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Sentenza 18 maggio 2023
Sentenza 18 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/05/2023, n. 21199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21199 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RE AR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 07/07/2022 del TRIBUNALE di NOLA udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;
lette le conclusioni del PG, PASQUALE FIMIANI, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio. Penale Sent. Sez. 3 Num. 21199 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: ACETO ALDO Data Udienza: 15/02/2023 38727/2022 RITENUTO IN FATTO 1.11 sig. RL AR ricorre per l'annullamento della sentenza del 07/07/2022 del Tribunale di Noia che, ai sensi degli artt. 444 e segg. cod. proc. pen., ha applicato nei suoi confronti la pena concordata di un anno e quattro mesi di reclusione per i reati di cui agli artt. 256-bis, d.lgs, n. 152 del 2006 (capo A), 337 cod. pen. (capo B), 4, commi 2 e 3, legge n. 110 del 1975 (capo C), ed ha subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena al ripristino dello stato dei luoghi a sue spese da effettuarsi entro trenta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza. 1.1.Con il primo motivo deduce la violazione degli artt. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., e 165 cod. pen. sotto il profilo dell'illegittima (perché non concordata) subordinazione della sospensione condizionale della pena all'attività di ripristino dello stato dei luoghi. 1.2.Con il secondo motivo deduce il vizio di mancanza di motivazione in ordine alla prognosi di recidiva. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.11 ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 3.0sserva il Collegio: 3.1.secondo l'autorevole insegnamento di Sez. U, n. 23400 del 27/01/2022, Boccardo, Rv. 283191 - 01, nel procedimento speciale di cui all'art. 444 cod. proc. pen., l'accordo delle parti sull'applicazione di una pena detentiva di cui viene richiesta la sospensione condizionale deve estendersi anche agli obblighi ulteriori eventualmente connessi "ex lege" alla concessione del beneficio, indicandone, quando previsto, la durata, con la conseguenza che, in mancanza di pattuizione anche su tali elementi, la sospensione non può essere accordata e, qualora al suo riconoscimento sia subordinata l'efficacia della stessa richiesta di applicazione della pena, questa deve essere integralmente rigettata (nello stesso senso, Sez. U, n. 10 dell'11/05/1993, Zanlorenzi, Rv. 194064 - 01; Sez. U, n. 5882 dell'11/05/1993, Iovine, Rv. 193417 - 01); 3.2.nel caso di specie, dall'esame degli atti (sempre possibile quando viene dedotta la violazione di una norma processuale) risulta che il ric:orrente ed il PM avevano espressamente concordato la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena subordinandola al ripristino dello stato dei luoghi (cfr. verbale di udienza del 07/07/2022); 3.3.il Giudice, dunque, non ha fatto altro che ratificare un accordo validamente pattuito con il PM e che l'odierno ricorso dà per inesistente;
3.4.di qui la totale infondatezza di entrambi i motivi. 5.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che, avuto riguardo alle ragioni della declaratoria, si fissa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 5.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 5.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 15/02/2023.
lette le conclusioni del PG, PASQUALE FIMIANI, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio. Penale Sent. Sez. 3 Num. 21199 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: ACETO ALDO Data Udienza: 15/02/2023 38727/2022 RITENUTO IN FATTO 1.11 sig. RL AR ricorre per l'annullamento della sentenza del 07/07/2022 del Tribunale di Noia che, ai sensi degli artt. 444 e segg. cod. proc. pen., ha applicato nei suoi confronti la pena concordata di un anno e quattro mesi di reclusione per i reati di cui agli artt. 256-bis, d.lgs, n. 152 del 2006 (capo A), 337 cod. pen. (capo B), 4, commi 2 e 3, legge n. 110 del 1975 (capo C), ed ha subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena al ripristino dello stato dei luoghi a sue spese da effettuarsi entro trenta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza. 1.1.Con il primo motivo deduce la violazione degli artt. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., e 165 cod. pen. sotto il profilo dell'illegittima (perché non concordata) subordinazione della sospensione condizionale della pena all'attività di ripristino dello stato dei luoghi. 1.2.Con il secondo motivo deduce il vizio di mancanza di motivazione in ordine alla prognosi di recidiva. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.11 ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 3.0sserva il Collegio: 3.1.secondo l'autorevole insegnamento di Sez. U, n. 23400 del 27/01/2022, Boccardo, Rv. 283191 - 01, nel procedimento speciale di cui all'art. 444 cod. proc. pen., l'accordo delle parti sull'applicazione di una pena detentiva di cui viene richiesta la sospensione condizionale deve estendersi anche agli obblighi ulteriori eventualmente connessi "ex lege" alla concessione del beneficio, indicandone, quando previsto, la durata, con la conseguenza che, in mancanza di pattuizione anche su tali elementi, la sospensione non può essere accordata e, qualora al suo riconoscimento sia subordinata l'efficacia della stessa richiesta di applicazione della pena, questa deve essere integralmente rigettata (nello stesso senso, Sez. U, n. 10 dell'11/05/1993, Zanlorenzi, Rv. 194064 - 01; Sez. U, n. 5882 dell'11/05/1993, Iovine, Rv. 193417 - 01); 3.2.nel caso di specie, dall'esame degli atti (sempre possibile quando viene dedotta la violazione di una norma processuale) risulta che il ric:orrente ed il PM avevano espressamente concordato la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena subordinandola al ripristino dello stato dei luoghi (cfr. verbale di udienza del 07/07/2022); 3.3.il Giudice, dunque, non ha fatto altro che ratificare un accordo validamente pattuito con il PM e che l'odierno ricorso dà per inesistente;
3.4.di qui la totale infondatezza di entrambi i motivi. 5.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che, avuto riguardo alle ragioni della declaratoria, si fissa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 5.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 5.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 15/02/2023.