Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Como, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 43
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Accolto
    Impugnabilità dell'avviso di presa in carico

    L'avviso di presa in carico è autonomamente impugnabile quando costituisce il primo atto con cui il contribuente viene a conoscenza della pretesa tributaria, come nel caso in cui l'avviso di accertamento presupposto non sia stato notificato.

  • Accolto
    Nullità dell'avviso di accertamento per omessa notifica e conseguente prescrizione del tributo

    La notifica dell'avviso di accertamento è avvenuta presso un'abitazione diversa dalla residenza del destinatario, rendendola nulla. L'avviso di accertamento nullo non interrompe la prescrizione quinquennale del tributo.

  • Accolto
    Difetto di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione

    L'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate Riscossione è fondata limitatamente alla fase di formazione dell'atto presupposto, ma sussiste con riferimento all'avviso di presa in carico da essa emesso. Pertanto, l'ente viene estromesso dal giudizio senza condanna alle spese.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Como, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 43
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Como
    Numero : 43
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo