CASS
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/12/2025, n. 39947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39947 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: UR VA nato in [...] il [...] avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna in data 19/02/2025 preso atto che il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto;
udita la relazione del consigliere CI LL;
lette le conclusioni con le quali il Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi ha chiesto l’inammissibilità del ricorso;
letta la memoria in data 13/10/2025 con la quale l’avv. Rosa Apadula difensore di BU VA ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. UR VA propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna in data 19/02/2025, confermativa di quella emessa dal Tribunale di Reggio Emilia in data 11/11/2020 che aveva condannato l’odierno Penale Sent. Sez. 2 Num. 39947 Anno 2025 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: AIELLI LUCIA Data Udienza: 30/10/2025 ricorrente per il delitto di rapina impropria. 2. L’unico motivo di ricorso proposto contesta l’affermazione di responsabilità per il delitto di cui all’art. 628 cod. pen., evidenziando come l’azione di “alzare il braccio” non solo fosse materialmente impraticabile, per avere il UR le mani impegnate dal televisore appena trafugato, ma non presentasse nemmeno gli estremi della minaccia sicchè il fatto avrebbe dovuto essere riqualificato in furto. La censura è reiterativa di doglianza già avanzata in appello ed ivi disattesa con argomentazioni logico giuridiche ineccepibili atteso che il gesto di alzare il braccio non solo era stato ritenuto praticabile per il dinamismo dell’azione (cfr. pag. 1 della sentenza impugnata), ma presentava una chiara valenza intimidatoria come riferito dalla persona offesa “lui ha alzato la mano destra in un gesto di minaccia” per farla desistere dall’ostacolare la fuga intrapresa. Sul punto va ribadito che la minaccia necessaria ad integrare l'elemento oggettivo della rapina può consistere in qualsiasi comportamento deciso, perentorio e univoco dell'agente che sia astrattamente idoneo a produrre l'effetto di turbare o diminuire la libertà psichica e morale del soggetto passivo (Sez. 2, n. 48955 del 11/09/2019, R., Rv. 277783 – 01; Sez. 7, Ord. n. 35619 del 12/07/2006, Varoncelli, Rv. 234869 – 01). 3. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso il 30/10/2025 Il Consigliere est. Il Presidente CI LL EA LL
udita la relazione del consigliere CI LL;
lette le conclusioni con le quali il Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi ha chiesto l’inammissibilità del ricorso;
letta la memoria in data 13/10/2025 con la quale l’avv. Rosa Apadula difensore di BU VA ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. UR VA propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna in data 19/02/2025, confermativa di quella emessa dal Tribunale di Reggio Emilia in data 11/11/2020 che aveva condannato l’odierno Penale Sent. Sez. 2 Num. 39947 Anno 2025 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: AIELLI LUCIA Data Udienza: 30/10/2025 ricorrente per il delitto di rapina impropria. 2. L’unico motivo di ricorso proposto contesta l’affermazione di responsabilità per il delitto di cui all’art. 628 cod. pen., evidenziando come l’azione di “alzare il braccio” non solo fosse materialmente impraticabile, per avere il UR le mani impegnate dal televisore appena trafugato, ma non presentasse nemmeno gli estremi della minaccia sicchè il fatto avrebbe dovuto essere riqualificato in furto. La censura è reiterativa di doglianza già avanzata in appello ed ivi disattesa con argomentazioni logico giuridiche ineccepibili atteso che il gesto di alzare il braccio non solo era stato ritenuto praticabile per il dinamismo dell’azione (cfr. pag. 1 della sentenza impugnata), ma presentava una chiara valenza intimidatoria come riferito dalla persona offesa “lui ha alzato la mano destra in un gesto di minaccia” per farla desistere dall’ostacolare la fuga intrapresa. Sul punto va ribadito che la minaccia necessaria ad integrare l'elemento oggettivo della rapina può consistere in qualsiasi comportamento deciso, perentorio e univoco dell'agente che sia astrattamente idoneo a produrre l'effetto di turbare o diminuire la libertà psichica e morale del soggetto passivo (Sez. 2, n. 48955 del 11/09/2019, R., Rv. 277783 – 01; Sez. 7, Ord. n. 35619 del 12/07/2006, Varoncelli, Rv. 234869 – 01). 3. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso il 30/10/2025 Il Consigliere est. Il Presidente CI LL EA LL