in tal modo, sulla base delle argomentazioni ora succintamente esposte, a domandare la conferma del decreto opposto, con, altresì, vittoria di spese e onorari di causa.
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3. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
pagina 3 di 8 La causa, istruita con l'acquisizione al fascicolo di causa dei documenti versati in atti da ciascuna parte costituita, oltre che con l'assunzione delle prove orali ammesse, perveniva all'udienza di precisazione delle conclusioni celebratasi nelle forme della trattazione scritta,
e, sulle conclusioni formulate dalle parti, trattenuta in decisione e, quindi, decisa a mezzo della presente sentenza.
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4. IL MERITO DEL GIUDIZIO: L'OPPOSIZIONE E L'ACCOGLIMENTO DELL'OPPOSIZIONE.
La domanda di revoca del decreto ingiuntivo è fondata e, come tale, merita d'essere accolta per le ragioni di seguito esposte.
Giova, allora, rammentare come a seguito della proposizione di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, si instauri un ordinario giudizio di cognizione, “in quanto tale, soggetto alle regole generali in tema di ripartizione dell'onere probatorio” ex art. 2697 e ss. del codice di diritto sostanziale (Trib. Ro ma, Sez. XVI civ. sent. 6.12.2019).
Se da un lato il summenzionato articolo costituisce criterio di riparto dell'onere della prova
- come tale rivolto alle parti - dall'altro esso rappresenta vera e propria regola di giudizio che guida il giudice all'atto di accertare se un fatto, posto a fondamento della pretesa o, di contro, ostativo all'accertamento del diritto, sia assistito, o meno, da adeguata prova in giudizio.
È, quindi, all'attore in senso sostanziale (opposto) che spetta provare i fatti costitutivi della propria pretesa e al convenuto in senso sostanziale provare i fatti impeditivi, modificativi ed estintivi del medesimo diritto.
Ciò detto, nel caso, è intercorso tra le parti un contratto di appalto che prevedeva la realizzazione da parte della società odierna opposta delle lavorazioni di cui al capitolato allegato al contratto medesimo.
A nulla rileva, nel caso, procedere ad una qualche indagine in punto di risoluzione del contratto e/o di imputabilità della stessa (o meglio, in punto di imputabilità dell'inadempimento che alla risoluzione avrebbe dato causa) all'una piuttosto che all'altra parte, attenendo la res controversa esclusivamente alla mancata corresponsione del prezzo dovuto per le lavorazioni eseguite e, dunque, alla determinazione del quantum residuo (ove residuasse, ancora, un quantum) da corrispondere da parte dell'opponente all'opposta.
pagina 4 di 8 Non è contestato, per vero, che i lavori commissionati non sono stati portati a compimento nella loro integralità (sono, infatti, residuate lavorazioni da compiere e per le quali non è stato, neppure, richiesto il pagamento).
A fronte del conteggio operato dal direttore dei lavori che perviene ad una quantificazione dei lavori eseguiti di euro 39.029,46, la società opposta reclama, allo stesso titolo
(quantificazione dei lavori eseguiti) un prezzo, invece, di euro 43.055,56.
La pretesa della non risulta, però, provata: la fattura, pur costituendo, Controparte_1 infatti, titolo “idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa”
(Cass. civ., sez. III, sent. n. 5071/2009), non costituisce, in seno ad un giudizio a cognizione quale è quello che si instaura per l'effetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo, piena prova del credito, che dovrà, viceversa, essere dimostrato mediante gli ordinari mezzi di prova.
Gli esiti dell'istruttoria espletata non valgono, tuttavia, a confortare le istanze dell'opposta.
Le dichiarazioni rilasciate in sede di prova dal teste indotto da essa stessa parte opposta, signor (si veda verbale udienza del 12 ottobre 2023) se da un lato conferma Persona_1 la circostanza per cui la non ha portato a compimento i lavori Controparte_1 commissionatigli, dall'altro appare essere una testimonianza imprecisa e generica che, consistita essenzialmente, in affermazioni del tipo “ Mancava poco e niente, qualche controtelaio e un po' del tetto”, di per sé non vale a pervenire ad una quantificazione dei lavori non eseguiti (e, per converso, di quelli, invece, eseguiti).
Considerazioni analoghe (nel senso dell'assenza di valida prova della bontà della ricostruzione dell'opposta) possono essere svolte con riferimento al teste e alle Tes_1 dichiarazioni dallo stesso rilasciate in sede di sua escussione, laddove ha detto “…. non so precisare i metri quadri”.
A ciò si aggiunga che i conteggi eseguiti dalla società opposta e agitati col decreto ingiuntivo e poi ora agitati in sede di opposizione allo stesso, non risultano confortati neppure da una perizia tecnica di parte e, quindi, per converso, risultano destinati a rimanere mere allegazioni difensive da nulla supportate, mancando in atti una qualche prova della legittimità delle istanze di parte opposta (e, quindi, dell'esecuzione da parte di essa stessa opposta di lavorazioni eseguite in aggiunta rispetto a quelle di cui alla relazione del direttore dei lavori).
D'altra parte, va ricordato che, a fronte dell'eccezione di inadempimento da parte della società appaltante (l'opponente-Boccaccio) nei confronti dell'appaltatore ( CP_1
pagina 5 di 8 (inadempimento parziale in quanto limitato soltanto ad alcune opere), gravava su quest'ultimo l'onere probatorio dell'esatto adempimento, secondo un consolidato principio di diritto (da ultimo, Cass. sez. 6, ordinanza 4.01.2019, n. 98; Cass. ord. 7763 del 22.03.2024; sentenza 931/2010), laddove un tale onere probatorio non è stato soddisfatto in causa, non essendo risultata la prova orale chiesta dalla società opposta utile in merito, atteso che la genericità delle circostanze dedotte e dichiarate, hanno reso la prova stessa infeconda sul piano istruttorio.
Per contro, l'opponente ha versato in atti documentazione tecnica, precisa e puntuale, a firma del direttore dei lavori geom. della bontà della quale non si rinvengono Controparte_3 ragioni di dubitare, tanto più ove si consideri che a mezzo email in data 4.06.2020 Pt_2 anche all non risulta che la stessa nulla abbia mai opposto a tanto, né risultano CP_4 essere state sollevate contestazioni e/o obiezioni da parte della medesima ai singoli CP_1 pagamenti effettuati dalla proprio in esecuzione della contabilità del direttore dei Parte_1 lavori, geometra (si vedano, sul punto, anche le dichiarazioni rilasciate all'udienza del CP_3
28.03.2023 dallo stesso geometra “la contabilità l'ho fatta io, col mio assistente. Si è CP_3 trattata anche di una questione non facile perché la era restia a farmi avere il suo CP_1 indirizzo di posta elettronica semplice, ho dovuto usare la pec, la era anche un po' CP_1 latitante sul cantiere, negli ultimi tempi;
infatti, ei primi di marzo è stato completato il tetto
e poi c'è stata la sospensione dei lavori causa covid e poi le opere sono riprese nel maggio, il 4/5, e poi mi è stato chiesto di fare la contabilità finale. Per la non si è mai presentato CP_1 nessuno. Io ho fatto la contabilità in maniera autonoma, perché io non avevo alcun riferimento per la non mi è stato comunicato il nominativo di alcun tecnico e l'ho CP_1 mandata a tutte e due le parti”).
Va, pertanto, esclusa la legittimità della richiesta azionata in via monitoria dalla società opposta dovendo, altresì, scomputarsi dalla contabilità eseguita dal direttore dei lavori CP_1 anche l'importo dovuto a titolo di garanzia, in conformità alle previsioni contrattuali (art. 7, paragrafo 2, pagina 3 del contratto d'appalto) anche fatte valere nelle comunicazioni inviate all'opposta CP_1
Tutto ciò premesso, l'opposizione è fondata per mancanza di prova del credito ingiunto in sede monitoria e, dunque, deve essere in tal senso accolta, con necessaria revoca del decreto ingiuntivo opposto.
pagina 6 di 8
5. SULLE SPESE DI LITE
Infine, le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come indicato in dispositivo, nei valori medi in ogni fase, in base al valore della controversia ai fini dell'applicazione degli scaglioni previsti dal D.M. n. 55 del 2014.
La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto e l'essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio (cfr. Cass.
n. 13498 del 29.05.2018).
Nel caso di specie, il criterio della soccombenza, come meglio descritta in motivazione, porta a ritenere opportuno ed equo porre le spese di lite a carico di parte opposta: deve, infatti, essere tenuto in debito conto che parte opponente ha visto l'accoglimento della propria opposizione.
Ai fini della regolazione delle spese, ad avviso del Giudice la revoca del decreto ingiuntivo riporta indubbiamente all'ipotesi di soccombenza, sicché le spese sono a carico dell'opposta e si liquidano, come da dispositivo per una causa di valore compresa nello scaglione da €
5.201 a € 26.000 le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale (€ 6.000,00), cui vanno aggiunti i compensi e le spese già liquidati in sede di ricorso monitorio (e, quindi, la condanna dell'opposta a rifondere all'opponente i compensi e le spese già liquidati in quella sede ove e nella misura dall'opponente già corrisposti).
6. SULLA DOMANDA EX ART. 96 C.P.C.
Per quanto riguarda, in ultima analisi, la domanda di condanna formulata da parte opponente nei confronti di parte opposta per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. non si ravvisano gli estremi per una pronuncia in tal senso, in quanto ne mancano gli elementi costitutivi, non potendo pervenire ad una valutazione di accertamento dell'elemento soggettivo richiesto dalla norma.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, in composizione monocratica, nella persona della dr.ssa Santa Spina, definitivamente pronunciando, respinta o assorbita ogni altra domanda, deduzione o eccezione, in accoglimento totale dell'opposizione proposta, così provvede:
ACCOGLIE l'opposizione proposta, e, per l'effetto,
pagina 7 di 8 REVOCA il decreto ingiuntivo n. 1160/2021 reso dal Tribunale di Pisa a definizione del procedimento monitorio RG 952/2021.
RESPINGE la domanda formulata dall'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
CONDANNA in persona dell'amministratore unico e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a rifondere alla in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, le spese di lite che liquida in euro 5.077,00 oltre spese generali
(15% sul compenso totale) IVA e CPA come per legge, oltre compensi e spese già liquidati con il decreto ingiuntivo e, per l'effetto,
CONDANNA in persona dell'amministratore unico e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a rifondere alla in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, i compensi e le spese già liquidati in sede monitoria se dall'opponente già corrisposti e nella misura dalla stessa opponente già eventualmente corrisposti.
Così deciso in Pisa il 3.11.2025
Il giudice dott.ssa Santa Spina
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Santa Spina ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3885 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, promossa da:
(P.IVA ) , in persona dell'amministratore unico pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati ND HE
, e NC AM Email_1
ed elettivamente domiciliata in Pontedera, Email_2
Corso Principe ED n.31 presso lo studio dei predetti difensori HE
ND e AM NC contro
P.IVA in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. LORENZO BIMBI CP_2
, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del Email_3
Predetto difensore avv. LORENZO BIMBI
Con ad OGGETTO: “Altri Contratti D'Opera”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. IL CONTENUTO DELL'ATTO DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO, LE RAGIONI
DELL'OPPOSIZIONE.
pagina 1 di 8 Con atto di citazione che in calce reca la data del 7 ottobre 2021, la proponeva Parte_1 formale opposizione avverso al decreto ingiuntivo n. 1160/2021 reso dal Tribunale di Pisa a definizione del procedimento monitorio n. R.G. 952/2021.
Le ragioni dell'opposizione si sostanziavano, essenzialmente, nell'allegazione dell'inesistenza del credito ex adverso azionato: ed invero, tra le parti era stato stipulato un contratto di appalto avente ad oggetto la realizzazione di opere edilizie (opere di muratura); il costo complessivo delle lavorazioni era pari a circa euro 42.000,00; la Controparte_1
(qui opposta) mostrava, sin da subito, d'essere inadempiente, eseguendo le lavorazioni affidatele non a regola d'arte, come pure prontamente segnalato dal direttore dei lavori
(geometra sia all'appaltante che all'appaltatrice. Le inadempienze erano Controparte_3 tante e tali che le parti addivenivano, già all'inizio del mese di giugno 2020, ad una risoluzione concordata del contratto tra loro intercorso al quale faceva, quindi, seguito (in data 4.06.2020) la trasmissione da parte del direttore dei lavori della contabilità finale
“revisionata rispetto a quanto stimato nel capitolato allegato al contratto d'appalto … “, scorporando, cioè a dire, i costi delle opere commissionate e però, non eseguite, per un totale di euro 37.040,00 (al netto, anche, della garanzia contrattuale del 10% di cui all'art. 7, paragrafo 2, pagina 3 del contratto in discorso), mai contestati da alcuno e prontamente corrisposti dall'odierna opponente. All'esito del pagamento (da parte dell'opponente) dell'ultima tranche di prezzo di euro 3.000,00 (in data 20.07.2020), la società opposta procedeva alla liberazione del cantiere mentre la (la deducente-opponente) si Parte_1 vedeva costretta a commissionare l'esecuzione delle opere non eseguite ad altra ditta, tale
Oricon s.r.l.
Accadeva che, cionondimeno, tre mesi dopo la trasmissione della contabilità da parte del direttore dei lavori, nonché tre mesi dopo il pagamento ultimo (quello sovra detto) dei
3.000,00, la in data 14.09.2020, emetteva altra fattura con ad Controparte_1 oggetto “ponteggio e lavori vari eseguiti presso il cantiere edile di Cascina (PI), via Tenco”, facendo, a tanto seguire, il 12.11.2020, a) la messa in mora, per il tramite del suo procuratore costituito, di pagamento della fattura - contestata da lei opponente con missiva del
25.11.2020, rimasta, però, senza riscontro - e poi b) il ricorso monitorio e c) il decreto ingiuntivo ora opposto.
pagina 2 di 8 Da qui, l'opposizione al decreto ingiuntivo oggetto del presente giudizio in seno al quale, in buona sostanza, la domandava revocarsi il decreto opposto ed in subordine Parte_1 accertarsi l'esatto credito della con condanna, in ogni caso, della Controparte_1 stessa ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c. e con una regolamentazione delle spese di lite favorevole a sé e alle proprie ragioni.
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2. IL CONTENUTO DELLA COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA. LE RAGIONI DI PARTE
OPPOSTA.
Vocata ritualmente in causa, veniva a costituirsi la domandando la Controparte_1 reiezione delle richieste attoree, tutte, e, dunque, la conferma dell'ingiunzione opposta, deducendo, preliminarmente, che il “prezzo” dell'appalto, determinato a misura e non a corpo, era pari ad euro 43.055,56, così spiegando la determinazione del quantum di cui alla pretesa azionata in via monitoria (pari a 6.000,00 euro) e che era, appunto, corrispondente alla differenza tra il prezzo dell'appalto dovuto dall'odierna opponente (euro 43.055,56) e il prezzo realmente corrisposto dalla stessa opponente (pari ad euro 37.040,00) (per cui euro
43.055,56 - euro 37.040,00 = euro 6.015.56). Contestava le allegazioni di cui all'opposizione proposta, sostenendo che l'interruzione anticipata del rapporto contrattuale tra loro intercorso era da ascriversi all'opponente stessa, negando che si potesse anche solo discorrere di una vera risoluzione consensuale del rapporto (come, invece, dedotto dall'opponente), mancando qualsivoglia documento, avente forma scritta, a supporto e sostegno di siffatta ricostruzione
(quella di una risoluzione consensuale). Rilevava, ad ogni modo, la tardività di ogni contestazione pervenuta e afferente alle lavorazioni eseguite, ben chiarendo, in proposito che comunque i lavori di cui al capitolato erano stati pressoché integralmente compiuti, tanto che il valore complessivo delle opere non realizzate era pari soli euro 1.675,20. Disconosceva, pertanto, la correttezza della contabilità per come conteggiata dal direttore dei lavori, geometra rilevando, sul punto (in punto di contabilità redatta dal direttore dei lavori, CP_3
, che trattavasi di un mero documento di parte, formatosi in assenza di contraddittorio, CP_3 pervenendo, in tal modo, sulla base delle argomentazioni ora succintamente esposte, a domandare la conferma del decreto opposto, con, altresì, vittoria di spese e onorari di causa.
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3. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
pagina 3 di 8 La causa, istruita con l'acquisizione al fascicolo di causa dei documenti versati in atti da ciascuna parte costituita, oltre che con l'assunzione delle prove orali ammesse, perveniva all'udienza di precisazione delle conclusioni celebratasi nelle forme della trattazione scritta,
e, sulle conclusioni formulate dalle parti, trattenuta in decisione e, quindi, decisa a mezzo della presente sentenza.
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4. IL MERITO DEL GIUDIZIO: L'OPPOSIZIONE E L'ACCOGLIMENTO DELL'OPPOSIZIONE.
La domanda di revoca del decreto ingiuntivo è fondata e, come tale, merita d'essere accolta per le ragioni di seguito esposte.
Giova, allora, rammentare come a seguito della proposizione di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, si instauri un ordinario giudizio di cognizione, “in quanto tale, soggetto alle regole generali in tema di ripartizione dell'onere probatorio” ex art. 2697 e ss. del codice di diritto sostanziale (Trib. Ro ma, Sez. XVI civ. sent. 6.12.2019).
Se da un lato il summenzionato articolo costituisce criterio di riparto dell'onere della prova
- come tale rivolto alle parti - dall'altro esso rappresenta vera e propria regola di giudizio che guida il giudice all'atto di accertare se un fatto, posto a fondamento della pretesa o, di contro, ostativo all'accertamento del diritto, sia assistito, o meno, da adeguata prova in giudizio.
È, quindi, all'attore in senso sostanziale (opposto) che spetta provare i fatti costitutivi della propria pretesa e al convenuto in senso sostanziale provare i fatti impeditivi, modificativi ed estintivi del medesimo diritto.
Ciò detto, nel caso, è intercorso tra le parti un contratto di appalto che prevedeva la realizzazione da parte della società odierna opposta delle lavorazioni di cui al capitolato allegato al contratto medesimo.
A nulla rileva, nel caso, procedere ad una qualche indagine in punto di risoluzione del contratto e/o di imputabilità della stessa (o meglio, in punto di imputabilità dell'inadempimento che alla risoluzione avrebbe dato causa) all'una piuttosto che all'altra parte, attenendo la res controversa esclusivamente alla mancata corresponsione del prezzo dovuto per le lavorazioni eseguite e, dunque, alla determinazione del quantum residuo (ove residuasse, ancora, un quantum) da corrispondere da parte dell'opponente all'opposta.
pagina 4 di 8 Non è contestato, per vero, che i lavori commissionati non sono stati portati a compimento nella loro integralità (sono, infatti, residuate lavorazioni da compiere e per le quali non è stato, neppure, richiesto il pagamento).
A fronte del conteggio operato dal direttore dei lavori che perviene ad una quantificazione dei lavori eseguiti di euro 39.029,46, la società opposta reclama, allo stesso titolo
(quantificazione dei lavori eseguiti) un prezzo, invece, di euro 43.055,56.
La pretesa della non risulta, però, provata: la fattura, pur costituendo, Controparte_1 infatti, titolo “idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa”
(Cass. civ., sez. III, sent. n. 5071/2009), non costituisce, in seno ad un giudizio a cognizione quale è quello che si instaura per l'effetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo, piena prova del credito, che dovrà, viceversa, essere dimostrato mediante gli ordinari mezzi di prova.
Gli esiti dell'istruttoria espletata non valgono, tuttavia, a confortare le istanze dell'opposta.
Le dichiarazioni rilasciate in sede di prova dal teste indotto da essa stessa parte opposta, signor (si veda verbale udienza del 12 ottobre 2023) se da un lato conferma Persona_1 la circostanza per cui la non ha portato a compimento i lavori Controparte_1 commissionatigli, dall'altro appare essere una testimonianza imprecisa e generica che, consistita essenzialmente, in affermazioni del tipo “ Mancava poco e niente, qualche controtelaio e un po' del tetto”, di per sé non vale a pervenire ad una quantificazione dei lavori non eseguiti (e, per converso, di quelli, invece, eseguiti).
Considerazioni analoghe (nel senso dell'assenza di valida prova della bontà della ricostruzione dell'opposta) possono essere svolte con riferimento al teste e alle Tes_1 dichiarazioni dallo stesso rilasciate in sede di sua escussione, laddove ha detto “…. non so precisare i metri quadri”.
A ciò si aggiunga che i conteggi eseguiti dalla società opposta e agitati col decreto ingiuntivo e poi ora agitati in sede di opposizione allo stesso, non risultano confortati neppure da una perizia tecnica di parte e, quindi, per converso, risultano destinati a rimanere mere allegazioni difensive da nulla supportate, mancando in atti una qualche prova della legittimità delle istanze di parte opposta (e, quindi, dell'esecuzione da parte di essa stessa opposta di lavorazioni eseguite in aggiunta rispetto a quelle di cui alla relazione del direttore dei lavori).
D'altra parte, va ricordato che, a fronte dell'eccezione di inadempimento da parte della società appaltante (l'opponente-Boccaccio) nei confronti dell'appaltatore ( CP_1
pagina 5 di 8 (inadempimento parziale in quanto limitato soltanto ad alcune opere), gravava su quest'ultimo l'onere probatorio dell'esatto adempimento, secondo un consolidato principio di diritto (da ultimo, Cass. sez. 6, ordinanza 4.01.2019, n. 98; Cass. ord. 7763 del 22.03.2024; sentenza 931/2010), laddove un tale onere probatorio non è stato soddisfatto in causa, non essendo risultata la prova orale chiesta dalla società opposta utile in merito, atteso che la genericità delle circostanze dedotte e dichiarate, hanno reso la prova stessa infeconda sul piano istruttorio.
Per contro, l'opponente ha versato in atti documentazione tecnica, precisa e puntuale, a firma del direttore dei lavori geom. della bontà della quale non si rinvengono Controparte_3 ragioni di dubitare, tanto più ove si consideri che a mezzo email in data 4.06.2020 Pt_2 anche all non risulta che la stessa nulla abbia mai opposto a tanto, né risultano CP_4 essere state sollevate contestazioni e/o obiezioni da parte della medesima ai singoli CP_1 pagamenti effettuati dalla proprio in esecuzione della contabilità del direttore dei Parte_1 lavori, geometra (si vedano, sul punto, anche le dichiarazioni rilasciate all'udienza del CP_3
28.03.2023 dallo stesso geometra “la contabilità l'ho fatta io, col mio assistente. Si è CP_3 trattata anche di una questione non facile perché la era restia a farmi avere il suo CP_1 indirizzo di posta elettronica semplice, ho dovuto usare la pec, la era anche un po' CP_1 latitante sul cantiere, negli ultimi tempi;
infatti, ei primi di marzo è stato completato il tetto
e poi c'è stata la sospensione dei lavori causa covid e poi le opere sono riprese nel maggio, il 4/5, e poi mi è stato chiesto di fare la contabilità finale. Per la non si è mai presentato CP_1 nessuno. Io ho fatto la contabilità in maniera autonoma, perché io non avevo alcun riferimento per la non mi è stato comunicato il nominativo di alcun tecnico e l'ho CP_1 mandata a tutte e due le parti”).
Va, pertanto, esclusa la legittimità della richiesta azionata in via monitoria dalla società opposta dovendo, altresì, scomputarsi dalla contabilità eseguita dal direttore dei lavori CP_1 anche l'importo dovuto a titolo di garanzia, in conformità alle previsioni contrattuali (art. 7, paragrafo 2, pagina 3 del contratto d'appalto) anche fatte valere nelle comunicazioni inviate all'opposta CP_1
Tutto ciò premesso, l'opposizione è fondata per mancanza di prova del credito ingiunto in sede monitoria e, dunque, deve essere in tal senso accolta, con necessaria revoca del decreto ingiuntivo opposto.
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5. SULLE SPESE DI LITE
Infine, le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come indicato in dispositivo, nei valori medi in ogni fase, in base al valore della controversia ai fini dell'applicazione degli scaglioni previsti dal D.M. n. 55 del 2014.
La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto e l'essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio (cfr. Cass.
n. 13498 del 29.05.2018).
Nel caso di specie, il criterio della soccombenza, come meglio descritta in motivazione, porta a ritenere opportuno ed equo porre le spese di lite a carico di parte opposta: deve, infatti, essere tenuto in debito conto che parte opponente ha visto l'accoglimento della propria opposizione.
Ai fini della regolazione delle spese, ad avviso del Giudice la revoca del decreto ingiuntivo riporta indubbiamente all'ipotesi di soccombenza, sicché le spese sono a carico dell'opposta e si liquidano, come da dispositivo per una causa di valore compresa nello scaglione da €
5.201 a € 26.000 le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale (€ 6.000,00), cui vanno aggiunti i compensi e le spese già liquidati in sede di ricorso monitorio (e, quindi, la condanna dell'opposta a rifondere all'opponente i compensi e le spese già liquidati in quella sede ove e nella misura dall'opponente già corrisposti).
6. SULLA DOMANDA EX ART. 96 C.P.C.
Per quanto riguarda, in ultima analisi, la domanda di condanna formulata da parte opponente nei confronti di parte opposta per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. non si ravvisano gli estremi per una pronuncia in tal senso, in quanto ne mancano gli elementi costitutivi, non potendo pervenire ad una valutazione di accertamento dell'elemento soggettivo richiesto dalla norma.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, in composizione monocratica, nella persona della dr.ssa Santa Spina, definitivamente pronunciando, respinta o assorbita ogni altra domanda, deduzione o eccezione, in accoglimento totale dell'opposizione proposta, così provvede:
ACCOGLIE l'opposizione proposta, e, per l'effetto,
pagina 7 di 8 REVOCA il decreto ingiuntivo n. 1160/2021 reso dal Tribunale di Pisa a definizione del procedimento monitorio RG 952/2021.
RESPINGE la domanda formulata dall'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
CONDANNA in persona dell'amministratore unico e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a rifondere alla in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, le spese di lite che liquida in euro 5.077,00 oltre spese generali
(15% sul compenso totale) IVA e CPA come per legge, oltre compensi e spese già liquidati con il decreto ingiuntivo e, per l'effetto,
CONDANNA in persona dell'amministratore unico e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a rifondere alla in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, i compensi e le spese già liquidati in sede monitoria se dall'opponente già corrisposti e nella misura dalla stessa opponente già eventualmente corrisposti.
Così deciso in Pisa il 3.11.2025
Il giudice dott.ssa Santa Spina
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