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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VIII, sentenza 02/01/2026, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 30/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 8, riunita in udienza il 12/11/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
CALABRESE LUIGI, Giudice monocratico in data 12/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17232/2024 depositato il 21/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Lazio - Via R. R. Garibaldi 7 00145 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249098913188000 BOLLO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249098913188000 BOLLO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190019077643000 BOLLO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200037065442000 BOLLO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11505/2025 depositato il 19/11/2025
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Ricorrente_1 94H24 H501 M, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio sito in in Roma, Indirizzo_1 presentava ricorso avverso l'intimazione di pagamento n.09720249098913188000 con la quale si chiedeva il pagamento di due cartelle in precedentza emesse la n.09720200037065442000 inerente alla tassa automobilistica del
2017 e la n.09720190019077643000 inerente alla tassa automobilistica del 2016 per un importo complessivo richiesto di euro 441,10.
Nel ricorso si eccepiva: 1 la nullita' per carenza di elementi essenziali nell'intimazione di pagamento ed allegazione della prova di avvenuta notificazione del titolo – difetto di motivazione nulle le intimazioni di pagamento prive di alcuni elementi essenziali precedente;
2 - l' omessa, nulla ed inesistente notificazione delle cartelle esattoriali, tutte, presupposte al provvedimento impugnato, degli avvisi di accertamento e liquidazione – decadenza e nullita'- illegittimita' dell'iscrizione al ruolo per difetto di titolo. Parte ricorrente concludeva chiedendo: " ... l'annullamento l'intimazione di pagamento N.09720249098913188000 per mancata notifica degli atti presupposti e voglia dichiarare l'avvenuta prescrizione e decadenza del tributo. Acclarata la non debenza del tributo ovvero per l'accertamento oltre i termini voglia l'Adita Giustizia: - in via preliminare, dichiarare nella sostanza e nella forma legittima ed ammissibile la spiegata opposizione e, ritenuta l'urgenza, sospendere ex art. 624 c.p.c. l'esecutività dell'impugnata cartella. - l'annullamento della cartella per errore dell'Ufficio finanziario il quale non ha tenuto conto dei versamenti regolari effettuati per l'anno preteso, e comunque sia ai sensi della legge sull'“AUTOTUTELA” art. 68 D.P.R. 27/3/1992 N.287 quale atto illegittimo o infondato...."
L'Agenzia delle entrate Riscossine si costituiva ed l'improcedibilità dell'opposizione per violazione del principio del ne bis in idem in quanto le cartelle impugnate erano state già oggetto di precedenti giudizi. L'ADER concludeva chiedendo l'improcedibilità del ricorso e la conferma del provvedimento adottato con condanna di rifuzione delle spese di giudizio.
La Regione Lazio si costituiva rilevando con documentazione depositata la correttezza del proprio operato relativamente contestazione sulla notifica delle cartelle impugnate. La Regione Lazio concludeva chiedendo l'inammissibilità del ricorso o il rigetto con vittoria di spese di giudizio.
Il giorno 12 novembre 2025 si discuteva la causa 17232/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il G.I. rileva che l'intimazione di pagamento impugnata è stata regolarmente notificata come da documentazione in atti.
Prende atto che le cartelle di pagamento in essa contenute n.09720200037065442000, inerente alla tassa automobilistica del 2017, e la n.09720190019077643000, inerente alla tassa automobilistica del 2016, sono state già oggetto di impugnazione che ha portato alla sentenza n.7895/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di Roma sez.36 con la quale si rigettava il ricorso. Tale riscontro rende di per se inammissibile il ricorso per il principio del "ne bis in idem". Questo principio, cardine del diritto processuale, impedisce che una questione già decisa con sentenza passata in giudicato possa essere nuovamente portata all'attenzione dello stesso giudice. Il giudicato, infatti, copre non solo quanto espressamente deciso, ma anche le questioni che costituiscono il presupposto logico-giuridico della decisione. ..." (cfr. TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE,
Sentenza n. 1272/2023 del 23-11-2023)
Tale questione è assorbente di qualsiasi altra sollevata nel ricorso dalle parti. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 8, riunita in udienza il 12/11/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
CALABRESE LUIGI, Giudice monocratico in data 12/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17232/2024 depositato il 21/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Lazio - Via R. R. Garibaldi 7 00145 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249098913188000 BOLLO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249098913188000 BOLLO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190019077643000 BOLLO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200037065442000 BOLLO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11505/2025 depositato il 19/11/2025
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Ricorrente_1 94H24 H501 M, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio sito in in Roma, Indirizzo_1 presentava ricorso avverso l'intimazione di pagamento n.09720249098913188000 con la quale si chiedeva il pagamento di due cartelle in precedentza emesse la n.09720200037065442000 inerente alla tassa automobilistica del
2017 e la n.09720190019077643000 inerente alla tassa automobilistica del 2016 per un importo complessivo richiesto di euro 441,10.
Nel ricorso si eccepiva: 1 la nullita' per carenza di elementi essenziali nell'intimazione di pagamento ed allegazione della prova di avvenuta notificazione del titolo – difetto di motivazione nulle le intimazioni di pagamento prive di alcuni elementi essenziali precedente;
2 - l' omessa, nulla ed inesistente notificazione delle cartelle esattoriali, tutte, presupposte al provvedimento impugnato, degli avvisi di accertamento e liquidazione – decadenza e nullita'- illegittimita' dell'iscrizione al ruolo per difetto di titolo. Parte ricorrente concludeva chiedendo: " ... l'annullamento l'intimazione di pagamento N.09720249098913188000 per mancata notifica degli atti presupposti e voglia dichiarare l'avvenuta prescrizione e decadenza del tributo. Acclarata la non debenza del tributo ovvero per l'accertamento oltre i termini voglia l'Adita Giustizia: - in via preliminare, dichiarare nella sostanza e nella forma legittima ed ammissibile la spiegata opposizione e, ritenuta l'urgenza, sospendere ex art. 624 c.p.c. l'esecutività dell'impugnata cartella. - l'annullamento della cartella per errore dell'Ufficio finanziario il quale non ha tenuto conto dei versamenti regolari effettuati per l'anno preteso, e comunque sia ai sensi della legge sull'“AUTOTUTELA” art. 68 D.P.R. 27/3/1992 N.287 quale atto illegittimo o infondato...."
L'Agenzia delle entrate Riscossine si costituiva ed l'improcedibilità dell'opposizione per violazione del principio del ne bis in idem in quanto le cartelle impugnate erano state già oggetto di precedenti giudizi. L'ADER concludeva chiedendo l'improcedibilità del ricorso e la conferma del provvedimento adottato con condanna di rifuzione delle spese di giudizio.
La Regione Lazio si costituiva rilevando con documentazione depositata la correttezza del proprio operato relativamente contestazione sulla notifica delle cartelle impugnate. La Regione Lazio concludeva chiedendo l'inammissibilità del ricorso o il rigetto con vittoria di spese di giudizio.
Il giorno 12 novembre 2025 si discuteva la causa 17232/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il G.I. rileva che l'intimazione di pagamento impugnata è stata regolarmente notificata come da documentazione in atti.
Prende atto che le cartelle di pagamento in essa contenute n.09720200037065442000, inerente alla tassa automobilistica del 2017, e la n.09720190019077643000, inerente alla tassa automobilistica del 2016, sono state già oggetto di impugnazione che ha portato alla sentenza n.7895/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di Roma sez.36 con la quale si rigettava il ricorso. Tale riscontro rende di per se inammissibile il ricorso per il principio del "ne bis in idem". Questo principio, cardine del diritto processuale, impedisce che una questione già decisa con sentenza passata in giudicato possa essere nuovamente portata all'attenzione dello stesso giudice. Il giudicato, infatti, copre non solo quanto espressamente deciso, ma anche le questioni che costituiscono il presupposto logico-giuridico della decisione. ..." (cfr. TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE,
Sentenza n. 1272/2023 del 23-11-2023)
Tale questione è assorbente di qualsiasi altra sollevata nel ricorso dalle parti. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese