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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 17/07/2025, n. 1668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1668 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, all'udienza disposta per il giorno 19/6/2025 ha pronunciato, a seguito di discussione ex artt. 127 ter, 429 e 442 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale sotto il numero d'ordine 9398 dell'anno 2023
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Parte_1
Gentile, in forza di mandato allegato al ricorso introduttivo;
- Ricorrente –
CONTRO
, in persona del Direttore Generale pro tempore, dott.ssa Controparte_1
, rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti in calce alla memoria difensiva, Controparte_2 dagli avv. ti Andrea Scarpellini Camilli e Raffaele Notarpietro;
- Resistente –
La causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c., disposta per l'udienza del 19/06/2025.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che le parti in causa hanno depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.12.2023 ha agito in giudizio per far accertare e Parte_1 dichiarare illegittima la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione di giorni 7, comminatagli dalla ASL BT in data 18.10.2023 nonchè per disporre in suo favore il ristoro di quanto perso a seguito della sanzione subita.
A tal fine a sostegno della propria domanda, dopo aver premesso di essere dipendente della ASL
BT con mansione di operatore socio sanitario, deduceva: che nei primi giorni di giugno 2023 fu sollecitato dal proprio fratello affinché prenotasse per la propria anziana madre Parte_2 presso l'unità di cardiologia di quel nosocomio la visita medica prescritta dal suo medico curante, ragion per cui contattò il sig. , infermiere coordinatore di quella unità Persona_1
1
operativa, a cui descrisse la difficile condizione di salute di sua madre, e dal quale ottenere la prenotazione della visita cardiologica con annotazione nella “agenda interna CL27L”; che il giorno
20.06.2023 sua madre, accompagnata da , si presentò nel reparto di cardiologia Parte_2 come da prenotazione per essere sottoposta a visita, ma il medico addetto, avendo rilevato che la visita era stata prenotata “senza rispettare le normali procedure di reparto”, in un primo momento dichiarò di non poterla eseguire;
che solo successivamente, si dichiarò disponibile ad eseguire la visita cardiologica con l'elettrocardiogramma, ma dichiarò che non avrebbe refertato;
che Parte_2
, preso atto di tale circostanza e ritenendo indispensabile la refertazione, rifiutò quanto
[...] proposto dal medico cardiologo, e portò via la propria madre, intendendo rivolgersi ad uno studio cardiologico privato;
che dopo aver appreso accidentalmente di questo episodio nel pomeriggio del
23.6.2023, indignato per il comportamento ingiustificatamente formale del medico, annotò sul proprio profilo Facebook un messaggio;
che il direttore responsabile della unità di cardiologia, ricevuta notizia del post dal medico cardiologo, con sua denunzia del 29.6.2023 segnalò l'accaduto all' alla direzione generale della ASL ed alla direzione del Controparte_3 personale chiedendone l'allontanamento dal reparto di cardiologia.; che in data 6.7.2023 gli veniva notificata dall' la formale contestazione di addebito, per “aver organizzato per il 20 giugno Pt_3
2023 una visita cardiologica a favore di sua madre al di fuori delle necessità valutate e autorizzate dal dirigente medico, e per aver tenuto il 23.6.2023 una condotta di grave scorrettezza nei confronti di un medico della UOSVD del P . O . di Bisceglie”; che completata l'istruttoria, l' ritenuta Pt_3 la responsabilità del ricorrente, con atto del 18.10.2023 aveva deliberato di comminargli la sanzione disciplinare della “sospensione dal servizio con privazione della retribuzione pari a 7 giorni lavorativi ”; che infine, con deliberazione n. 1797 del 6 novembre 2023 la Direttrice generale della
ASL BT aveva recepito il detto “provvedimento disciplinare n. 77182 del 18.10.2023, comminato dall' al cod. 5073” sospendendolo dal lavoro e dalla retribuzione dal 1 dicembre al 7 Pt_3 dicembre 2023.
Poste le circostanze in fatto, in diritto, invece, dopo aver eccepito in via preliminare l'intervenuta decadenza del termine richiamando la disposizione di cui all'art. 55 del D.Lgs n. 165 del 2001, nel merito evidenziava: l'illegittimità della sanzione irrogata opposta non essendo ravvisabile nel comportamento addebitato alcuna violazione al Regolamento di disciplina dei dipendenti della ASL
BT, all'art. 84 del CCNL del Comparto Sanità, né agli artt. 55 e segg. del D.Lgs n. 165/2001; il mancato rispetto nell'irrogare la predetta sanzione del principio di gradualità e di proporzionalità prevista dal CCNL, dal Regolamento di disciplina e, ove occorra, della legge n. 15/2019 non avendo tenuto in alcun conto che in tanti anni di servizio non era stato attinto neppure dal più lieve rimprovero verbale. Più specificatamente, deduceva: che in relazione al primo capo di incolpazione, nessun addebito poteva essere mosso allo stesso, in quanto alla pagina 10 del
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“provvedimento conclusivo” dell' del 18.10.2023, era ben precisato che la prenotazione Pt_3 incriminata era stata ricevuta e fatta dall'infermiere responsabile sig. , Persona_1 essendosi il ricorrente semplicemente limitato nell'occasione ad esporre a questi la necessità della visita della propria madre;
che allo stesso modo anche il secondo capo di imputazione in esame era privo di fondamento, avendo il ricorrente semplicemente espresso il suo disappunto sul comportamento dell'anonimo medico cardiologo da comune cittadino e non da dipendente dell'Ospedale Civile di Bisceglie, presso il quale, per altro, egli svolgeva anche l'attività di dirigente sindacale;
che in nessun caso comunque nel post in esame erano ravvisabili espressioni ingiuriose o calunniose, lesive della dignità di alcuno, né erano state prospettate minacce di sorta;
che il post doveva essere ritenuto una manifestazione di quel diritto di critica garantito a qualsiasi cittadino dall'art. 21 della Costituzione essendo stato tuttavia da lui entro i cd. criteri di continenza sostanziali, materiali e formali elaborati nelle diverse pronunce della Suprema Corte.
In conseguenza di tanto chiedeva al Tribunale di Trani di dichiarare illegittima la sanzione disciplinare comminatagli dalla ASL BT nonchè di disporre in suo favore il ristoro di quanto perso a seguito della sanzione subita;
il tutto con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Costituitasi in giudizio, l'ASL BT eccepiva l'inammissibilità e l'infondatezza della richiesta di decadenza del termine di cui all'art. 55 bis del DLgs n. 165/2001 e s.m.i. essendo stato il provvedimento disciplinare adottato nel termine previsto dalla normativa di riferimento;
l'applicazione legittima e regolare della sanzione disciplinare irrogata al ricorrente da considerarsi graduale e proporzionata essendo state le azioni poste in essere dal ricorrente censurabili, con particolare riferimento alle modalità dallo stesso utilizzate sia in ordine alla prenotazione della visita cardiologica sia in ordine alla pubblicazione del post sulla pagina Facebook. In conseguenza di tanto chiedeva il rigetto del ricorso;
con vittoria di spese.
La causa non necessitava dello svolgimento di attività istruttoria.
*****
In relazione all'eccezione di decadenza sollevata da parte ricorrente nel ricorso introduttivo non vi è ragione di pronunciarsi, avendo il ricorrente riconosciuto la tempestività dell'azione disciplinare espletata nei suoi confronti ed avendo sostanzialmente rinunciato alla medesima eccezione.
Nel merito, il ricorso è infondato e va rigettato per le seguenti ragioni.
In estrema sintesi il ricorrente ha agito in giudizio per far accertare e dichiarare illegittima la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio comminatagli dalla in data CP_4
18.10.2023 nonchè per disporre in suo favore il ristoro di quanto perso a seguito della sanzione subita.
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Tanto premesso, al è stato contestato di “Aver fatto in modo di organizzare, per il 20 Pt_2 giugno 2023, una visita cardiologica prenotata nell'agenda ca27l – cardiologia … a favore di un suo parente (madre) al di fuori delle necessità valutate ed autorizzate da un dirigente medico…” (pag. 4 della nota ASL del 6.7.2023 prot. n. 53392). e “di aver realizzato, nella giornata del 23 giugno
2023 una condotta di grave scorrettezza nei confronti del dirigente medico della
[...]
del P.O. di Bisceglie, Reparto nel quale anch'Ella lavora, e di conseguenza nei confronti Parte_4 dell'intero Reparto. In particolare avrebbe pubblicato in quella data un post, chiaramente nel suo profilo Facebook, con il quale denigrava e minacciava pesantemente un “cardiologo” – senza specificarne il nome – di una struttura ospedaliera – pure non citata – per l'asserita ragione che avrebbe negato una visita alla propria madre a causa di un difetto di prenotazione” (pag. 5 della stessa nota).
Ciò posto, fermo restando che nelle controversie aventi ad oggetto l'impugnativa di sanzioni disciplinari è onere del datore di lavoro fornire la prova dell'infrazione commessa e della sua antigiuridicità, nel caso di specie tale prova in merito ad entrambe le contestazioni è stata fornita.
In merito alla prima contestazione, è stato provato infatti che le azioni poste in essere dal ricorrente sono censurabili, con particolare riferimento alle modalità utilizzate dal medesimo in ordine alla prenotazione della visita cardiologica. Il , infatti, conscio che trattavasi di un modo Pt_2 alternativo di prenotazione di una visita cardiologica al di fuori delle liste del CUP, con l'ausilio della moglie che lavora presso il reparto di Cardiologia del P.O. di Bisceglie e per il tramite del proprio collega coordinatore del reparto, , senza alcuna autorizzazione da Testimone_1 parte del medico di reparto, otteneva una prenotazione per visita medica per la propria madre, attraverso la prenotazione nell'agenda ca27l - cardiologia: follow-up ricoverati (G), prestazione quest'ultima richiesta dal dirigente medico per i soli pazienti dimessi dalla Struttura.
Peraltro, la visita cardiologica richiesta, dalla documentazione depositata dallo stesso ricorrente, e Parte agli atti dell' , risulta essere solo una mera visita di controllo, non dettata da alcuna urgenza, ragion per cui il medico in servizio presso il reparto, verificata l'anomalia della prenotazione, ne prendeva atto affermando che il medesimo non avrebbe potuto rilasciare alcun referto con il codice di prenotazione ma che, ad ogni buon conto, avrebbe visitato la paziente.
In relazione a ciò a conferma della illiceità della condotta contestata al ricorrente, si riporta quanto dichiarato dal sig. indicato dagli stessi componenti dell' come “autore della Persona_1 Pt_3 prenotazione interna al Reparto di Cardiologia”, i quali ne avevano disposto d'ufficio l'audizione
(così alle pagg. 16 e 17 del provvedimento del 18.10.2023 n. 77182 di protocollo, conclusivo della procedura di contestazione). Più specificatamente, lo stesso in tale circostanza aveva riferito:
“Confermo che il sig. mi abbia chiesto di effettuare una prenotazione per una visita Pt_1 Pt_2 cardiologica di controllo in favore della propria madre , e, in quella circostanza il Controparte_5
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sig. mi ha detto: “Per piacere mi devi aiutare”. Mi ha esibito la richiesta del Pt_2 Per_1 medico di medicina generale, dott. , che so che è un cardiologo. A Persona_2 fronte di una richiesta di visita cardiologica di controllo, in qualità di coordinatore, avendo un'agenda interna criptata per le visite di controllo e sapendo che la sig.ra era stata da noi CP_5 più volte ricoverata in reparto, ho aiutato la signora a prenotare siffatta visita anche perché ho considerato il fatto che non deambulasse, che fosse ultraottantenne e ho ritenuto di dover fare il mio lavoro. Preciso che la prenotazione è stata da me effettuata quel giorno stesso della richiesta da parte del … Ho accolto la richiesta della prenotazione perché mi ha insospettito il fatto Pt_2 che la richiesta di controllo cardiologico fosse stata fatta da un medico di medicina generale che è specializzato in cardiologia. Non posso affermare però che si trattasse di una visita di urgenza perché credo che diversamente il medico l'avrebbe indirizzata al Pronto Soccorso”.
Dunque dalla documentazione prodotta dalle parti emerge chiaramente che fosse stato il ricorrente il promotore di questa prenotazione “anomale”.
Passando, invece, alla seconda condotta contestata, al ricorrente è stato addebitato di “aver pubblicato sulla piattaforma Facebook un messaggio dal contenuto denigratorio verso l'operato dell'amministrazione e lesivi dell'immagine dell'ente”.
Al riguardo, il datore di lavoro ha innanzitutto fornito la prova dell'esistenza di tale messaggio sul profilo Facebook del ricorrente, messaggio invero, dapprima disconosciuto, ma poi confermato dallo stesso lavoratore.
Nel messaggio testualmemte si legge: “Caro Medico Cardiologo che qualche giorno fa hai negato una visita di controllo regolarmente prenotata per mia madre ottantenne cardiopatica, con sue bypass e ipovedente;
rimandandola indietro nonostante le sue difficoltà di deambulazione solo perché ritenevi che la sua prenotazione non fosse corretta, ti dovresti solo vergognare, a tutto c'è un limite, ti anticipo che se a mamma succede qualcosa per te saranno cazzi amari”.
Ebbene, il ricorrente si è appellato al suo diritto di critica, al suo diritto di esprimere liberamente il proprio pensiero e all'assenza di intento denigratorio nei confronti dell'ente a cui appartiene, per giustificare la pubblicazione dei suddetti messaggi.
Posto che il diritto di critica si sostanzia nel diritto del soggetto di esprimere un'opinione personale in ordine ad un dato evento, mentre quello di cronaca consiste nel diritto di narrare un determinato fatto senza valutazioni individuali, è evidente che il caso che ci occupa ha ad oggetto unicamente la prima delle due fattispecie.
Per cui, occorre verificare se il ricorrente, nell'esercizio del diritto in questione, abbia rispettato i limiti della veridicità dei fatti, della pertinenza degli argomenti e della continenza espressiva, al fine di valutare l'efficacia scriminante del contegno tenuto.
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Sul punto, la giurisprudenza è costante nell'affermare che “Innanzitutto, ove la critica si sostanzi nell'attribuzione di condotte che si assumono come storicamente verificatesi, in ragione del canone della continenza sostanziale, tali fatti narrati devono corrispondere a verità, sia pure non assoluta ma corrispondente ad un prudente apprezzamento soggettivo di chi dichiara gli stessi come veri, per cui viene in rilievo l'atteggiamento anche colposo del lavoratore. L'osservanza di tale canone attenua la sua cogenza nel caso in cui la critica si sostanzi propriamente in una espressione di opinione, che per la sua natura meramente soggettiva ha carattere congetturale e non si presta ad una valutazione in termini di alternativa vero/falso: mentre l'esistenza di un fatto può essere oggetto di prova, l'espressione di una opinione non può esserlo perché non si può dimostrare la verità di un giudizio che implichi opzioni di valore.
In secondo luogo occorre verificare il criterio della continenza formale, nel senso che l'esposizione della critica deve avvenire con modalità espressive che possano dirsi rispettose di canoni, generalmente condivisi, di correttezza, misura e civile rispetto della dignità altrui.
[…]
Residua infine il limite della pertinenza, intesa come rispondenza della critica ad un interesse meritevole in confronto con il bene suscettibile di lesione (cfr. Cass. n. 1173 del 1986).
Nell'ambito del diritto di cronaca viene definita continenza materiale, parametrata all'interesse pubblico alla diffusione dell'informazione.
Nel rapporto di lavoro è sicuramente interesse meritevole quello che si relazioni direttamente o indirettamente con le condizioni del lavoro e dell'impresa, come le rivendicazioni di carattere lato sensu sindacale o le manifestazioni di opinione attinenti il contratto di lavoro, mentre sono suscettibili di esondare dal limite della pertinenza le critiche rivolte al datore di lavoro, magari afferenti le sue qualità personali, oggettivamente avulse da ogni correlazione con il rapporto contrattuale e gratuitamente mirate a ledere la sua onorabilità.
Laddove anche uno solo dei limiti descritti venga travalicato, la critica rivolta dal lavoratore al datore di lavoro, idonea a ledere l'onore, la reputazione e il decoro di questi, non è scriminata dall'esercizio del diritto ed assume l'attitudine ad integrare un illecito disciplinare” (Cass.
1379/2019).
In altri termini, secondo quanto statuito dai Giudici di Legittimità nella pronuncia richiamata, il diritto di critica nei riguardi del datore di lavoro può ritenersi legittimamente esercitato dal dipendente allorquando: il predetto riporti opinioni concernenti fatti oggettivamente esistenti, non potendosi interpretare il requisito della verità in maniera cogente, ossia nel senso di verità del fatto narrato, trattandosi di valutazioni personali delle vicende;
il linguaggio utilizzato risulti corretto;
la critica soddisfi un interesse del lavoratore collegato alle condizioni del lavoro e dell'impresa.
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Sicché, con particolare riferimento a quest'ultimo punto, si deduce che, affinché la critica del lavoratore risulti rispettosa del requisito della continenza, essa deve riguardare il rapporto di lavoro, senza sfociare in considerazioni ad esso estranee ed afferenti alla persona del datore di lavoro.
Tornando al caso di specie, i messaggi pubblicati dal ricorrente appaiono lesivi dell'immagine dell'ente, essendo pacifica la circostanza che il post pubblicato fosse chiaramente riconducibile al Co ricorrente in primo luogo perché l'episodio “denunciato” su coincide con la narrazione dei fatti Parte effettuata dal personale sanitario e dallo stesso ricorrente, ascoltati in fase di audizione dall' (si legga al riguardo il provvedimento contestato) ed in secondo luogo perché (così come richiamato Parte nel provvedimento conclusivo dell' ), vari operatori del nosocomio, incuriositi dal tenore letterale del post, avrebbero ritenuto di chiedere spiegazioni sulla vicenda ai medici della medesima
Struttura con ciò esponendo la detta Struttura e l'ASL BT in generale al pubblico della piattaforma
“ Facebook” così come testimoniato, da vari commenti offensivi al medesimo post. Tra gli stessi significativo è quello di tale che scrive: “ho dimenticato di scrivere che nonostante Persona_3 lavoriamo nello stesso ospedale” e il post di risposta dell'odierno istante: per favore non Per_3 mi tirare dalla bocca altre storture che ho sullo stomaco, ma sono certo che avrò modo e tempo…”, con l'aggravante della minaccia formulata all'indirizzo del medico, del tipo “chi vuole capire capisca” e del grande discredito pubblico in capo ai cardiologi tutti ed all'ASL BT.
Quindi il post pubblicato su Facebook ed oggetto di illecito disciplinare non possiede quei requisiti di continenza e pertinenza, ragion per cui non può ritenersi espressione del “diritto di critica”, nei limiti previsti ex lege.
Per quanto riguarda la lesione all'immagine dell'Asl BT, essa va valutata in considerazione proprio del rapporto di lavoro tra le parti, che rende agli occhi di terzi credibile quanto pubblicato dal ricorrente e dunque la pubblicazione di tali messaggi ha favorito la diffusione dell'idea che l'Ente resistente non avesse agito in maniera competente nella gestione della situazione creatasi. In altri termini il ricorrente ha scredito l'immagine del proprio datore di lavoro, consapevole del forte impatto emotivo che il post pubblicato, riferito a “mancanze” e/o omissioni da parte del personale sanitario, effettuate da un dipendente dell'azienda, per giunta dirigente sindacale, avrebbe creato;
il comportamento del dipendente è quindi idoneo a diffondere un clima di sfiducia nei confronti dell'amministrazione di appartenenza.
La condotta innanzi esaminata costituisce dunque illecito disciplinare, perché è stato posto in essere in violazione di una serie di norme di legge tra cui: art. 17 del Codice di Comportamento dei dipendenti e dirigenti ASL BT (Correttezza e comportamento in servizio), che sancisce: “Il dipendente …..omissis…….. agisce con onestà, imparzialità, discrezione e riservatezza ed evita di porre in essere azioni e comportamenti che possano pregiudicare gli interessi della ASL BT o lederne l'immagine.”; art. 3, comma 3, del DPR 62/2013 (con simili disposizioni anche nel codice
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di comportamento dell'ASL BT), in virtù del quale: “il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione.” ; art. 10 del DPR 62/2013 e smi che sancisce: “nei rapporti privati il dipendente … non assume nessun altro comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione.”
Inoltre il comportamento del lavoratore, appare sussumibile sotto il divieto posto dall'art. 12, comma 2, del DPR n. 62/2013, secondo cui “Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti della pubblica amministrazione”.
Si ritiene infine che la sanzione disciplinare sia congrua rispetto all'infrazione commessa, se si considera che, in astratto, un comportamento diffamatorio posto in essere dal lavoratore può giustificare anche una sanzione espulsiva. Si richiama, in proposito, Cass. n. 10280/2018, secondo cui “In tema di licenziamento disciplinare, costituisce giusta causa di recesso, in quanto idonea a ledere il vincolo fiduciario nel rapporto lavorativo, la diffusione su "Facebook" di un commento offensivo nei confronti della società datrice di lavoro, integrando tale condotta gli estremi della diffamazione, per la attitudine del mezzo utilizzato a determinare la circolazione del messaggio tra un gruppo indeterminato di persone”.
Pertanto la pubblicazione del post su Facebook sarebbe da sola sufficiente a giustificare la sanzione conservativa della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per giorni 7.
In definitiva e per tutte le ragioni indicate, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese legali seguono la soccombenza e sono integralmente poste a carico del ricorrente, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data
20/12/2023 da nei confronti dell' , rigettata ogni diversa istanza, così Parte_1 CP_4 provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della ASL resistente, che liquida in €
2.500,00 per compensi, oltre RSG CAP e IVA come per legge.
Trani, data del deposito telematico.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Dibenedetto
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