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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/08/2025, n. 29710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29710 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da YZ JI nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa il 13 novembre 2024 dal Tribunale di Venezia Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Mariella De Masellis, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RILEVATO IN FATTO 1. YZ UL ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Venezia che, accogliendo l'appello del Pubblico ministero avverso l'ordinanza di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari (in relazione al reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990), ha disposto il ripristino della misura di massimo rigore inizialmente applicata. Deduce due motivi, di seguito riassunti nei termini strettamente necessari per la motivazione. 1.1.Violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari. Sostiene il ricorrente che la motivazione dell'ordinanza impugnata è carente, nella parte in cui richiama il giudicato cautelare senza Penale Sent. Sez. 6 Num. 29710 Anno 2025 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: TRIPICCIONE DEBORA Data Udienza: 04/07/2025 considerare che l'ordinanza risale al 31 luglio 2023, e contraddittoria, là dove ritiene insufficiente il mero decorso del tempo, senza considerare che tale fattore è stato valutato dal Giudice per le indagini preliminari alla luce del mutamento dell'atteggiamento del ricorrente all'interno dell'istituto, avendo costui conseguito un encomio per la mediazione occasionale svolta in carcere e svolgendo al suo interno l'attività di cuoco. Il Tribunale ha, inoltre, omesso di valutare la situazione personale del ricorrente e l'attuale permanenza del pericolo di recidiva, posto che gli stessi operanti hanno riferito che lo stesso lavora dal 2017 e che nel 2020 ha acquistato l'azienda bar Casablanca a Verona. Si deduce, inoltre, l'insufficienza, ai fini del ripristino della misura custodiale, della mera ipotesi che il domicilio dell'indagato possa essere frequentato da soggetti gravitanti nel mondo dello spaccio, atteso che il pericolo di recidiva può essere eliso dal controllo elettronico. Si rileva, infine, che il Pubblico Ministero non ha argomentato in ordine pericolo di fuga e che anche quando il ricorrente era sottoposto agli arresti domiciliari, nel periodo precedente il suo arresto, lo stesso ha comunque scelto di rimanere nel territorio italiano. 1.2. Violazione dell'art. 275 cod. proc. pen. e mancanza di motivazione sulla idoneità esclusiva della misura custodiale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente in quanto tra loro logicamente connessi, sono inammissibili in quanto generici e manifestamente infondati. L'ordinanza impugnata, infatti, con motivazione adeguata ed immune da vizi logici o giuridici, completamente trascurata dal ricorrente, ha, innanzitutto, ricostruito le fasi dell'incidente cautelare, richiamando sia l'ordinanza genetica che i provvedimenti emessi dal Tribunale del riesame e dalla Corte di cassazione. In particolare, ha sottolineato che le condotte criminose sono state poste in essere dal ricorrente anche quando si trovava sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. Rispetto alla cristallizzazione del quadro indiziario e delle esigenze cautelari con la formazione del "giudicato cautelare", il Tribunale ha ritenuto, in termini ineccepibili, che le circostanzi, valorizzate dal Giudice per le indagini preliminari non potessero considerarsi quali elementi nuovi idonei ad indurre ad una riconsiderazione della intensità delle esigenze cautelari, trattandosi di un encomio per una mediazione occasionale e dell'attività (di cuoco) svolta all'interno del carcere. 2 Il Consigliere esteasure Siffatta argomentazione, indicativa anche della implicita valutazione della idoneità esclusiva della misura custodiale illegittimamente sostituita, appare non solo immune da vizi logici, ma anche giuridicamente corretta, dovendosi ribadire che il mero decorso del tempo, quand'anche accompagnato dalla corretta osservanza degli obblighi della misura cautelare applicata (nel caso in esame, l'attività all'interno del carcere) non rappresentano elementi nuovi idonei a giustificare una attenuazione delle esigenze cautelari e la rimodulazione in melius della misura cautelare (cfr. Sez. 5, n. 45843 del 14/06/2018, Rv. 274133; Sez. 5, n. 39792 del 29/05/2017, Saracino, Rv. 271119 - 01). 2. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso il 4 luglio 2025 Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Mariella De Masellis, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RILEVATO IN FATTO 1. YZ UL ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Venezia che, accogliendo l'appello del Pubblico ministero avverso l'ordinanza di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari (in relazione al reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990), ha disposto il ripristino della misura di massimo rigore inizialmente applicata. Deduce due motivi, di seguito riassunti nei termini strettamente necessari per la motivazione. 1.1.Violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari. Sostiene il ricorrente che la motivazione dell'ordinanza impugnata è carente, nella parte in cui richiama il giudicato cautelare senza Penale Sent. Sez. 6 Num. 29710 Anno 2025 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: TRIPICCIONE DEBORA Data Udienza: 04/07/2025 considerare che l'ordinanza risale al 31 luglio 2023, e contraddittoria, là dove ritiene insufficiente il mero decorso del tempo, senza considerare che tale fattore è stato valutato dal Giudice per le indagini preliminari alla luce del mutamento dell'atteggiamento del ricorrente all'interno dell'istituto, avendo costui conseguito un encomio per la mediazione occasionale svolta in carcere e svolgendo al suo interno l'attività di cuoco. Il Tribunale ha, inoltre, omesso di valutare la situazione personale del ricorrente e l'attuale permanenza del pericolo di recidiva, posto che gli stessi operanti hanno riferito che lo stesso lavora dal 2017 e che nel 2020 ha acquistato l'azienda bar Casablanca a Verona. Si deduce, inoltre, l'insufficienza, ai fini del ripristino della misura custodiale, della mera ipotesi che il domicilio dell'indagato possa essere frequentato da soggetti gravitanti nel mondo dello spaccio, atteso che il pericolo di recidiva può essere eliso dal controllo elettronico. Si rileva, infine, che il Pubblico Ministero non ha argomentato in ordine pericolo di fuga e che anche quando il ricorrente era sottoposto agli arresti domiciliari, nel periodo precedente il suo arresto, lo stesso ha comunque scelto di rimanere nel territorio italiano. 1.2. Violazione dell'art. 275 cod. proc. pen. e mancanza di motivazione sulla idoneità esclusiva della misura custodiale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente in quanto tra loro logicamente connessi, sono inammissibili in quanto generici e manifestamente infondati. L'ordinanza impugnata, infatti, con motivazione adeguata ed immune da vizi logici o giuridici, completamente trascurata dal ricorrente, ha, innanzitutto, ricostruito le fasi dell'incidente cautelare, richiamando sia l'ordinanza genetica che i provvedimenti emessi dal Tribunale del riesame e dalla Corte di cassazione. In particolare, ha sottolineato che le condotte criminose sono state poste in essere dal ricorrente anche quando si trovava sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. Rispetto alla cristallizzazione del quadro indiziario e delle esigenze cautelari con la formazione del "giudicato cautelare", il Tribunale ha ritenuto, in termini ineccepibili, che le circostanzi, valorizzate dal Giudice per le indagini preliminari non potessero considerarsi quali elementi nuovi idonei ad indurre ad una riconsiderazione della intensità delle esigenze cautelari, trattandosi di un encomio per una mediazione occasionale e dell'attività (di cuoco) svolta all'interno del carcere. 2 Il Consigliere esteasure Siffatta argomentazione, indicativa anche della implicita valutazione della idoneità esclusiva della misura custodiale illegittimamente sostituita, appare non solo immune da vizi logici, ma anche giuridicamente corretta, dovendosi ribadire che il mero decorso del tempo, quand'anche accompagnato dalla corretta osservanza degli obblighi della misura cautelare applicata (nel caso in esame, l'attività all'interno del carcere) non rappresentano elementi nuovi idonei a giustificare una attenuazione delle esigenze cautelari e la rimodulazione in melius della misura cautelare (cfr. Sez. 5, n. 45843 del 14/06/2018, Rv. 274133; Sez. 5, n. 39792 del 29/05/2017, Saracino, Rv. 271119 - 01). 2. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso il 4 luglio 2025 Il Presidente