CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Como, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Como |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 43/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COMO Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
CECCHETTI CARLO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 320/2025 depositato il 29/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Como
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Comune di Sciacca - Indirizzo_4
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PRESA IN CARICO n. 03337202500015054000 IMU 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 propone ricorso avverso l'avviso di presa in carico n. 03337202500015054000 trasmesso con raccomandata il 26 giugno 2025, quale primo atto con cui è venuto a conoscenza della pretesa tributaria avanzata dal Comune di Sciacca relativa ad Imposta Municipale Unica per l'anno 2015,
a seguito di avviso di accertamento n. 3564 non notificato, con conseguente prescrizione del tributo e illegittimità della pretesa. In data 26 giugno 2025 l'Agenzia delle Entrate Riscossione notificava a mezzo raccomandata al ricorrente, residente a [...]dal 2018, l'avviso di presa in carico con cui veniva a conoscenza che il Comune di Sciacca aveva affidato all'Agente della Riscossione le somme richieste con l'avviso di accertamento n. 3564 pari a euro 303,73, asseritamente notificato in data 8 aprile 2021. A seguito del ricevimento dell'atto il ricorrente ha interrogato sul sito dell'Agenzia delle Entrate Riscossione la propria posizione debitoria verificando che la posizione debitoria esistente scaturisce dal predetto avviso di accertamento IMU, tuttavia l'avviso di accertamento n. 3564 del Comune di Sciacca non risulta mai essere stato regolarmente notificato al ricorrente che risiede a Como dove lavora quale Agente di
Polizia Municipale e non ha mai materialmente ricevuto il predetto atto impositivo.
Il ricorrente deduce sull'impugnabilità dell'avviso di presa in carico evidenziando che la giurisprudenza di merito non ha dubbi nel ritenere impugnabile l'avviso di presa in carico quale primo atto con cui il contribuente viene a conoscenza della pretesa tributaria, richiamando la Corte di Giustizia Tributaria di
Secondo Grado per la Campania con sentenza n. 1730 dell'8 marzo 2024 secondo cui l'art. 8 comma 12 del D.L. n. 16 del 2012 ha introdotto l'informativa di avvenuta presa in carico da parte dell'agente della riscossione delle somme da riscuotere in ordine all'accertamento notificato, disponendo che l'agente della riscossione con raccomandata semplice spedita all'indirizzo presso il quale è stato notificato l'atto presupposto informa il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione, e che dalla prospettazione del destinatario della comunicazione di presa in carico si evince che esso è il primo atto di cui ha avuto notizia, il quale in quanto atto prodromico dell'esecuzione forzata in danno del contribuente ha indubitabilmente efficacia lesiva, costituendo unico mezzo di tutela l'impugnativa dell'atto di presa in carico.
Sulla nullità dell'avviso di presa in carico per intervenuta prescrizione del tributo contenuto nell'atto presupposto mai notificato al ricorrente, deduce che l'avviso di accertamento n. 3564 relativo ad IMU
2015 non risulta mai essere stato notificato al ricorrente che non è mai materialmente entrato in possesso, risiedendo ufficialmente nel Comune di Como già da diversi anni e non avendo mai ricevuto l'atto in questione. La data di asserita notifica riportata dall'ente dell'8 aprile 2021 pone un fondato dubbio sul luogo e sulla persona che abbia materialmente ricevuto l'atto che di certo non è il ricorrente, e tenuto conto che l'Imposta Municipale Unica soggiace all'art. 2948 comma 4 del codice civile che stabilisce che si prescrive in cinque anni tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi, come confermato dal granitico orientamento della Suprema Corte di Cassazione, l'assenza di una regolare notifica dell'avviso di accertamento ha comportato l'inevitabile prescrizione del tributo che al 26 giugno
2025 data di notifica dell'avviso di presa in carico risultava già ampiamente aver maturato la prescrizione, pertanto la pretesa tributaria presa in carico dall'Agente della Riscossione è relativa ad una pretesa già estinta e quindi priva di un titolo esecutivo valido.
Nella memoria per l'udienza il ricorrente deduce sulla nullità della notifica dell'avviso di accertamento IMU anno 2015 emesso dal Comune di Sciacca e conseguente prescrizione del tributo, evidenziando che nel proprio atto di costituzione in giudizio il Comune di Sciacca sostiene la regolarità della notifica dell'avviso di accertamento in quanto consegnato alla signora Nominativo_2 qualificatasi come madre del ricorrente e che secondo giurisprudenza dall'Ente citata l'onere della prova di non aver ricevuto l'atto sarebbe a carico del destinatario, tuttavia quanto asserito dal Comune di Sciacca è assolutamente infondato e del tutto errato in fatto e diritto. L'avviso di accertamento, infatti, come da documentazione prodotta dallo stesso ente è stato consegnato in data 8 aprile 2021 a Sciacca in Indirizzo_1 residenza della madre ma non del ricorrente, il quale in modo inequivocabile è residente a [...]sin dal 15 luglio 2019 dapprima in Indirizzo_2 e dal 6 dicembre 2019 in Indirizzo_3 come da certificato di residenza storico rilasciato dal Comune di Como, dove svolge attività lavorativa come agente di polizia municipale. Di tale variazione il Comune di Sciacca era pienamente consapevole in quanto le pratiche di trasferimento residenza vengono istruite in raccordo tra l'ente di provenienza e l'ente di destinazione.
Il ricorrente richiama la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione secondo cui il cambio di residenza se regolarmente denunciato agli uffici anagrafici mediante la doppia dichiarazione al Comune di partenza e a quello di arrivo costituisce un fatto giuridico opponibile ai terzi inclusa l'Amministrazione
Finanziaria e l'agente della riscossione, ne consegue che in presenza di un trasferimento anagrafico opponibile la notifica disposta presso l'indirizzo obsoleto è nulla per vizio di procedura avendo l'ente impositore l'onere di consultare l'Anagrafe Comunale per verificare l'indirizzo attuale prima di procedere alla notifica. Analogamente la notifica effettuata presso un familiare del contribuente nella fattispecie la madre non può ritenersi valida qualora sia smentita la convivenza effettiva, operando la presunzione di ricezione solo se la consegna avviene nell'abitazione dove è fissata anche la residenza effettiva del contribuente, di fronte al certificato anagrafico che attesta una diversa residenza risultando provata l'erroneità dell'attestazione di convivenza da parte dell'agente postale rendendo l'atto consegnato alla madre familiare non convivente radicalmente nullo. L'omessa notifica al corretto indirizzo di residenza anagrafica del ricorrente e la conseguente notifica presso un luogo non più idoneo inficiano la validità dell'intera operazione determinando la nullità della notifica e quindi dell'intero atto per violazione delle norme che presidiano il diritto di difesa e la corretta instaurazione del contraddittorio, in conseguenza di quanto sopra l'avviso di accertamento in questione nullo nella sostanza non rappresenta atto idoneo ad interrompere il termine di prescrizione del tributo da esso portato che trattandosi di Imposta municipale sugli immobili ai sensi dell'art. 2948 comma 4 del codice civile è da considerarsi prescritto nel termine quinquennale previsto.
Sull'impugnabilità dell'avviso di presa in carico n. 03337202500015054000 il ricorrente richiama la Corte di Cassazione con la recente ordinanza n. 6589/2025 che ha risolto il dubbio sull'impugnabilità dell'avviso di presa in carico chiarendo che lo stesso è reclamabile dinanzi alla Giurisdizione Tributaria quando costituisce il primo atto con il quale il contribuente viene messo al corrente del debito tributario perché il
Fisco ha omesso di notificare l'avviso di accertamento immediatamente esecutivo, sancendo il principio di diritto secondo cui in tema di giustizia tributaria possono essere oggetto di ricorso gli atti iscritti nell'elenco di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 546 del 1992 e tutti gli atti amministrativi aventi natura provvedimentale capaci di incidere autoritativamente sulle situazioni giuridiche soggettive del contribuente modificandole unilateralmente sotto il profilo sostanziale o processuale inerenti o conseguenti a rapporti tributari creditori o debitori, non potendo invece essere oggetto di ricorso gli atti privi della predetta natura sebbene promananti dall'amministrazione finanziaria da incaricati per la riscossione o da organismi a questi ancillari salvo che costituiscano la prima comunicazione di esistenza di un atto tributario di natura provvedimentale espresso tacito o presupposto di cui il contribuente dimostri anche in via presuntiva di non aver avuto notizia. Nel caso di specie attesa l'evidente carenza nel processo notificatorio che ha impedito al ricorrente di entrare nella materiale disponibilità dell'atto in quanto consegnato in luogo diverso dalla propria residenza addirittura in un'altra regione l'avviso di presa in carico impugnato non può che essere il primo atto con cui il contribuente è venuto a conoscenza della pretesa e pertanto rappresenterebbe atto autonomamente impugnabile secondo i criteri dei Giudici di legittimità.
Conclusioni del ricorrente: chiede che la Corte dichiari nullo e privo di effetti giuridici anche connessi l'avviso di presa in carico n. 03337202500015054000 per illegittimità della pretesa in esso contenuta e contestualmente dichiari prescritte le somme richieste per imposta IMU relativa all'anno 2015 nonché le relative sanzioni e gli interessi e ogni altra somma ad esse connesse per maturata prescrizione delle stesse ai sensi dell'art. 2948 comma 4 del Codice civile, con vittoria di spese e compensi difensivi.
Il Comune di Sciacca si costituisce in giudizio controdeducendo in ordine ai motivi dedotti dal ricorrente riguardo alla nullità dell'avviso di presa in carico per intervenuta prescrizione del tributo contenuto nell'atto presupposto mai notificato al ricorrente. In merito alle contestazioni avanzate fa osservare che l'avviso di accertamento n. 3564 del 29 dicembre 2020 emesso per il mancato pagamento dell'Imposta Municipale sugli Immobili relativa all'anno 2015 cui ha fatto seguito l'Avviso di Presa in Carico impugnato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 della legge 890/1982 è stato regolarmente notificato in data 9 aprile 2021 nelle mani della signora Nominativo_2 qualificatasi quale madre così come dimostrato con l'allegata copia dall'Avviso di ricevimento dell'atto spedito con raccomandata regolarmente firmato dalla persona abilitata.
Il fatto che il ricorrente dichiari di risiedere nel Comune di Como dal 2018 non fa venir meno la validità della notifica, sul punto da ultimo a fare chiarezza è intervenuta la Corte di Cassazione con l'Ordinanza n.
246/2024 che ha stabilito che in secondo luogo in conformità con l'indirizzo di questa Corte secondo cui in tema di notificazioni la consegna dell'atto da notificare a persona di famiglia secondo il disposto dell'art. 139 comma 2 del codice di procedura civile non postula necessariamente né il solo rapporto di parentela cui è da ritenersi equiparato quello di affinità né l'ulteriore requisito della convivenza del familiare con il destinatario dell'atto non espressamente menzionato dalla norma risultando a tal fine sufficiente l'esistenza di un vincolo di parentela o di affinità il quale giustifichi la presunzione iuris tantum che la persona di famiglia consegnerà l'atto al destinatario stesso restando in ogni caso a carico di colui che assume di non aver ricevuto l'atto l'onere di provare eventuali vizi. Pertanto, il ricorrente avrebbe avuto il modo di contestare eventuali vizi di notifica entro i termini previsti dal D.lgs. 546/92 cioè entro 60 giorni dalla notificazione contestazione che non è avvenuta e che quindi ha reso definitivo l'avviso di accertamento.
Conclusioni del Comune di Sciacca: chiede di rigettare il ricorso proposto dalla parte ricorrente e dichiarare valida ad ogni effetto di legge l'avviso di presa in carico n. 03337202500015054000 in quanto per la parte di competenza del Comune di Sciacca l'atto prodromico è stato regolarmente emesso e notificato entro i termini di decadenza previsti dalle norme vigenti per cui è evidente che non si è di fronte a crediti decaduti o prescritti, imputando altresì a carico della parte ricorrente le spese del giudizio come previsto dall'art. 15 del D.lgs. 546/92.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si costituisce nel giudizio evidenziando che tutti i motivi del ricorso avverso esposti attengono la precipua attività dell'ente Comune di Sciacca correttamente evocato da parte avversa;
pertanto, lo scrivente Agente della Riscossione è carente di legittimazione passiva con riferimento a tutte le contestazioni mosse in sede di ricorso avverso l'atto impugnato. In via pregiudiziale e assorbente eccepisce il difetto di legittimazione evidenziando che tutti i motivi avversi attengono la precipua attività dell'Ente impositore Comune di Sciacca dotato dell'autonoma legittimazione processuale ex art. 10 del D.lgs. n. 546/92 e pertanto l'Agente della Riscossione non può che eccepire la propria carenza di legittimazione passiva. L'ente della riscossione come semplice incaricato della esazione dei tributi e delle entrate iscritte nei ruoli resi esecutivi non ha titolo né ragioni per entrare nel merito della vicenda, infatti, i motivi di annullamento dedotti da parte avversa afferendo a fasi antecedenti alla stessa formazione del ruolo attengono esclusivamente alla legittimità dell'attività effettuata dall'Ente impositore in relazione ai quali è l'unico legittimato passivo.
La legittimazione ad agire è una delle condizioni dell'azione ovvero uno di quei presupposti processuali da cui dipende la valida instaurazione del rapporto processuale e la cui mancanza impedisce al giudice di pronunciarsi sul merito della controversia, ed in particolare va precisato che i provvedimenti ossia gli avvisi di accertamento prodromici all'iscrizione a ruolo ed i motivi impugnati sono di esclusiva competenza dell'ente creditore Comune di Sciacca correttamente evocato da parte ricorrente. È infatti noto che l'attività dell'ente della riscossione consegue al ruolo formato quindi alla pretesa definita dall'ente che si avvale del beneficio dell'esazione fiscale e resta estranea alla fase della determinazione della stessa, del che non avendo in alcun modo provveduto neanche a concorrere nella determinazione della pretesa e men che meno alla formazione dei rispettivi atti l'ente della riscossione risulta carente di legittimazione passiva quanto alla questione di esistenza della debenza e dei titoli che la stessa reca. La precisa suddivisione operata dalla legge sul piano sostanziale in relazione alle diverse attività la cui titolarità compete all'Ente impositore piuttosto che al concessionario comporta sul piano processuale la necessità della corretta individuazione da parte del ricorrente del proprio legittimo contraddittore, quando invero venga in considerazione la debenza del tributo e quindi si mette in discussione lo stesso presupposto sostanziale dell'iscrizione a ruolo dovrà essere chiamata in causa l'Amministrazione che ha emesso il ruolo.
Nel caso di specie il ricorrente eccepisce la nullità della debenza impositiva presupposta all'iscrizione a ruolo per omessa notifica degli atti presupposti, ebbene lo scrivente ufficio è totalmente estraneo alle vicende sopra descritte non essendo il soggetto che ha emanato gli atti prodromici all'iscrizione a ruolo quindi non può essere chiamato a rispondere per attività e atti che esulano totalmente dalla sua sfera di competenza trovandosi in una situazione di asimmetria informativa che non consente di confutare le doglianze di parte. Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione di carenza di legittimazione di AdER più sopra formulata e di contemporaneo accoglimento delle doglianze avversarie nulla potrà essere addebitato all'odierna deducente che andrà tenuta indenne e manlevata da ogni conseguenza del presente processo anche con riguardo alle spese di lite.
Sull'impugnabilità della comunicazione di presa in carico deduce che l'atto impugnato introdotto dall'art. 29 del D.L. 78/2010 convertito con L. 122/2010 non è ricompreso tra quelli contestabili innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria secondo l'elenco di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 546 del 1992 né l'art. 29 comma 1 lett.
b del D.L. n. 78 del 2010 ne prevede l'autonoma impugnabilità, non potendo ritenersi applicabile il principio più volte espresso dalla Suprema Corte per cui l'elencazione di cui al richiamato art. 19 non debba essere intesa come tassativa essendo evidente che quello impugnato non è un atto sostanzialmente impositivo tale potendo dirsi invero solo l'accertamento esecutivo ivi richiamato. La comunicazione destinata al contribuente prevista ex lege con inoltro a mezzo raccomandata semplice o posta elettronica di aver preso in carico le somme per la riscossione non ha evidentemente natura provvedimentale ciò anche in considerazione delle modalità semplificate e informali del suo invio al destinatario, è l'avviso di accertamento precedentemente notificato all'atto opposto costituente anche titolo esecutivo la fonte provvedimentale di ogni effetto rispetto a ciò la comunicazione della presa in carico dell'accertamento esecutivo assume una funzione secondaria di mera informazione verso il contribuente gravante sull'ente di riscossione e relativa all'avvenuta consegna in capo al medesimo delle somme da riscuotere che prescinde da ogni riferimento al contenuto sostanziale dell'atto.
A sostegno di quanto affermato rileva che l'art. 29 del D.L. n. 78 del 2010 non contiene alcuna sanzione di nullità in caso di mancata ricezione da parte del contribuente dell'atto impugnato, quanto sopra dedotto è peraltro coerente con la giurisprudenza di merito la quale ha avuto modo di affermare che la comunicazione con la quale Equitalia ai sensi dell'art. 29 del D.L. n. 78/2010 informa il contribuente di aver preso in carico le somme derivanti dall'accertamento esecutivo non è impugnabile pertanto il ricorso proposto avverso tale comunicazione è inammissibile in quanto tale atto non ha natura di atto impositivo e non rientra tra gli atti impugnabili di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 546 del 1992. Per quanto detto l'atto in questione non può ritenersi impugnabile né per contestare presunti vizi suoi propri né per impugnare l'atto propedeutico, invero come è già stato evidenziato l'unico atto impositivo è l'accertamento esecutivo e l'impugnativa contro tale provvedimento va proposta inderogabilmente nel termine di 60 giorni dalla notifica. Nel caso di specie controparte non ha proposto tempestiva opposizione avverso l'avviso di accertamento e pertanto la si deve considerare ormai decaduta dal relativo potere, in ogni caso si ribadisce il difetto di legittimazione passiva dell'Ente della Riscossione trattandosi di contestazione riferibile all'Ente impositore l'unico legittimato a disporre la notificazione dell'atto sottostante a quello odiernamente impugnato.
Conclusioni dell'Agenzia delle Entrate Riscossione: chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile nei suoi confronti con conseguente estromissione dal giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente ricorso deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
La controversia verte sulla legittimità dell'avviso di presa in carico n. 03337202500015054000 emesso dall'Agenzia delle Entrate Riscossione per la riscossione di somme derivanti da avviso di accertamento
IMU relativo all'anno 2015, che il ricorrente sostiene non essere mai stato regolarmente notificato, con conseguente prescrizione del tributo.
Preliminarmente, occorre affrontare la questione dell'impugnabilità dell'avviso di presa in carico. La giurisprudenza di legittimità ha definitivamente chiarito che tale atto è autonomamente impugnabile quando costituisce il primo atto con cui il contribuente viene a conoscenza della pretesa tributaria. Come stabilito dalla Cassazione civile nella recente ordinanza n. 21720 del 28 luglio 2025, "possono essere oggetto di ricorso gli atti iscritti nell'elenco di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 546 del 1992 e tutti gli atti amministrativi aventi natura provvedimentale, capaci di incidere autoritativamente sulle situazioni giuridiche soggettive del contribuente, modificandole unilateralmente sotto il profilo sostanziale o processuale, inerenti o conseguenti a rapporti tributari, creditori o debitori", salvo che costituiscano "la prima comunicazione di esistenza di un atto tributario di natura provvedimentale, espresso, tacito o presupposto, di cui il contribuente dimostri, anche in via presuntiva, di non aver avuto notizia".
Nel caso di specie, il ricorrente ha dimostrato di non aver mai ricevuto l'avviso di accertamento n. 3564, rendendo l'avviso di presa in carico il primo atto con cui è venuto a conoscenza della pretesa tributaria, circostanza che ne legittima l'autonoma impugnabilità.
Il cuore della controversia attiene alla validità della notifica dell'avviso di accertamento, questione che presenta profili di particolare rilevanza giuridica. Il Comune di Sciacca sostiene la regolarità della notifica effettuata alla madre del ricorrente, qualificatasi come tale presso l'ufficiale giudiziario. Tuttavia, emerge un elemento decisivo che inficia radicalmente la validità dell'intera operazione notificatoria: la notifica è avvenuta presso un'abitazione diversa da quella di residenza del destinatario.
La giurisprudenza di legittimità ha consolidato principi chiari in materia di notifica a persona di famiglia. La
Cassazione civile nell'ordinanza n. 246 del 4 gennaio 2024 ha stabilito che "la consegna dell'atto da notificare 'a persona di famiglia', secondo il disposto dell'art. 139, comma 2, c.p.c., non postula necessariamente né il solo rapporto di parentela - cui è da ritenersi equiparato quello di affinità - né
l'ulteriore requisito della convivenza del familiare con il destinatario dell'atto, non espressamente menzionato dalla norma, risultando, a tal fine, sufficiente l'esistenza di un vincolo di parentela o di affinità il quale giustifichi la presunzione, 'iuris tantum', che la 'persona di famiglia' consegnerà l'atto al destinatario stesso".
Tuttavia, tale principio generale incontra un limite fondamentale quando la notifica non avviene presso l'abitazione del destinatario. La giurisprudenza di merito ha precisato che "la validità della consegna dell'atto a un familiare del destinatario presuppone che la notifica sia eseguita presso l'abitazione, l'ufficio o il posto di lavoro del destinatario stesso. La presunzione iuris tantum di convivenza, fondata sul vincolo di parentela o affinità, non opera quando la notifica sia eseguita presso un luogo diverso da quelli indicati"
(cfr. Corte d'appello civile di Roma nella sentenza n. 3183 del 8 maggio 2024, pubblicata) .
Nel caso del signor Ricorrente_1, la documentazione prodotta dimostra inequivocabilmente che al momento della notifica (8 aprile 2021) il ricorrente risiedeva stabilmente a Como dal 15 luglio 2019, come risulta dal certificato di residenza storico rilasciato dal Comune di Como. La notifica è invece avvenuta a
Sciacca, presso l'abitazione della madre, in Indirizzo_1, luogo completamente diverso dalla residenza effettiva del destinatario.
La residenza del destinatario e del consegnatario in immobili distinti, ancorché ubicati nella medesima via ma contraddistinti da diversi numeri civici, costituisce elemento idoneo a vincere la presunzione di regolarità della notifica derivante dall'attestazione dell'addetto al recapito.
A maggior ragione, nel caso di specie, dove la notifica è avvenuta non solo in un immobile diverso, ma addirittura in una regione diversa da quella di residenza del destinatario, la presunzione di validità viene completamente meno. La Cassazione civile nella sentenza n. 5548 del 1 marzo 2021 ha ribadito che "la validità della notificazione può essere esclusa soltanto se il destinatario dia la dimostrazione che la presenza in casa del familiare era del tutto occasionale e momentanea, non essendo sufficiente ad inficiare la validità della notificazione la prova di una diversa residenza anagrafica del consegnatario".
Tuttavia, tale principio si riferisce a situazioni in cui la notifica avvenga comunque presso l'abitazione del destinatario. Nel caso di specie, invece, la notifica è avvenuta presso un'abitazione completamente diversa, circostanza che determina la nullità dell'atto indipendentemente dalla valutazione sulla convivenza.
Il Comune di Sciacca era pienamente consapevole del trasferimento di residenza del ricorrente, essendo le pratiche anagrafiche coordinate tra enti di provenienza e di destinazione. L'omessa verifica dell'indirizzo aggiornato presso l'anagrafe comunale costituisce violazione degli obblighi procedimentali che presidiano il diritto di difesa del contribuente.
La nullità della notifica comporta l'inevitabile prescrizione del tributo. L'Imposta Municipale Unica soggiace alla prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, comma 4, del codice civile, che stabilisce la prescrizione in cinque anni per "tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi".
Essendo l'avviso di accertamento relativo all'anno 2015 e non essendo mai stato validamente notificato, al momento della notifica dell'avviso di presa in carico (26 giugno 2025) il termine di prescrizione era ampiamente decorso.
L'avviso di accertamento nullo non può interrompere il decorso della prescrizione, risultando la pretesa tributaria ormai estinta per decorso del tempo. L'avviso di presa in carico si fonda pertanto su un titolo inesistente, determinandone l'illegittimità.
Quanto alle eccezioni sollevate dall'Agenzia delle Entrate Riscossione circa il proprio difetto di legittimazione passiva, le stesse non possono essere accolte. Pur essendo vero che l'ente della riscossione non ha partecipato alla formazione dell'atto presupposto, nel caso di specie l'impugnazione è diretta proprio contro l'avviso di presa in carico da essa emesso, atto che ha efficacia lesiva autonoma in quanto primo atto con cui il contribuente è venuto a conoscenza della pretesa. La legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate Riscossione sussiste pertanto con riferimento all'atto da essa emesso, ferma restando la necessaria chiamata in causa del Comune quale ente impositore.
Il ricorso deve pertanto essere accolto con annullamento dell'avviso di presa in carico e dichiarazione di prescrizione delle somme richieste.
Quanto alle spese processuali, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 546/1992, "la parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza". Nel caso di specie, sussiste piena soccombenza del Comune di Sciacca, che deve essere condannato al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente vittorioso.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, avendo eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva ed essendo tale eccezione fondata limitatamente alla fase di formazione dell'atto presupposto, deve essere estromessa dal giudizio senza condanna alle spese. Le spese si liquidano, tenuto conto del valore della controversia pari a euro 208,00, in euro 800,00 per compensi, euro 150,00 per spese ed euro 120,00 per spese forfettarie, oltre accessori di legge e contributo unificato.
P.Q.M.
Dichiara l'estromissione dell'Agenzia delle Entrate Riscossione dal presente giudizio;
accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di presa in carico n. 03337202500015054000; dichiara prescritte le somme richieste per imposta IMU relativa all'anno 2015, nonché le relative sanzioni e gli interessi;
condanna il Comune di Sciacca al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, liquidate in euro 800,00 per compensi, euro 150,00 per spese ed euro 120,00 per spese forfettarie, oltre accessori di legge e contributo unificato.
Como, 19 gennaio 2026
La Corte di giusizia tributaria in composizione monocratica dott. Carlo Cecchetti
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COMO Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
CECCHETTI CARLO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 320/2025 depositato il 29/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Como
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Comune di Sciacca - Indirizzo_4
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PRESA IN CARICO n. 03337202500015054000 IMU 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 propone ricorso avverso l'avviso di presa in carico n. 03337202500015054000 trasmesso con raccomandata il 26 giugno 2025, quale primo atto con cui è venuto a conoscenza della pretesa tributaria avanzata dal Comune di Sciacca relativa ad Imposta Municipale Unica per l'anno 2015,
a seguito di avviso di accertamento n. 3564 non notificato, con conseguente prescrizione del tributo e illegittimità della pretesa. In data 26 giugno 2025 l'Agenzia delle Entrate Riscossione notificava a mezzo raccomandata al ricorrente, residente a [...]dal 2018, l'avviso di presa in carico con cui veniva a conoscenza che il Comune di Sciacca aveva affidato all'Agente della Riscossione le somme richieste con l'avviso di accertamento n. 3564 pari a euro 303,73, asseritamente notificato in data 8 aprile 2021. A seguito del ricevimento dell'atto il ricorrente ha interrogato sul sito dell'Agenzia delle Entrate Riscossione la propria posizione debitoria verificando che la posizione debitoria esistente scaturisce dal predetto avviso di accertamento IMU, tuttavia l'avviso di accertamento n. 3564 del Comune di Sciacca non risulta mai essere stato regolarmente notificato al ricorrente che risiede a Como dove lavora quale Agente di
Polizia Municipale e non ha mai materialmente ricevuto il predetto atto impositivo.
Il ricorrente deduce sull'impugnabilità dell'avviso di presa in carico evidenziando che la giurisprudenza di merito non ha dubbi nel ritenere impugnabile l'avviso di presa in carico quale primo atto con cui il contribuente viene a conoscenza della pretesa tributaria, richiamando la Corte di Giustizia Tributaria di
Secondo Grado per la Campania con sentenza n. 1730 dell'8 marzo 2024 secondo cui l'art. 8 comma 12 del D.L. n. 16 del 2012 ha introdotto l'informativa di avvenuta presa in carico da parte dell'agente della riscossione delle somme da riscuotere in ordine all'accertamento notificato, disponendo che l'agente della riscossione con raccomandata semplice spedita all'indirizzo presso il quale è stato notificato l'atto presupposto informa il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione, e che dalla prospettazione del destinatario della comunicazione di presa in carico si evince che esso è il primo atto di cui ha avuto notizia, il quale in quanto atto prodromico dell'esecuzione forzata in danno del contribuente ha indubitabilmente efficacia lesiva, costituendo unico mezzo di tutela l'impugnativa dell'atto di presa in carico.
Sulla nullità dell'avviso di presa in carico per intervenuta prescrizione del tributo contenuto nell'atto presupposto mai notificato al ricorrente, deduce che l'avviso di accertamento n. 3564 relativo ad IMU
2015 non risulta mai essere stato notificato al ricorrente che non è mai materialmente entrato in possesso, risiedendo ufficialmente nel Comune di Como già da diversi anni e non avendo mai ricevuto l'atto in questione. La data di asserita notifica riportata dall'ente dell'8 aprile 2021 pone un fondato dubbio sul luogo e sulla persona che abbia materialmente ricevuto l'atto che di certo non è il ricorrente, e tenuto conto che l'Imposta Municipale Unica soggiace all'art. 2948 comma 4 del codice civile che stabilisce che si prescrive in cinque anni tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi, come confermato dal granitico orientamento della Suprema Corte di Cassazione, l'assenza di una regolare notifica dell'avviso di accertamento ha comportato l'inevitabile prescrizione del tributo che al 26 giugno
2025 data di notifica dell'avviso di presa in carico risultava già ampiamente aver maturato la prescrizione, pertanto la pretesa tributaria presa in carico dall'Agente della Riscossione è relativa ad una pretesa già estinta e quindi priva di un titolo esecutivo valido.
Nella memoria per l'udienza il ricorrente deduce sulla nullità della notifica dell'avviso di accertamento IMU anno 2015 emesso dal Comune di Sciacca e conseguente prescrizione del tributo, evidenziando che nel proprio atto di costituzione in giudizio il Comune di Sciacca sostiene la regolarità della notifica dell'avviso di accertamento in quanto consegnato alla signora Nominativo_2 qualificatasi come madre del ricorrente e che secondo giurisprudenza dall'Ente citata l'onere della prova di non aver ricevuto l'atto sarebbe a carico del destinatario, tuttavia quanto asserito dal Comune di Sciacca è assolutamente infondato e del tutto errato in fatto e diritto. L'avviso di accertamento, infatti, come da documentazione prodotta dallo stesso ente è stato consegnato in data 8 aprile 2021 a Sciacca in Indirizzo_1 residenza della madre ma non del ricorrente, il quale in modo inequivocabile è residente a [...]sin dal 15 luglio 2019 dapprima in Indirizzo_2 e dal 6 dicembre 2019 in Indirizzo_3 come da certificato di residenza storico rilasciato dal Comune di Como, dove svolge attività lavorativa come agente di polizia municipale. Di tale variazione il Comune di Sciacca era pienamente consapevole in quanto le pratiche di trasferimento residenza vengono istruite in raccordo tra l'ente di provenienza e l'ente di destinazione.
Il ricorrente richiama la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione secondo cui il cambio di residenza se regolarmente denunciato agli uffici anagrafici mediante la doppia dichiarazione al Comune di partenza e a quello di arrivo costituisce un fatto giuridico opponibile ai terzi inclusa l'Amministrazione
Finanziaria e l'agente della riscossione, ne consegue che in presenza di un trasferimento anagrafico opponibile la notifica disposta presso l'indirizzo obsoleto è nulla per vizio di procedura avendo l'ente impositore l'onere di consultare l'Anagrafe Comunale per verificare l'indirizzo attuale prima di procedere alla notifica. Analogamente la notifica effettuata presso un familiare del contribuente nella fattispecie la madre non può ritenersi valida qualora sia smentita la convivenza effettiva, operando la presunzione di ricezione solo se la consegna avviene nell'abitazione dove è fissata anche la residenza effettiva del contribuente, di fronte al certificato anagrafico che attesta una diversa residenza risultando provata l'erroneità dell'attestazione di convivenza da parte dell'agente postale rendendo l'atto consegnato alla madre familiare non convivente radicalmente nullo. L'omessa notifica al corretto indirizzo di residenza anagrafica del ricorrente e la conseguente notifica presso un luogo non più idoneo inficiano la validità dell'intera operazione determinando la nullità della notifica e quindi dell'intero atto per violazione delle norme che presidiano il diritto di difesa e la corretta instaurazione del contraddittorio, in conseguenza di quanto sopra l'avviso di accertamento in questione nullo nella sostanza non rappresenta atto idoneo ad interrompere il termine di prescrizione del tributo da esso portato che trattandosi di Imposta municipale sugli immobili ai sensi dell'art. 2948 comma 4 del codice civile è da considerarsi prescritto nel termine quinquennale previsto.
Sull'impugnabilità dell'avviso di presa in carico n. 03337202500015054000 il ricorrente richiama la Corte di Cassazione con la recente ordinanza n. 6589/2025 che ha risolto il dubbio sull'impugnabilità dell'avviso di presa in carico chiarendo che lo stesso è reclamabile dinanzi alla Giurisdizione Tributaria quando costituisce il primo atto con il quale il contribuente viene messo al corrente del debito tributario perché il
Fisco ha omesso di notificare l'avviso di accertamento immediatamente esecutivo, sancendo il principio di diritto secondo cui in tema di giustizia tributaria possono essere oggetto di ricorso gli atti iscritti nell'elenco di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 546 del 1992 e tutti gli atti amministrativi aventi natura provvedimentale capaci di incidere autoritativamente sulle situazioni giuridiche soggettive del contribuente modificandole unilateralmente sotto il profilo sostanziale o processuale inerenti o conseguenti a rapporti tributari creditori o debitori, non potendo invece essere oggetto di ricorso gli atti privi della predetta natura sebbene promananti dall'amministrazione finanziaria da incaricati per la riscossione o da organismi a questi ancillari salvo che costituiscano la prima comunicazione di esistenza di un atto tributario di natura provvedimentale espresso tacito o presupposto di cui il contribuente dimostri anche in via presuntiva di non aver avuto notizia. Nel caso di specie attesa l'evidente carenza nel processo notificatorio che ha impedito al ricorrente di entrare nella materiale disponibilità dell'atto in quanto consegnato in luogo diverso dalla propria residenza addirittura in un'altra regione l'avviso di presa in carico impugnato non può che essere il primo atto con cui il contribuente è venuto a conoscenza della pretesa e pertanto rappresenterebbe atto autonomamente impugnabile secondo i criteri dei Giudici di legittimità.
Conclusioni del ricorrente: chiede che la Corte dichiari nullo e privo di effetti giuridici anche connessi l'avviso di presa in carico n. 03337202500015054000 per illegittimità della pretesa in esso contenuta e contestualmente dichiari prescritte le somme richieste per imposta IMU relativa all'anno 2015 nonché le relative sanzioni e gli interessi e ogni altra somma ad esse connesse per maturata prescrizione delle stesse ai sensi dell'art. 2948 comma 4 del Codice civile, con vittoria di spese e compensi difensivi.
Il Comune di Sciacca si costituisce in giudizio controdeducendo in ordine ai motivi dedotti dal ricorrente riguardo alla nullità dell'avviso di presa in carico per intervenuta prescrizione del tributo contenuto nell'atto presupposto mai notificato al ricorrente. In merito alle contestazioni avanzate fa osservare che l'avviso di accertamento n. 3564 del 29 dicembre 2020 emesso per il mancato pagamento dell'Imposta Municipale sugli Immobili relativa all'anno 2015 cui ha fatto seguito l'Avviso di Presa in Carico impugnato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 della legge 890/1982 è stato regolarmente notificato in data 9 aprile 2021 nelle mani della signora Nominativo_2 qualificatasi quale madre così come dimostrato con l'allegata copia dall'Avviso di ricevimento dell'atto spedito con raccomandata regolarmente firmato dalla persona abilitata.
Il fatto che il ricorrente dichiari di risiedere nel Comune di Como dal 2018 non fa venir meno la validità della notifica, sul punto da ultimo a fare chiarezza è intervenuta la Corte di Cassazione con l'Ordinanza n.
246/2024 che ha stabilito che in secondo luogo in conformità con l'indirizzo di questa Corte secondo cui in tema di notificazioni la consegna dell'atto da notificare a persona di famiglia secondo il disposto dell'art. 139 comma 2 del codice di procedura civile non postula necessariamente né il solo rapporto di parentela cui è da ritenersi equiparato quello di affinità né l'ulteriore requisito della convivenza del familiare con il destinatario dell'atto non espressamente menzionato dalla norma risultando a tal fine sufficiente l'esistenza di un vincolo di parentela o di affinità il quale giustifichi la presunzione iuris tantum che la persona di famiglia consegnerà l'atto al destinatario stesso restando in ogni caso a carico di colui che assume di non aver ricevuto l'atto l'onere di provare eventuali vizi. Pertanto, il ricorrente avrebbe avuto il modo di contestare eventuali vizi di notifica entro i termini previsti dal D.lgs. 546/92 cioè entro 60 giorni dalla notificazione contestazione che non è avvenuta e che quindi ha reso definitivo l'avviso di accertamento.
Conclusioni del Comune di Sciacca: chiede di rigettare il ricorso proposto dalla parte ricorrente e dichiarare valida ad ogni effetto di legge l'avviso di presa in carico n. 03337202500015054000 in quanto per la parte di competenza del Comune di Sciacca l'atto prodromico è stato regolarmente emesso e notificato entro i termini di decadenza previsti dalle norme vigenti per cui è evidente che non si è di fronte a crediti decaduti o prescritti, imputando altresì a carico della parte ricorrente le spese del giudizio come previsto dall'art. 15 del D.lgs. 546/92.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si costituisce nel giudizio evidenziando che tutti i motivi del ricorso avverso esposti attengono la precipua attività dell'ente Comune di Sciacca correttamente evocato da parte avversa;
pertanto, lo scrivente Agente della Riscossione è carente di legittimazione passiva con riferimento a tutte le contestazioni mosse in sede di ricorso avverso l'atto impugnato. In via pregiudiziale e assorbente eccepisce il difetto di legittimazione evidenziando che tutti i motivi avversi attengono la precipua attività dell'Ente impositore Comune di Sciacca dotato dell'autonoma legittimazione processuale ex art. 10 del D.lgs. n. 546/92 e pertanto l'Agente della Riscossione non può che eccepire la propria carenza di legittimazione passiva. L'ente della riscossione come semplice incaricato della esazione dei tributi e delle entrate iscritte nei ruoli resi esecutivi non ha titolo né ragioni per entrare nel merito della vicenda, infatti, i motivi di annullamento dedotti da parte avversa afferendo a fasi antecedenti alla stessa formazione del ruolo attengono esclusivamente alla legittimità dell'attività effettuata dall'Ente impositore in relazione ai quali è l'unico legittimato passivo.
La legittimazione ad agire è una delle condizioni dell'azione ovvero uno di quei presupposti processuali da cui dipende la valida instaurazione del rapporto processuale e la cui mancanza impedisce al giudice di pronunciarsi sul merito della controversia, ed in particolare va precisato che i provvedimenti ossia gli avvisi di accertamento prodromici all'iscrizione a ruolo ed i motivi impugnati sono di esclusiva competenza dell'ente creditore Comune di Sciacca correttamente evocato da parte ricorrente. È infatti noto che l'attività dell'ente della riscossione consegue al ruolo formato quindi alla pretesa definita dall'ente che si avvale del beneficio dell'esazione fiscale e resta estranea alla fase della determinazione della stessa, del che non avendo in alcun modo provveduto neanche a concorrere nella determinazione della pretesa e men che meno alla formazione dei rispettivi atti l'ente della riscossione risulta carente di legittimazione passiva quanto alla questione di esistenza della debenza e dei titoli che la stessa reca. La precisa suddivisione operata dalla legge sul piano sostanziale in relazione alle diverse attività la cui titolarità compete all'Ente impositore piuttosto che al concessionario comporta sul piano processuale la necessità della corretta individuazione da parte del ricorrente del proprio legittimo contraddittore, quando invero venga in considerazione la debenza del tributo e quindi si mette in discussione lo stesso presupposto sostanziale dell'iscrizione a ruolo dovrà essere chiamata in causa l'Amministrazione che ha emesso il ruolo.
Nel caso di specie il ricorrente eccepisce la nullità della debenza impositiva presupposta all'iscrizione a ruolo per omessa notifica degli atti presupposti, ebbene lo scrivente ufficio è totalmente estraneo alle vicende sopra descritte non essendo il soggetto che ha emanato gli atti prodromici all'iscrizione a ruolo quindi non può essere chiamato a rispondere per attività e atti che esulano totalmente dalla sua sfera di competenza trovandosi in una situazione di asimmetria informativa che non consente di confutare le doglianze di parte. Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione di carenza di legittimazione di AdER più sopra formulata e di contemporaneo accoglimento delle doglianze avversarie nulla potrà essere addebitato all'odierna deducente che andrà tenuta indenne e manlevata da ogni conseguenza del presente processo anche con riguardo alle spese di lite.
Sull'impugnabilità della comunicazione di presa in carico deduce che l'atto impugnato introdotto dall'art. 29 del D.L. 78/2010 convertito con L. 122/2010 non è ricompreso tra quelli contestabili innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria secondo l'elenco di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 546 del 1992 né l'art. 29 comma 1 lett.
b del D.L. n. 78 del 2010 ne prevede l'autonoma impugnabilità, non potendo ritenersi applicabile il principio più volte espresso dalla Suprema Corte per cui l'elencazione di cui al richiamato art. 19 non debba essere intesa come tassativa essendo evidente che quello impugnato non è un atto sostanzialmente impositivo tale potendo dirsi invero solo l'accertamento esecutivo ivi richiamato. La comunicazione destinata al contribuente prevista ex lege con inoltro a mezzo raccomandata semplice o posta elettronica di aver preso in carico le somme per la riscossione non ha evidentemente natura provvedimentale ciò anche in considerazione delle modalità semplificate e informali del suo invio al destinatario, è l'avviso di accertamento precedentemente notificato all'atto opposto costituente anche titolo esecutivo la fonte provvedimentale di ogni effetto rispetto a ciò la comunicazione della presa in carico dell'accertamento esecutivo assume una funzione secondaria di mera informazione verso il contribuente gravante sull'ente di riscossione e relativa all'avvenuta consegna in capo al medesimo delle somme da riscuotere che prescinde da ogni riferimento al contenuto sostanziale dell'atto.
A sostegno di quanto affermato rileva che l'art. 29 del D.L. n. 78 del 2010 non contiene alcuna sanzione di nullità in caso di mancata ricezione da parte del contribuente dell'atto impugnato, quanto sopra dedotto è peraltro coerente con la giurisprudenza di merito la quale ha avuto modo di affermare che la comunicazione con la quale Equitalia ai sensi dell'art. 29 del D.L. n. 78/2010 informa il contribuente di aver preso in carico le somme derivanti dall'accertamento esecutivo non è impugnabile pertanto il ricorso proposto avverso tale comunicazione è inammissibile in quanto tale atto non ha natura di atto impositivo e non rientra tra gli atti impugnabili di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 546 del 1992. Per quanto detto l'atto in questione non può ritenersi impugnabile né per contestare presunti vizi suoi propri né per impugnare l'atto propedeutico, invero come è già stato evidenziato l'unico atto impositivo è l'accertamento esecutivo e l'impugnativa contro tale provvedimento va proposta inderogabilmente nel termine di 60 giorni dalla notifica. Nel caso di specie controparte non ha proposto tempestiva opposizione avverso l'avviso di accertamento e pertanto la si deve considerare ormai decaduta dal relativo potere, in ogni caso si ribadisce il difetto di legittimazione passiva dell'Ente della Riscossione trattandosi di contestazione riferibile all'Ente impositore l'unico legittimato a disporre la notificazione dell'atto sottostante a quello odiernamente impugnato.
Conclusioni dell'Agenzia delle Entrate Riscossione: chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile nei suoi confronti con conseguente estromissione dal giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente ricorso deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
La controversia verte sulla legittimità dell'avviso di presa in carico n. 03337202500015054000 emesso dall'Agenzia delle Entrate Riscossione per la riscossione di somme derivanti da avviso di accertamento
IMU relativo all'anno 2015, che il ricorrente sostiene non essere mai stato regolarmente notificato, con conseguente prescrizione del tributo.
Preliminarmente, occorre affrontare la questione dell'impugnabilità dell'avviso di presa in carico. La giurisprudenza di legittimità ha definitivamente chiarito che tale atto è autonomamente impugnabile quando costituisce il primo atto con cui il contribuente viene a conoscenza della pretesa tributaria. Come stabilito dalla Cassazione civile nella recente ordinanza n. 21720 del 28 luglio 2025, "possono essere oggetto di ricorso gli atti iscritti nell'elenco di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 546 del 1992 e tutti gli atti amministrativi aventi natura provvedimentale, capaci di incidere autoritativamente sulle situazioni giuridiche soggettive del contribuente, modificandole unilateralmente sotto il profilo sostanziale o processuale, inerenti o conseguenti a rapporti tributari, creditori o debitori", salvo che costituiscano "la prima comunicazione di esistenza di un atto tributario di natura provvedimentale, espresso, tacito o presupposto, di cui il contribuente dimostri, anche in via presuntiva, di non aver avuto notizia".
Nel caso di specie, il ricorrente ha dimostrato di non aver mai ricevuto l'avviso di accertamento n. 3564, rendendo l'avviso di presa in carico il primo atto con cui è venuto a conoscenza della pretesa tributaria, circostanza che ne legittima l'autonoma impugnabilità.
Il cuore della controversia attiene alla validità della notifica dell'avviso di accertamento, questione che presenta profili di particolare rilevanza giuridica. Il Comune di Sciacca sostiene la regolarità della notifica effettuata alla madre del ricorrente, qualificatasi come tale presso l'ufficiale giudiziario. Tuttavia, emerge un elemento decisivo che inficia radicalmente la validità dell'intera operazione notificatoria: la notifica è avvenuta presso un'abitazione diversa da quella di residenza del destinatario.
La giurisprudenza di legittimità ha consolidato principi chiari in materia di notifica a persona di famiglia. La
Cassazione civile nell'ordinanza n. 246 del 4 gennaio 2024 ha stabilito che "la consegna dell'atto da notificare 'a persona di famiglia', secondo il disposto dell'art. 139, comma 2, c.p.c., non postula necessariamente né il solo rapporto di parentela - cui è da ritenersi equiparato quello di affinità - né
l'ulteriore requisito della convivenza del familiare con il destinatario dell'atto, non espressamente menzionato dalla norma, risultando, a tal fine, sufficiente l'esistenza di un vincolo di parentela o di affinità il quale giustifichi la presunzione, 'iuris tantum', che la 'persona di famiglia' consegnerà l'atto al destinatario stesso".
Tuttavia, tale principio generale incontra un limite fondamentale quando la notifica non avviene presso l'abitazione del destinatario. La giurisprudenza di merito ha precisato che "la validità della consegna dell'atto a un familiare del destinatario presuppone che la notifica sia eseguita presso l'abitazione, l'ufficio o il posto di lavoro del destinatario stesso. La presunzione iuris tantum di convivenza, fondata sul vincolo di parentela o affinità, non opera quando la notifica sia eseguita presso un luogo diverso da quelli indicati"
(cfr. Corte d'appello civile di Roma nella sentenza n. 3183 del 8 maggio 2024, pubblicata) .
Nel caso del signor Ricorrente_1, la documentazione prodotta dimostra inequivocabilmente che al momento della notifica (8 aprile 2021) il ricorrente risiedeva stabilmente a Como dal 15 luglio 2019, come risulta dal certificato di residenza storico rilasciato dal Comune di Como. La notifica è invece avvenuta a
Sciacca, presso l'abitazione della madre, in Indirizzo_1, luogo completamente diverso dalla residenza effettiva del destinatario.
La residenza del destinatario e del consegnatario in immobili distinti, ancorché ubicati nella medesima via ma contraddistinti da diversi numeri civici, costituisce elemento idoneo a vincere la presunzione di regolarità della notifica derivante dall'attestazione dell'addetto al recapito.
A maggior ragione, nel caso di specie, dove la notifica è avvenuta non solo in un immobile diverso, ma addirittura in una regione diversa da quella di residenza del destinatario, la presunzione di validità viene completamente meno. La Cassazione civile nella sentenza n. 5548 del 1 marzo 2021 ha ribadito che "la validità della notificazione può essere esclusa soltanto se il destinatario dia la dimostrazione che la presenza in casa del familiare era del tutto occasionale e momentanea, non essendo sufficiente ad inficiare la validità della notificazione la prova di una diversa residenza anagrafica del consegnatario".
Tuttavia, tale principio si riferisce a situazioni in cui la notifica avvenga comunque presso l'abitazione del destinatario. Nel caso di specie, invece, la notifica è avvenuta presso un'abitazione completamente diversa, circostanza che determina la nullità dell'atto indipendentemente dalla valutazione sulla convivenza.
Il Comune di Sciacca era pienamente consapevole del trasferimento di residenza del ricorrente, essendo le pratiche anagrafiche coordinate tra enti di provenienza e di destinazione. L'omessa verifica dell'indirizzo aggiornato presso l'anagrafe comunale costituisce violazione degli obblighi procedimentali che presidiano il diritto di difesa del contribuente.
La nullità della notifica comporta l'inevitabile prescrizione del tributo. L'Imposta Municipale Unica soggiace alla prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, comma 4, del codice civile, che stabilisce la prescrizione in cinque anni per "tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi".
Essendo l'avviso di accertamento relativo all'anno 2015 e non essendo mai stato validamente notificato, al momento della notifica dell'avviso di presa in carico (26 giugno 2025) il termine di prescrizione era ampiamente decorso.
L'avviso di accertamento nullo non può interrompere il decorso della prescrizione, risultando la pretesa tributaria ormai estinta per decorso del tempo. L'avviso di presa in carico si fonda pertanto su un titolo inesistente, determinandone l'illegittimità.
Quanto alle eccezioni sollevate dall'Agenzia delle Entrate Riscossione circa il proprio difetto di legittimazione passiva, le stesse non possono essere accolte. Pur essendo vero che l'ente della riscossione non ha partecipato alla formazione dell'atto presupposto, nel caso di specie l'impugnazione è diretta proprio contro l'avviso di presa in carico da essa emesso, atto che ha efficacia lesiva autonoma in quanto primo atto con cui il contribuente è venuto a conoscenza della pretesa. La legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate Riscossione sussiste pertanto con riferimento all'atto da essa emesso, ferma restando la necessaria chiamata in causa del Comune quale ente impositore.
Il ricorso deve pertanto essere accolto con annullamento dell'avviso di presa in carico e dichiarazione di prescrizione delle somme richieste.
Quanto alle spese processuali, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 546/1992, "la parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza". Nel caso di specie, sussiste piena soccombenza del Comune di Sciacca, che deve essere condannato al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente vittorioso.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, avendo eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva ed essendo tale eccezione fondata limitatamente alla fase di formazione dell'atto presupposto, deve essere estromessa dal giudizio senza condanna alle spese. Le spese si liquidano, tenuto conto del valore della controversia pari a euro 208,00, in euro 800,00 per compensi, euro 150,00 per spese ed euro 120,00 per spese forfettarie, oltre accessori di legge e contributo unificato.
P.Q.M.
Dichiara l'estromissione dell'Agenzia delle Entrate Riscossione dal presente giudizio;
accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di presa in carico n. 03337202500015054000; dichiara prescritte le somme richieste per imposta IMU relativa all'anno 2015, nonché le relative sanzioni e gli interessi;
condanna il Comune di Sciacca al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, liquidate in euro 800,00 per compensi, euro 150,00 per spese ed euro 120,00 per spese forfettarie, oltre accessori di legge e contributo unificato.
Como, 19 gennaio 2026
La Corte di giusizia tributaria in composizione monocratica dott. Carlo Cecchetti