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Accoglimento
Sentenza 25 marzo 2026
Accoglimento
Sentenza 25 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 25/03/2026, n. 2491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2491 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06864/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 25/03/2026
N. 02491 /2026 REG.PROV.COLL. N. 06864/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6864 del 2025 proposto da IO IE, rappresentata e difesa dall'avvocato Adolfo Coppola, che si dichiara antistatario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'ottemperanza
della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 350/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; N. 06864/2025 REG.RIC.
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 il Cons. Raffaello
IN e udito per le parti l'avvocato Marcello Fortunato per delega dell'avv. Adolfo
Coppola;
FATTO e DIRITTO
1 - la Dott.ssa IO IE propone ricorso contro il Ministero dell'Istruzione e del
Merito per l'esatta ottemperanza alla sentenza n. 350/2025 emessa dal Consiglio di
Stato, Sez. VII, in data 16 gennaio 2025 nel procedimento R.G. n. 6809 del 2023.
2 – In particolare, l'attuale istante ha proposto ricorso per l'ottemperanza alla sentenza n. 4422/2020 emessa dal Consiglio di Stato SEZ VI in data 10 luglio 2020, nel procedimento n. 10036/2019, all'esito dell'accoglimento dell'appello avverso la sentenza del Tar Lazio n. 11043/2019, concernente il mancato riconoscimento di un titolo abilitante conseguito all'estero.
2 - Con la citata sentenza n. 350/2025, ormai passata in giudicato come da certificazione in atti, il ricorso è stato accolto nel merito ed il Ministero dell'Istruzione
e del Merito è stato condannato al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio di ottemperanza n. 6809 del 2023, liquidate in via forfettaria in € 2.000,00
(duemila/00), oltre a oneri di legge.
3 – Narra la parte ricorrente che in data 21 febbraio 2025, la medesima sentenza è stata notificata al ministero dell'istruzione e del merito, che ha adempiuto prontamente attraverso il riesame della domanda di riconoscimento, ma non ha ancora provveduto al pagamento di quanto disposto secondo il chiaro tenore della statuizione relativa alla condanna alle spese. N. 06864/2025 REG.RIC.
4 – Non avendo il Ministero intimato contraddetto una tale ricostruzione, occorre accogliere il ricorso e, per l'effetto, ordinare l'ottemperanza alla citata sentenza n.
350/2025 relativamente al capo contenente la condanna alle spese, non risultando in tale parte ancora eseguita, mediante la liquidazione, in favore del difensore antistatario, dell'importo di € 2.000,00 (duemila/00) per competenze legali, oltre a oneri di legge, oltreché di € 300,00 per rimborso del contributo unificato anticipato, assegnando un termine di trenta giorni all'amministrazione con riserva di nominare, nel caso di persistente inerzia, un commissario ad acta perché provveda in via sostitutiva a nome e spese dell'amministrazione.
5 – Le spese di giudizio seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo in favore del difensore antistatario tenuto conto della natura, dell'impegno e della difficoltà del contenzioso in essere.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, ordina all'Amministrazione di dare completa e integrale attuazione alla sentenza di questa
Sezione n. 350/2025 entro il termine di 30 giorni calcolati a decorrere dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza o dalla sua notifica a cura di parte se anteriore.
Condanna l'amministrazione a rifondere le spese del presente giudizio, liquidate in
Euro 1.000,00 oltre ad oneri di legge, alla parte appellante con distrazione in favore del difensore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati: N. 06864/2025 REG.RIC.
BE HI, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere
Raffaello IN, Consigliere, Estensore
Pietro De Berardinis, Consigliere
L'ESTENSORE
Raffaello IN
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
BE HI
Pubblicato il 25/03/2026
N. 02491 /2026 REG.PROV.COLL. N. 06864/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6864 del 2025 proposto da IO IE, rappresentata e difesa dall'avvocato Adolfo Coppola, che si dichiara antistatario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'ottemperanza
della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 350/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; N. 06864/2025 REG.RIC.
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 il Cons. Raffaello
IN e udito per le parti l'avvocato Marcello Fortunato per delega dell'avv. Adolfo
Coppola;
FATTO e DIRITTO
1 - la Dott.ssa IO IE propone ricorso contro il Ministero dell'Istruzione e del
Merito per l'esatta ottemperanza alla sentenza n. 350/2025 emessa dal Consiglio di
Stato, Sez. VII, in data 16 gennaio 2025 nel procedimento R.G. n. 6809 del 2023.
2 – In particolare, l'attuale istante ha proposto ricorso per l'ottemperanza alla sentenza n. 4422/2020 emessa dal Consiglio di Stato SEZ VI in data 10 luglio 2020, nel procedimento n. 10036/2019, all'esito dell'accoglimento dell'appello avverso la sentenza del Tar Lazio n. 11043/2019, concernente il mancato riconoscimento di un titolo abilitante conseguito all'estero.
2 - Con la citata sentenza n. 350/2025, ormai passata in giudicato come da certificazione in atti, il ricorso è stato accolto nel merito ed il Ministero dell'Istruzione
e del Merito è stato condannato al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio di ottemperanza n. 6809 del 2023, liquidate in via forfettaria in € 2.000,00
(duemila/00), oltre a oneri di legge.
3 – Narra la parte ricorrente che in data 21 febbraio 2025, la medesima sentenza è stata notificata al ministero dell'istruzione e del merito, che ha adempiuto prontamente attraverso il riesame della domanda di riconoscimento, ma non ha ancora provveduto al pagamento di quanto disposto secondo il chiaro tenore della statuizione relativa alla condanna alle spese. N. 06864/2025 REG.RIC.
4 – Non avendo il Ministero intimato contraddetto una tale ricostruzione, occorre accogliere il ricorso e, per l'effetto, ordinare l'ottemperanza alla citata sentenza n.
350/2025 relativamente al capo contenente la condanna alle spese, non risultando in tale parte ancora eseguita, mediante la liquidazione, in favore del difensore antistatario, dell'importo di € 2.000,00 (duemila/00) per competenze legali, oltre a oneri di legge, oltreché di € 300,00 per rimborso del contributo unificato anticipato, assegnando un termine di trenta giorni all'amministrazione con riserva di nominare, nel caso di persistente inerzia, un commissario ad acta perché provveda in via sostitutiva a nome e spese dell'amministrazione.
5 – Le spese di giudizio seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo in favore del difensore antistatario tenuto conto della natura, dell'impegno e della difficoltà del contenzioso in essere.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, ordina all'Amministrazione di dare completa e integrale attuazione alla sentenza di questa
Sezione n. 350/2025 entro il termine di 30 giorni calcolati a decorrere dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza o dalla sua notifica a cura di parte se anteriore.
Condanna l'amministrazione a rifondere le spese del presente giudizio, liquidate in
Euro 1.000,00 oltre ad oneri di legge, alla parte appellante con distrazione in favore del difensore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati: N. 06864/2025 REG.RIC.
BE HI, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere
Raffaello IN, Consigliere, Estensore
Pietro De Berardinis, Consigliere
L'ESTENSORE
Raffaello IN
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
BE HI