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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VI, sentenza 20/01/2026, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 537/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
TESTA FRANCESCO MARIO RODO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5194/2024 depositato il 13/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Aci Castello
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Comune Di Comune Di Aci Castello
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 564 TARI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 51/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
Il ricorrente dà atto della rinuncia al ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 ricorre avverso l'avviso di accertamento in liquidazione n. 564 del 17/11/2023, con il quale il Comune di Acicastello ha chiesto tra l'altro il pagamento della somma di € 59,18 a titolo di
TARI anno 2021 per un locale deposito interrato.
A sostegno del ricorso, deduce che l'immobile in questione è privo di utenze e non è suscettibile di produrre rifiuti.
Si è costituito il Comune di Acicastello, chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza del 12 gennaio 2026 parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso.
Il Comune di Acicastello deve ritenersi parte non interessata alla prosecuzione del processo, sicchè non occorre acquisire la sua accettazione.
Deve dunque dichiararsi l'estinzione del processo per rinuncia al ricorso, ai sensi dell'art. 93, comma 2 D.
Lgs. 175/2024.
Le spese di giudizio vanno compensate tra le parti, data la tempestività con la quale parte ricorrente ha rinunciato al ricorso.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Spese compensate. Così deciso in Catania il 12 gennaio 2026 Il giudice monocratico Francesco Testa
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
TESTA FRANCESCO MARIO RODO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5194/2024 depositato il 13/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Aci Castello
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Comune Di Comune Di Aci Castello
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 564 TARI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 51/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
Il ricorrente dà atto della rinuncia al ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 ricorre avverso l'avviso di accertamento in liquidazione n. 564 del 17/11/2023, con il quale il Comune di Acicastello ha chiesto tra l'altro il pagamento della somma di € 59,18 a titolo di
TARI anno 2021 per un locale deposito interrato.
A sostegno del ricorso, deduce che l'immobile in questione è privo di utenze e non è suscettibile di produrre rifiuti.
Si è costituito il Comune di Acicastello, chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza del 12 gennaio 2026 parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso.
Il Comune di Acicastello deve ritenersi parte non interessata alla prosecuzione del processo, sicchè non occorre acquisire la sua accettazione.
Deve dunque dichiararsi l'estinzione del processo per rinuncia al ricorso, ai sensi dell'art. 93, comma 2 D.
Lgs. 175/2024.
Le spese di giudizio vanno compensate tra le parti, data la tempestività con la quale parte ricorrente ha rinunciato al ricorso.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Spese compensate. Così deciso in Catania il 12 gennaio 2026 Il giudice monocratico Francesco Testa