CASS
Sentenza 12 luglio 2023
Sentenza 12 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 12/07/2023, n. 19933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19933 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2023 |
Testo completo
CDU contenente errori sulla edificabilità del terreno compravenduto - Inammissibilità del ricorso ANGELO SPIRITO Presidente DA SE Consigliere ENZO VINCENTI Consigliere SE EN Consigliere Ud. 19.4.2023 PU Cron. R.G.N. 27428/2020 AL AI Consigliere - Rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso N. 27428/2020 R.G. proposto da: IMMOBILIARE IL POGGIO s.a.s., di NA SE & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall’avv. LU Spadavecchia, come da procura in calce al ricorso
- ricorrente -
contro COMUNE DI FERMO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via G. Antonelli, presso lo studio dell’avv. Massimo Colarizi, rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Gentili e Cristina Argentieri, come da procura in calce al controricorso - controricorrente e ricorrente incidentale - Civile Sent. Sez. 3 Num. 19933 Anno 2023 Presidente: SPIRITO ANGELO Relatore: AI AL Data pubblicazione: 12/07/2023 N. 27428/20 R.G. 2 avverso la sentenza della Corte d’appello di NC n. 41/2020, depositata il 20.1.2020; udita la relazione della causa svolta nella udienza pubblica “cameralizzata” del 19.4.2023 dal Consigliere relatore dr. Salvatore Saija;
lette le conclusioni scritte del P.G. dr. Alberto Cardino, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso incidentale e dichiararsi assorbito il ricorso principale. FATTI DI CAUSA La società odierna ricorrente, in data 25.7.1996, acquistò un terreno edificabile in Fermo, per la realizzazione e la successiva vendita di un complesso immobiliare residenziale;
al rogito notarile venne allegato un certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Fermo, ove si specificava che sul terreno compravenduto era consentita una edificabilità pari a 1680 metri cubi, perché ricadente in zona B1. La società chiese dunque il rilascio di concessione edilizia per la realizzazione del suddetto complesso immobiliare, che venne però negata dal Comune, in quanto il certificato conteneva dati erronei e non consentiva l’edificabilità ivi indicata, ma ben inferiore. La società, dunque, rivendette il terreno a terzi in data 28.8.1999 e avviò l’azione risarcitoria nei confronti del Comune dinanzi al Tribunale di Fermo, che con sentenza n. 772/2017, pur riconoscendo un debito in capo all’ente per la somma di € 431.744,00, rigettò la domanda: ciò perché la rivendita dell’immobile, da parte della società, ne aveva azzerato il credito risarcitorio. Proposto appello dalla società, nel contraddittorio con il Comune di Fermo (che pure propose appello incidentale condizionato, eccependo la prescrizione del credito), la Corte d’appello di NC confermò la prima decisione con sentenza del 20.1.2020, N. 27428/20 R.G. 3 rilevando che le ragioni di credito della società risultavano sostanzialmente elise da quanto conseguito per effetto della rivendita del terreno. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione la Immobiliare Il Poggio s.a.s., sulla base di un unico motivo, illustrato da memoria, cui resiste con controricorso il Comune di Fermo, che ha pure spiegato ricorso incidentale condizionato, sulla base di un solo motivo. Il P.G. ha chiesto l’accoglimento del ricorso incidentale e dichiararsi assorbito il ricorso principale. RAGIONI DELLA DECISIONE RICORSO PRINCIPALE 1.1 – Con l’unico motivo si lamenta la “violazione di legge in relazione agli articoli 360, primo comma nn. 3 e 4 c.p.c. con riferimento agli articoli 2043 e segg. C.c., art. 2056 c.c. e con espresso rinvio all’art. 1223 c.c.; art. 112 c.p.c.”, laddove la Corte anconetana ha ritenuto l’infondatezza della domanda, pur riconoscendo la sussistenza di un credito risarcitorio, applicando istituti giuridici non pertinenti e sostanzialmente facendo ricadere su essa società la libera scelta di rivendere a terzi il terreno in parola, “operando di fatto un assurdo bilanciamento con il maggior corrispettivo ottenuto”, senza agire con le azioni offerte dall’ordinamento nei confronti del proprio dante causa. RICORSO INCIDENTALE 1.2 – Con l’unico motivo il Comune di Fermo ripropone l’eccezione di prescrizione del credito risarcitorio, come da appello incidentale condizionato, rimasto assorbito per effetto del rigetto dell’appello principale. 2.1 – Il ricorso principale è inammissibile perché non in linea con i dettami dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., nel testo vigente ratione temporis, N. 27428/20 R.G. 4 difettando della necessaria specificità della proposta censura, che non si confronta con la decisione impugnata e non ne coglie la ratio. In proposito, è appena il caso di precisare che il giudizio di cassazione è un giudizio impugnatorio a critica vincolata, in cui il ricorrente deve rivolgersi alla Corte individuando uno o più specifici vizi di legittimità – che, in tesi, affliggono la decisione impugnata – scegliendoli dal novero di quelli elencati dall’art. 360, comma 1, e nel rispetto, tra l’altro, dei requisiti di contenuto-forma di cui agli artt. 365 e 366 c.p.c. 2.2 – Al riguardo, va qui ribadito che “In tema di ricorso per cassazione, il principio di specificità di cui all’art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c. richiede per ogni motivo l’indicazione della rubrica, la puntuale esposizione delle ragioni per cui è proposto nonché l’illustrazione degli argomenti posti a sostegno della sentenza impugnata e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo, come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della pronunzia” (da ultimo, Cass. n. 17224/2020). E ancora, con specifico riferimento al preteso vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, non può che richiamarsi il principio, ancor più di recente affermato da Cass., Sez. Un., n. 23745/2020, secondo cui “In tema di ricorso per cassazione, l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d’inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano N. 27428/20 R.G. 5 col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa”. Ed infine (per quanto qui interessa), va ribadito l’ulteriore principio secondo cui “Le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a) quello concernente la ricerca e l’interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto;
b) quello afferente all’applicazione della norma stessa una volta correttamente individuata ed interpretata. Il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell’attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata;
il vizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell’assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista - pur rettamente individuata e interpretata - non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione. Non rientra nell’ambito applicativo dell’art. 360, comma 1, n. 3, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità” (Cass. n. 640/2019). 2.3 – Orbene, dalla lettura della censura articolata dalla ricorrente principale – già sommariamente descritta – risulta di tutta evidenza come la stessa non si N. 27428/20 R.G. 6 conformi affatto ai superiori dettami, perché neppure contiene il benché minimo sviluppo argomentativo circa il contenuto dei precetti normativi che si assumono violati, né il conseguente raffronto con le pertinenti decisioni adottate dal giudice del merito, che restano sullo sfondo dell’esposizione, senza essere attinte da congruenti e conferenti critiche a dimostrazione dei pur denunciati e pretesi errores in iudicando. Insomma, anziché evidenziare in cosa le statuizioni adottate dal giudice del merito si discostino dai precetti normativi che pure si assumono violati (nei termini poc’anzi evidenziati), col ricorso in esame la ricorrente prospetta considerazioni generiche e assolutamente aspecifiche, omettendo persino di confrontarsi, con la necessaria analiticità, con gli snodi motivazionali su cui poggia la decisione qui impugnata, neppure scalfiti dall’unico mezzo proposto. Basti solo rilevare, sul punto, che a fronte di un articolato percorso seguito dal giudice d’appello a sostegno della ritenuta non configurabilità del danno rivendicato dalla società (giacché, in buona sostanza, l’operato della stessa società ha eliminato il pregiudizio da essa effettivamente subito a causa della pur riconosciuta condotta illecita del funzionario comunale), la ricorrente si limita a sostenere la natura di libera scelta della rivendita del terreno e della stessa azione risarcitoria selezionata tra le possibili offerte dall’ordinamento, senza minimamente spiegare il perché il “bilanciamento con il maggior corrispettivo ottenuto … dalla successiva rivendita del terreno a terzi” sarebbe “assurdo”. Da qui, dunque, il rilevato difetto di specificità del ricorso, che ne determina l’inammissibilità, restando conseguentemente assorbita l’impugnazione incidentale del Comune. N. 27428/20 R.G. 7 3.1 – In definitiva, il ricorso principale è inammissibile, mentre l’incidentale condizionato resta conseguentemente assorbito. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. In relazione alla data di proposizione del ricorso principale (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).
P. Q. M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e assorbito il ricorso incidentale;
condanna la ricorrente principale alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 5.200,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali in misura pari al 15%, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il giorno
- ricorrente -
contro COMUNE DI FERMO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via G. Antonelli, presso lo studio dell’avv. Massimo Colarizi, rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Gentili e Cristina Argentieri, come da procura in calce al controricorso - controricorrente e ricorrente incidentale - Civile Sent. Sez. 3 Num. 19933 Anno 2023 Presidente: SPIRITO ANGELO Relatore: AI AL Data pubblicazione: 12/07/2023 N. 27428/20 R.G. 2 avverso la sentenza della Corte d’appello di NC n. 41/2020, depositata il 20.1.2020; udita la relazione della causa svolta nella udienza pubblica “cameralizzata” del 19.4.2023 dal Consigliere relatore dr. Salvatore Saija;
lette le conclusioni scritte del P.G. dr. Alberto Cardino, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso incidentale e dichiararsi assorbito il ricorso principale. FATTI DI CAUSA La società odierna ricorrente, in data 25.7.1996, acquistò un terreno edificabile in Fermo, per la realizzazione e la successiva vendita di un complesso immobiliare residenziale;
al rogito notarile venne allegato un certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Fermo, ove si specificava che sul terreno compravenduto era consentita una edificabilità pari a 1680 metri cubi, perché ricadente in zona B1. La società chiese dunque il rilascio di concessione edilizia per la realizzazione del suddetto complesso immobiliare, che venne però negata dal Comune, in quanto il certificato conteneva dati erronei e non consentiva l’edificabilità ivi indicata, ma ben inferiore. La società, dunque, rivendette il terreno a terzi in data 28.8.1999 e avviò l’azione risarcitoria nei confronti del Comune dinanzi al Tribunale di Fermo, che con sentenza n. 772/2017, pur riconoscendo un debito in capo all’ente per la somma di € 431.744,00, rigettò la domanda: ciò perché la rivendita dell’immobile, da parte della società, ne aveva azzerato il credito risarcitorio. Proposto appello dalla società, nel contraddittorio con il Comune di Fermo (che pure propose appello incidentale condizionato, eccependo la prescrizione del credito), la Corte d’appello di NC confermò la prima decisione con sentenza del 20.1.2020, N. 27428/20 R.G. 3 rilevando che le ragioni di credito della società risultavano sostanzialmente elise da quanto conseguito per effetto della rivendita del terreno. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione la Immobiliare Il Poggio s.a.s., sulla base di un unico motivo, illustrato da memoria, cui resiste con controricorso il Comune di Fermo, che ha pure spiegato ricorso incidentale condizionato, sulla base di un solo motivo. Il P.G. ha chiesto l’accoglimento del ricorso incidentale e dichiararsi assorbito il ricorso principale. RAGIONI DELLA DECISIONE RICORSO PRINCIPALE 1.1 – Con l’unico motivo si lamenta la “violazione di legge in relazione agli articoli 360, primo comma nn. 3 e 4 c.p.c. con riferimento agli articoli 2043 e segg. C.c., art. 2056 c.c. e con espresso rinvio all’art. 1223 c.c.; art. 112 c.p.c.”, laddove la Corte anconetana ha ritenuto l’infondatezza della domanda, pur riconoscendo la sussistenza di un credito risarcitorio, applicando istituti giuridici non pertinenti e sostanzialmente facendo ricadere su essa società la libera scelta di rivendere a terzi il terreno in parola, “operando di fatto un assurdo bilanciamento con il maggior corrispettivo ottenuto”, senza agire con le azioni offerte dall’ordinamento nei confronti del proprio dante causa. RICORSO INCIDENTALE 1.2 – Con l’unico motivo il Comune di Fermo ripropone l’eccezione di prescrizione del credito risarcitorio, come da appello incidentale condizionato, rimasto assorbito per effetto del rigetto dell’appello principale. 2.1 – Il ricorso principale è inammissibile perché non in linea con i dettami dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., nel testo vigente ratione temporis, N. 27428/20 R.G. 4 difettando della necessaria specificità della proposta censura, che non si confronta con la decisione impugnata e non ne coglie la ratio. In proposito, è appena il caso di precisare che il giudizio di cassazione è un giudizio impugnatorio a critica vincolata, in cui il ricorrente deve rivolgersi alla Corte individuando uno o più specifici vizi di legittimità – che, in tesi, affliggono la decisione impugnata – scegliendoli dal novero di quelli elencati dall’art. 360, comma 1, e nel rispetto, tra l’altro, dei requisiti di contenuto-forma di cui agli artt. 365 e 366 c.p.c. 2.2 – Al riguardo, va qui ribadito che “In tema di ricorso per cassazione, il principio di specificità di cui all’art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c. richiede per ogni motivo l’indicazione della rubrica, la puntuale esposizione delle ragioni per cui è proposto nonché l’illustrazione degli argomenti posti a sostegno della sentenza impugnata e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo, come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della pronunzia” (da ultimo, Cass. n. 17224/2020). E ancora, con specifico riferimento al preteso vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, non può che richiamarsi il principio, ancor più di recente affermato da Cass., Sez. Un., n. 23745/2020, secondo cui “In tema di ricorso per cassazione, l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d’inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano N. 27428/20 R.G. 5 col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa”. Ed infine (per quanto qui interessa), va ribadito l’ulteriore principio secondo cui “Le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a) quello concernente la ricerca e l’interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto;
b) quello afferente all’applicazione della norma stessa una volta correttamente individuata ed interpretata. Il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell’attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata;
il vizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell’assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista - pur rettamente individuata e interpretata - non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione. Non rientra nell’ambito applicativo dell’art. 360, comma 1, n. 3, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità” (Cass. n. 640/2019). 2.3 – Orbene, dalla lettura della censura articolata dalla ricorrente principale – già sommariamente descritta – risulta di tutta evidenza come la stessa non si N. 27428/20 R.G. 6 conformi affatto ai superiori dettami, perché neppure contiene il benché minimo sviluppo argomentativo circa il contenuto dei precetti normativi che si assumono violati, né il conseguente raffronto con le pertinenti decisioni adottate dal giudice del merito, che restano sullo sfondo dell’esposizione, senza essere attinte da congruenti e conferenti critiche a dimostrazione dei pur denunciati e pretesi errores in iudicando. Insomma, anziché evidenziare in cosa le statuizioni adottate dal giudice del merito si discostino dai precetti normativi che pure si assumono violati (nei termini poc’anzi evidenziati), col ricorso in esame la ricorrente prospetta considerazioni generiche e assolutamente aspecifiche, omettendo persino di confrontarsi, con la necessaria analiticità, con gli snodi motivazionali su cui poggia la decisione qui impugnata, neppure scalfiti dall’unico mezzo proposto. Basti solo rilevare, sul punto, che a fronte di un articolato percorso seguito dal giudice d’appello a sostegno della ritenuta non configurabilità del danno rivendicato dalla società (giacché, in buona sostanza, l’operato della stessa società ha eliminato il pregiudizio da essa effettivamente subito a causa della pur riconosciuta condotta illecita del funzionario comunale), la ricorrente si limita a sostenere la natura di libera scelta della rivendita del terreno e della stessa azione risarcitoria selezionata tra le possibili offerte dall’ordinamento, senza minimamente spiegare il perché il “bilanciamento con il maggior corrispettivo ottenuto … dalla successiva rivendita del terreno a terzi” sarebbe “assurdo”. Da qui, dunque, il rilevato difetto di specificità del ricorso, che ne determina l’inammissibilità, restando conseguentemente assorbita l’impugnazione incidentale del Comune. N. 27428/20 R.G. 7 3.1 – In definitiva, il ricorso principale è inammissibile, mentre l’incidentale condizionato resta conseguentemente assorbito. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. In relazione alla data di proposizione del ricorso principale (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).
P. Q. M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e assorbito il ricorso incidentale;
condanna la ricorrente principale alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 5.200,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali in misura pari al 15%, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il giorno