Sentenza 7 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. II, sentenza 07/05/2026, n. 587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 587 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00587/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00217/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 217 del 2026, proposto da
LA RE, rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Giannattasio e Andrea Giannattasio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
per l’ottemperanza
del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Savona, sezione lavoro, 2.7.2025, n. 254.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 il dott. EL IT e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e IT
Con il ricorso in epigrafe RE LA agisce per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Savona, sezione lavoro, 2.7.2025, n. 254, che ha dichiarato il suo diritto a percepire l’indennità sostitutiva per ferie non godute negli anni scolastici 2019/2020, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e, per l’effetto, condannato il Ministero dell’istruzione e del merito a pagare in favore della ricorrente la somma di euro 5.788,07 oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione al saldo, ai sensi dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall’art. 22 legge n. 724/94.
Si è costituito in giudizio per resistere al ricorso il Ministero dell’istruzione e del merito.
Alla camera di consiglio del 29 aprile 2026 il ricorso è passato in decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Constatati l’assenza – nel merito - di qualunque contestazione da parte dell’amministrazione intimata e l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, conv. dalla legge n. 30/1997, deve ordinarsi al Ministero dell’istruzione e del merito di provvedere all’esecuzione della sentenza nel termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente pronuncia, mediante il pagamento delle somme oggetto di condanna.
Sussistono, altresì, i presupposti per la nomina di un commissario ad acta, da individuarsi nel Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell’Istruzione e del merito, che dovrà provvedere, accertato il protrarsi dell’inottemperanza, nel successivo termine di giorni 30 all’esecuzione della sentenza.
Sussistendo richiesta di parte e non ricorrendo ragioni ostative, sussistono altresì i presupposti per la fissazione di una penalità di mora ex art. 114, co. 4, lett. e) c.p.a., che si determina nella misura di € 10,00 (dieci) per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del giudicato, da calcolarsi assumendo quale dies a quo il sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza all’Amministrazione debitrice e quale dies ad quem il giorno dell’esecuzione del giudicato da parte della stessa oppure, in difetto, quello dell’insediamento del Commissario ad acta.
Le spese di giudizio seguono come di regola la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo, in considerazione dell’assimilazione, a questi fini, del giudizio di ottemperanza alle procedure esecutive mobiliari (Cons. di St., III, 25.3.2016, n. 1247), con distrazione in favore dei difensori antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Ministero dell’istruzione e del merito di ottemperare alla sentenza del Tribunale di Savona, sezione lavoro, 2.7.2025, n. 254, mediante il pagamento delle somme oggetto di condanna.
Per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell’Istruzione e del merito, che dovrà provvedere in sostituzione dell’amministrazione nel successivo termine di giorni 30.
Condanna il Ministero dell’istruzione e del merito al pagamento in favore del ricorrente della somma di denaro di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nella misura e con le modalità specificate in motivazione.
Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 500,00 (cinquecento//00), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre al rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
CA MO, Presidente
EL IT, Consigliere, Estensore
Liliana Felleti, Primo Referendario
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| EL IT | CA MO |
IL SEGRETARIO