Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VIII, sentenza 02/01/2026, n. 30
CGT1
Sentenza 2 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Nullità per carenza di elementi essenziali e mancata allegazione prova notifica

    Il giudice rileva che l'intimazione di pagamento è stata regolarmente notificata e che le cartelle di pagamento in essa contenute sono già state oggetto di impugnazione con sentenza passata in giudicato.

  • Rigettato
    Omessa, nulla ed inesistente notificazione delle cartelle esattoriali presupposte

    Il giudice rileva che l'intimazione di pagamento è stata regolarmente notificata e che le cartelle di pagamento in essa contenute sono già state oggetto di impugnazione con sentenza passata in giudicato.

  • Rigettato
    Prescrizione e decadenza del tributo

    Il giudice rileva che l'intimazione di pagamento è stata regolarmente notificata e che le cartelle di pagamento in essa contenute sono già state oggetto di impugnazione con sentenza passata in giudicato, rendendo il ricorso inammissibile per il principio del 'ne bis in idem'.

  • Rigettato
    Annullamento cartella per errore dell'Ufficio e autotutela

    Il giudice rileva che l'intimazione di pagamento è stata regolarmente notificata e che le cartelle di pagamento in essa contenute sono già state oggetto di impugnazione con sentenza passata in giudicato, rendendo il ricorso inammissibile per il principio del 'ne bis in idem'.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VIII, sentenza 02/01/2026, n. 30
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 30
    Data del deposito : 2 gennaio 2026

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